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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1329 DELLA COMMISSIONE, 10 agosto 2021

G.U.U.E. 11 agosto 2021, n. L 288

Regolamento che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE) 2021/403 e (UE) 2021/404 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio relativo all'utilizzo dei certificati sanitari, dei certificati sanitari/ufficiali e dei certificati ufficiali richiesti per l'ingresso nell'Unione di determinate partite. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 12 agosto 2021

Applicabile dal: 12 agosto 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 213, paragrafo 2, l'articolo 224, paragrafo 4, l'articolo 230, paragrafo 1, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 90 e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 (3), (UE) 2020/2236 (4) e (UE) 2021/403 (5) della Commissione stabiliscono, tra l'altro, i modelli dei certificati sanitari, dei certificati sanitari/ufficiali e dei certificati ufficiali che devono accompagnare per l'ingresso nell'Unione le partite di animali e merci. Detti regolamenti di esecuzione sono stati adottati nel quadro dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625. Il regolamento (UE) 2016/429 e i tre regolamenti di esecuzione di cui sopra si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021.

2) I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403 prevedono un periodo transitorio per l'ingresso nell'Unione di partite di animali e merci accompagnate dagli opportuni certificati richiesti per l'ingresso nell'Unione di tali partite, rilasciati conformemente ai pertinenti modelli di certificati stabiliti dalla normativa dell'Unione in vigore prima del 21 aprile 2021, a condizione che siano debitamente firmati prima del21 agosto 2021. Per quanto riguarda gli atti cui detti certificati fanno riferimento che hanno cessato di essere applicabili, i certificati devono essere letti in conformità alle disposizioni transitorie stabilite in tali regolamenti di esecuzione. Questo periodo transitorio si conclude il 20 ottobre 2021.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (6) stabilisce, tra l'altro, norme relative ai modelli di certificati sanitari che devono essere utilizzati per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone. Detto regolamento di esecuzione prevede disposizioni transitorie per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone, accompagnate dagli opportuni certificati rilasciati conformemente alla normativa dell'Unione in vigore prima del 21 aprile 2021, a condizione che siano debitamente firmati prima del 21 agosto 2021. Per quanto riguarda gli atti cui detti certificati fanno riferimento che hanno cessato di essere applicabili, i certificati devono essere letti in conformità alle disposizioni transitorie stabilite in tale regolamento di esecuzione. Anche questo periodo transitorio si conclude il 20 ottobre 2021.

4) Il periodo transitorio attualmente previsto dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE) 2021/403 e (UE) 2021/404 non concede tempo sufficiente per porre in atto nei paesi terzi e territori le misure necessarie per il rilascio di nuovi certificati in conformità alla normativa dell'Unione applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021. Di conseguenza il periodo transitorio stabilito in tali regolamenti di esecuzione dovrebbe essere prorogato fino al 15 marzo 2022, termine entro il quale dovrebbero essere poste in atto e rese operative le misure necessarie. Tale proroga dovrebbe agevolare la transizione verso l'utilizzo dei nuovi certificati previsti dai quattro regolamenti di esecuzione di cui sopra e prevenire inutili perturbazioni degli scambi in relazione all'ingresso nell'Unione di partite che rientrano nel loro ambito di applicazione.

5) E' quindi necessario prorogare fino al 15 marzo 2022 il periodo transitorio di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE) 2021/403 e (UE) 2021/404 al fine di concedere ai paesi terzi e territori il tempo sufficiente per porre in atto le misure necessarie per le nuove prescrizioni in materia di certificazione applicabili a decorrere dal 21 aprile 2021, a condizione che il pertinente certificato sia firmato prima del 15 gennaio 2022 dalla persona autorizzata a firmarlo, al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE) 2021/403 e (UE) 2021/404.

7) Ai fini della certezza del diritto, le modifiche da apportare ai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE) 2021/403 e (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero divenire effettive con urgenza.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

GU L 95 del 7.4.2017.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235

All'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui al regolamento (UE) n. 28/2012 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 è ammesso fino al 15 marzo 2022, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tale regolamento e di tale regolamento di esecuzione prima del 15 gennaio 2022.».

Art. 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236

All'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dall'opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al modello di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 è ammesso fino al 15 marzo 2022, a condizione che il certificato sanitario sia stato firmato da un ispettore ufficiale prima del 15 gennaio 2022.».

Art. 3

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403

All'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ingresso nell'Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui ai regolamenti (CE) n. 798/2008 e (UE) n. 206/2010, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 e (UE) 2018/659, alle decisioni 2006/168/CE e 2010/472/UE, come pure conformemente alle decisioni di esecuzione 2011/630/UE, 2012/137/UE e (UE) 2019/294, è ammesso fino al 15 marzo 2022, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tali regolamenti, regolamenti di esecuzione, decisioni e decisioni di esecuzione prima del 15 gennaio 2022.».

Art. 4

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

All'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino al 15 marzo 2022 è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente ai seguenti atti della Commissione, accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti della Commissione, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo conformemente a tali atti della Commissione prima del 15 gennaio 2022:

- regolamento (CE) n. 798/2008,

- regolamento (CE) n. 1251/2008,

- regolamento (UE) n. 206/2010,

- regolamento (UE) n. 605/2010,

- regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013,

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/759,

- regolamento di esecuzione (UE) 2018/659,

- decisione 2006/168/CE,

- decisione 2007/777/CE,

- decisione 2008/636/CE,

- decisione 2010/472/UE,

- decisione 2011/630/UE,

- decisione di esecuzione 2012/137/UE,

- decisione di esecuzione (UE) 2019/294.».

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN