
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1972 DELLA COMMISSIONE, 11 agosto 2021
G.U.U.E. 15 novembre 2021, n. L 402
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 16 novembre 2021
Applicabile dal: 16 novembre 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1139, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) può sostenere l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato.
2) A norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1139, per ciascuna regione ultraperiferica lo Stato membro interessato dovrebbe descrivere la metodologia per il calcolo dell'indennizzo dei costi aggiuntivi nel piano d'azione di cui a detto articolo.
3) A norma dell'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1139, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.
4) Per garantire un trattamento armonizzato e uniforme a tutte le regioni interessate e per evitare una sovracompensazione dei costi aggiuntivi, è necessario stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. L'uso di criteri comuni dovrebbe far sì che a tutte le regioni interessate sia applicato un metodo omogeneo per il calcolo dei costi aggiuntivi.
5) Al fine di evitare sovracompensazioni, è opportuno stimare in modo particolarmente accurato i costi di riferimento per i prodotti o per le categorie di prodotti che ricadono sugli operatori nella parte continentale dello Stato membro o del territorio dell'Unione in base ai quali sono calcolati i costi aggiuntivi.
6) Per alcuni prodotti o categorie di prodotti non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale del territorio dello Stato membro interessato. In tali casi il riferimento per il calcolo del costo aggiuntivo dovrebbe essere fissato rispetto ai costi sostenuti dagli operatori della parte continentale del territorio dell'Unione per prodotti o categorie di prodotti equivalenti.
7) Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti o le categorie di prodotti della pesca e dell'acquacoltura indennizzabili, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi dell'indennizzo nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.
8) E' opportuno che gli Stati membri fissino l'importo dell'indennizzo a un livello che consenta di compensare adeguatamente i costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche e di evitare sovracompensazioni. A tal fine l'importo dell'indennizzo dovrebbe tenere conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi aggiuntivi, compresi gli aiuti di Stato notificati a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/1139.
9) Per rendere uniforme la presentazione dei costi aggiuntivi, è necessario esprimere tali costi in tonnellate di peso vivo, calcolate conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (3) che istituisce codici di presentazione per i prodotti ittici trasformati e coefficienti di conversione dell'Unione europea per il pesce fresco e il pesce fresco salato, allo scopo di convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini del controllo delle catture.
10) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, dato che le spese sono già ammissibili al FEAMPA dal 1° gennaio 2021 conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 247 del 13.7.2021.
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011).
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021).
Il presente regolamento stabilisce i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori, nel periodo di ammissibilità definito all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a causa degli svantaggi specifici di dette regioni ultraperiferiche.
1) I costi aggiuntivi di cui all'articolo 1 sono calcolati separatamente per ciascuna delle seguenti attività:
a) pesca;
b) allevamento;
c) trasformazione;
d) commercializzazione.
2) Per ciascuna attività di cui al paragrafo 1, i costi aggiuntivi sono calcolati per voci di spesa per ogni prodotto o categoria di prodotti identificati dallo Stato membro come ammissibili all'indennizzo.
3) I costi aggiuntivi sono calcolati per ciascuna voce di spesa come differenza tra i costi sostenuti dagli operatori delle regioni ultraperiferiche, da cui è detratto qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi aggiuntivi, e i costi analoghi sostenuti dagli operatori della parte continentale dello Stato membro interessato.
4) Per le voci di spesa relative a prodotti o categorie di prodotti per i quali non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale del territorio dello Stato membro, i costi aggiuntivi sono calcolati a fronte dei costi comparabili di prodotti o categorie di prodotti equivalenti sostenuti dagli operatori della parte continentale del territorio dell'Unione.
5) Il calcolo dei costi aggiuntivi tiene conto di eventuali interventi pubblici, compresi gli aiuti di Stato notificati a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/1139.
1) Il calcolo dei costi aggiuntivi è basato unicamente sui costi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche.
2) Il calcolo dei costi aggiuntivi è basato su una media annua dei prezzi registrati.
3) I costi aggiuntivi sono espressi in euro per tonnellata di peso vivo e, se del caso, tutti gli elementi di costo dei costi aggiuntivi complessivi sono convertiti in euro per tonnellata di peso vivo. A tal fine si utilizzano i coefficienti di conversione stabiliti negli allegati XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN