
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 settembre 2021, n. 489323
- Allegato al Comunicato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali pubblicato nella G.U.R.I. 20 dicembre 2021, n. 301
Modalità di presentazione delle domande per la conservazione, produzione e certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132" e successive modifiche;
VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di materiali di moltiplicazione;
VISTI in particolare l'articolo 21, comma 4, l'articolo 34, comma 6 e l'articolo 41, comma 5, del menzionato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che dispongono che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento dei Centri che operano, per ciascuna delle categorie previste, nell'ambito della conservazione e produzione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto;
VISTI in particolare l'articolo 23, comma 4, l'articolo 25, comma 1, l'articolo 36, comma 1 e l'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che dispongono che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per la certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto, per ciascuna delle categorie previste;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" e, in particolare, l'articolo 3 che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'articolo 5 che individua le competenze del Servizio fitosanitario centrale;
CONSIDERATA la necessità di definire le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento dei Centri che operano nell'ambito della conservazione, produzione e certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto, nonché le domande per la certificazione di tali materiali e piante;
SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali", espresso nella seduta del 6 settembre 2021;
ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella riunione del 15 settembre 2021;
Decreta:
Campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce le modalità di presentazione delle domande dei Centri per le attività di conservazione e di produzione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto, in applicazione dell'articolo 21, comma 4, dell'articolo 34, comma 6 e dell'articolo 41, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
2. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità di presentazione delle domande di accettazione delle piante per la conservazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto, in applicazione dell'articolo 23, comma 4, dell'articolo 25, comma 1, dell'articolo 36, comma 1 e dell'articolo 42 comma 1 del menzionato decreto legislativo n. 18/2021.
Modalità di presentazione delle domande di riconoscimento come "Centro di conservazione per la premoltiplicazione" o "Centro di premoltiplicazione"
1. L'organismo che intende essere riconosciuto come "Centro di conservazione per la premoltiplicazione", di cui all'articolo 21 del menzionato decreto legislativo n. 18/2021, o come "Centro per la premoltiplicazione", di cui all'articolo 34 del menzionato decreto legislativo n. 18/2021, trasmette istanza al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, a mezzo PEC, utilizzando il modello di cui all'Allegato I al presente decreto.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, concluso il procedimento di esame della domanda e verificata la sussistenza dei requisiti in ottemperanza agli articoli 21, comma 6 e 34, comma 8, del menzionato decreto legislativo n. 18/2021, trasmette l'istanza al Servizio fitosanitario centrale, a mezzo PEC, corredata del proprio parere in merito.
3. La domanda di cui al comma 1 deve contenere almeno le informazioni di seguito elencate:
a) l'elenco delle specie o gruppi di specie per cui si chiede il riconoscimento;
b) la modalità di ottenimento dei materiali di moltiplicazione;
c) numero di iscrizione al RUOP;
d) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato III del menzionato decreto legislativo n. 18/2021.
4. La domanda di cui al comma 1 è corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici e di professionalità richiesti e comprende almeno:
a) la descrizione delle strutture utilizzate per le attività inerenti la conservazione e la premoltiplicazione dei materiali di moltiplicazione;
b) la descrizione delle attività svolte sulle specie o i gruppi di specie per cui si chiede il riconoscimento;
c) la planimetria del centro aziendale e delle strutture utilizzate;
d) l'elenco delle varietà in conservazione;
e) il curriculum aziendale;
f) il curriculum vitae del responsabile tecnico scientifico
5. Il modello di cui al comma 1 è disponibile anche sul portale https://www.protezionedellepiante.it/category/modulistica/.
Modalità di presentazione delle domande di riconoscimento come "Centro di moltiplicazione"
1. L'organismo che intende essere riconosciuto "Centro di moltiplicazione", di cui all'articolo 41 del menzionato decreto legislativo n. 18/2021, trasmette istanza al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, a mezzo PEC, utilizzando il modello di cui all'Allegato II al presente decreto.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene almeno le informazioni di seguito elencate:
a) l'elenco delle specie o gruppi di specie per cui si chiede il riconoscimento;
b) la modalità di ottenimento dei materiali di moltiplicazione;
c) numero di iscrizione al RUOP;
d) la dichiarazione relativa alla conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 17 del menzionato decreto legislativo n. 18/2021;
e) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 41 del menzionato decreto legislativo n. 18/2021.
3. La domanda di cui al comma 1 è corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici e di professionalità richiesti e comprende almeno:
a) l'elenco dettagliato e descrizione delle strutture a disposizione atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni;
b) la copia della carta tecnica regionale (CTR) o cartografia equivalente e estratto di mappa catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti nei quali sono stati costituiti i campi di piante madri afferenti al "Centro di moltiplicazione";
c) la mappa degli appezzamenti riproducenti le file, il numero di piante per fila distinto per specie e varietà;
d) l'elenco dettagliato delle attrezzature meccaniche a disposizione per le operazioni di lavorazione, la conservazione e il trasporto dei materiali di moltiplicazione da utilizzare esclusivamente per le attività della struttura;
e) il curriculum vitae del responsabile tecnico.
4. Il modello di cui al comma 1 è disponibile anche sul portale https://www.protezionedellepiante.it/category/modulistica/.
Modalità di presentazione di una domanda per l'accettazione di una pianta madre di categoria "PreBase"
1. Il costitutore che intende far accettare una pianta o un portinnesto, non appartenente ad una varietà, come pianta madre di categoria "Pre-Base", trasmette istanza, di cui all'articolo 23, comma 2 o di cui all'articolo 24, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 18/2021, al Servizio fitosanitario centrale, a mezzo PEC, conformemente al modello di cui all'Allegato III, parte integrante del presente decreto.
2. Le domande di cui al comma 1, contengono almeno le informazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 18/2021 e sono corredate dai documenti di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo medesimo.
3. Il modello di cui al comma 1 è disponibile anche sul portale https://www.protezionedellepiante.it/category/modulistica/.
Modalità di presentazione di una domanda di certificazione per materiali di categoria "Pre-Base" e "Base"
1. Il fornitore, di cui all'articolo 17 del menzionato decreto legislativo n. 18/2021, che intende ottenere la certificazione dei materiali di moltiplicazione di categoria "Pre-Base", di cui all'articolo 25, oppure di categoria "Base", di cui all'articolo 36, trasmette istanza al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, a mezzo PEC, utilizzando il modello di cui all'Allegato IV.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene le informazioni di cui all'articolo 25, comma 2.
3. Il modello di cui al comma 1 è disponibile anche sul portale https://www.protezionedellepiante.it/category/modulistica/.
Modalità di presentazione di una domanda di certificazione per materiali di categoria "Certificato"
1. Il fornitore, di cui all'articolo 17 del menzionato decreto legislativo n. 18/2021, che intende ottenere la certificazione dei materiali di moltiplicazione di categoria "Certificato", di cui all'articolo 42, trasmette istanza al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, a mezzo PEC, utilizzando il modello di cui all'Allegato V.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene le informazioni di cui all'articolo 42, comma 2.
3. Il modello di cui al comma 1 è disponibile anche sul portale https://www.protezionedellepiante.it/category/modulistica/.
Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il Ministro
PATUANELLI STEFANO