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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1938 DELLA COMMISSIONE, 9 novembre 2021

G.U.U.E. 10 novembre 2021, n. L 396

Regolamento che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE(Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 30 novembre 2021

Applicabile dal: 1° gennaio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare gli articoli 30 e 36,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, compresi gli uccelli di cui all'allegato I, parte B (uccelli da compagnia), verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, incluse le norme relative ai controlli documentali e d'identità applicabili a tali movimenti a carattere non commerciale.

2) L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che gli uccelli da compagnia spostati verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo devono essere accompagnati da un documento di identificazione. L'articolo 30 di tale regolamento prevede inoltre che la Commissione possa adottare, mediante un atto di esecuzione, un modello di documento di identificazione, che deve contenere una dichiarazione scritta del proprietario o di una persona autorizzata che confermi che il movimento dell'uccello da compagnia verso l'Unione è un movimento a carattere non commerciale (dichiarazione scritta). Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire tale modello di documento di identificazione, che dovrebbe comprendere un certificato veterinario (certificato veterinario) e la dichiarazione scritta.

3) Le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione (2), che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il modello di documento di identificazione dovrebbe pertanto tenere conto delle norme stabilite in tale regolamento delegato.

4) Le attuali norme in materia di certificazione applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo sono stabilite nella decisione 2007/25/CE della Commissione (3). Poiché le norme stabilite in tale decisione devono essere sostituite da quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) 2021/1933 e nel presente regolamento, la decisione 2007/25/CE dovrebbe essere abrogata e ogni riferimento a tale decisione dovrebbe essere inteso come riferimento al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2021/1933.

5) Al fine di evitare perturbazioni per quanto riguarda l'introduzione di uccelli da compagnia nell'Unione, è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, l'uso dei certificati veterinari e delle dichiarazioni conformi alle norme stabilite nella decisione 2007/25/CE per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

6) Poiché le norme stabilite nel presente regolamento devono essere applicate congiuntamente a quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) 2021/1933, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 178 del 28.6.2013.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 10 novembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (GU L 396 del 10.11.2021).

(3)

Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007).

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce un modello per il documento di identificazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013, da utilizzare per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie avicole di cui all'allegato I, parte B, di tale regolamento (uccelli da compagnia) verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo.

Art. 2

Modello di documento di identificazione

1. Il modello di documento di identificazione di cui all'articolo 1 è riportato nell'allegato e comprende:

a) il certificato veterinario di cui alla parte 1 dell'allegato;

b) la dichiarazione scritta che deve essere firmata dal proprietario o da una persona autorizzata di cui alla parte 2 dell'allegato.

2. Il certificato veterinario di cui al paragrafo 1, lettera a), è conforme alle seguenti prescrizioni:

a) deve essere compilato conformemente alle note di cui alla parte II del certificato veterinario;

b) deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione o da un veterinario autorizzato e poi convalidato dall'autorità competente di tale territorio o paese terzo conformemente alle prescrizioni per il rilascio del certificato veterinario di cui alla parte 3 dell'allegato.

3. La dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1, lettera b), è compilata dal proprietario o dalla persona autorizzata conformemente alle prescrizioni per la fornitura della dichiarazione scritta di cui alla parte 4 dell'allegato.

Art. 3

Abrogazione

La decisione 2007/25/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2021/1933.

Art. 4

Misure transitorie

Gli Stati membri continuano ad autorizzare, per un periodo transitorio fino al 31 marzo 2022, i movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione di uccelli da compagnia accompagnati da un certificato veterinario rilasciato entro il 15 marzo 2022 conformemente al modello di certificato veterinario di cui all'allegato II della decisione 2007/25/CE e alla dichiarazione di cui all'allegato III della medesima decisione.

Art. 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN