
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 19 novembre 2021, n. 1208
G.U.R.S. 3 dicembre 2021, n. 54
Assegnazione del finanziamento sanitario aggiuntivo per prestazioni aggiuntive per il personale per somministrazione vaccini Covid previsto dall'art. 1, comma 464, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO la L. 23 dicembre 1978 n. 833 e ss.mm.ii. istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii. sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L.gs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii;
VISTO il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 con il quale è stato approvato il documento di riordino della rete ospedaliera;
VISTO il D.A. n. 2201 del 06/12/2019 con il quale sono state approvate le "Linee guida per la rideterminazione dei Piani Triennali del fabbisogno e delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie";
VISTA la L.R. 15/04/2021 n. 10 "Bilancio di previsione della regione per il triennio 2021/2023 pubblicata sulla G.U.R.S. - s.o. - n. 17 del 21/04/2021;
VISTO l'art. 1 comma 464 della Legge n. 178 del 30/12/2020, come modificato dall'art. 20 comma 2 lett. d) del D.L. 22/03/2021 n. 41, convertito con legge n. 69 del 21/05/2021, il quale prevede che le aziende e gli enti del SSN possono ricorrere, per il personale medico, infermieristico e gli assistenti sanitari alle prestazioni aggiuntive per le attività relative alla somministrazione di vaccini contro il SARS-Co-V-2, anche in deroga ai vincoli previsti dalla vigente legislazione in materia di spesa del personale e comunque fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto dal comma 467 che, per la Regione Siciliana, risulta pari ad euro 8.161.421,00;
VISTO che il medesimo art. 1 comma 464 prevede che le Aziende e gli enti del SSN possono ricorrere per le suddette finalità, ed entro i suddetti limiti di spesa, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 del CCNL dell'area sanità - triennio 2016 - 2018, di cui all'accordo del 19/12/2019 (G.U.R.i. n. 22 del 28/01/2020) per le quali la tariffa oraria fissata dall'art. 24 comma 6 del medesimo contratto, è aumentata da 60 a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e per il personale infermieristico e gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 6 comma 1 lett. d), del C.C.N.L. - triennio 2016 - 2018 relativo al personale del comparto Sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018 (G.U.R.I. n. 233 del 6/10/18) con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione;
CONSIDERATO che i predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese per soddisfare le esigenze di somministrazione del vaccino, fermo restando le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro ed ai prescritti riposi;
VISTE le note prot. n. 29332 del 17/06/2021 e prot. n. 37709 del 30/08/2021 con le quali le Aziende Sanitarie sono state invitate a fornire un prospetto riepilogativo delle prestazioni aggiuntive effettuate dal personale medico, infermieristico e assistenti sociali per le finalità connesse alla campagna vaccinale, fermo restando che le tariffe indicate nella norma di riferimento trovano applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 41/2021 e comunque fino alla concorrenza del finanziamento specifico previsto dalla L. 178/2020 che, per la Regione Siciliana, risulta pari ad euro 8.161.421,00;
CONSIDERATO che con le suddette disposizioni le Aziende sono state invitate a trasmettere un prospetto riepilogativo delle prestazioni aggiuntive effettuate per le finalità connesse alla campagna vaccinale nel periodo 23 marzo 2021 - 31 luglio 2021;
PRESO ATTO dei riscontri pervenuti da parte delle Aziende Sanitarie della Regione e della conseguente insufficienza del finanziamento a coprire i relativi costi secondo le tariffe indicate dall'art. 1 comma 462 della L.n. 178/2020;
VISTA la nota prot. n. 45579 del 18/10/21 con la quale è stato richiesto al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico di trasmettere in numero di vaccinazioni effettuate a livello provinciale nel periodo 23/03/21 - 31/07/21, con esclusione delle vaccinazioni effettuate dai medici di famiglia presso il proprio studio o al domicilio dell'assistito, nonché le vaccinazioni effettuate presso le farmacie;
VISTA la nota prot. n. 43409 del 19/10/21 con la quale il DASOE ha riscontrato la suddetta richiesta;
RITENUTO di dover procedere alla ripartizione del finanziamento pari ad euro 8.161.421,00 secondo un criterio che tenga conto del numero di vaccinazioni effettuate a livello provinciale nel periodo 23/03/2021 - 31/07/2021, nonché del costo comunicato dalle aziende relativamente alle prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo di riferimento;
CONSIDERATO che, al fine di procedere all'assegnazione delle quote di finanziamento per le singole Aziende, secondo i criteri sopradescritti si è provveduto ad effettuare un calcolo come di seguito descritto:
a) la quota complessiva del finanziamento è stata suddivisa per il numero di vaccini effettuati a livello provinciale (dal computo è stata esclusa l'ASP di Caltanissetta la quale non ha comunicato l'effettuazione di prestazioni aggiuntive);
b) si è proceduto a verificare se la quota calcolata in base al criterio di cui alla lett. a) sia risultata superiore al costo comunicato a livello provinciale, situazione verificatasi per le province di Enna e Trapani; a questo punto, la quota eccedente è stata ridistribuita, a livello provinciale, in funzione del costo sostenuto (da tale redistribuzione sono state escluse, oltre a Caltanissetta, anche Enna e Trapani);
c) per ciascuna delle Aree Metropolitane la quota calcolata a livello provinciale è stata suddivisa in funzione del costo comunicato dalle singole Aziende che insistono nella relativa provincia;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla ripartizione della somma di euro 8.161.421,00, secondo la tabella di seguito indicata;
VISTO l'art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;
Decreta:
Per quanto in premessa specificato, per le finalità di cui all'art. 1 comma 464 della Legge n. 178 del 30/12/2020, come modificato dall'art. 20 comma 2 lett. d) del D.L. 22/03/2021 n. 41, convertito con legge n. 69 del 21/05/2021, è ripartita tra le Aziende Sanitarie della Regione, secondo la tabella sottostante, la somma di euro 8.161.421,00
Le Aziende e gli enti del SSN possono ricorrere, per soddisfare le esigenze di somministrazione del vaccino contro il SARS-Co-V-2 ed entro i suddetti limiti di spesa, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 del CCNL dell'area sanità - triennio 2016 - 2018, di cui all'accordo del 19/12/2019 (G.U.R.I. n. 22 del 28/01/2020) per le quali la tariffa oraria fissata dall'art. 24 comma 6 del medesimo contratto, è aumentata da 60 a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e per il personale infermieristico e gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 6 comma 1 lett. d), del C.C.N.L. - triennio 2016 - 2018 relativo al personale del comparto Sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018 (G.U.R.I. n. 233 del 6/10/18) con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione;
I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese per le esigenze di somministrazione del vaccino, fermo restando le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro ed ai prescritti riposi.
Eventuali prestazioni aggiuntive per le finalità vaccinali effettuate dal personale dipendente prima del 23/03/2021 - data di entrata in vigore del D.L. n. 22/21 - saranno remunerate applicando le tariffe orarie previste dai rispettivi CCNNLL; analogamente per quanto riguarda eventuali prestazioni eccedenti la quota di finanziamento assegnata alle singole Aziende.
Con successivo provvedimento si provvederà a liquidare e pagare le somme individuata al superiore articolo 1 sull'assegnazione effettuata con il presente decreto.
Il provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 19 novembre 2021.
RAZZA