
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 6 dicembre 2019
G.U.R.S. 17 gennaio 2020, n. 3
Approvazione delle Linee d'indirizzo regionali per l'adeguamento dei piani triennali del fabbisogno e la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende del Servizio sanitario regionale.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana" ed, in particolare, l'art. 4;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii., istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", per quanto ancora applicabile;
Vista l'art.15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, che ha apportato modifiche all'art. 7, comma 7, lett. b), della legge regionale n. 30/1993, concernente l'istituzione del servizio di psicologia nelle Aziende unità sanitarie locali;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
Visto il D.P.C.M. del 24 maggio 2001 " Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. ed, in particolare, gli artt. 6, 6-bis, 6 ter, 30, 33, 34 e 34 - bis;
Che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le Aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, sono tenute ad osservare le procedure previste dal medesimo articolo;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione del lavoro;
Visto l'Accordo Stato/Regioni dell'1 luglio 2004, recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131";
Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657, con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del Servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18 "Disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale" ed, in particolare, l'art. 16 che sottopone, tra gli altri, le dotazioni organiche complessive delle Aziende del SSR al controllo preventivo dell'Assessorato regionale della salute, secondo modalità e termini indicati dai successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo;
Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la ricollocazione e per la mobilità del personale a seguito dei processi di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09";
Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale;
Visto il Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009 richiesto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato con D.A. 10 dicembre 2010, n. 3254,
Visto il D.A. n. 1868 del 22 luglio 2010, contenente le Linee di indirizzo regionali in materia di dotazioni organiche;
Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione dell'allegato Piano sanitario regionale, denominato "Piano della salute 2011- 2013";
Visto il D.A. n. 2322/11 del 16 novembre 2011 di "Rideterminazione dei tetti di spesa per l'anno 2011 del personale delle Aziende del S.S.R.";
Visto il documento approvato nella seduta del 26 marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei L.E.A., recante standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse del S.S.N., ex art 12, comma 1, lett. b), del Patto per la salute 2010/2012;
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianze dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
Rilevato che l'art. 1, comma 561, della legge n. 296/2006, i cui contenuti risultano confermati dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i. ai sensi del quale gli enti del Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello della salute";
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (Piano nazionale anticorruzione);
Visto il Programma operativo di consolidamento e di sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013-2015, in prosecuzione del Programma operativo regionale 2010/2012, ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/12, convertito dalla legge n. 135/2012, apprezzato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno 2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014 e ss.mm.ii.;
Visto il Patto per la salute 2014/2016 sottoscritto il 10 luglio 2014 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento- Bolzano;
Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di "Rimodulazione delle Linee di indirizzo regionali per l'attività libero professionale";
Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di "Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione dell'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.";
Visti i DD.AA. nn. 125, 126 e 127 del 29 gennaio 2015 di approvazione dei Protocolli d'intesa rispettivamente con le Università di Catania, Messina e Palermo;
Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" del Ministro della salute di concerto con quello dell'economia e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio 2015;
Vista la legge n. 161/2016, contenente "Disposizioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea";
Visto l'art. 6, comma 1, D.L.vo n. 165/01, come integrato e novellato dal D.L.vo n. 75/17, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni definiscono l'organizzazione dei propri uffici adottando gli atti previsti dai propri ordinamenti in conformità ai piani triennali del fabbisogno, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità, qualità dei servizi ai cittadini;
Visto l'art. 6 ter, che ha demandato a specifici decreti del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per le Aziende sanitarie, anche del Ministero della salute, delle linee di indirizzo per orientare la redazione dei piani triennali del fabbisogno, le quali sono state emanate con D.M. 8 maggio 2018;
Visto il D.L.vo n. 75/17 ed, in particolare, l'art. 20, contenente le misure finalizzate al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il Programma operativo di consolidamento e di sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del sistema sanitario regionale 2016 - 2018, approvato con decreto assessoriale del 31 ottobre 2017;
Visto il D.A. 11 gennaio 2019, n. 22 di "Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70";
Visto l'art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, convertito con modificazione con legge 25 giugno 2019, ai sensi del quale nella determinazione del fabbisogno di personale le aziende ed enti del S.S.R. dovranno tener conto dei limiti vigenti, al fine di contenere il costo del personale entro l'ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%;
Visto il D.A. n. 1675 del 31 luglio 2019, contenente le "Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali al documento di riordino della rete ospedaliera approvato con D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019";
Considerato che in relazione ai nuovi assetti organizzativi le Aziende e gli enti del S.S.R devono determinare i piani triennali del fabbisogno e le dotazioni organiche entro i limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni normative, tenuto conto del tetto di spesa rimodulato sulla base delle nuove esigenze organizzative di ciascuna Azienda, in esito alle procedure di negoziazione del budget per l'anno 2019;
Vista la nota assessoriale n. 71496 del 23 ottobre 2019, con la quale è stato trasmesso per l'apprezzamento della Giunta regionale, il documento contenente "Linee di indirizzo regionali per la determinazione dei piani triennali di fabbisogno e per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende del Servizio sanitario regionale;
Vista la deliberazione n. 382 del 25 ottobre 2019, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il documento recante "Linee di indirizzo regionali per la determinazione dei piani triennali di fabbisogno e per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende del Servizio sanitario regionale";
Ritenuto, altresì, necessario dare atto che in esito all'approvazione delle dotazioni organiche, le Aziende potranno dare l'avvio e/o concludere le procedure di reclutamento del personale sulla base degli effettivi fabbisogni, nel rispetto delle procedure e modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente, fermo restando il raggiungimento/mantenimento dell'equilibrio economico/ finanziario aziendale;
Ritenuto, altresì, necessario dare atto che in esito all'approvazione delle dotazioni organiche aziendali si dovrà provvedere alla rideterminazione dei fondi contrattuali aziendali ed alla loro perequazione, entro sei mesi dall'approvazione delle stesse, nel rispetto delle relazioni sindacali;
Dato atto che le Linee di indirizzo regionali per la rideterminazione dei piani triennali del fabbisogno e delle dotazioni organiche delle Aziende sanitarie della Regione siciliana hanno costituito oggetto di informativa e confronto con le organizzazioni sindacali;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover emanare le allegate Linee di indirizzo regionali per la rideterminazione dei piani triennali del fabbisogno e delle dotazioni organiche, apprezzate dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 382/2019;
Decreta:
Approvare le Linee di indirizzo regionali per la rideterminazione dei piani triennali del fabbisogno e delle dotazioni organiche delle Aziende sanitarie della Regione siciliana, di cui agli allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante.
Dare atto, altresì, che le Aziende in esito alle nuove dotazioni organiche dovranno procedere alla rideterminazione dei fondi contrattuali aziendali ed alla loro eventuale perequazione, nel rispetto delle relazioni sindacali, entro mesi sei dalla loro approvazione.
Il presente decreto e le allegate Linee di indirizzo saranno trasmesse via PEC alle Aziende sanitarie regionali ed inviate alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione ed inserite nell'apposita sezione del sito web dell'Assessorato.
Palermo, 6 dicembre 2019.
RAZZA