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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1886 DELLA COMMISSIONE, 27 ottobre 2021

G.U.U.E. 29 ottobre 2021, n. L 386

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda le risorse di rescEU per la costituzione di scorte di mezzi per incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari. [notificata con il numero C(2021) 7570] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 27 ottobre 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

1) La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU. rescEU è una riserva di risorse a livello dell'Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme delle risorse esistenti a livello nazionale nonché le risorse impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

2) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, la determinazione delle risorse di rescEU tiene conto dei rischi individuati ed emergenti, dell'insieme delle risorse e delle carenze a livello dell'Unione. Tale articolo definisce inoltre i quattro settori su cui dovrebbe concentrarsi in particolare rescEU, vale a dire: la lotta aerea agli incendi boschivi, la risposta sanitaria d'emergenza, gli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN), nonché i trasporti e la logistica.

3) La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione (2) stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di risorse e requisiti di qualità. La riserva rescEU comprende finora mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, risorse per l'evacuazione medica con mezzi aerei, risorse per squadre mediche di emergenza, risorse per la costituzione di scorte di materiale medico e/o di dispositivi di protezione individuale («risorse per la costituzione di scorte di materiale medico») e mezzi di decontaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare.

4) Un'analisi dei rischi individuati ed emergenti nonché delle risorse e delle carenze a livello dell'Unione rivela la necessità di risorse per la costituzione di scorte rescEU per incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari («risorse per la costituzione di scorte di mezzi CBRN»).

5) Le risorse per la costituzione di scorte di mezzi CBRN sviluppate nell'ambito di rescEU dovrebbero permettere di rispondere a incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari. Disporre di risorse complete per la costituzione di scorte di mezzi CBRN permetterebbero di essere in grado di rispondere a situazioni in cui intervengono agenti di natura diversa e quindi di provvedere a interventi efficaci e su più fronti.

6) Il compito principale di tali risorse nell'ambito di rescEU è fornire contromisure CBRN quali dispositivi di protezione individuale, attrezzature, materiali di laboratorio ed elementi logistici che possono essere utilizzati per far fronte a incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari. Tali contromisure CBRN potrebbero anche essere utilizzate a sostegno di altre risorse nell'ambito di rescEU mobilitate in caso di contaminazione con agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, isolati o combinati, in relazione a infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature e prove fondamentali, e potrebbero comprendere terapie e altri mezzi appropriati necessari per gli operatori di primo intervento e per la popolazione in generale. Le risorse per la costituzione di scorte di mezzi CBRN dovrebbero essere messe in atto in complementarità con le risorse per la costituzione di scorte di materiale medico.

7) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE è necessario stabilire requisiti di qualità per i mezzi di risposta appartenenti a rescEU in consultazione con gli Stati membri.

8) E' opportuno istituire risorse per la costituzione di scorte di mezzi CBRN per rispondere a rischi poco probabili dall'impatto elevato, conformemente alle categorie di costi ammissibili di cui all'articolo 3 sexies della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 e previa consultazione degli Stati membri.

9) Al fine di fornire l'assistenza finanziaria dell'Unione per lo sviluppo di tali scorte di mezzi CBRN, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE, i costi ammissibili dovrebbero essere stabiliti tenendo conto delle categorie di cui all'allegato I bis di tale decisione.

10) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570.

11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019).

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:

1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è così modificato:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) mezzi di decontaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN);»

b) è aggiunta la seguente lettera h):

«h) costituzione di scorte di mezzi chimici biologici, radiologici e nucleari (CBRN).».

2) L'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 bis

Costi ammissibili nell'ambito di rescEU per i mezzi aerei per l'evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, le capacità di decontaminazione CBRN e la costituzione di scorte di mezzi CBRN.

Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse nell'ambito di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE.».

3) Gli articoli 3 ter, 3 quater e 3 septies sono soppressi.

4) All'articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a h), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.

4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a h), nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE.».

5) L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2021

Per la Commissione

JANEZ LENARČIČ

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato alla decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è aggiunta la sezione 8 seguente:

«8. Costituzione di scorte di contromisure chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari e/o dispositivi di protezione individuale per prestare assistenza in ambito CBRN

Compiti - Costituzione di scorte di contromisure CBRN, comprendenti, tra l'altro, dispositivi di protezione individuale, attrezzature, materiali di laboratorio ed elementi logistici, nonché integrazione e sostegno ad altri mezzi e risorse di rescEU, quali le capacità di decontaminazione, rilevamento, sorveglianza e monitoraggio in ambito CBRN ai fini della preparazione e della risposta in caso di evento CBRN, anche in risposta a minacce per la salute a carattere transfrontaliero [1].
Mezzi

- Materiali e sistemi [2] per effettuare la decontaminazione di persone, infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature sensibili e/o prove fondamentali, compresa una potenziale contaminazione da sostanze chimiche industriali tossiche, agenti riconosciuti utilizzati per scopi bellici, agenti biologici (patogeni) o tossine e radionuclidi;

- materiali e dispositivi necessari per il rilevamento, il campionamento, l'identificazione, la sorveglianza e il monitoraggio al fine di garantire la sicurezza di un ambiente potenzialmente esposto ad agenti CBRN;

- materiali e sistemi necessari per contenere la contaminazione e per gestire i rifiuti e i sottoprodotti nocivi, anche per quanto riguarda le acque e gli indumenti contaminati;

- materiali e sistemi necessari per contenere e spegnere gli incendi in caso di evento CBRN;

- trattamenti medici di prima linea, vaccini [3], kit generici di diagnosi rapida e antidoti contro agenti CBRN (ad esempio atropina e compresse di iodio);

- attrezzature di supporto e materiali usa e getta, quali materiali di consumo, necessari per integrare la risposta CBRN, attrezzature per manutenzioni e servizio di guardia (ad esempio, materiale di riempimento per bottiglie ad aria), contenitori per materiali inquinati o contaminati da diversi agenti;

- elementi di supporto logistico CBRN quali, tra l'altro, tende, contenitori logistici, attrezzature per il trasporto delle vittime e tende di decontaminazione negli ospedali;

- dispositivi di protezione individuale [4] e relativi sistemi di rigenerazione o ricarica, se del caso, per le persone considerate a rischio [5] sia tra gli operatori di prima linea che nella popolazione;

- materiali di laboratorio, compresi materiali di campionamento, reagenti di laboratorio, attrezzature e materiali di consumo [6], al fine di garantire capacità di laboratorio per i rischi connessi ai CBRN;

- sacche recupero salme per persone decedute contaminate da sostanze CBRN;

- qualsiasi altro elemento necessario, in funzione del rischio individuato.

Componenti principali

- Appropriate infrastrutture di stoccaggio nell'Unione [7] e adeguati sistemi di monitoraggio della costituzione delle scorte;

- procedure appropriate che garantiscano imballaggio, trasporto e consegna adeguati dei prodotti che rientrano tra le risorse, ove necessario;

- personale adeguatamente formato per maneggiare i prodotti che rientrano tra le risorse;

- adeguato livello di conformità alle norme e ai modelli operativi internazionali, quali le norme dell'UE, dell'OMS o della NATO, compresa, se del caso, la pertinente legislazione dell'Unione.

Mobilitazione - Disponibilità alla partenza entro al massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

.

____________

[1] Secondo la definizione di cui alla decisione 1082/2013/UE.

[2] Quali i sistemi di rigenerazione e ricarica dei dispositivi di protezione individuale.

[3] I requisiti di qualità per i vaccini dovrebbero essere quelli di cui al punto 6.

[4] Sono comprese le seguenti categorie: i) protezione per gli occhi; ii) protezione delle mani; iii) protezione delle vie respiratorie; iv) protezione del corpo; v) protezione dei piedi, di taglie diverse.

[5] Cfr. la nota 2.

[6] Possono essere compresi, tra l'altro, reagenti per RT-PCR, come gli enzimi, reagenti per l'estrazione dell'RNA, tempo macchina per l'estrazione dell'RNA, tempo macchina per la PCR, reagenti quali primer, sonde e controlli positivi, materiali di consumo di laboratorio per la PCR (ad es. provette, piastre) e disinfettanti.

[7] Ai fini della logistica delle infrastrutture di stoccaggio, "nell'Unione" comprende i territori degli Stati membri e degli Stati partecipanti al meccanismo unionale di protezione civile.».