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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 25 novembre 2021, n. 1249

G.U.R.S. 24 dicembre 2021, n. 59

Individuazione del termine del 31 dicembre 2022 per il completamento del processo di aggregazione delle strutture di laboratorio.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ss.mm.ii., istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

VISTO il Decreto Assessoriale n. 890 del 17 giugno 2002, recante "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 1933 del 16 settembre 2009, recante "Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio", come modificato dal Decreto Assessoriale n. 2674 del 18 novembre 2009;

VISTO l'Accordo tra il Governo le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" del 23 marzo 2011 - Rep. Atti n. 61/CSR, che, tra l'altro, dispone "meccanismi di reale aggregazione fra strutture di laboratorio, volte non tanto alla sopravvivenza delle stesse, ma ad un reale progetto di miglioramento della qualità complessiva";

CONSIDERATO che i criteri contenuti nell'Accordo tra il Governo le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al punto precedente, richiamati nel Piano operativo regionale, prevedono che "Nei criteri di accreditamento dovrà essere prevista una soglia minima di attività al di sotto della quale non si può riconoscere l'idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto. La soglia minima proposta come riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno, prodotti in sede e non tramite service...";

VISTO il D.A. n. 1629 del 9 agosto 2012, come modificato dal D.A n. 1006 del 20 giugno 2014, che introduce la soglia minima di prestazioni per l'accreditamento e la contrattualizzazione della Specialistica ambulatoriale di medicina di laboratorio da soggetti erogatori privati convenzionati, fissando tale soglia in n. 100.000 prestazioni annue per il biennio 2013-2014 ed in n. 200.000 prestazioni annue a partire dall'1 gennaio 2015, con l'esclusione delle prestazioni erogate tramite service;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 182 dell'1 febbraio 2017, pubblicato in GURS n. 5 Parte 1° del 3 febbraio 2017, recante "Aggiornamento delle direttive per l'aggregazione delle strutture laboratoristiche della Regione Siciliana";

VISTO il comma 1 dell'art. 4 del suddetto D.A. 182/2017 "Applicazione della soglia minima. Norma transitoria." che stabilisce un termine di sei mesi per il completamento del processo aggregativo al fine di raggiungere la soglia minima delle prestazioni;

VISTO il comma 2 dell'art. 4 del suddetto D.A. 182/2017, che prevede la sospensione dell'accreditamento per un periodo di 30 gg per quelle strutture di laboratorio che non risultano conformi al requisito della soglia minima di prestazioni con successiva automatica decadenza dall'accreditamento se ancora non conformi al termine del periodo di sospensione;

VISTI i numerosi pronunciamenti giurisdizionali ed in particolare le sentenze del CGA n. 625/2019 e n. 929/2020 che hanno confermato la piena legittimità del D.A. n. 182/2017;

CONSIDERATO che il processo di aggregazione previsto dalla normativa regionale e nazionale non è stato ancora completato con la persistenza di un offerta frammentata tra laboratori che non raggiungono il valore soglia di efficienza previsto;

VISTO il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 123 del 25 maggio 2021 ed in particolare l'art. 29 del suddetto decreto, ove viene ribadita la necessità di completare il processo di riorganizzazione della rete delle strutture laboratoristiche, al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate e al fine di garantire la "soglia minima di efficienza" di 200.000 esami di laboratorio entro il 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che il legislatore statale, nel constatare il mancato completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio..., autorizza le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al riconoscimento alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il 31 dicembre 2022... di un contributo ...stanziando la somma complessiva pari ad euro 46 milioni per il 2021 e ad euro 23 milioni per l'anno 2022;

RITENUTO che il legislatore statale abbia voluto, con la predetta norma, da un lato constatare il mancato pieno raggiungimento dell'obiettivo e dall'altro lato individuare un termine ultimo per il completamento del processo aggregativo, prevedendo un incentivo, da stabilirsi nei modi previsti dalla norma, per il raggiungimento del superiore fine;

RITENUTO, pertanto, di dover dare attuazione al chiaro disposto normativo in ordine alla fissazione del termine ultimo nel 31 dicembre 2022 per il completamento del processo di aggregazione delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio;

VISTO l'art. 4 della legge regionale n. 68 del 12 agosto 2014 [N.d.R. recte: l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014], inerente all'obbligo di pubblicazione dei decreti assessoriali sul sito internet della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, conformemente alla previsione di cui all'art. 29 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, la data ultima per il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio, al fine di garantire la "soglia minima di efficienza" di 200.000 prestazioni annue, viene fissata al 31 dicembre 2022.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà inviato al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web dell'Assessorato della Salute, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Palermo, 25 novembre 2021.

RAZZA