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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 settembre 2021

G.U.R.I. 18 novembre 2021, n. 275

Struttura e modalità di aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite. 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998, recante «Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625».

Visto in particolare l'art. 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 16/2021, con il quale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite (di seguito denominato «Registro») per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione, nonchè l'art. 9, comma 2, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono stabilite la struttura e le modalità di aggiornamento del menzionato registro;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di materiali di moltiplicazione;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'art. 5, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

Considerata la necessità di definire la struttura e le modalità di aggiornamento del menzionato registro;

Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 13 settembre 2021;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nel corso della riunione del 15 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce la struttura e le modalità di aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite in applicazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

Art. 2

Struttura del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite

1. Il registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, istituito ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, contiene le informazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo medesimo.

2. L'informazione relativa all'utilizzo della varietà è riferita alle seguenti categorie:

a) da vino;

b) da tavola (consumo fresco);

c) da portinnesti;

d) per destinazioni particolari.

3. Nel registro di cui al comma 1, su parere del gruppo di lavoro protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, di seguito «Gruppo di lavoro», possono essere inserite ulteriori informazioni derivanti da specifiche esigenze o da altre normative nazionali.

Art. 3

Periodo di validità della registrazione di una varietà o di un clone

1. L'iscrizione di una varietà o di un clone al registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite ha una durata di trenta anni e può essere rinnovata per ulteriori periodi di trenta anni, purchè siano ancora disponibili i materiali di moltiplicazione della varietà o del clone.

2. Il responsabile della conservazione di una varietà o di un clone inoltra la domanda di rinnovo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre l'anno solare precedente la scadenza dell'iscrizione della varietà.

3. La domanda di cui al comma 2 è corredata di elementi di prova attestanti che sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1.

4. Nel caso di assenza di domanda di rinnovo l'Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, con propria iniziativa o su richiesta di soggetti pubblici o privati, può disporre il rinnovo della registrazione di una varietà o di un clone, qualora questi rivestano particolare interesse per la viticoltura nazionale, per preservare la diversità genetica o per qualunque altro interesse generale.

Art. 4

Cancellazione dal registro nazionale di una varietà o di un clone

1. Una varietà o un clone sono cancellati dal registro nazionale delle varietà e cloni di vite, su parere del gruppo di lavoro, qualora:

a) in sede di esame o di ulteriori controlli ufficiali, risulti che detta varietà o clone non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

b) all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito ai fatti in base ai quali la varietà o il clone sono stati registrati;

c) il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

e) la validità dell'iscrizione è giunta a scadenza senza che sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo.

Art. 5

Aggiornamento delle informazioni del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite

1. Al fine di modificare i dati di propria pertinenza presenti nel registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, il richiedente inoltra apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it.

2. L'aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, a cura dell'Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, è effettuato con provvedimento della Direzione generale dello sviluppo rurale, su parere del gruppo di lavoro.

Art. 6

Pubblicazione del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite

1. Il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, aggiornato sul portale SIAN, è integralmente pubblicato e reso consultabile nel sito web del Servizio fitosanitario nazionale alla pagina https://www.protezionedellepiante.it

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 settembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 940