
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/404 DELLA COMMISSIONE, 24 marzo 2021
G.U.U.E. 31 marzo 2021, n. L 114
Regolamento che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/728)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 20 aprile 2021
Applicabile dal: 21 aprile 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di suddetto regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. L'articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
3) Il presente regolamento dovrebbe pertanto istituire gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui dovrebbe essere autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente ai criteri di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
4) Attualmente gli elenchi di paesi terzi e territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale sono stabiliti in vari atti della Commissione. Gli elenchi sono stabiliti in primo luogo nella decisione 2007/777/CE della Commissione (3), nei regolamenti (CE) n. 798/2008 (4), (CE) n. 119/2009 (5), (UE) n. 206/2010 (6) e (UE) n. 605/2010 (7) della Commissione, nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 (8) e (UE) 2016/759 (9) della Commissione, che sono tutti abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/692 a decorrere dal 21 aprile 2021. Inoltre altri elenchi sono stabiliti nelle decisioni 2006/168/CE (10) e 2008/636/CE (11) della Commissione, nel regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (12), nella decisione 2010/472/UE della Commissione (13), nelle decisioni di esecuzione 2011/630/UE (14) e 2012/137/UE (15) della Commissione, nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 e nella decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione (16), che sono tutti abrogati dal presente regolamento di esecuzione.
5) Nel nuovo quadro per la sanità animale, istituito dal regolamento (UE) 2016/429, è opportuno riunire in un unico atto della Commissione una serie completa di elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato, sulla base di prescrizioni in materia di sanità animale, l'ingresso nell'Unione di partite degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Ciò è in linea con l'approccio adottato nel regolamento delegato (UE) 2020/692, in cui le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di tali partite sono stabilite in un unico atto della Commissione. Garantisce inoltre maggiore coerenza e trasparenza della legislazione dell'Unione.
6) Per tale motivo le decisioni 2006/168/CE e 2008/636/CE, il regolamento (CE) n. 1251/2008, la decisione 2010/472/UE, le decisioni di esecuzione 2011/630/UE e 2012/137/UE, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 e la decisione di esecuzione (UE) 2019/294 dovrebbero essere abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021. Il presente regolamento dovrebbe pertanto istituire nuovi elenchi di paesi terzi e territori o loro zone che sostituiranno gli attuali elenchi di paesi terzi e territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Gli elenchi attuali sono redatti tendendo conto sia della sanità animale sia della sicurezza alimentare, ove pertinente. I nuovi elenchi dovrebbero tuttavia essere redatti separatamente sulla base, in particolare, delle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429 e delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare di cui al regolamento (UE) 2017/625.
7) In alcuni casi solo determinate zone o determinati compartimenti di un paese terzo o territorio soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692. In tali casi, l'ingresso nell'Unione di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale dovrebbe essere autorizzato solo se provengono da tali zone o compartimenti del paese terzo o territorio. Il presente regolamento dovrebbe pertanto precisare chiaramente all'interno di ciascun elenco le zone o, in caso di animali di acquacoltura, i compartimenti dei paesi terzi o territori che rispettano tali prescrizioni in materia di sanità animale.
8) L'articolo 231, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 prevede che gli elenchi stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento precisino anche le condizioni specifiche e le garanzie in materia di sanità animale riguardo alle malattie elencate che i paesi terzi o territori devono rispettare. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere, ove opportuno, tali condizioni specifiche e garanzie in materia di sanità animale, prendendo in considerazione la situazione specifica della sanità animale del paese terzo o territorio di origine o della loro zona o, in caso di animali di acquacoltura, del loro compartimento, e le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale interessati.
9) La parte VI del regolamento delegato (UE) 2020/692 contiene norme speciali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per le quali l'Unione non è la destinazione finale, nonché di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno. In particolare, tale regolamento prevede la possibilità di autorizzare l'ingresso nell'Unione di partite che non soddisfano tutte le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale, a condizione che siano rispettate condizioni specifiche. E' pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni specifiche in materia di sanità animale che tali partite dovrebbero rispettare per l'ingresso nell'Unione.
10) A norma dell'accordo SEE, gli Stati EFTA-SEE non sono paesi terzi nell'ambito degli scambi commerciali con gli Stati membri dell'UE nei settori disciplinati dal medesimo accordo.
11) Poiché le norme stabilite nel presente regolamento devono essere applicate congiuntamente a quelle stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 e nel regolamento delegato (UE) 2020/692, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dal 21 aprile 2021.
12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016).
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).
Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007).
Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008).
Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009).
Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010).
Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013).
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016).
Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006).
Decisione 2008/636/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di ovuli ed embrioni della specie suina (GU L 206 del 2.8.2008).
Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008).
Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione (GU L 228 del 31.8.2010).
Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina (GU L 247 del 24.9.2011).
Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina (GU L 64 del 3.3.2012).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti e il modello di certificato sanitario per tali importazioni (GU L 48 del 20.2.2019).
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII del presente regolamento.
Esso stabilisce inoltre le condizioni specifiche e le garanzie in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di determinate partite e precisa i modelli di certificati sanitari che devono essere utilizzati dal paese terzo o territorio di origine delle partite.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1727, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1937 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/35)
1. L'autorità competente autorizza l'ingresso nell'Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 solo se il paese terzo o territorio di origine della partita, o la loro zona o il loro compartimento, sono elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, e la partita è accompagnata dal certificato sanitario che deve accompagnare le partite di tali specie e categorie, come indicato nella tabella figurante nella parte 1 dei seguenti allegati:
a) allegato II nel caso di ungulati diversi:
i) dagli equini;
ii) dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati;
b) allegato III nel caso di ungulati destinati a stabilimenti confinati;
c) allegato IV nel caso di equini;
d) allegato V nel caso di pollame e materiale germinale di pollame;
e) allegato VI nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività come segue:
i) parte 1, sezione A, nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività diversi dai volatili in cattività di cui all'articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692;
ii) parte 1, sezione B, nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività sulla base di garanzie equivalenti conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
f) allegato VII nel caso di api mellifere regine e bombi;
g) allegato VIII nel caso di cani, gatti e furetti;
h) allegato IX nel caso di materiale germinale di bovini;
i) allegato X nel caso di materiale germinale di ovini e caprini;
j) allegato XI nel caso di materiale germinale di suini;
k) allegato XII nel caso di materiale germinale di equini;
l) allegato XIII nel caso di carni fresche di ungulati;
m) allegato XIV nel caso di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna;
n) allegato XV nel caso di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna come segue:
i) parte 1, sezione A, nel caso di prodotti a base di carne che sono stati sottoposti al trattamento generico di riduzione dei rischi A o al trattamento B, C o D per i prodotti a base di carne [conformemente all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692];
ii) parte 1, sezione B, nel caso di prodotti di tipo biltong/jerky ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna;
o) allegato XVI nel caso di budelli;
p) allegato XVII nel caso di latte, colostro e prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica;
q) allegato XVIII nel caso di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica;
r) allegato XIX nel caso di uova e ovoprodotti;
s) allegato XX nel caso di prodotti di origine animale destinati ad uso personale;
t) allegato XXI nel caso di animali acquatici delle specie elencate come segue:
i) parte 1, sezione A, nel caso di animali acquatici delle specie elencate destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, diversi dal consumo umano, nonché di determinati animali acquatici delle specie elencate e prodotti di origine animale ottenuti da tali specie elencate destinati al consumo umano;
ii) parte 1, sezione B, nel caso di molluschi e crostacei destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi.
2. L'autorità competente autorizza l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone elencati nella tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, solo se:
a) sono partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alla colonna 3 di tale tabella e per le quali l'Unione non è la destinazione finale;
oppure
b) sono partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alla colonna 4 di tale tabella, sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno dopo il transito attraverso un paese terzo o un territorio.
Condizioni specifiche e garanzie in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
Gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione delle partite che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 solo se, ove applicabile, tali partite soddisfano le condizioni specifiche e le garanzie in materia di sanità animale figuranti nel pertinente allegato per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e per il paese terzo, il territorio o la loro zona o, in caso di animali di acquacoltura, il loro compartimento.
Abrogazioni
I seguenti atti sono abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021:
- decisione 2006/168/CE della Commissione,
- decisione 2008/636/CE della Commissione,
- decisione 2010/472/UE della Commissione,
- decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione,
- decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione,
- regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione,
- decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione,
- decisione 2000/585/CE della Commissione.
Disposizioni transitorie
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634 e modificato dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/1329)
1. Fino al 15 marzo 2022 è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente ai seguenti atti della Commissione, accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti della Commissione, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo conformemente a tali atti della Commissione prima del 15 gennaio 2022:
- regolamento (CE) n. 798/2008,
- regolamento (CE) n. 1251/2008,
- regolamento (UE) n. 206/2010,
- regolamento (UE) n. 605/2010,
- regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013,
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/759,
- regolamento di esecuzione (UE) 2018/659,
- decisione 2006/168/CE,
- decisione 2007/777/CE,
- decisione 2008/636/CE,
- decisione 2010/472/UE,
- decisione 2011/630/UE,
- decisione di esecuzione 2012/137/UE,
- decisione di esecuzione (UE) 2019/294.
2. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nel certificato di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/424 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3145)
Norme generali per gli allegati da II a XXII
Il presente allegato stabilisce le seguenti regole generali applicabili agli allegati da II a XXII:
1) se le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione delle partite di cui all'articolo 3 sono soddisfatte per l'intero territorio di un paese terzo o territorio di origine, tale paese terzo o territorio è elencato con l'indicazione del suo codice ISO seguito da uno «0».
2) Se le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione delle partite di cui all'articolo 3 sono soddisfatte solo per una zona di un paese terzo o territorio di origine, tale zona è elencata con l'indicazione del suo codice ISO seguito da un numero diverso da «0».
Tali zone sono descritte nella parte 2 del pertinente allegato.
3) I modelli di certificati sanitari per le partite di cui all'articolo 3, come indicato nella tabella figurante nella parte 1 del pertinente allegato del presente regolamento, sono riportati:
a) nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/403 [N.d.R. recte: regolamento di esecuzione (UE) 2021/403] della Commissione [1];
b) nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione;
c) nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione.
4) Le eventuali condizioni specifiche di cui all'articolo 4 sono indicate nella tabella figurante nella parte 1 del pertinente allegato e sono descritte nella tabella figurante nella parte 3 dello stesso allegato.
5) Le eventuali garanzie in materia di sanità animale di cui all'articolo 4 sono indicate nella tabella figurante nella parte 1 del pertinente allegato e sono descritte nella tabella figurante nella parte 4 dello stesso allegato.
6) I termini finali e i termini iniziali di cui alla tabella figurante nella parte 1 degli allegati da II a XXII fanno riferimento a specifiche limitazioni temporali applicabili all'ingresso nell'Unione delle partite di cui all'articolo 3 provenienti dalle zone pertinenti, come stabilito dalle norme dell'Unione.
7) Le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria applicabili alla Svizzera sono stabilite nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002).
8) I certificati sanitari che devono essere rilasciati dall'autorità competente di Islanda, Nuova Zelanda e Canada, conformemente agli allegati da II a XXI del presente regolamento, sono soggetti alle prescrizioni specifiche in materia di certificazione previste negli accordi pertinenti tra l'Unione e tali paesi terzi.
9) Le voci relative ad Israele si intendono riferite allo Stato d'Israele e non si applicano alle zone geografiche passate sotto l'amministrazione dello Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
10) Nei riferimenti alla Serbia è escluso il territorio del Kosovo [2].
11) Nei riferimenti al Kosovo, tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
12) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023)], in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini degli allegati da II a XXII i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.
_________________
[1] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/... della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE GU L 113 del 31.3.2021).
[2] Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1727, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/35, all'art. 2 del Reg. (UE) 2022/55, all'art. 2 del Reg. (UE) 2022/250, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2612 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/393.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2612.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1727, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/424, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2329, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1153, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/393 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1170.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, all'art. 1 del Reg (UE) 2021/1178, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1692, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1977, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2031, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2107, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2143, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2172, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2240, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2291, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/38, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/80, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/104, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/194, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/215, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/249, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/305, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/364, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/416, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/441, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/479, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/528, all'art. 1 del Reg (UE) 2022/588, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/649, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/678, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/704 con l'applicabilità prevista dall'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2022/704, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/742, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/792, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/845, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/914, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/928, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/976, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1306, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1385, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1429, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1454, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1618, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1676, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2022/1961, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2022/1961, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2022/2061, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2022/2061, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2022/2183, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2022/2183, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2316, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2361, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2022/2487, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2022/2487, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/139, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/268, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/462, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/462, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/573, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/725, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/725, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/824, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/868, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/973, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/973, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1058, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1125, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/1226, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/1226, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1466, all'art. 2 del Reg. (UE) 2023/1466, applicabile a partire dal 27 giugno 2023, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1603, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1644, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1664, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1700, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1788, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2084, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2437, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2457, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/2580, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/2580, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2629, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/2688, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/2688, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2755, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2809, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2886, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/359, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/387, all'art. 2 del Reg. (UE) 2024/393, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/452, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/579, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/748, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/834, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/880, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2024/1020, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2024/1020, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1086, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1219, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1453, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1621, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1694, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1893, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2028, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2111, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2024/2171, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2024/2171, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2213, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2610, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2677, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2744, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2817, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2882, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2922, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3108, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3141, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3239, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2025/80, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del Reg. (UE) 2025/80, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/125, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/203, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/267, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/320, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/361, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/446, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/499, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/641, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2025/678, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2025/678 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/728.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, all'art. 1 del Reg (UE) 2021/1178 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1727, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/35 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1040.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1727, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/35 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1170, applicabile a decorrere dal 16 settembre 2024.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1727, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/305, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/393 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3145.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1727, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/305, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/393 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3145.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/35.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1727, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1619, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/954, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2612, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1170 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/259.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, all'art. 1 del Reg (UE) 2021/1178, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1692, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1977, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2031, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2107, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2143, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2172, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2240, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2291, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/35, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/38, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/80, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/104, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/194, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/215, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/249, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/305, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/364, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/416, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/441, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/479, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/528, all'art. 1 del Reg (UE) 2022/588, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/649, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/678, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/704 con l'applicabilità prevista dall'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2022/704, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/742, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/792, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/845, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/914, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/928, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/976, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1306, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1385, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1429, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1454, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1618, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1676, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2022/1961, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2022/1961, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2061, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2022/2061, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2022/2183, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2022/2183, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2316, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2361, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2487, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2022/2487, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/139, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/268, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/462, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/462, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/573, all'art. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/725, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/725, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/824, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/868, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/954, all'art. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/973, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/973, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1058, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1125, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1226, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/1226, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1466, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1603, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1644, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/1664, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/1664, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1700, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1788, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2084, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2437, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2457, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/2580, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/2580, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2629, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/2688, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/2688, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2755, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2809, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/2886, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/2886, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/359, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/387, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/452, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/579, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/748, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/834, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/880, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2024/1020, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2024/1020, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1086, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1219, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2024/1170, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1453, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1621, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1694, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1893, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2028, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2111, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2024/2171, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2024/2171, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2213, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2610, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2677, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2744, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2817, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2882, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2922, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3108, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3141, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3239, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/80, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/125, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/203, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/267, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/320, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/361, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/446, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/499, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/641, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2025/678, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2025/678 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/728.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1692, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1727, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/424, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1040, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/513, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/573 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/725, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/725. Inoltre la sezione A è sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 20 aprile 2023, n. L 105. Per ulteriori modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1226, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/1226, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1466, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1664, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1170, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3145, all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/361 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/641.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, all'art. 1 del Reg (UE) 2021/1178, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1727 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/424.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, all'art. 1 del Reg (UE) 2021/1178, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/35 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/424.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, all'art. 1 del Reg (UE) 2021/1178 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1727.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/513 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1466.
Il presente allegato è modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1727, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1937 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/424. Per ulteriori modifiche si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2024/3145, applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2021.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/634, all'art. 1 del Reg (UE) 2021/1178, all'art. 2 del Reg. (UE) 2021/1469, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1727, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/954 e all'art. 2 del Reg. (UE) 2024/393.