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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 giugno 2021

G.U.R.I. 5 gennaio 2022, n. 3

Definizione, per l'anno 2021 e per le successive annualità, dei criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020;

Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione, fino al 31 dicembre 2022 e altri adeguamenti pertinenti;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto, in particolare l'art. 14, del predetto decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che prevede l'istituzione del «Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto l'art. 23 del predetto decreto legislativo che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, la legge 5 febbraio 1992, n. 72 e la legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante:«Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali 6 maggio 2016 recante «Individuazione dei criteri e delle priorità per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Vista la legge 30 dicembre 2020, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con la quale viene disposto lo stanziamento di euro 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sul relativo capitolo di parte corrente n. 1476 «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Ritenuto necessario individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, per l'anno 2021 e per le successive annualità i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, per gli interventi compensativi di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del suindicato decreto legislativo;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 3 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina gli interventi previsti dal comma 2, lettera c) dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni, citato nelle premesse.

Art. 2

Finalità

1. Il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura è destinato alla concessione di contributi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e acquacoltura per far fronte ai danni alle strutture produttive e alla produzione nel settore causati da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

Art. 3

Soggetti

1. Possono accedere al Fondo le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo previsto dall'art. 2, individuate ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e che non sono state dichiarate fallite o insolventi, salva la riabilitazione.

2. I soggetti abilitati, previsti dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, producono apposita relazione tecnico scientifica volta a descrivere il fenomeno meteo marino, climatico o distrofico, ai fini della valutazione del carattere di eccezionalità.

Art. 4

Presentazione domande

1. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura dovranno presentare, a pena di irricevibilità, entro tre mesi dall'evento calamitoso ovvero dall'entrata in vigore del presente decreto, la domanda per l'indennità di cui all'art. 2, utilizzando il facsimile dell'allegato 1, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it allegando documentazione idonea ad attestare le caratteristiche dell'evento calamitoso ed in particolare:

a) relazione di carattere tecnico ed economico sociale, concernente la realtà produttiva interessata dall'evento;

b) perizia asseverata giurata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento calamitoso, anche con riferimento al fatturato dei tre anni precedenti e alle attestazioni della competente Capitaneria di porto o autorità del territorio, attestante che l'unità da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento, nonchè la quantificazione del danno subito, redatta da un professionista esperto in materia e iscritto al relativo albo professionale;

c) attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante la non sottoscrizione di polizze di cui all'art. 3 nonchè il non superamento del cumulo di cui all'art. 8;

d) in caso di imprese di pesca, autorizzazione del proprietario alla corresponsione dell'indennità in favore dell'armatore.

Art. 5

Istruttoria

1. La Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura, nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonchè l'idoneità della documentazione di cui al precedente art. 4, può disporre, per il tramite degli Istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), accertamenti sulla coerenza con l'art. 2.

2. L'Istituto eventualmente incaricato, ricevuta la documentazione di cui al precedente articolo, redige, entro trenta giorni, una relazione contenente gli elementi necessari per consentire quanto previsto al comma 1. Nessun onere dovrà derivare a carico dell'amministrazione responsabile del procedimento istruttorio, in caso di ricorso a istituti scientifici di settore operanti nel CNR o dell'ISPRA ai fini delle attività istruttorie di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6

Quantificazione del danno

1. Per permettere la determinazione e la quantificazione dei danni e per la verifica dei requisiti, l'amministrazione responsabile del procedimento istruttorio può avvalersi delle informazioni in possesso di altri soggetti pubblici, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione integrativa o perizie tecniche integrative.

2. Il Ministero e gli enti competenti possono essere coadiuvati nella valutazione delle domande di ammissione al contributo dagli Istituti indicati nel comma 1 dell'art. 5.

Art. 7

Modalità di erogazione

1. Alle imprese di pesca e di acquacoltura sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che l'entità dei danni riscontrati nell'anno della calamità, ovvero nell'anno in cui il fenomeno ha prodotto i suoi effetti, raggiunga la soglia del 30% rispetto al fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento dichiarato calamitoso.

2. Alle imprese di pesca sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che le unità da pesca siano rimaste ferme per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento, nel rispetto delle disposizioni indicate dal precedente comma.

3. Il contributo concesso, per i danni alla produzione e alle strutture produttive, è pari al 70% del danno accertato, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. La liquidazione delle istanze sarà effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, complete della documentazione necessaria per il pagamento, fino alla concorrenza dell'importo disponibile per l'annualità di riferimento. Le domande ammissibili a contributo, non liquidate nell'anno di riferimento, potranno essere oggetto di liquidazione unicamente nell'annualità successiva, in caso di disponibilità di fondi sul relativo capitolo, di cui al comma 5.

5. Le risorse stanziate per la spesa relativamente ai contributi di cui al presente decreto sono a valere sui fondi del Capitolo 1476, annualità 2021, 2022 e 2023, «Fondo di solidarietà nazionale della pesca» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario.

Art. 8

Cumuli

1. Il contributo di cui al precedente articolo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici fino alla concorrenza del danno accertato.

2. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il cumulo di cui al precedente comma, il Ministero procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonchè sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it

Roma, 16 giugno 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 685