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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 novembre 2021

G.U.R.I. 16 novembre 2021, n. 273

Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2018 - 30 giugno 2021, è pari a +1,3;

Visto il decreto interdirigenziale del 14 dicembre 2020, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 6 chilometri: euro 2,37;

b) fino a 12 chilometri: euro 4,31;

c) fino a 18 chilometri: euro 5,96;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,26.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

a) fino a 10 chilometri: euro 0,62;

b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri: euro 1,58;

c) oltre i 20 chilometri: euro 2,37.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2021

Il Capo del Dipartimento

FABBRINI

Il Ragioniere generale dello Stato

MAZZOTTA