Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2021, n. 1383

G.U.R.S. 31 dicembre 2021, n. 61

Definizione dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti erogatori di cure domiciliari e dei criteri per l'accesso all'accreditamento dei soggetti privati erogatori di cure domiciliari. Modifiche ai decreti 3 settembre 2021, nn. 875 e 876.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimo per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178", Rep. Atti n. 151/CSR del 4 agosto 2021;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

VISTO il D.A. 17 aprile 2003 n. 463 "Integrazioni e modifiche al Dec. Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto";

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che sostituisce il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO Il Decreto Presidenziale 26 gennaio 2011 "Linee guida regionali per l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 dell'11 febbraio 2011, con il quale sono state approvate le "Linee guida regionali per l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari" che hanno definito le modalità di erogazione delle cure domiciliari sul territorio regionale;

VISTO il D.A. 3 settembre 2021, n. 875 "Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari";

VISTO il D.A. 3 settembre 2021, n. 876 "Definizione dei criteri per l'accesso all'accreditamento dei Soggetti privati Erogatori di Cure Domiciliari";

RITENUTO necessario, al fine di facilitare la presentazione e l'istruttoria delle istanze di accreditamento dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari adottare apposita modulistica;

RITENUTO necessario, altresì, al fine di ampliare la platea dei potenziali erogatori e, quindi, le possibilità di scelta da parte degli assistiti, garantendo comunque l'accesso al sistema di soggetti in possesso di adeguata e specifica esperienza nel settore, ridefinire il termine di cui al punto 4) del comma 1 dell'art. 1 del D.A. D.A. 3 settembre 2021, n. 876 facendolo decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto Presidenziale 26 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1

Presentazione delle istanze

Al fine di facilitare la presentazione e l'istruttoria, le istanze di accreditamento dei soggetti privati erogatori di Cure Domiciliari, di cui al D.A. 3 settembre 2021, n. 876, devono essere presentate, a pena di esclusione, utilizzando lo schema allegato al presente provvedimento.

Sono comunque fatte salve le istanze presentate prima della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per la cui istruttoria il Dipartimento per la Pianificazione Strategica provvederà a richiedere le necessarie integrazioni.

Art. 2

Criteri di accesso

Al fine di ampliare la platea dei potenziali erogatori e, quindi, le possibilità di scelta da parte degli assistiti, garantendo comunque l'accesso al sistema di soggetti in possesso di adeguata e specifica esperienza nel settore, il punto 4) del comma 1 dell'art. 1 del D.A. 3 settembre 2021, n. 876 è sostituito come segue:

"Esperienza documentata nella erogazione di CD, come definite dall'art. 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", erogata a privati o per conto del SSN, per un periodo non inferiore a tre anni a partire dall'11 febbraio 2011, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto Presidenziale 26 gennaio 2011 recante "Linee guida regionali per l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari". Le prestazioni di assistenza domiciliare erogate dalle strutture ex art. 26 della Legge 833/1978 sono equiparate alle CD di II livello ai fini della documentazione dell'esperienza richiesta nella erogazione di CD".

Art. 3

Modifiche al D.A. 3 settembre 2021, n. 875

Al fine di ampliare la platea dei potenziali erogatori e, quindi, le possibilità di scelta da parte degli assistiti, garantendo comunque l'accesso al sistema di soggetti in possesso di adeguate competenze e capacità operativa, nell'allegato B1-SER al D.A. 3 settembre 2021, n. 875 recante "Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari", l'evidenza 01 del requisito codice 4A.04.10.02 è sostituita come segue:

Al fine di meglio chiarire l'impegno assistenziale richiesto ai soggetti erogatori di Cure domiciliari di I, II e III livello, nell'allegato B1-SER al D.A. 3 settembre 2021, n. 875 recante "Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari", l'evidenza 01 del requisito codice 4A.02.10.06 è sostituita come segue:

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per l'integrale pubblicazione in parte prima e sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato regionale della Salute.

Palermo, 17 dicembre 2021.

RAZZA