Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 2021

G.U.R.I. 1 dicembre 2021, n. 286

Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA E IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in particolare, l'art. 9, comma 2, che prevede la definizione di «apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, concernente «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, delle recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente «Regolamento recante organizzazione del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 15619 del 1° settembre 2020;

Vista la nota prot. 33256 del 16 dicembre 2020 del Ministero della cultura, con la quale si è espresso l'assenso, con condizioni, per l'ulteriore corso del provvedimento;

Acquisita in data 17 dicembre 2020, repertorio atti n. 223/CSR, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la nota del Ministero della cultura, prot. n. 7515 dell'11 marzo 2021, con la quale è stata rappresentata la necessità di apportare al testo del provvedimento le modifiche necessarie a renderlo coerente con quanto comunicato con la nota prot. 33256 del 16 dicembre 2020 e condiviso nelle riunioni presso il Dipartimento degli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2021 e del 3 agosto 2021;

Preso atto del parere del Ministero della cultura comunicato con nota n. 27184 del 29 settembre 2021;

Acquisito nuovamente il concerto del Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 21290 del 5 ottobre 2020;

Acquisita in data 7 ottobre 2021, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale secondo quanto disposto all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

2. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, nell'adozione delle disposizioni minime di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, possono integrare le disposizioni del presente provvedimento, purchè non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

4. Costituiscono parte integrante del presente provvedimento la Tabella - «Classificazione tecnico-dimensionale della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente» e l'allegato - «Indirizzi procedurali».

Art. 2

Scopi

1. La viabilità forestale e silvo-pastorale e le associate opere connesse alla gestione dei boschi e alle sistemazioni idraulico forestali, indipendentemente dal titolo di proprietà, sono elementi funzionali ad agevolare e garantire anche contemporaneamente le funzioni previste dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dalle norme regionali anche in riferimento al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e con riferimento alle definizioni ivi contenute, i tratti della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente e temporanea di cui all'art. 3 non interrompono la continuità del bosco e sono assimilati alla definizione di bosco.

3. Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le regioni disciplinano le modalità di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle necessità correlate all'attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica.

4. La viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse sono coerenti con i tre elementi cardine della gestione forestale sostenibile: ecologia, economia e realtà sociale.

Art. 3

Classificazione

1. La viabilità forestale e silvo-pastorale viene concepita con un approccio di utilizzazioni multiple, con orizzonte temporale di lungo periodo e viene differenziata in tre macro-categorie:

a) viabilità principale;

b) viabilità secondaria;

c) tracciati di uso ed allestimento temporaneo.

2. La viabilità principale è formata da una rete permanente di strade con larghezza di carreggiata non superiore ai 6 metri e, quando presenti, opere connesse quali piazzali e imposti, a fondo stabilizzato e migliorato con materiali inerti ma prevalentemente non asfaltato, anche dotate di opere d'arte e sistemazioni idraulico forestali, progettate e realizzate privilegiando le tecniche di ingegneria naturalistica, atte a garantirne la stabilità e la regimazione delle acque il cui scorrimento non deve pregiudicare la conservazione del piano stradale e la stabilità delle scarpate.

3. La viabilità principale di cui comma 1 lettera a), come dall'allegata Tabella, si distingue in viabilità di primo e di secondo livello:

a) primo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da 3,5 a massimo 6 metri ed opere connesse quali piazzali ed imposti, adatte al transito di automezzi anche a tre assi, trattori forestali e mezzi speciali di grandi dimensioni e massa, ovvero mezzi con limitata mobilità di avanzamento per pendenza, larghezza e/o raggio di manovra;

b) secondo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da 2,5 a 3,5 metri ed opere connesse quali piazzali ed imposti, adatte al transito di automezzi, trattori e altri mezzi speciali con ingombri più limitati rispetto a quanto previsto alla lettera precedente e dotati di più elevata mobilità in termini di avanzamento in tratti con pendenze longitudinali elevate e raggi di curvatura ridotti.

4. La viabilità secondaria di cui comma 1, lettera b), si distingue in:

a) piste permanenti e opere connesse quali piazzole ed imposti ad uso permanente:

i. con fondo naturale, fatta salva, in presenza di pendenze longitudinali maggiori o uguali al 15 per cento, la presenza di eventuali tratti con fondo stabilizzato o migliorato preferibilmente con esclusione di emulsioni bituminose;

ii. aperte con macchine movimento terra che per la loro realizzazione richiedono movimenti terra con eventuali conseguenti interventi di stabilizzazione, anche delle scarpate di monte e di valle, e di regimazione delle acque;

iii. caratterizzate per una minima presenza di opere permanenti di regimazione delle acque nei tratti in maggiore pendenza ed ove necessario in prossimità e nell'attraversamento negli impluvi;

iv. transitabili ordinariamente da trattori, macchine operatrici specializzate, veicoli fuoristrada a trazione integrale o animali da lavoro;

b) percorsi da lavoro, pedonali e per animali, aventi ingombri e pendenze simili ma tipologie realizzative diverse legate alle tradizioni locali e alle realtà geo-pedo-morfologiche.

5. I tracciati di uso ed allestimento temporanei di cui al comma 1 lettera c), comprendono:

a) tracciati temporanei a fondo naturale, approntati per il passaggio di macchine operatrici specializzate, aperti senza l'ausilio di macchine movimento terra di tipo pesante se non in casi eccezionali e per brevi tratti. Le regioni disciplinano sulla base delle realtà geo-pedo-morfologiche locali i loro parametri, fermo restando che i tracciati non devono superare una lunghezza massima di 250 metri per ettaro o sua frazione di superficie interessata dall'attività forestale e una altezza massima della sezione di scavo a monte di 1,5 metri, in funzione della pendenza;

b) piazzole temporanee, a fondo naturale e funzionali alle operazioni di esbosco, utili a consentire l'incrocio, l'inversione di marcia dei mezzi e il deposito temporaneo del legname. La frequenza e la distribuzione delle piazzole devono contemperare le esigenze d'uso del tracciato con la morfologia del terreno. La loro realizzazione deve evitare fenomeni di dissesto idrogeologico;

c) linee di avvallamento per gravità, coincidono con formazioni naturali permanenti come impluvi, vallecole o canaloni oppure elementi artificiali temporanei come risine artificiali ancorate temporaneamente al terreno;

d) linee di esbosco aeree, varchi o corridoi aerei atti a consentire l'installazione e l'utilizzo temporanei di sistemi a fune (linee di gru a cavo o di teleferiche), con larghezza compresa tra 4 e 8 metri salvo allargamenti per alcuni tratti in situazioni che presentano eccezionali difficoltà per l'esbosco, per consentire la tutela della sicurezza degli operatori, e il libero passaggio dei carichi fluttuanti, affinchè non rechino danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza.

6. I tracciati e di uso e allestimento temporanei e le piazzole temporanee sono:

a) inerenti all'esercizio dell'attività forestale, non costituiscono interruzione della superficie boscata e non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi;

b) elementi cronologicamente correlati all'esercizio dell'attività forestale e, al termine di quest'ultima, devono essere dismessi assicurando la tutela idrogeologica e favorendo la ripresa della vegetazione naturale;

c) esenti dall'applicazione di canoni nel caso di attraversamenti a raso o guadi e prevedono il ripristino del corretto deflusso delle acque.

7. Il passaggio in bosco o in pascolo di un mezzo agricolo o forestale in occasione di un'attività forestale senza alcun approntamento del terreno non prefigura viabilità forestale e silvo-pastorale e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto.

Art. 4

Criteri progettuali e procedurali

1. La progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente prevede:

a) modalità di realizzazione o adeguamento tali da seguire ordinariamente l'andamento naturale del terreno evitando al massimo il movimento terra e, dove possibile, nel rispetto dei parametri definiti dal presente decreto, tali da operare il recupero di tracciati preesistenti purchè nel rispetto del loro assetto storicizzato e di eventuali opere di valore storico-testimoniale, ove idonei alle moderne esigenze e tenuto conto della sicurezza del transito;

b) l'utilizzo di materiali compatibili con la componente ambientale e paesaggistica locale;

c) la gestione della manutenzione funzionale nel tempo, ispirandosi a principi generali di efficienza, efficacia e sostenibilità degli interventi dal punto di vista ambientale, economico e della durata;

d) la realizzazione, dove possibile, di piazzole di scambio e di inversione per consentire il transito degli automezzi. La loro realizzazione considera la tipologia di automezzo più ingombrante che può transitare lungo la strada e viene attuata in punti favorevoli in termini di morfologia del terreno;

e) sui versanti con pendenze elevate oltre il 60 per cento, l'adozione di opportune scelte progettuali alternative atte a garantire la stabilità e la corretta regimazione idraulica dell'opera ed il riutilizzo del materiale di scavo in eccesso per la realizzazione in siti idonei di piazzole di scambio, deposito e/o inversione di marcia.

2. Le regioni, nell'ottica della semplificazione e nel rispetto dei procedimenti autorizzativi necessari, definiscono la documentazione progettuale minima per la realizzazione della viabilità forestale e silvo-pastorale, modulandola specificatamente per le diverse tipologie di cui al presente decreto, con un livello di onerosità tecnica decrescente a partire dalla viabilità principale.

3. La realizzazione di strade e piste forestali e silvo-pastorali può essere attuata secondo linee guida regionali, nel rispetto del presente decreto e dei principi di compatibilità ambientale e paesaggistica, che definiscono le finalità, gli obiettivi attesi e le prescrizioni d'uso.

Art. 5

Sistemazioni idraulico-forestali

1. Le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo intensivo ed estensivo, in quanto attività di gestione forestale ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, che si avvale di materiale vegetale vivo, (piante o parti di esse), in abbinamento con materiali inerti, quali pietrame, legname, fibre vegetali o sintetiche o equivalenti.

2. Altre opere di sistemazione idraulico-forestali realizzate con tecniche tradizionali possono trovare adeguata realizzazione solo ove le condizioni e le caratteristiche del dissesto ne rendano necessaria la scelta, in alternativa alle soluzioni bio-ingegneristiche di cui al comma precedente.

Art. 6

Banca dati

1. Al fine di favorire l'archiviazione informatica con modalità uniformi e interoperabili a scala nazionale delle informazioni inerenti la rete della viabilità forestale e silvo-pastorale principale e secondaria le regioni possono provvedere all'implementazione di una propria Banca dati georeferenziata della viabilità forestale e silvo-pastorale principale e secondaria da aggiornare periodicamente, distinguendo per ogni categoria di cui all'art. 3, commi 3 e 4, lo sviluppo, inteso come valore numerico in metri, e lo stato di percorribilità e delle eventuali necessità di manutenzione.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2021

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

PATUANELLI

Il Ministro della cultura

FRANCESCHINI

Il Ministro della transizione ecologica

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle politiche agricole, registrazione n. 972

ALLEGATO

Indirizzi procedurali

Il seguente testo fornisce indirizzi procedurali al fine di supportare le amministrazioni nell'esercizio delle proprie funzioni.

1. In materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» si rinvia a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, punti A.19, A.20 e B.35. Resta ferma la necessità di autorizzazione paesaggistica semplificata per la viabilità secondaria, ai sensi del punto B.35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017:

i. nei casi in cui gli interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità ricadano in area tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004 se eseguiti con caratteristiche differenti da quelle di cui al presente decreto o in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

ii. nei casi in cui non sia stato approvato con il parere favorevole del soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio il Piano forestale di indirizzo territoriale per la parte inerente la viabilità o, se approvato, i Piani di gestione forestale non siano coerenti con esso.

2. L'attraversamento dei terreni di proprietà privata è disciplinato dal codice civile. Per l'attraversamento, per via terrestre o aerea, di strade adibite a pubblico transito è necessario acquisire l'autorizzazione da parte del soggetto proprietario.

3. Le esigenze di protezione dell'ambiente implicano, per la realizzazione delle diverse tipologie di viabilità forestale e silvopastorale, una valutazione in fase di progettazione e costruzione, sia nelle sue linee generali, sia nei dettagli tecnici secondo le normative vigenti. Nelle aree naturali protette si applicano le indicazioni, le norme, i regolamenti di gestione approvati e vigenti. In loro assenza è fatto riferimento a quanto enunciato con il presente decreto.

4. Nelle aree naturali protette, prive degli strumenti pianificatori previsti, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394.

5. Nei siti della rete ecologica Natura 2000 prive degli strumenti pianificatori previsti si applica il decreto del Ministro della transizione ecologica del 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)».

6. In riferimento agli interventi di manutenzione e conservazione della viabilità forestale e silvo-pastorale, principale e secondaria, anche con la finalità d'adeguamento della legislazione alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi, si intendono per interventi di:

a) manutenzione ordinaria, le opere di mantenimento, riparazione, parziale rinnovamento, necessarie per l'efficienza del sistema stradale e delle sue pertinenze, attuate anche attraverso il recupero dell'originaria sezione della carreggiata e del suo complessivo ingombro originario, compresa la rimozione e sistemazione del materiale in esubero ovvero non comportino modificazioni sostanziali delle caratteristiche dimensionali (maggiore del 15 per cento dei valori esistenti) e strutturali;

b) manutenzione straordinaria, gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria necessari a rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, del tracciato e volti a garantire e ripristinare la protezione e la funzionalità dell'infrastruttura e delle relative pertinenze purchè non diffusi a tutto il tracciato e non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali.

7. Gli interventi sistematici sulla viabilità esistente che non costituiscono manutenzione ordinaria o straordinaria sono volti alla conservazione o all'adeguamento/mutamento funzionale di un'infrastruttura, determinandone una modifica delle componenti fisiche o delle modalità d'uso. A titolo esemplificativo si riportano le seguenti casistiche:

a) trasformazione: interventi migliorativi delle infrastrutture forestali che implicano la modifica dei parametri dimensionali o delle caratteristiche tecniche con conseguente passaggio ad una categoria superiore;

b) adeguamento funzionale: interventi necessari per ricondurre l'opera nell'ambito dei parametri dimensionali e delle caratteristiche tecniche stabiliti per le infrastrutture forestali disciplinate dal presente decreto. In particolare, con l'adeguamento l'opera è ricondotta alla categoria più prossima tra quelle previste dal decreto stesso.

8. Per quanto riguarda la programmazione e la pianificazione della viabilità forestale e silvo-pastorale, principale e secondaria, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

TABELLA