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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1937 DELLA COMMISSIONE, 9 novembre 2021

G.U.U.E. 10 novembre 2021, n. L 396

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi e crostacei destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi e che stabilisce l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 11 novembre 2021

Applicabile dal: 11 novembre 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione, tra l'altro, di partite di determinate specie e categorie di animali acquatici da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo o territorio o da una loro zona o, in caso di animali di acquacoltura, da un loro compartimento elencati per le specie e categorie specifiche di tali animali acquatici conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce un elenco di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, tra l'altro, di specie e categorie degli animali acquatici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

4) Per molti anni i molluschi e i crostacei destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi sono entrati nell'Unione da paesi terzi o territori, che figuravano nell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), conformemente al capo IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (4), ora abrogata dal regolamento (UE) 2016/429, e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008 (5) della Commissione, ora abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 (6). L'importazione di tali animali acquatici non è stata associata a focolai delle malattie elencate per i molluschi o i crostacei e durante tale periodo è stata acquisita esperienza attraverso i controlli ufficiali effettuati su tali partite ai punti di entrata nell'Unione e, in alcuni casi, attraverso i controlli ufficiali effettuati dalla Commissione nel paese terzo o territorio interessato.

5) A norma dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2016/429 la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire un elenco di paesi terzi e territori da cui può essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di specie e categorie specifiche di animali, in base a qualsiasi esperienza acquisita da precedenti ingressi di animali provenienti dal paese terzo o territorio interessato e dai risultati dei controlli ufficiali effettuati al punto di entrata nell'Unione di tali animali.

6) E' opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'esperienza acquisita a seguito dei precedenti scambi di molluschi o crostacei delle specie elencate, garantendo in tal modo una transizione agevole dal precedente quadro legislativo, a norma della direttiva 2006/88/CE e del regolamento (CE) n. 1251/2008, al nuovo quadro legislativo, a norma del regolamento (UE) 2016/429.

7) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera t), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto del nuovo elenco, stabilito dal presente regolamento, di paesi terzi o territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi e crostacei delle specie elencate destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi.

8) L'allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che stabilisce l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici, dovrebbe essere modificato per includere tale nuovo elenco e l'elenco esistente dovrebbe pertanto essere aggiornato di conseguenza. A fini di chiarezza, la versione in vigore dell'allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe essere sostituita da una nuova versione.

9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

10) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza.

11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

(4)

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006).

(5)

Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:

«t) allegato XXI nel caso di animali acquatici delle specie elencate come segue:

i) parte 1, sezione A, nel caso di animali acquatici delle specie elencate destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, diversi dal consumo umano, nonché di determinati animali acquatici delle specie elencate e prodotti di origine animale ottenuti da tali specie elencate destinati al consumo umano;

ii) parte 1, sezione B, nel caso di molluschi e crostacei destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi.»;

2) l'allegato XXI è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN