
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 settembre 2021, n. 489265
- Allegato al Comunicato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali pubblicato nella G.U.R.I. 20 dicembre 2021, n. 301
Modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 luglio 2012, che istituisce il registro nazionale dei portinnesti delle piante ortive;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato "Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante";
VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132" e successive modificazioni;
VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di iscrizione al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive;
VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di materiali di moltiplicazione;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 3 che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'articolo 4 che definisce le competenze del Servizio fitosanitario centrale;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
CONSIDERATA la necessità di definire le modalità di presentazione e i contenuti delle domande di iscrizione al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive;
SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso nella seduta del 6 settembre 2021;
ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella riunione del 15 settembre 2021;
Decreta
Campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce le modalità di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di una varietà nelle specifiche sezioni del Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive, di seguito "Registro", in applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
Modalità di presentazione di una domanda di iscrizione al Registro di una varietà di piante da frutto e dei relativi portinnesti
1. La domanda di iscrizione di una varietà di pianta da frutto e dei relativi portinnesti nella sezione del Registro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione Generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it.
2. La domanda di iscrizione, di cui al comma 1, è presentata, dal costitutore o suo avente causa o da un rappresentante da uno di questi designato o altro soggetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
3. La domanda di cui al comma 2 è corredata dalle informazioni e dai documenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, conformemente al modello di cui all'allegato I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e dall'autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta.
4. Il modello di cui al comma 3 è disponibile anche sul portale https://www.protezionedellepiante.it/category/modulistica/.
Modalità di presentazione di una domanda di iscrizione al Registro di una varietà di portinnesti di piante ortive
1. La domanda di iscrizione di una varietà di portinnesti di piante ortive alla sezione del Registro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione Generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.
Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il Ministro
PATUANELLI STEFANO