
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 agosto 2021
G.U.R.I. 12 novembre 2021, n. 270
Individuazione delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993», ai sensi del quale con decreto del Ministro della sanità sono fissati le tariffe e i diritti spettanti, tra l'altro, allo stesso Dicastero per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2019, recante «Individuazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 20 marzo 2019;
Ritenuto di dover procedere alla rideterminazione delle tariffe spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico già disciplinate dal decreto ministeriale 16 gennaio 2019, mediante adeguamento degli attuali importi all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevato nel periodo aprile 2019 - marzo 2021, coefficiente pari a 1,007 corrispondente allo 0,7%, con arrotondamento per eccesso se il secondo decimale è superiore o uguale a cinque;
Ritenuto di dover prevedere un'apposita tariffa per le ipotesi di richiesta di certificato di libera vendita di prodotti cosmetici destinati all'esportazione corredati da dichiarazione del rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, laddove il Ministero della salute accerti che detta dichiarazione sia necessaria secondo la normativa vigente nel Paese di destinazione, in quanto tale dichiarazione implica un'attività istruttoria e valutativa aggiuntiva che comporta un raddoppio dell'impegno delle risorse del Ministero stesso, con conseguente necessità di prevedere un importo maggiorato del 100% rispetto ai certificati di libera vendita usuali;
Ritenuto di dover espressamente esplicitare, per chiarezza normativa, la tariffa prevista per i certificati di libera vendita dei biocidi, ricondotti alla corrispondente voce prevista per i presidi medico chirurgici, trattandosi di attività non ricadente nelle attività espletate ai sensi del regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 e dunque non ricompresa nell'ambito della delega dell'art. 15, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, recante «Determinazione delle tariffe relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per le attività di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione all'esportazione e all'importazione di precursori di droghe», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2014;
Considerato che l'art. 2, comma 4, del predetto decreto individua, sulla base del criterio della copertura del costo effettivo del servizio, la tariffa per le attività di rilascio di autorizzazioni all'importazione o all'esportazione di precursori di droghe agli operatori autorizzati, nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Ritenuto opportuno, sulla base della sovrapponibilità delle attività prodromiche al rilascio del provvedimento finale, prevedere la medesima tariffa di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 luglio 2014 anche per le attività concernenti il rilascio di permesso di importazione o di esportazione di sostanze stupefacenti e psicotrope o di preparazioni che le contengono;
Ritenuto necessario prevedere una tariffa per le attività finalizzate al rilascio di certificazione di non sottoposizione delle sostanze alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 («Rilascio certificato di libera vendita di sostanze non sottoposte alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90»), individuandone l'importo, sulla base della comparabilità delle attività e dei relativi costi, in misura pari a quanto previsto per i certificati di libera vendita degli altri prodotti;
Ritenuto, sulla base dei quesiti più ricorrenti pervenuti dagli stakeholders, di dover definire in maniera maggiormente esplicita l'ambito di applicazione della tariffa prevista per gli accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una licenza per la pubblicità al pubblico di medicinali, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, presidi medico chirurgici o di mezzi per la prevenzione e cura delle malattie;
Decreta:
1. Gli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità di soggetti interessati per le attività di competenza della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, sono determinati in base alla seguente tabella:
PRESIDI MEDICO CHIRURGICI | |
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO | IMPORTO DOVUTO |
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a produrre presidi medico chirurgici | Euro 3.827,60 |
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una modifica dell'autorizzazione a produrre presidi medico chirurgici attinente l'officina di produzione | Euro 1.913,80 |
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una modifica dell'autorizzazione a produrre presidi medico chirurgici, non concernente l'officina di produzione e non attinente esclusivamente alla sede legale | Euro 382,80 |
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una modifica dell'autorizzazione a produrre presidi medico chirurgici, attinente esclusivamente alla sede legale | Euro 0 |
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio un presidio medico chirurgico | Euro 1.531,00 |
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere un'integrazione o modifica dell'autorizzazione a mettere in commercio un presidio medico chirurgico, con riferimento ad ogni integrazione o modifica non imposta dal Ministero della salute attinente alla composizione o alle caratteristiche tecniche sostanziali o alla denominazione del presidio o all'officina in cui esso è prodotto | Euro 382,80 per presidio medico chirurgico |
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere un'integrazione o modifica dell'autorizzazione a mettere in commercio un presidio medico chirurgico, con riferimento ad ogni modifica concernente la ragione, la denominazione sociale, la partita iva, il codice fiscale o l'indirizzo della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, anche a seguito di trasferimento della proprietà del/dei presidio/presidi medico chirurgico/i | Euro 382,80 per il complesso dei presidi medico chirurgici interessati |
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere un'integrazione o modifica dell'autorizzazione a mettere in commercio un presidio medico chirurgico, con riferimento ad ogni modifica concernente la ragione sociale o la denominazione sociale della società che rappresenta in Italia la società estera titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Euro 382,80 per il complesso dei presidi medico chirurgici interessati |
Rilascio certificato di «libera vendita» di un presidio medico chirurgico o di un prodotto biocida | Euro 95,00 per certificato, rilasciato per un solo presidio medico chirurgico o biocida |
STUPEFACENTI | |
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO | IMPORTO DOVUTO |
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione o alla fabbricazione o all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope o l'autorizzazione al commercio delle preparazioni che contengono le predette sostanze | Euro 229,70 |
Rilascio di permesso di importazione o di esportazione di sostanze stupefacenti e psicotrope o di preparazioni che le contengono | Euro 49,65 |
Vidimazione annuale registro stupefacenti | Euro 19,10 |
Rilascio certificato di «libera vendita» di sostanze non sottoposte alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 | Euro 95,00 |
COSMETICI | |
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO | IMPORTO DOVUTO |
Rilascio certificato di «libera vendita» | Euro 95,00 |
Rilascio certificato di libera vendita corredato, su richiesta, da dichiarazione del rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, laddove il Ministero della salute accerti che detta dichiarazione sia necessaria secondo la normativa vigente nel Paese di destinazione | Euro 190,00 |
DISPOSITIVI MEDICI | |
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO | IMPORTO DOVUTO |
Rilascio certificato di «libera vendita» | Euro 95,00 |
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO | |
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO | IMPORTO DOVUTO |
Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione ad importare o esportare plasma o derivati destinati alla produzione di dispostivi medici diagnostici in vitro | Euro 76,60 |
Rilascio certificato di «libera vendita» | Euro 95,00 |
INDAGINI CLINICHE | |
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO | IMPORTO DOVUTO |
Autorizzazione per lo svolgimento delle indagini cliniche ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 | Euro 2.245,20 |
PUBBLICITA' SANITARIA | |
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO | IMPORTO DOVUTO |
Pubblicità sanitaria. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una licenza per la pubblicità al pubblico di medicinali, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, presidi medico chirurgici o di mezzi per la prevenzione e cura delle malattie. La tariffa va corrisposta per ciascun testo, per ciascun prodotto e per ciascun mezzo di diffusione. Per i medicinali le tariffe vanno corrisposte per ciascuna confezione, tenendo conto anche, nell'ambito della stessa Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), della differente concentrazione di principio attivo, forma farmaceutica ed eccipienti. Non rileva ai fini del computo del versamento delle tariffe il differente quantitativo di unità posologiche presenti nella confezione. Per i dispositivi medici, compresi i diagnostici in vitro, le tariffe vanno corrisposte per ciascuna tipologia di prodotti. Per i presidi medico-chirurgici le tariffe vanno corrisposte per ciascun numero di registrazione di prodotto. Le tariffe vanno corrisposte tenendo conto delle macroaree dei mezzi di diffusione: - Cortometraggio televisivo e cinematografico; - Radio comunicato; - Stampa quotidiana e periodica; - Stampa punto vendita e altri mezzi destinati alla diffusione tramite farmacie ed esercizi commerciali di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; - Stampa/cartellonistica stradale, affissioni; - Internet, nelle modalità disciplinate nelle apposite linee guida. |
Euro 382,80 |
Tariffa ridotta per ipotesi di pubblicità prevista dall'art. 118, comma 6, lettera b) e c) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 | Euro 153,10 |
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2. La tariffa per il rilascio della copia conforme di un documento esistente agli atti della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico è determinata in euro 95,00.
3. Il pagamento relativo alle istanze di cui ai procedimenti indicati al comma 1 si effettua mediante versamento secondo le modalità indicate dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico sul sito istituzionale del Ministero della salute.
1. Nelle ipotesi di procedimento ad istanza di parte, il Ministero della salute avvia le attività indicate all'art. 1 previa verifica dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento all'atto della richiesta.
2. Le tariffe previste all'art. 1 sono dovute per l'attività istruttoria legata ai singoli procedimenti, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento finale sia di diniego dell'istanza.
1. Per i procedimenti la cui istanza è pervenuta al Ministero della salute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dovuti gli importi corrispondenti alle tariffe applicabili ai sensi del decreto ministeriale 16 gennaio 2019, recante «Individuazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 20 marzo 2019.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, è abrogato il decreto ministeriale 16 gennaio 2019, recante «Individuazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 20 marzo 2019.
3. Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2021
Il Ministro: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, de Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2580