
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226
G.U.R.I. 29 dicembre 2021, n. 308
Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.
Testo con annotazioni alla data 23 febbraio 2022
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, e in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'articolo 2, comma 1 e comma 5;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 2, comma 2, lettere f) e h), l'articolo 5, comma 5, l'articolo 18, comma 5, e l'articolo 19;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, comma 1;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e in particolare l'articolo 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e);
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45;
Considerati gli Standard e le Linee guida per l'Assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, approvati dalla Conferenza Ministeriale di Yerevan, 14-15 maggio 2015;
Considerati i Principi per una formazione dottorale innovativa adottati dallo Steering Group on Human Resources and Mobility, attivato nell'ambito dello Spazio Europeo della Ricerca, il 26 giugno 2011;
Considerato il Piano nazionale della ricerca 2021-2027, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera 15 dicembre 2020, n. 74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale 23 gennaio 2021, n. 18;
Considerato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 1.4, relativa alla «Riforma dei dottorati»;
Vista la proposta di revisione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, formulata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, approvata dalla medesima Agenzia con delibera del 14 gennaio 2021, n. 4, e trasmessa con nota del 15 gennaio 2021, prot. n. 200;
Vista la richiesta di parere inviata al Garante per la protezione dei dati personali con nota del 9 settembre 2021, prot. n. 1136, e integrata con nota dell'8 ottobre 2021, prot. n. 1208, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, e dell'articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerato che si ritiene necessario un intervento di revisione della disciplina di accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato, il quale, nel rispetto dell'autonomia delle università e degli enti di ricerca, è finalizzato ad aggiornare i criteri e i requisiti di accreditamento sulla scorta delle interpretazioni applicative maturate nel periodo successivo all'adozione del citato decreto n. 45 del 2013, ad allinearli agli standard internazionali, e a renderli funzionali agli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle Priorità di sistema del Piano nazionale della ricerca;
Ritenuto che sia necessario procedere alla definizione di un nuovo regolamento recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
Visto il parere n. 375 reso dal Garante per la protezione dei dati personali nell'adunanza del 14 ottobre 2021 e trasmesso con nota del 25 ottobre 2021, prot. 53479;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 14201 del 10 dicembre 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
Finalità e ambito di applicazione
1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:
a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonchè l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.
4. Il presente regolamento individua:
a) i soggetti che possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi, e i requisiti a tal fine previsti;
b) le modalità e i criteri di accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi;
c) le condizioni che determinano la revoca dell'accreditamento nonchè le modalità di monitoraggio e di valutazione degli obiettivi formativi conseguiti, anche in termini di inserimento professionale;
d) le modalità di accesso ai corsi di dottorato, e i diritti e doveri dei dottorandi;
e) i criteri e le regole generali per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato, disciplinati dai regolamenti di dottorato delle università;
f) le modalità di finanziamento dei corsi di dottorato e di raccolta dei dati relativi alle attività svolte durante i corsi.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro e per Ministero, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca;
b) per Università, le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale;
c) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
Soggetti che possono richiedere l'accreditamento
1. Il Ministro dispone, su conforme parere dell'ANVUR, l'accreditamento dei corsi di dottorato proposti dalle Università, in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo, che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
2. Le Università possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
3. Alle istituzioni che rilasciano titoli equipollenti al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano le procedure e i requisiti di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui al presente regolamento.
Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca
1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:
a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere:
1) il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
2) i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
3) il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
4) fermo restando quanto previsto ai numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;
b) il numero delle borse di dottorato. A tal fine è richiesto:
1) salvo che per le Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
2) nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
f) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonchè attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
2. I requisiti di cui al comma 1 si applicano anche ai dottorati attivati ai sensi all'articolo 3, comma 2. In tali casi, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.
3. Il Ministero, su proposta dell'ANVUR, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, nonchè in considerazione degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 16, dei dati contenuti nell'Anagrafe di cui all'articolo 14 e di quelli raccolti nei procedimenti di accreditamento di cui all'articolo 5, e tenuto conto in particolare delle linee generali di indirizzo al sistema universitario e degli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), aggiorna periodicamente gli indicatori per l'accreditamento e la valutazione dei corsi di dottorato e le relative linee guida.
Accreditamento dei corsi e delle sedi
1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonchè nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. La domanda di accreditamento, presentata al Ministero dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, specifica il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accreditamento. La domanda di accreditamento può avere ad oggetto anche singoli curricula di corsi di dottorato già accreditati.
3. Il Ministero trasmette all'ANVUR la domanda di accreditamento entro venti giorni dalla sua ricezione. L'ANVUR si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, comprensivi del termine di dieci giorni entro il quale il soggetto richiedente può comunicare eventuali osservazioni o chiarimenti, su richiesta dell'ANVUR. L'ANVUR può avvalersi, anche per singole richieste di accreditamento, di esperti esterni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e può disporre visite in loco; in tal caso, il termine per la valutazione della domanda di accreditamento può essere prorogato per un massimo di trenta giorni. Con decreto del Ministro, adottato su conforme parere dell'ANVUR, si dispone in ordine alla domanda di accreditamento. Il decreto di accreditamento è trasmesso al soggetto richiedente l'accreditamento e al relativo organo di valutazione.
4. L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al comma 5, l'accreditamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 per ciascun componente del collegio.
5. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato di cui all'articolo 4. Tali attività sono svolte dall'ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dagli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi. L'attività di valutazione periodica può essere effettuata nell'ambito dell'accreditamento periodico della sede di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, tenendo conto della specificità della formazione dottorale rispetto al primo e secondo ciclo universitario. Alla valutazione periodica dei corsi di dottorato attivati dalle Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale si applica anche la disciplina specifica relativa all'accreditamento delle Scuole stesse, definita con decreto del Ministro ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
6. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessanti negli stessi termini di cui al comma 3, la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. Il soggetto destinatario della revoca interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.
Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato
1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.
2. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonchè la composizione del collegio di dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
3. Sono organi del corso di dottorato il collegio dei docenti e il coordinatore.
4. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. E' possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 10 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11. Nel caso di dottorati attivati da istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale è possibile la partecipazione a due collegi relativi a corsi di dottorato organizzati dallo stesso istituto.
5. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.
6. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3). La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purchè almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.
7. Le Università possono organizzare i corsi di dottorato in Scuole di dottorato, alle quali è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni. Nei casi di cui al presente comma, la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato resta in capo alle Università.
Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, le Università disciplinano con regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.
2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.
Modalità di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del titolo
1. Per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonchè dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonchè le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in università estere, ai sensi del comma 4, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione di cui al comma 1.
3. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario.
4. I bandi di selezione possono prevedere:
a) l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti dai regolamenti di ateneo;
b) la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato.
5. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
6. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
7. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
8. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
9. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
10. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
11. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
12. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata con le modalità stabilite nel regolamento del dottorato, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
13. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).
Borse di studio
1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.
2. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento del dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca.
3. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2. (1)
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.
5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2.
6. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal corso di dottorato, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.
Per l'incremento delle borse di dottorato, si rimanda al D.M. Università e Ricerca 23 febbraio 2022.
Dottorato industriale
1. I soggetti di cui all'articolo 3, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonchè, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonchè nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:
a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarità, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
Dottorati di interesse nazionale
1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento.
2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonchè con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalità di cui all'articolo 8, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.
Diritti e doveri dei dottorandi
1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b). Il collegio dei docenti, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. I regolamenti di ateneo possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima.
2. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
3. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonchè, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
4. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
5. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9, comma 4.
6. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
7. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
8. I regolamenti di ateneo prevedono una rappresentanza dei dottorandi nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato
1. I soggetti accreditati finanziano i corsi di dottorato con:
a) fondi propri;
b) fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste a legislazione vigente;
c) finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui all'articolo 3, comma 2;
d) fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
e) bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è ripartito annualmente con decreto del Ministro sulla base dei seguenti criteri generali:
a) produttività e qualità dell'attività di ricerca svolta dai docenti del collegio e dai dottorandi e dottori di ricerca;
b) grado di internazionalizzazione del dottorato, rilevato in base alla proporzione di dottorandi o di docenti provenienti dall'estero e in base alla valorizzazione dei periodi di frequenza all'estero;
c) attrattività del dottorato misurata sulla base del numero di dottorandi ammessi al corso che non hanno conseguito la laurea magistrale nella medesima sede o in sedi con essa consorziate o convenzionate ai sensi all'articolo 3, comma 2;
d) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie, a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;
e) sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca;
f) attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, svolte dai membri del collegio dei docenti, dai dottorandi e dai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo, adeguatamente documentate con modalità che consentono all'ANVUR di valutarne l'impatto;
g) numero di borse di studio finanziate dai soggetti esterni;
h) grado di soddisfazione dei dottorandi relativamente al corso frequentato, rilevato tramite appositi questionari anonimi.
3. Nell'ambito delle assegnazioni annuali per le attività di formazione successive al conseguimento della laurea magistrale, il Ministero può destinare una quota dei fondi disponibili a una o più delle seguenti finalità:
a) cofinanziamento di borse di dottorato, assegnate ai dottorati d'interesse nazionale di cui all'articolo 11;
b) incentivazione dei corsi di dottorato di cui all'articolo 3, comma 2.
Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato
1. Per le finalità di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1-bis, le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore decreto adottato ai sensi dello stesso articolo 1-bis, comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla individuazione specifica di tali dati, che devono essere trasmessi alla predetta Anagrafe dalle Università, ed alla identificazione delle misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
Corsi di dottorato di ricerca dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. I corsi di dottorato di ricerca di cui al presente articolo sono attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonchè dalle Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
Monitoraggio dell'attuazione
1. Il Ministero, anche avvalendosi dell'ANVUR, monitora l'attuazione del presente regolamento, con particolare riferimento all'ampliamento dell'offerta di corsi di dottorato e all'impatto della formazione dottorale anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, nonchè dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
Disposizioni finali e transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45.
2. Restano validi gli accreditamenti già concessi, fino al termine della relativa scadenza quinquennale, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Università e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, adeguano i regolamenti di dottorato.
4. Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'articolo 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e l'ANVUR vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 dicembre 2021
Il Ministro: MESSA
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 3123