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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 17 dicembre 2021, n. 1320

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 3 febbraio 2022, n. 28

Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO l'articolo 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la legge 28 gennaio 1999, n. 17, recante "Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, recante "Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'articolo 5 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 28 settembre 2011, recante "Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici", in attuazione del comma 21 dell'articolo 29 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 140 [N.d.R. recte: legge 30 dicembre 2010, n. 240];

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti" e, in particolare, gli articoli 1, 2, 6 comma 2, gli articoli 7 e 8, e l'articolo 18, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

VISTO il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo di "dichiarazione sostitutiva unica" (DSU) ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 159, del 2013, come da ultimo aggiornato con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2019, n. 497;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e, in particolare, l'articolo 2-sexies che apporta modificazioni nel calcolo dell'ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, concernente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", e in particolare l'articolo 10 in materia di ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica, che al comma 4 dispone la decorrenza al 1° gennaio 2020 dei nuovi termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica e del modificato riferimento temporale dei dati reddituali e patrimoniali da indicare nella stessa;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare l'articolo 2, comma 5, che apporta modifiche alla definizione del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, n. 101, attuativo dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS";

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'articolo 2 che, modificando il citato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che al citato Ministero dell'università e della ricerca siano attribuite "le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", e ne stabilisce le aree funzionali e l'ordinamento;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in particolare l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della citata legge n. 178, del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2021, n. 157, recante "Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2021, n. 256 [N.d.R. recte: decreto del Ministro dell'università e della ricerca 18 marzo 2021, n. 256], recante "Aggiornamento dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'anno accademico 2021/2022"

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR, che stanzia l'importo di euro 500.000.000,00 al fine di finanziare l'aumento del numero di borse per il diritto allo studio a favore degli studenti meritevoli e bisognosi e di perseguire l'integrazione delle politiche di contribuzione con quelle per il diritto allo studio attraverso l'incremento delle borse di studio e l'estensione delle stesse a una quota più ampia di iscritti, prevedendo nello specifico l'aumento di euro 700,00 in media per l'importo delle borse di studio, per giungere così ad un valore di circa euro 4.000,00 per studente, ampliando, nel contempo, anche la platea degli studenti beneficiari;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2021, n. 1137, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, come convertito, e le disposizioni ivi contenute;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e, in particolare, l'articolo 12 che prevede: "In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR (2021-2026), con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto «tagging»), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la nota dell'ISTAT prot. 9066 del 24 novembre 2021;

CONSIDERATA la necessità urgente di dare tempestiva attuazione al citato articolo 12 del decreto-legge n. 152, del 2021 e che, pertanto, nelle more dell'attuazione degli articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 68, del 2012 e dell'emanazione del relativo decreto interministeriale, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel PNRR nell'ambito della misura di investimento 1.7 Missione M4C1-2, nonché di consentire alle amministrazioni interessate di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti universitari per il periodo di riferimento del PNRR, si rende necessario e urgente definire, per tale periodo di riferimento del PNRR, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse, in deroga - come previsto dal D.L. n. 152, del 2021 citato - alle disposizioni del richiamato comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 68, del 2012;

CONSIDERATA altresì la necessità urgente di dare attuazione agli indicati interventi del PNRR contenuti nella misura di investimento 1.7, Missione 4, Componente 1, improrogabilmente entro il mese di dicembre 2021 ai fini del raggiungimento della relativa milestone (M4C1-2) e dei successivi target ad essa associati, relativi all'assegnazione di borse di studio ad almeno 300.000 studenti entro il 31 dicembre 2023 (M4C1-11) e ad almeno 336.000 entro il 31 dicembre 2024 (M4C1-15);

RITENUTO che ai fini del presente decreto - e dato atto di quanto di disposto dal citato articolo 12 del decreto-legge n. 152, del 2021 laddove precisa che tale decreto trova in ogni caso applicazione nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo n. 68, del 2012 - si possa procedere alla determinazione degli importi delle borse di studio applicando agli importi attuali come, da ultimo, individuati con il citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2021, n. 157 (euro 5.257,74 "studenti fuori sede", euro 2.898,51 "studenti pendolari", euro 1.981,75 "studenti in sede"), un incremento medio pari a euro 700,00 per il periodo di riferimento del PNRR (2021-2026) e, dunque, incrementando, per il periodo dall'anno accademico 2022/2023 sino all'anno accademico 2025/2026, in misura maggiore l'importo delle borse di studio per gli studenti fuori sede, anche al fine di tenere conto della condizione particolarmente disagiata di questi ultimi, e fatto salvo, entro febbraio di ogni anno, l'aggiornamento dei suddetti importi alla variazione dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

VISTO l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nella specifica parte in cui conferma che le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE);

VISTI i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per accedere ai benefici relativi al diritto allo studio come da ultimo individuati per l'anno accademico 2021/2022 con il citato decreto ministeriale n. 256, del 2021, nei seguenti importi: "valore ISEE" fino ad euro 23.626,3, "valore ISPE" fino ad euro 51.361,58;

RITENUTO che, ai fini del presente decreto - e dato atto di quanto disposto dal citato decreto-legge n. 152, del 2021 laddove precisa che tale decreto trova in ogni caso applicazione nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui al citato articolo 7, comma 7 del decreto legislativo n. 68, del 2012 - si possa procedere alla definizione dei requisiti di eleggibilità relativi alla condizione economica degli studenti applicando una rivalutazione del 3% all'ultimo valore definito con il citato decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 18 marzo 2021, n. 256 per gli indicatori ISEE ed ISPE, in aderenza a quanto comunicato dall'ISTAT, con la citata nota prot. 9066 del 24 novembre 2021, con riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati su base annua, rilevato ad ottobre 2021, e fatto salvo, entro febbraio di ogni anno, l'aggiornamento dei suddetti valori alla variazione dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

CONSIDERATO che, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014, è stato abrogato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e che, pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro di cui al citato articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a partire dall'anno accademico 2015/2016, per la determinazione dell'ISEE e dell'ISPE, utilizzati ai fini dell'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, sono applicate le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

CONSIDERATO altresì che, in attuazione degli indirizzi forniti con l'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tra gli obiettivi perseguiti con la revisione dell'ISEE vi è quello di migliorarne la selettività, anche attraverso il rafforzamento della rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia;

CONSIDERATO inoltre che, con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159, del 2013, il rafforzamento della rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia è stato realizzato anche attraverso la rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà, incluso quello relativo alla casa di abitazione, con il passaggio del riferimento dai valori ICI a quelli IMU;

CONSIDERATO altresì che l'applicazione delle disposizioni di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159, del 2013 alle prestazioni per il diritto allo studio universitario ha determinato l'esclusione di alcuni studenti dalle suddette prestazioni in ragione della rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà, con particolare riferimento a quello relativo alla casa di abitazione, così come evidenziato da studi e analisi effettuate a livello sia nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia regionale dai singoli Enti per il diritto allo studio;

CONSIDERATO inoltre che, proprio in conseguenza di quanto sopra rappresentato, già il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 marzo 2016, n. 174, ha provveduto ad aggiornare con decorrenza dall'anno accademico 2016/2017 i limiti massimi dell'ISEE e dell'ISPE tenendo conto della rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà con particolare riferimento a quello relativo alla casa di abitazione, poi da ultimo individuati con il richiamato decreto ministeriale n. 256, del 2021, e fermi restando i limiti minimi dell'ISEE - fissato in euro 15.748,78 - e dell'ISPE - fissato in euro 27.560,39 - già individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 luglio 2015, n. 486;

RAVVISATA infine l'opportunità di prevedere specifiche agevolazioni in favore delle studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), anche al fine di promuovere ulteriormente l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche, riducendo il cosiddetto «gap» di genere in tale ambito, tenuto conto, tra l'altro, che tra gli obiettivi generali del PNRR vi è anche l'obiettivo di rafforzare il sistema di "istruzione STEM, con una forte priorità sulla parità di genere", declinato anche nella misura di investimento M4C1.3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per "Borsa di studio", la borsa di studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

b) per "Ministro" o "Ministero", il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca;

c) per "Università", le università e gli istituti universitari statali e le università non statali legalmente riconosciute;

d) per "Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale", le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

e) per "Credito", il credito formativo universitario o accademico inteso quale misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi;

f) per "Corsi di istruzione superiore", i corsi attivati dalle università e dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale ai quali si è ammessi sulla base del possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nonché i corsi attivati dalla Scuole Superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti a quelli conseguiti presso le università;

g) per "Studenti con disabilità", gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

Art. 2

Livelli delle prestazioni

1. Ai fini del presente decreto, la borsa di studio è concessa per il conseguimento per la prima volta del titolo di studio di istruzione superiore con le seguenti modalità:

a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno accademico di immatricolazione; limitatamente ai servizi abitativi, i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio possono estendere i benefici, anche per un ulteriore semestre;

b) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno accademico di immatricolazione; limitatamente ai servizi abitativi, i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio possono estendere i benefici, anche per un ulteriore semestre;

c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno accademico di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio possono estendere i benefici, anche per un ulteriore semestre;

d) per gli iscritti ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio, per un periodo pari alla durata normale del corso, prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire all'anno di prima iscrizione;

e) per gli iscritti alle scuole di specializzazione di durata almeno biennale, escluse le scuole di area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per un periodo pari alla durata normale del corso, prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire all'anno di prima iscrizione.

2. La durata di concessione della borsa di studio per gli studenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale e, rispettivamente, di tredici o di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico la cui durata normale è di cinque o sei anni.

3. Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.

4. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

5. Per il conseguimento della borsa di studio, per un importo pari alla metà di quello annuale e con riferimento all'ultimo semestre di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è sufficiente l'iscrizione all'anno accademico in corso al momento della domanda.

Art. 3

La erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni

1. I soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio definiscono la condizione degli studenti secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2021. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la presenza di una adeguata capacità di reddito, di cui alla lettera b) del predetto comma, è definita in 9.000 euro annui, fatta salva la possibilità per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio di stabilire una variazione massima in aumento ovvero in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore di riferimento.

2 L'importo della borsa di studio di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2021, n. 157 è così incrementato in misura diversificata in relazione alla condizione abitativa dello studente:

a) per gli studenti fuori sede e per gli studenti indipendenti l'attuale importo di euro 5.257,74 è incrementato di euro 900,00, così da determinare l'importo di euro 6.157,74;

b) per gli studenti pendolari l'importo di euro 2.898,51 è incrementato di euro 700,00, così da determinare l'importo di euro 3.598,51;

c) per gli studenti in sede l'importo di euro 1.981,75 è incrementato di euro 500,00, così da determinare l'importo di euro 2.481,75.

Gli incrementi di cui al presente comma sono assicurati anche nell'ipotesi di riduzione della borsa di cui all'articolo 9, comma 6, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

3 Al fine di agevolare gli studenti economicamente più svantaggiati, agli studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 4, comma 2, l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 15%.

4 L'importo della borsa di studio può essere incrementato dai soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio fino al massimo del 40% nel caso di studenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

5 Al fine di promuovere ulteriormente l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il cosiddetto «gap» di genere in tale ambito, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%.

6 Qualora i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio siano in grado di assicurare il servizio abitativo gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso, l'importo della borsa per gli studenti fuori sede è ridotto di 1.500 euro su base annua, in relazione ai mesi di effettivo utilizzo del servizio, senza maggiori oneri per lo studente. La riduzione di cui al presente comma deve comunque assicurare gli incrementi di cui al comma 2.

7 Qualora i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio siano in grado di assicurare, anche tramite voucher, il servizio ristorativo gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, è ridotto di 600 euro per un pasto giornaliero su base annua, in relazione ai mesi di effettivo utilizzo del servizio di ristorazione, senza maggiori oneri per lo studente. Tale metodo può essere, altresì, applicato dai soggetti di cui al periodo precedente per un ulteriore pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari con le stesse modalità in accordo con le rappresentanze elettive degli studenti. La riduzione di cui al presente comma deve comunque assicurare gli incrementi di cui al comma 2.

8 Con riguardo a quanto previsto ai commi 6 e 7 del presente articolo, l'importo della borsa di studio è comunque corrisposto integralmente agli studenti il cui Indicatore ISEE sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 4, comma 2.

9 Gli studenti idonei iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico hanno diritto per una sola volta per ciascun corso di istruzione superiore ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva. A tal fine, nelle more della completa definizione dei LEP, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 68, del 2012, l'importo della borsa di studio è incrementato per un importo pari a 600 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo della integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100 euro per i paesi europei e sino all'importo di 500 euro per i paesi extraeuropei. L'integrazione alla borsa di studio è corrisposta dall'ente erogatore prima dell'avvio del programma di mobilità. Una rata finale è erogata al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma.

10 Gli importi indicati nel presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale, emanato entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

Art. 4

Determinazione dei requisiti di eleggibilità relativi alla condizione economica

1. Nelle more della adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68, del 2012, il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è definito secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. I limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, come da ultimo individuati con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 18 marzo 2021, n. 256, sono così incrementati:

- ISEE: euro 24.335,11;

- ISPE: euro 52.902,43.

Ciascun soggetto competente in materia di servizi per il diritto allo studio può fissare una diversa soglia di accesso ai benefici rispetto ai sopra indicati valori massimi di riferimento nazionale entro una variazione in diminuzione non superiore al 30% dei suddetti valori nazionali.

3. I limiti massimi di cui al precedente comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale emanato entro il 28 febbraio per effetto della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato

Art. 5

Attribuzione della borsa di studio e criteri per la determinazione del merito

1. Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi ottengono i benefici relativi all'attribuzione della prima rata della borsa di studio in funzione del possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 4 in caso di lauree magistrali. I requisiti di merito sono valutati in itinere ai fini della corresponsione della seconda e terza rata della borsa di studio sulla base delle modalità di cui ai successivi commi.

2. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea o diplomi di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico:

a) la prima rata della borsa, in misura pari al 20% del totale, è corrisposta entro dieci giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni ai corsi di studio e, comunque, entro e non oltre il 10 novembre;

b) la seconda rata della borsa, in misura pari ad un ulteriore 30% del totale, è corrisposta entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e comunque non oltre il 31 dicembre;

c) la terza rata della borsa, in misura pari al restante 50% del totale, è corrisposta al raggiungimento di un livello minimo di merito individuato dai soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio sino ad un massimo di 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e di 10 crediti per gli altri, purché conseguiti entro il 10 agosto.

3. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale o diploma di secondo livello, la prima rata della borsa, in misura pari al 50% del totale, è corrisposta entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre in funzione del possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui al presente decreto, dell'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, e del riconoscimento di almeno 150 crediti, la seconda rata della borsa è corrisposta al raggiungimento di un livello minimo di merito individuato dai soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio sino ad un massimo di 20 crediti, purché conseguiti entro il 10 agosto.

4. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale i quali, entro il 30 novembre dell'anno solare successivo all'iscrizione non abbiano conseguito almeno 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. I soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio, in casi eccezionali, possono differire di non oltre 90 giorni il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. In caso di revoca, le somme riscosse devono essere restituite. A tale scopo i suddetti soggetti definiscono accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

5. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente deve possedere entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;

b) per il terzo anno, 80 crediti;

c) per l'ultimo semestre, 135 crediti.

6. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente deve possedere entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;

b) per il terzo anno, 80 crediti;

c) per il quarto anno, 135 crediti;

d) per il quinto anno, 190 crediti;

e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti;

f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

7. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 5 e 6, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;

- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del "bonus" suddetto non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

8. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea magistrale, lo studente deve possedere entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) per il secondo anno, 30 crediti;

b) per l'ultimo semestre, 80 crediti.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea.

9. I crediti, di cui ai commi precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

10. Per i corsi ad accesso programmato ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

11. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.

12. Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda che lo studente possa conseguire un numero di crediti inferiore a 60, i requisiti di merito di cui al presente articolo sono ridefiniti in misura proporzionale ai crediti effettivamente conseguibili.

13. Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda la presenza di corsi a carattere annuale, i requisiti di merito di cui al presente articolo sono ridotti in misura pari a 2 crediti per ogni corso di tale tipologia attivato nell'anno accademico di riferimento.

14. Nel caso in cui le università introducano apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno, i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio definiscono autonomamente le specifiche modalità ed i relativi requisiti di ammissione secondo principi di proporzionalità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 sugli interventi a favore degli studenti con disabilità.

15. Il conseguimento dei crediti è certificato dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di norma sulla base di procedure informatizzate, condivise con gli organismi regionali di gestione.

16. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, la borsa è corrisposta in funzione del possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui al presente decreto e dell'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

17. Al fine di determinare il diritto al mantenimento della borsa per gli anni successivi al primo, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle specifiche università.

Art. 6

Norme transitorie e finali ed entrata in vigore

1. L'attuazione degli interventi avviene nel rispetto delle modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento. Il monitoraggio va effettuato a partire dalla corretta classificazione del CUP sotto la voce: "M4C1 - Investimento 1.7 Borse di studio per l'accesso all'università", indicando nell'apposito campo dell'indicatore fisico associato il valore delle borse di studio assegnate distinto per genere. Ulteriori indicazioni inerenti al monitoraggio, nonché alla rendicontazione ed al controllo saranno fornite con nota circolare del Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro 90 giorni dall'adozione del presente decreto.

2. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e fino alla adozione e completa attuazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo n. 68, del 2012, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

3. Agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti dal presente decreto per l'intera durata dei corsi. L'incremento di cui al primo periodo non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento.

4. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione. Della sua pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 dicembre 2021

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

MARIA CRISTINA MESSA