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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 28 ottobre 2021, n. 30/Gab

G.U.R.S. 5 novembre 2021, n. 49

Disposizioni in materia di concessione di patrocinio gratuito a iniziative promosse o organizzate da soggetti pubblici e privati, di rilevante interesse turistico, culturale e sportivo.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 7, comma 1 - lett. n) della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"

VISTO il D.P. 28 febbraio 1979, n. 70 recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi nell'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

CONSIDERATO che rientra nelle prerogative direttamente connesse alla figura istituzionale dell'Assessore concedere il patrocinio gratuito a iniziative promosse o organizzate da soggetti pubblici e privati, di rilevante interesse turistico, culturale e sportivo, ritenute meritevoli ed idoenee a promuovere l'immagine della Sicilia.

RITENUTO di dover disciplinare le disposizioni in materia di concessione di patrocinio gratuito da parte dell'Assessore;

Decreta:

Art. 1

L'Assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo esprime condivisione e partecipazione a iniziative, promosse o organizzate da soggetti pubblici e privati, di rilevante interesse turistico, culturale e sportivo, ritenute meritevoli ed idoenee a promuovere l'immagine della Sicilia.

Art. 2

Le adesioni assessoriali alle iniziative di cui all'articolo 1 sono a carattere gratuito e non comportano alcuna spesa per il bilancio della Regione.

Art. 3

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe e non può essere concesso in via permanente.

Art. 4

L'Assessorato è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente all'organizzazione dell'iniziativa oggetto del patrocinio.

Art. 5

Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, o senza la necessaria concessione, l'Assessorato si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi.

Art. 6

I patrocini di cui agli articoli precedenti sono disciplinati in conformità alle disposizioni di cui agli allegati A e B al presente decreto.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 28 ottobre 2021.

MESSINA