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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 settembre 2021, n. 489243

- Allegato al Comunicato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali pubblicato nella G.U.R.I. 20 dicembre 2021, n. 301

Modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione di varietà e cloni di vite al Registro nazionale, di cui agli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

VISTO il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998, recante "Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008, recante "Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato "Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132" e successive modifiche;

VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 13, comma 2 e l'articolo 17, comma 1, che dispongono che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, rispettivamente, le modalità di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di una varietà di vite e di un clone al Registro nazionale nonché i requisiti delle selezioni clonali;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di materiali di moltiplicazione;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositivi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, con il quale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, (di seguito anche "Registro"), per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed, in particolare, l'articolo 3 che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'articolo 4 che definisce le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

CONSIDERATA la necessità di definite le modalità di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di una varietà o di un clone di vite nel menzionato Registro nonché i requisiti delle selezioni clonali;

SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 13 settembre 2021;

ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nel corso della riunione del 22 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in applicazione dell'articolo 13, comma 2 e dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, definisce le modalità di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di una varietà o di un clone di vite nel Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, nonchè, i requisiti delle selezioni clonali.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "Selezione clonale": attività di miglioramento genetico e sanitario di una varietà di vite finalizzata all'ottenimento di un clone definito come la discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario;

b) "Campo di confronto": vigneto realizzato per descrivere e verificare le caratteristiche ampelografiche, fenologiche, agronomiche, enologiche e fitosanitarie del candidato clone di cui si intende chiedere l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite;

c) "Varietà conosciute": varietà che hanno avuto una diffusione di coltivazione nel territorio nazionale, debitamente descritte in opere ampelografiche e sono presenti in almeno una collezione italiana.

Art. 3

Modalità di presentazione di una domanda di iscrizione al Registro nazionale di una varietà di vite

1. La domanda di iscrizione di una varietà di vite al relativo Registro nazionale deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione Generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it.

2. La domanda di iscrizione, di cui al comma 1, è richiesta esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, ed è presentata conformemente al modello di cui all'Allegato I, parte integrante del presente decreto.

3. La domanda di iscrizione, di cui al comma 1, deve essere trasmessa entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

4. Il modello di cui al comma 2 è disponibile anche nel portale https://www.protezionedellepiante.it/category/modulistica/.

Art. 4

Contenuto della domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione, di cui all'articolo 3, contiene almeno le informazioni di seguito elencate:

a) soggetto richiedente e relativi contatti;

b) denominazione della varietà; la denominazione deve essere conforme ai requisiti previsti dall'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 e non deve avere riferimenti a località geografiche;

c) eventuali sinonimi nazionali e sinonimi presenti nei Registri delle varietà di vite di altri Paesi della UE;

d) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa varietà, di una domanda per l'iscrizione nel Registro di un altro Stato membro dell'Unione Europea o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile;

e) indicazione del costitutore, dell'avente causa, quando diverso dal costitutore, o dell'eventuale rappresentante designato, con sede in Italia; tali informazioni non sono obbligatorie in caso di varietà pubbliche;

f) indicazione del soggetto responsabile della conservazione in purezza della varietà se diverso dal costitutore;

g) azienda o sito dove la varietà è mantenuta in purezza;

h) metodo applicato per la selezione conservatrice;

i) metodo di ottenimento della varietà e origine della stessa;

j) indicazione di eventuali attributi, caratteri speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varietà;

k) indicazione dell'areale o degli areali particolarmente adatti alla varietà.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dei seguenti documenti:

a) designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o avente causa sia di nazionalità estera;

b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varietà, nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa;

c) fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente o del titolare del diritto se persona fisica, o della partita iva della ditta se persona giuridica;

d) questionario tecnico debitamente compilato e redatto in conformità al modello di cui all'Allegato II al presente decreto;

e) scheda descrittiva ufficiale, rilasciata dall'autorità competente l'iscrizione medesima qualora la varietà sia già iscritta in altri Registri ufficiali dell'Unione europea;

f) scheda descrittiva ufficiale, rilasciata dall'autorità competente la concessione del titolo di protezione, qualora la varietà sia oggetto di privativa per varietà vegetale nazionale o comunitaria;

g) scheda descrittiva ufficiale rilasciata dall'autorità competente, qualora la varietà sia iscritta nei registri varietali di paesi terzi aderenti all'UPOV;

h) per le varietà conosciute, copia della documentazione bibliografica e descrizione attestante le caratteristiche descrittive della varietà;

i) riproduzioni fotografiche, con scala di misura, della pianta e di parti di pianta che servano all'identificazione della varietà, nonché ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda;

j) autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta;

k) informazioni aggiuntive ai fini della valutazione della domanda.

3. La documentazione di cui al comma 2 redatta in lingua straniera dovrà essere integrata con opportuna traduzione.

Art. 5

Esame delle domande di iscrizione

1. L'Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale procede all'esame delle domande conformemente all'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 e qualora la domanda di iscrizione non risulti conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, provvederà a notificare al richiedente, nel rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 13, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 16/2021, l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie, le necessarie azioni correttive o integrative dell'istanza.

2. Qualora le anomalie di cui al comma 1 non siano risolte, l'ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale comunica all'interessato il rigetto della domanda di iscrizione.

3. Una domanda di iscrizione di una varietà di vite vite, presentata oltre i termini indicati all'articolo 3, comma 3, pur se completa di tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del presente decreto, determina l'esclusione della varietà candidata dalle relative prove ufficiali di campo e il suo inserimento nelle prove ufficiali di campo dell'anno seguente.

4. Per varietà di vite già iscritte in Registri ufficiali di paesi contraenti la Convenzione UPOV, ai fini dell'iscrizione al Registro, è valida la descrizione ufficiale rilasciata dall'autorità competente per l'iscrizione medesima e allegata alla domanda di iscrizione.

Art. 6

Selezione clonale

1. La selezione clonale di una varietà di vite, ai fini dell'iscrizione dei relativi cloni nel Registro nazionale, è effettuata conformemente alle modalità e ai requisiti di cui all'Allegato III al presente decreto.

2. Il richiedente comunica l'avvio della selezione clonale al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione Generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it, entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione del campo di confronto dei cloni in studio.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere le seguenti informazioni:

a) obiettivo della selezione clonale;

b) soggetto responsabile della selezione clonale;

c) identificazione dei vitigni interessati alla selezione clonale;

d) ubicazione dei campi di confronto (comune, foglio e particella catastale, indirizzo dell'azienda);

e) identificativo del clone candidato;

f) schema di impianto realizzato nel campo di confronto.

4. Rimangono efficaci le comunicazioni di avvio della selezione clonale effettuate antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione di un clone

1. La domanda di iscrizione di un clone di vite al relativo Registro nazionale deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - Ufficio DISR V- Servizio fitosanitario centrale, a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it.

2. La domanda di iscrizione, di cui al comma 1, è presentata dal richiedente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), sub 2) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, mediante il modello di cui all'Allegato IV, parte integrante del presente decreto.

3. Il modello di cui al comma 2 è disponibile anche nel portale https://www.protezionedellepiante.it/category/modulistica/.

Art. 8

Contenuto della domanda di iscrizione di un clone di vite al Registro nazionale

1. La domanda di iscrizione, di cui all'articolo 7, contiene le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente l'iscrizione del clone;

b) denominazione del clone;

c) informazioni inerenti all'origine del clone;

d) denominazione della varietà di vite da cui il clone è stato selezionato e relativo utilizzo;

e) indicazione del soggetto responsabile della conservazione in purezza se diverso dal richiedente l'iscrizione del clone;

f) soggetto responsabile della selezione clonale;

g) ubicazione dei campi di confronto o dei campi di mantenimento delle caratteristiche agronomiche, enologiche e fitosanitarie (comune, foglio e particella catastale, indirizzo dell'azienda).

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dei seguenti documenti:

a) riferimenti alla comunicazione di avvio della selezione clonale di cui all'articolo 6;

b) descrizione delle caratteristiche ampelografiche, fenologiche, agronomiche ed enologiche del candidato clone;

c) fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente se persona fisica, o della partita iva della ditta se persona giuridica;

d) corredo fotografico minimo di apice, foglia adulta e grappolo a maturità;

e) certificato di analisi attestante lo status fitosanitario con indicazione del protocollo adottato;

f) descrizione del sito del campo di confronto clonale (condizioni climatiche, natura del suolo, localizzazione, giacitura, ecc.) e delle caratteristiche del vigneto predisposto (portinnesto utilizzato, sesto d'impianto, forma di allevamento, varietà o clone testimone);

g) modello di cui all'Allegato V al presente decreto debidamente compilato;

h) copia in lingua italiana della documentazione ufficiale proveniente da altri Paesi;

i) ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda.

Art. 9

Esame delle domande

1. Qualora le informazioni contenute nella domanda di cui all'articolo 7, risultino mancanti o non conformi a quanto previsto dalle disposizioni del presente provvedimento, il competente ufficio ministeriale provvede a notificare al richiedente, nel rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie, le necessarie azioni correttive o integrative dell'istanza.

2. Qualora le anomalie di cui al comma 1 non siano risolte, l'ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale comunica all'interessato il rigetto della domanda di iscrizione.

Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Ministro

PATUANELLI STEFANO