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REGOLAMENTO (UE) 2021/1372 DELLA COMMISSIONE, 17 agosto 2021

G.U.U.E. 18 agosto 2021, n. L 295

Regolamento che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 7 settembre 2021

Applicabile dal: 7 settembre 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d'origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.

2) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. L'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento estende tale divieto agli animali diversi dai ruminanti, come stabilito nell'allegato IV, capitolo I, mentre i capitoli da II a V definiscono e specificano determinate deroghe ai divieti di cui al capitolo I, applicabili a condizioni specifiche.

3) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un documento di strategia sulle TSE per il periodo 2010-2015 (il «piano per le TSE - 2a edizione») (2) descrive le eventuali modifiche alla legislazione dell'Unione volte ad adattare le misure di prevenzione, controllo ed eradicazione delle TSE all'evoluzione della situazione epidemiologica relativa all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Essa sottolinea inoltre che qualsiasi riesame delle regole relative alle TSE dovrebbe basarsi essenzialmente su pareri scientifici. Il piano per le TSE - 2a edizione contempla il riesame delle attuali disposizioni di divieto concernenti i mangimi per i non ruminanti previste dalla legislazione dell'Unione.

4) In base al contenuto dei due pareri scientifici formulati, rispettivamente, il 24 gennaio 2007 e il 17 novembre 2007 dal gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il piano per le TSE - 2a edizione prende atto del fatto che non sono stati individuati casi di TSE negli animali d'allevamento diversi dai ruminanti in condizioni naturali.

5) Il 7 giugno 2018 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla revisione della valutazione quantitativa del rischio (QRA) di BSE associato all'uso di proteine animali trasformate (3). La QRA ha stimato un'infettività totale da BSE quattro volte inferiore a quella stimata nel 2011, con meno di un nuovo caso di BSE previsto ogni anno.

6) Il 22 settembre 2020 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sul potenziale rischio di BSE per il bestiame associato all'uso di collagene e gelatina provenienti da ruminanti nell'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti (4). Secondo le conclusioni dell'Autorità, la probabilità che non si sviluppi alcun nuovo caso di BSE nella popolazione bovina attraverso uno dei tre percorsi di rischio individuati nel parere è superiore al 99 % (quasi certo).

7) Allo stesso tempo si stima che ogni anno nell'Unione siano smaltite 100 000 tonnellate di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano contenenti collagene e/o gelatina provenienti da ruminanti, poiché non possono essere utilizzati nell'alimentazione di animali d'allevamento in base alle attuali disposizioni in materia di divieti relativi ai mangimi.

8) E' pertanto opportuno abrogare il divieto di somministrazione agli animali d'allevamento non ruminanti di collagene e gelatina provenienti da ruminanti.

9) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) vieta l'alimentazione di animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie (riciclaggio intraspecifico).

10) Anche il piano per le TSE - 2a edizione riconosce che il rischio di trasmissione di BSE tra i non ruminanti è trascurabile se si evita il riciclaggio intraspecifico. Il piano conclude, di conseguenza, che potrebbe essere presa in considerazione l'eliminazione del divieto di utilizzare proteine animali trasformate derivate da non ruminanti nell'alimentazione dei non ruminanti, rispettando però il divieto esistente del riciclaggio intraspecifico.

11) Il 29 novembre 2010 il Consiglio ha adottato conclusioni sul piano per le TSE - 2a edizione (6). Il Consiglio considera che l'eventuale reintroduzione dell'uso delle proteine animali trasformate di non ruminanti negli alimenti destinati ad altre specie di non ruminanti debba essere subordinata preliminarmente alla disponibilità di tecniche di analisi efficaci e convalidate che consentano di distinguere tra le proteine animali trasformate originarie di specie diverse e a un'analisi dei rischi di tale reintroduzione per quanto riguarda la salute animale e la sanità pubblica.

12) Nel 2012 il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le proteine animali nei mangimi (EURL AP) ha convalidato un nuovo metodo diagnostico basato sull'analisi del DNA (PCR), che permette di rilevare il materiale ottenuto da ruminanti potenzialmente presente nei mangimi. La convalida di questo metodo ha consentito di autorizzare nuovamente, nel 2013, l'uso di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti nei mangimi per gli animali d'acquacoltura, come stabilito nel regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione (7).

13) Successivamente, rispettivamente nel 2015 e nel 2018, l'EURL-AP ha convalidato anche metodi PCR che permettono di rilevare la presenza nei mangimi di materiale ottenuto da suini o da pollame. Essi consentono pertanto di controllare la corretta applicazione del divieto di riciclaggio intraspecifico nei suini e nel pollame.

14) La relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo delle proteine vegetali nell'Unione europea (8), pubblicata il 22 novembre 2018, sottolinea la necessità di ridurre la dipendenza dell'Unione dai paesi terzi per l'approvvigionamento di proteine. Dal punto di vista nutrizionale le proteine animali trasformate costituiscono eccellenti materie prime per mangimi, con un'elevata concentrazione di nutrienti altamente digeribili, come gli amminoacidi e il fosforo, e un elevato contenuto di vitamine. La riautorizzazione delle proteine animali trasformate derivate da non ruminanti nell'alimentazione dei non ruminanti ridurrebbe detta dipendenza dalle proteine dei paesi terzi.

15) E' opportuno autorizzare nuovamente l'uso delle proteine animali trasformate di origine suina nei mangimi per pollame e delle proteine animali trasformate di origine avicola nei mangimi per suini. E' opportuno applicare requisiti rigorosi alle fasi di raccolta, trasporto e trasformazione di tali prodotti ed effettuare con periodicità regolare il prelievo e l'analisi di campioni al fine di evitare rischi e contribuire a verificare l'assenza di contaminazioni incrociate con proteine derivate da ruminanti vietate e del riciclaggio intraspecifico.

16) Il regolamento (UE) 2017/893 della Commissione (9) ha autorizzato l'uso delle proteine animali trasformate derivate da insetti e dei mangimi composti contenenti tali proteine destinati all'alimentazione degli animali d'acquacoltura. Il pollame è insettivoro, i suini sono onnivori e non sussistono preoccupazioni riguardo a dette materie prime per mangimi. Le proteine animali trasformate derivate da insetti dovrebbero quindi essere autorizzate per l'alimentazione del pollame e dei suini alle stesse condizioni richieste per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura.

17) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001.

18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 147 del 31.5.2001.

(2)

COM/2010/0384 final, 16.7.2010.

(3)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5314.

(4)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6267.

(5)

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009).

(6)

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/10/st13/st13889-ad01re01.it10.pdf.

(7)

Regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 21 del 24.1.2013).

(8)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0757&qid=1619003536203&from=IT.

(9)

Regolamento (UE) 2017/893 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali (GU L 138 del 25.5.2017). 

Art. 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:

1) al capitolo I, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) agli animali d'allevamento non ruminanti, diversi dagli animali da pelliccia, di:

i) proteine animali trasformate;

ii) prodotti sanguigni;

iii) proteine idrolizzate di origine animale;

iv) fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale;

v) mangimi contenenti i prodotti di cui ai punti da i) a iv).»;

2) al capitolo II sono aggiunte le lettere seguenti:

«f) al pollame delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti seguenti:

i) proteine animali trasformate derivate da suini e mangimi composti contenenti tali proteine, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione G;

ii) proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e mangimi composti contenenti tali proteine, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione F;

g) ai suini delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti seguenti:

i) proteine animali trasformate derivate da pollame e mangimi composti contenenti tali proteine, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione H;

ii) proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e mangimi composti contenenti tali proteine, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione F.»;

3) il capitolo III è così modificato:

a) la sezione A è così modificata:

i) al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti, comprese le farine di pesce, le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, le proteine animali trasformate derivate da suini e le proteine animali trasformate derivate da pollame;»;

ii) i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le proteine animali trasformate sfuse derivate da suini e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine sono trasportati in veicoli e contenitori e immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura e dal pollame.

5. In deroga al punto 4, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio precedentemente impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio delle proteine animali trasformate sfuse derivate da suini e dei mangimi composti sfusi contenenti tali proteine possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ad animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura e dal pollame, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.»;

iii) sono aggiunti i punti seguenti:

«6. Le proteine animali trasformate sfuse derivate da pollame e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine sono trasportati in veicoli e contenitori e immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura e dai suini.

7. In deroga al punto 6, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio precedentemente impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio delle proteine animali trasformate sfuse derivate da pollame e dei mangimi composti sfusi contenenti tali proteine possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ad animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura e dai suini, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.

8. Le proteine animali trasformate sfuse derivate da insetti d'allevamento e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine sono trasportati in veicoli e contenitori e immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura, dal pollame e dai suini.

9. In deroga al punto 8, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio precedentemente impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio delle proteine animali trasformate sfuse derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti sfusi contenenti tali proteine possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ad animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura, dal pollame e dai suini, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.

10. Le proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti, ad esclusione delle farine di pesce e delle proteine animali trasformate derivate da pollame, da suini e da insetti d'allevamento, e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine, sono trasportati in veicoli e contenitori e immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura.

11. In deroga al punto 10, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio precedentemente impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio dei prodotti indicati in tale punto possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ad animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.»;

b) la sezione B è così modificata:

i) al punto 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«d) proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento;

e) proteine animali trasformate derivate da suini;

f) proteine animali trasformate derivate da pollame.»;

ii) al punto 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) devono detenere unicamente animali non ruminanti e:

i) qualora detengano pollame, non producono alimenti completi per animali a partire da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da pollame;

ii) qualora detengano suini, non producono alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da suini;»;

c) alla sezione C, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, comprese le farine di pesce, le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, le proteine animali trasformate derivate da suini e le proteine animali trasformate derivate da pollame;»;

d) alla sezione D, al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, comprese le farine di pesce, le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, le proteine animali trasformate derivate da suini e le proteine animali trasformate derivate da pollame;»;

4) il capitolo IV è così modificato:

a) alla sezione D, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione provengono da uno o più dei seguenti stabilimenti:

i) macelli riconosciuti conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 che non macellano ruminanti e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali;

ii) impianti di sezionamento riconosciuti conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 in cui non vengono disossate o sezionate carni di ruminanti e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali;

iii) stabilimenti diversi da quelli di cui al punto i) o ii), registrati o riconosciuti conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, che non manipolano prodotti derivati da ruminanti e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali;

iv) stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, che sono registrati dall'autorità competente come stabilimenti che manipolano o immagazzinano solo sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti provenienti dagli stabilimenti di cui ai punti i), ii) e iii).

In deroga al primo capoverso, punti i), ii) e iii), l'autorità competente può autorizzare la macellazione di ruminanti e la manipolazione di prodotti derivati da ruminanti negli stabilimenti di cui al primo capoverso, punti i), ii) e iii), che producono sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti destinati alla produzione delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione.

Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l'autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica in loco, l'efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate tra sottoprodotti di ruminanti e sottoprodotti di non ruminanti.

Tali misure includono i seguenti requisiti minimi:

1) la macellazione di non ruminanti deve avvenire in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per la macellazione di ruminanti;

2) i prodotti derivati da non ruminanti devono essere manipolati su linee di produzione che sono fisicamente separate da quelle utilizzate per la manipolazione di prodotti derivati da ruminanti;

3) gli impianti di raccolta, immagazzinaggio, trasporto e imballaggio dei sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti devono essere separati da quelli utilizzati per i sottoprodotti di origine animale derivati da ruminanti;

4) il prelievo e l'analisi di campioni di sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare la presenza di proteine derivate da ruminanti. Il metodo di analisi utilizzato deve essere scientificamente convalidato a tal fine. La frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP.»;

b) la sezione F è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE F

Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura, del pollame e dei suini

Le seguenti condizioni specifiche si applicano alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura, del pollame e dei suini:

a) le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento devono essere prodotte:

i) in impianti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da insetti d'allevamento;

ii) secondo le prescrizioni di cui all'allegato X, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

In deroga alla condizione di cui al primo capoverso, punto i), l'autorità competente può autorizzare la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento in impianti di trasformazione di sottoprodotti ottenuti da altre specie.

Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l'autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica, l'efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento con proteine animali trasformate derivate da altri animali d'allevamento.

Tali misure preventive includono i seguenti requisiti minimi:

- le proteine animali trasformate derivate da ruminanti o da non ruminanti diversi dagli insetti devono essere prodotte in un sistema chiuso fisicamente separato da quello utilizzato per la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento,

- i sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti o da non ruminanti diversi dagli insetti devono essere conservati nelle fasi di immagazzinaggio e trasporto in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per i sottoprodotti di origine animale ottenuti da insetti d'allevamento,

- le proteine animali trasformate derivate da ruminanti o da non ruminanti diversi dagli insetti devono essere conservate nelle fasi di immagazzinaggio e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per i prodotti finiti ottenuti da insetti d'allevamento,

- il prelievo e l'analisi di campioni di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l'assenza di contaminazioni incrociate con proteine animali trasformate derivate da ruminanti o da altri non ruminanti, secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati del campionamento e dell'analisi sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni.

b) I mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento sono prodotti in stabilimenti:

i) autorizzati a tal fine dall'autorità competente;

ii) adibiti alla produzione di mangimi per gli animali d'acquacoltura, il pollame o i suini.

In deroga al primo capoverso, punto i), per i preparatori a domicilio non è richiesta un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, purché essi rispettino le seguenti condizioni:

- siano registrati presso l'autorità competente come preparatori che producono alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento,

- non detengano animali d'allevamento, quali definiti all'articolo 3, punto 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, diversi dagli animali d'acquacoltura, dal pollame, dai suini o dagli animali da pelliccia,

- utilizzino per la loro produzione mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento il cui tenore grezzo di proteine sia inferiore al 50 %.

In deroga al primo capoverso, punto ii), la produzione di mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento destinati agli animali d'acquacoltura, al pollame o ai suini in stabilimenti che producono anche mangimi composti destinati ad altri animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia può essere autorizzata dall'autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- i mangimi composti per ruminanti devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti e conservati i mangimi composti per non ruminanti,

- i mangimi composti per animali d'acquacoltura, pollame o suini devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti e conservati mangimi composti per altri animali non ruminanti,

- i registri contenenti particolari sugli acquisti e sull'impiego delle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e sulle vendite di mangimi composti contenenti tali proteine devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni,

- il prelievo e l'analisi di campioni di mangimi composti destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali d'acquacoltura, dal pollame e dai suini devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni.

c) Il documento commerciale o, secondo il caso, il certificato sanitario che accompagnano le partite di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'etichetta delle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e l'etichetta dei mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento recano chiaramente le diciture di cui al capitolo V, sezione G, del presente allegato.»;

c) sono aggiunte le sezioni seguenti:

«SEZIONE G

Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da suini e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione del pollame

Le seguenti condizioni specifiche si applicano alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da suini e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione del pollame ("proteine animali trasformate derivate da suini"):

a) i sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di proteine animali trasformate derivate da suini provengono da uno o più dei seguenti stabilimenti:

i) macelli riconosciuti conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 che non macellano ruminanti e pollame e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali;

ii) impianti di sezionamento riconosciuti conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 in cui non vengono disossate o sezionate carni di ruminanti e di pollame e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali;

iii) stabilimenti diversi da quelli di cui al punto i) o ii), registrati o riconosciuti conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, che non manipolano prodotti derivati da ruminanti e da pollame e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali;

iv) stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, che sono registrati dall'autorità competente come stabilimenti che manipolano o immagazzinano solo sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti provenienti dagli stabilimenti di cui ai punti i), ii) e iii).

In deroga al primo capoverso, punti i), ii) e iii), l'autorità competente può autorizzare la macellazione di ruminanti o di pollame e la manipolazione di prodotti derivati da ruminanti o da pollame negli stabilimenti di cui al primo capoverso, punti i), ii) e iii), che producono sottoprodotti di origine animale derivati da suini destinati alla produzione di proteine animali trasformate derivate da suini.

Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l'autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica in loco, l'efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate tra sottoprodotti di origine animale derivati da ruminanti o da pollame e sottoprodotti di origine animale derivati da suini.

Tali misure includono i seguenti requisiti minimi:

1) la macellazione di suini deve avvenire in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per la macellazione di ruminanti o di pollame;

2) i prodotti derivati da suini devono essere manipolati su linee di produzione che sono fisicamente separate da quelle utilizzate per la manipolazione di prodotti derivati da ruminanti o da pollame;

3) gli impianti di raccolta, immagazzinaggio, trasporto e imballaggio dei sottoprodotti di origine animale derivati da suini devono essere separati da quelli utilizzati per i sottoprodotti di origine animale derivati da ruminanti o da pollame;

4) il prelievo e l'analisi di campioni di sottoprodotti di origine animale derivati da suini devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare la presenza di proteine derivate da ruminanti o da pollame. Il metodo di analisi utilizzato deve essere scientificamente convalidato a tal fine. La frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP.

b) I sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini destinati alla produzione di proteine animali trasformate derivate da suini devono essere trasferiti nell'impianto di trasformazione in veicoli e contenitori che non sono adibiti al trasporto di sottoprodotti di origine animale provenienti da ruminanti o da pollame.

In deroga al primo capoverso, essi possono essere trasportati in veicoli e contenitori che sono stati precedentemente utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti o da pollame, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione di tale procedura.

c) Le proteine animali trasformate derivate da suini sono prodotte in impianti di trasformazione:

i) adibiti alla trasformazione di sottoprodotti provenienti dai macelli, dagli impianti di sezionamento o da altri stabilimenti di cui alla lettera a);

ii) registrati dall'autorità competente come impianti che non trasformano sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti o da pollame.

In deroga al primo capoverso, punto ii), l'autorità competente può autorizzare la produzione di proteine animali trasformate derivate da suini in impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti o da pollame.

Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l'autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica, l'efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate tra proteine animali trasformate provenienti da ruminanti o da pollame e proteine animali trasformate provenienti da suini.

Tali misure preventive includono i seguenti requisiti minimi:

1) le proteine animali trasformate derivate da ruminanti o da pollame devono essere prodotte in un sistema chiuso fisicamente separato da quello utilizzato per la produzione di proteine animali trasformate derivate da suini;

2) i sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti o da pollame devono essere conservati nelle fasi di immagazzinaggio e trasporto in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini;

3) le proteine animali trasformate derivate da ruminanti o da pollame devono essere conservate nelle fasi di immagazzinaggio e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per i prodotti finiti ottenuti da suini;

4) il prelievo e l'analisi di campioni di proteine animali trasformate derivate da suini devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l'assenza di contaminazioni incrociate con proteine animali trasformate derivate da ruminanti o da pollame, secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati del campionamento e dell'analisi sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni.

d) I mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da suini sono prodotti in stabilimenti:

i) autorizzati a tal fine dall'autorità competente;

ii) adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi per il pollame, gli animali d'acquacoltura o gli animali da pelliccia.

In deroga al primo capoverso, punto i), per i preparatori a domicilio non è richiesta un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da suini, purché essi rispettino le seguenti condizioni:

- siano registrati presso l'autorità competente come preparatori che producono alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da suini,

- non detengano animali d'allevamento, quali definiti all'articolo 3, punto 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, diversi dal pollame, dagli animali d'acquacoltura o dagli animali da pelliccia,

- utilizzino per la loro produzione mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da suini il cui tenore grezzo di proteine sia inferiore al 50 %.

In deroga al primo capoverso, punto ii), la produzione di mangimi composti per pollame contenenti proteine animali trasformate derivate da suini in stabilimenti che producono anche mangimi composti destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali d'acquacoltura e dagli animali da pelliccia può essere autorizzata dall'autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- i mangimi composti per ruminanti devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti e conservati i mangimi composti per non ruminanti,

- i mangimi composti per suini devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti e conservati mangimi composti per altri animali non ruminanti,

- i registri contenenti particolari sugli acquisti e sull'impiego delle proteine animali trasformate derivate da suini e sulle vendite di mangimi composti contenenti tali proteine devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni,

- il prelievo e l'analisi di campioni di mangimi composti destinati ad animali d'allevamento diversi dal pollame, dagli animali d'acquacoltura e dagli animali da pelliccia devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni.

e) Il documento commerciale o, secondo il caso, il certificato sanitario che accompagnano le partite di proteine animali trasformate derivate da suini conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'etichetta delle proteine animali trasformate derivate da suini e l'etichetta dei mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da suini recano chiaramente le diciture di cui al capitolo V, sezione G, del presente allegato.

SEZIONE H

Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da pollame e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione dei suini

Le seguenti condizioni specifiche si applicano alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da pollame e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione dei suini ("proteine animali trasformate derivate da pollame"):

a) i sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di proteine animali trasformate derivate da pollame provengono da uno o più dei seguenti stabilimenti:

i) macelli riconosciuti conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 che non macellano ruminanti e suini e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali;

ii) impianti di sezionamento riconosciuti conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 in cui non vengono disossate o sezionate carni di ruminanti e di suini e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali;

iii) stabilimenti diversi da quelli di cui al punto i) o ii), registrati o riconosciuti conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, che non manipolano prodotti derivati da ruminanti e da suini e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali;

iv) stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, che sono registrati dall'autorità competente come stabilimenti che manipolano o immagazzinano solo sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti provenienti dagli stabilimenti di cui ai punti i), ii) e iii).

In deroga al primo capoverso, punti i), ii) e iii), l'autorità competente può autorizzare la macellazione di ruminanti o di suini e la manipolazione di prodotti derivati da ruminanti o da suini negli stabilimenti di cui al primo capoverso, punti i), ii) e iii), che producono sottoprodotti di origine animale derivati da pollame destinati alla produzione di proteine animali trasformate derivate da pollame.

Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l'autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica in loco, l'efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate tra sottoprodotti di origine animale derivati da ruminanti o da suini e sottoprodotti di origine animale derivati da pollame.

Tali misure includono i seguenti requisiti minimi:

1) la macellazione di pollame deve avvenire in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per la macellazione di ruminanti o di suini;

2) i prodotti derivati da pollame devono essere manipolati su linee di produzione che sono fisicamente separate da quelle utilizzate per la manipolazione di prodotti derivati da ruminanti o da suini;

3) gli impianti di raccolta, immagazzinaggio, trasporto e imballaggio dei sottoprodotti di origine animale derivati da pollame devono essere separati da quelli utilizzati per i sottoprodotti di origine animale derivati da ruminanti o da suini;

4) il prelievo e l'analisi di campioni di sottoprodotti di origine animale derivati da pollame devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare la presenza di proteine derivate da ruminanti o da suini. Il metodo di analisi utilizzato deve essere scientificamente convalidato a tal fine. La frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP.

b) I sottoprodotti di origine animale ottenuti da pollame destinati alla produzione di proteine animali trasformate derivate da pollame devono essere trasferiti nell'impianto di trasformazione in veicoli e contenitori che non sono adibiti al trasporto di sottoprodotti di origine animale provenienti da ruminanti o da suini.

In deroga al primo capoverso, essi possono essere trasportati in veicoli e contenitori che sono stati precedentemente utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti o da suini, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione di tale procedura.

c) Le proteine animali trasformate derivate da pollame sono prodotte in impianti di trasformazione:

i) adibiti alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale provenienti dai macelli, dagli impianti di sezionamento o da altri stabilimenti di cui alla lettera a);

ii) registrati dall'autorità competente come impianti che non trasformano sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti o da suini.

In deroga al primo capoverso, punto ii), l'autorità competente può autorizzare la produzione di proteine animali trasformate derivate da pollame in impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti o da suini.

Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l'autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica, l'efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate tra proteine animali trasformate provenienti da ruminanti o da suini e proteine animali trasformate provenienti da pollame.

Tali misure preventive includono i seguenti requisiti minimi:

1) le proteine animali trasformate derivate da ruminanti o da suini devono essere prodotte in un sistema chiuso fisicamente separato da quello utilizzato per la produzione di proteine animali trasformate derivate da pollame;

2) i sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti o da suini devono essere conservati nelle fasi di immagazzinaggio e trasporto in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per i sottoprodotti di origine animale ottenuti da pollame;

3) le proteine animali trasformate derivate da ruminanti o da suini devono essere conservate nelle fasi di immagazzinaggio e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per i prodotti finiti ottenuti da pollame;

4) il prelievo e l'analisi di campioni di proteine animali trasformate derivate da pollame devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l'assenza di contaminazioni incrociate con proteine animali trasformate derivate da ruminanti o da suini, secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati del campionamento e dell'analisi sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni.

d) I mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da pollame sono prodotti in stabilimenti:

i) autorizzati a tal fine dall'autorità competente;

ii) adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi per i suini, gli animali d'acquacoltura o gli animali da pelliccia.

In deroga al primo capoverso, punto i), per i preparatori a domicilio non è richiesta un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da pollame, purché essi rispettino le seguenti condizioni:

- siano registrati presso l'autorità competente come preparatori che producono alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da pollame,

- non detengano animali d'allevamento, quali definiti all'articolo 3, punto 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, diversi dai suini, dagli animali d'acquacoltura o dagli animali da pelliccia,

- utilizzino per la loro produzione mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da pollame il cui tenore grezzo di proteine sia inferiore al 50 %.

In deroga al primo capoverso, punto ii), la produzione di mangimi composti per suini contenenti proteine animali trasformate derivate da pollame in stabilimenti che producono anche mangimi composti destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali d'acquacoltura e dagli animali da pelliccia può essere autorizzata dall'autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- i mangimi composti per ruminanti devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti e conservati i mangimi composti per non ruminanti,

- i mangimi composti per pollame devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti e conservati mangimi composti per altri animali non ruminanti,

- i registri contenenti particolari sugli acquisti e sull'impiego delle proteine animali trasformate derivate da pollame e sulle vendite di mangimi composti contenenti tali proteine devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni,

- il prelievo e l'analisi di campioni di mangimi composti destinati ad animali d'allevamento diversi dal pollame, dagli animali d'acquacoltura e dagli animali da pelliccia devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni.

e) Il documento commerciale o, secondo il caso, il certificato sanitario che accompagnano le partite di proteine animali trasformate derivate da pollame conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'etichetta delle proteine animali trasformate derivate da pollame e l'etichetta dei mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da pollame recano chiaramente le diciture di cui al capitolo V, sezione G, del presente allegato.»;

5) il capitolo V è così modificato:

a) la sezione A è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE A

Elenchi 

1. Gli Stati membri tengono aggiornati e mettono a disposizione del pubblico:

a) un elenco dei macelli registrati come macelli che non macellano ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera a), primo capoverso, nonché dei macelli autorizzati che possono fornire sangue prodotto conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera a), secondo, terzo e quarto capoverso;

b) un elenco dei macelli, degli impianti di sezionamento e degli altri stabilimenti alimentari e stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale registrati, rispettivamente, come macelli che non macellano ruminanti, impianti che non disossano o sezionano carni di ruminanti, stabilimenti che non manipolano prodotti di ruminanti e stabilimenti che manipolano o immagazzinano solo sottoprodotti di origine animale provenienti da tali stabilimenti alimentari che possono fornire sottoprodotti di origine animale destinati a essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera a), primo capoverso, nonché dei macelli, degli impianti di sezionamento e degli altri stabilimenti alimentari autorizzati che possono fornire sottoprodotti di origine animale destinati a essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera a), secondo, terzo e quarto capoverso;

c) un elenco dei macelli, degli impianti di sezionamento e degli altri stabilimenti alimentari e stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale registrati, rispettivamente, come macelli che non macellano ruminanti e pollame, impianti che non disossano o sezionano carni di ruminanti e di pollame, stabilimenti che non manipolano prodotti di ruminanti e di pollame e stabilimenti che manipolano o immagazzinano solo sottoprodotti di origine animale provenienti da tali stabilimenti alimentari che possono fornire sottoprodotti di origine animale destinati a essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da suini conformemente al capitolo IV, sezione G, lettera a), primo capoverso, nonché dei macelli, degli impianti di sezionamento e degli altri stabilimenti alimentari autorizzati che possono fornire sottoprodotti di origine animale destinati a essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da suini conformemente al capitolo IV, sezione G, lettera a), secondo, terzo e quarto capoverso;

d) un elenco dei macelli, degli impianti di sezionamento e degli altri stabilimenti alimentari e stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale registrati, rispettivamente, come macelli che non macellano ruminanti e suini, impianti che non disossano o sezionano carni di ruminanti e di suini, stabilimenti che non manipolano prodotti di ruminanti e di suini e stabilimenti che manipolano o immagazzinano solo sottoprodotti di origine animale provenienti da tali stabilimenti alimentari che possono fornire sottoprodotti di origine animale destinati a essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da pollame conformemente al capitolo IV, sezione H, lettera a), primo capoverso, nonché dei macelli, degli impianti di sezionamento e degli altri stabilimenti alimentari autorizzati che possono fornire sottoprodotti di origine animale destinati a essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da pollame conformemente al capitolo IV, sezione H, lettera a), secondo, terzo e quarto capoverso;

e) un elenco degli impianti di trasformazione registrati come impianti che trasformano esclusivamente sangue di non ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera c), primo capoverso, nonché degli impianti di trasformazione autorizzati che producono prodotti sanguigni conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera c), secondo, terzo e quarto capoverso;

f) un elenco degli impianti di trasformazione registrati come impianti che non trasformano sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera c), primo capoverso, nonché degli impianti di trasformazione autorizzati che producono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e che operano conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera c), secondo, terzo e quarto capoverso;

g) un elenco degli impianti di trasformazione registrati come impianti che non trasformano sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti e da pollame conformemente al capitolo IV, sezione G, lettera c), primo capoverso, nonché degli impianti di trasformazione autorizzati che producono proteine animali trasformate derivate da suini e che operano conformemente al capitolo IV, sezione G, lettera c), secondo, terzo e quarto capoverso;

h) un elenco degli impianti di trasformazione registrati come impianti che non trasformano sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti e da suini conformemente al capitolo IV, sezione H, lettera c), primo capoverso, nonché degli impianti di trasformazione autorizzati che producono proteine animali trasformate derivate da pollame e che operano conformemente al capitolo IV, sezione H, lettera c), secondo, terzo e quarto capoverso;

i) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo III, sezione B, mangimi composti contenenti farine di pesce, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale, prodotti sanguigni derivati da non ruminanti, proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, proteine animali trasformate derivate da suini o proteine animali trasformate derivate da pollame;

j) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera d), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti; un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo V, sezione E, punto 3, lettera b), punto ii), esclusivamente mangimi composti per l'esportazione dall'Unione o mangimi composti per l'esportazione dall'Unione e mangimi composti per animali d'acquacoltura da immettere sul mercato;

k) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione E, lettera d), sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati;

l) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione F, lettera b), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento;

m) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione G, lettera d), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da suini destinati al pollame; (1)

n) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione H, lettera d), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da pollame destinati ai suini; (1)

o) un elenco degli impianti di immagazzinaggio autorizzati conformemente al capitolo III, sezione A, punto 3, o conformemente al capitolo V, sezione E, punto 3, lettera d), terzo capoverso. 

2. Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati dei preparatori a domicilio registrati conformemente al capitolo III, sezione B, punto 3, e al capitolo IV, sezione D, lettera d), punto ii), sezione F, lettera b), punto ii), sezione G, lettera d), punto ii), e sezione H, lettera d), punto ii).»;

b) la sezione C è così modificata:

i) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. I mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti non possono essere prodotti in stabilimenti che producono mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dagli animali d'acquacoltura.»;

ii) è aggiunto il punto seguente:

«3. In deroga al punto 2:

i) i mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia che contengono farine di pesce possono essere prodotti in stabilimenti che producono mangimi per animali d'allevamento non ruminanti e sostituti del latte per l'alimentazione dei ruminanti non svezzati;

ii) i mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento possono essere prodotti in stabilimenti che producono mangimi per pollame o suini purché le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento siano conformi al capitolo IV, sezione F, lettera a);

iii) i mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da suini possono essere prodotti in stabilimenti che producono mangimi per pollame purché le proteine animali trasformate derivate da suini siano conformi al capitolo IV, sezione G, lettere a), b) e c);

iv) i mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da pollame possono essere prodotti in stabilimenti che producono mangimi per suini purché le proteine animali trasformate derivate da pollame siano conformi al capitolo IV, sezione H, lettere a), b) e c).»;

c) alla sezione E, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti o di mangimi composti contenenti tali proteine è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le proteine animali trasformate derivate da non ruminanti sono prodotte in impianti di trasformazione che soddisfano i requisiti di cui al capitolo IV, sezione D, lettera c), al capitolo IV, sezione F, lettera a), punto i), al capitolo IV, sezione G, lettera c), o al capitolo IV, sezione H, lettera c).

b) I mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti sono prodotti in stabilimenti di mangimi composti che:

i) producono conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera d), al capitolo IV, sezione F, lettera b), al capitolo IV, sezione G, lettera d), o al capitolo IV, sezione H, lettera d); o

ii) forniscono le proteine animali trasformate utilizzate nei mangimi composti destinati all'esportazione in impianti di trasformazione che soddisfano le disposizioni di cui alla lettera a) e sono:

- adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi composti destinati all'esportazione dall'Unione e autorizzati a tal fine dall'autorità competente, oppure

- adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi composti per l'esportazione dall'Unione e alla produzione di mangimi composti per animali d'acquacoltura, pollame o suini da immettere sul mercato nell'Unione e autorizzati a tal fine dall'autorità competente.

c) I mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione o ai requisiti giuridici del paese di importazione. Qualora i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti non siano etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione, l'etichetta reca la seguente dicitura: "Contiene proteine animali trasformate di non ruminanti".

d) Le proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine e destinati all'esportazione dall'Unione sono trasportati in veicoli e contenitori e sono immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'immissione sul mercato e all'alimentazione di animali d'allevamento ruminanti o non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura. Registri contenenti particolari sul tipo di prodotti trasportati o immagazzinati sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni.

In deroga al primo capoverso, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio precedentemente impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio di proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti e di mangimi composti sfusi contenenti tali proteine e destinati all'esportazione dall'Unione, possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'immissione sul mercato e all'alimentazione di animali d'allevamento ruminanti o non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate. In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.

Gli impianti di immagazzinaggio che immagazzinano proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti e mangimi composti sfusi contenenti tali proteine conformemente alle condizioni di cui alla lettera d), secondo capoverso, sono autorizzati dall'autorità competente sulla base di una verifica della loro conformità con le prescrizioni elencate in tale capoverso.»;

d) è aggiunta la sezione seguente:

«SEZIONE G

Documento di accompagnamento ed etichettatura delle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, da suini o da pollame e dei mangimi composti contenenti tali proteine 

1. Il documento commerciale o, secondo il caso, il certificato sanitario che accompagnano le partite di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, da suini o da pollame conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e l'etichetta di tali proteine recano chiaramente la seguente dicitura: "Proteine animali trasformate derivate da ... [inserire i pertinenti animali d'allevamento da cui derivano le proteine animali trasformate indicati nella prima colonna della tabella 1] - Da non utilizzare nei mangimi per animali d'allevamento, ad eccezione di ... [inserire i corrispondenti animali d'allevamento a cui possono essere somministrate le proteine animali trasformate indicati nella seconda colonna della tabella 1]".

2. La seguente dicitura deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, da suini o da pollame: "Contiene proteine animali trasformate derivate da ... [inserire i pertinenti animali d'allevamento da cui derivano le proteine animali trasformate indicati nella prima colonna della tabella 1] - Da non utilizzare per l'alimentazione degli animali d'allevamento, ad eccezione di ... [inserire i corrispondenti animali d'allevamento a cui possono essere somministrate le proteine animali trasformate indicati nella seconda colonna della tabella 1]".

Tabella 1

Animali d'allevamento da cui derivano le proteine animali trasformate Animali d'allevamento a cui possono essere somministrate le proteine animali trasformate
Insetti d'allevamento Animali d'acquacoltura, animali da pelliccia, suini, pollame
Suini Animali d'acquacoltura, animali da pelliccia, pollame
Pollame Animali d'acquacoltura, animali da pelliccia, suini
Insetti d'allevamento e suini Animali d'acquacoltura, animali da pelliccia, pollame
Insetti d'allevamento e pollame Animali d'acquacoltura, animali da pelliccia, suini
Suini e pollame Animali d'acquacoltura, animali da pelliccia
Insetti d'allevamento, suini e pollame Animali d'acquacoltura, animali da pelliccia».

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(1)

Lettera sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 11 novembre 2021, n. L 398.