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N.d.R.: Per la sostituzione del presente si rimanda all'art. 1 del D.A. Salute 17 gennaio 2024, n. 20.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2021, n. 1477

G.U.R.S. 14 gennaio 2022, n. 2

Soglie prescrittive per il triennio 2022-2024.

N.d.R.: Per la sostituzione del presente si rimanda all'art. 1 del D.A. Salute 17 gennaio 2024, n. 20.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;

Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 comma 9 della Legge 449/1997, il quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare un'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse attraverso un'analisi sistematica dei dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza e i relativi costi;

Visto il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la Legge 16 novembre 2001, n. 405;

Visto l'art. 7 della citata legge n. 405/01, recante "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione" e successive modificazioni;

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 come convertito con la Legge 24 novembre 2003 n. 326 ed in particolare l'art. 48 " Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica" che stabilisce che il riconoscimento alle regioni del finanziamento integrativo al fondo sanitario "resta condizionato anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'art. 48 del sopra citato D.L. n. 269/2003;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n 311, ed in particolare l'articolo 1, commi 181 e 183;

Vista la legge del 27/12/2006, n. 296 ed in particolare l'articolo 1, comma 796, lettera l);

Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, recante "Misure di risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata" ed in particolare l'art. 9;

Vista la Legge Regionale 14 Aprile 2009, n. 5 di riordino del Servizio Sanitario Regionale;

Vista la legge n. 232/2016, che ha definito all'articolo 1, comma 399, il nuovo tetto della spesa farmaceutica convenzionata a partire dall'anno 2017, pari al 7,96% del FSN;

Visto il D.A. 1634 del 20 luglio 2019 [N.d.R. recte: D.A. 1634 del 29 luglio 2019], con il quale sono stati individuati parametri di riferimento, in termini di spesa massima, per il triennio 2019-2021 nell'ambito delle categorie che nel 2018 presentavano maggiori criticità, in termini di scostamento del numero delle prescrizioni e relativa spesa rispetto alla media nazionale;

Visto il comma 475 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", con il quale, a decorrere dall'anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato rideterminato nella misura del 7 per cento;

Considerato che, nonostante la contrazione della spesa farmaceutica convenzionata registrata nel triennio 2019-2021, permangono notevoli margini di riduzione della spesa per le categorie farmaceutiche incluse nel D.A. 1634/19 sia rispetto alla media nazionale, sia rispetto al nuovo limite della spesa farmaceutica convenzionata di cui alla predetta legge n. 178/20;

Ritenuto, pertanto, di dover confermare per il triennio 2022-2024 le suddette classi di farmaci da sottoporre a soglie prescrittive, individuando specifici obiettivi di spesa sia in ambito regionale che a livello di ciascuna ASP, al fine di consentire il riallineamento in termini di spesa e consumi rispetto alla media nazionale, nonché il mantenimento della spesa farmaceutica convenzionata entro il limite del 7 per cento del Fondo Sanitario Regionale;

Visto il D. lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la L.R. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

Decreta:

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Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, le AA.SS.PP. devono tendere ai parametri di riferimento indicati nelle tabelle di cui all'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, in termini di spesa massima da sostenere per ciascuna delle seguenti categorie:

A02 - Farmaci per disturbi correlati all'acidità,

A10 - Farmaci usati nel diabete,

C09 - Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina,

C10 - Sostanze modificatrici dei lipidi,

G04 - Urologici,

J01- Antibatterici per uso sistemico,

J02 - Antimicotici per uso sistemico,

M01 - Farmaci antinfiammatori ed antireumatici,

M05 - Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa.

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Art. 2

Adempimenti a carico delle Aziende Sanitarie Provinciali

I Direttori Generali delle AA.SS.PP. devono provvedere a:

2.1) individuare, attraverso il supporto del Coordinatore dell'Area Territoriale, del Direttore delle Cure Primarie, del Responsabile del Servizio Farmaceutico e dei Referenti Farmacisti e della Medicina di base per l'appropriatezza prescrittiva, e sentiti i Comitati Aziendali di Medicina generale, i Comitati Aziendali di Pediatria e i Comitati Consultivi zonali per la Specialistica Ambulatoriale, specifici obiettivi per i singoli medici prescrittori, ed eventuali sistemi da attivare in caso di superamento degli stessi, affinché a livello provinciale vengano raggiunti i valori previsti di cui all'Allegato A;

2.2) trasmettere a questo Assessorato specifica relazione contenente le risultanze dei lavori prodotti per l'individuazione di quanto previsto al punto 2.1);

2.3) rafforzare il controllo delle prescrizioni di tali medicinali secondo le indicazioni riportate nelle relative schede tecniche ed eventuali limitazioni previste dalla note AIFA e/o da provvedimenti nazionali e regionali;

2.4) effettuare mensilmente la verifica del rispetto dei parametri di cui all'allegato A del presente decreto e trasmettere specifica relazione tecnica al Servizio 7 Farmaceutica - Centro Regionale di Farmacovigilanza del Dipartimento Pianificazione Strategica;

2.5) trasmettere mensilmente a ciascun medico prescrittore apposito report sulle categorie sopra citate riportando le percentuali di scostamento dei consumi generati dalle proprie prescrizioni rispetto ai parametri individuati, di cui al punto 2.1 del presente decreto ed attivare i sistemi previsti in caso di superamento degli obiettivi assegnati, incluso il ricorso a provvedimenti sanzionatori in caso di inappropriatezze prescrittive.

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Art. 3

Le disposizioni del presente decreto saranno oggetto di specifico monitoraggio periodico le cui risultanze saranno funzionali alla valutazione dell'attività dei Direttori Generali. Le disposizioni medesime potranno essere modificate sulla base di eventuali osservazioni rese dai Ministeri affiancanti, cui il presente provvedimento verrà trasmesso attraverso il sistema documentale SIVEAS.

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Art. 4

Le categorie terapeutiche di cui all'articolo 1 potranno essere integrate sulla base dei risultati relativi ai consumi registrati nel periodo 2022-2024.

Il presente Decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione; le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Palermo, 30 dicembre 2021.

RAZZA

N.d.R.: Per la sostituzione del presente si rimanda all'art. 1 del D.A. Salute 17 gennaio 2024, n. 20.