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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1692 DELLA COMMISSIONE, 21 settembre 2021

G.U.U.E. 22 settembre 2021, n. L 334

Regolamento che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Botswana negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 23 settembre 2021

Applicabile dal: 23 settembre 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una loro zona o loro compartimento, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui esse provengano da un paese terzo o territorio, o da una loro zona o loro compartimento, elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

4) Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono, in particolare, gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è rispettivamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.

5) Il 6 settembre 2021 il Botswana ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il focolaio, localizzato nel distretto di Kgatleng di tale paese terzo, è stato confermato il 27 agosto 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

6) Gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui all'allegato V, parte 1, all'allegato XIV, parte 1, e all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 specificano che è autorizzato l'ingresso nell'Unione dal Botswana di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna. Inoltre l'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 non impone attualmente trattamenti di riduzione dei rischi per l'ingresso nell'Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne di ratiti.

7) Tenuto conto del rischio di introduzione dell'HPAI nell'Unione connesso all'ingresso dal Botswana di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione di tale paese terzo, è opportuno che l'ingresso di tali partite nell'Unione non sia più autorizzato. E' inoltre opportuno imporre il trattamento di riduzione dei rischi D, di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692, per l'ingresso nell'Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne di ratiti.

8) Le voci relative al Botswana negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui alle tabelle nell'allegato V, parte 1, nell'allegato XIV, parte 1, e nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate per tener conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

10) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Botswana per quanto riguarda l'HPAI, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza.

11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

Art. 1

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) nell'allegato V, parte 1, la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

«BW Botswana BW-0 Ratiti riproduttori e ratiti da reddito BPR P1 C 27.8.2021   
Pulcini di un giorno di ratiti DOR P1 C 27.8.2021   
Uova esenti da organismi patogeni specifici SPF        
Uova da cova di ratiti HER P1 C 27.8.2021»;  

.

2) nell'allegato XIV, parte 1, la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

«BW Botswana BW-0 Carni fresche di ratiti RAT P1 C 27.8.2021»;  

.

 3) nell'allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

«BW Botswana BW-0 B B B B B B B Non autorizzato D Non autorizzato MPST».  

.