
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DELIBERAZIONE 19 maggio 2021, n. 2
- Allegato al Comunicato Ministero della Transizione Ecologica pubblicato nella G.U.R.I. 21 giugno 2021, n. 146
Sospensione efficacia della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020: "Iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili. Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017."
IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera b) e lettera h);
Vista la propria deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili che modifica le deliberazioni n. 6 del 9 settembre 2014 e n. 3 del 22 febbraio 2017;
Considerate le difficoltà riscontrate in sede di applicazione delle disposizione di cui alla predetta deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020;
Considerata, pertanto, la necessità di sospendere temporaneamente l'efficacia della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 per consentire l'aggiornamento del sistema applicativo;
Delibera:
Sospensione dell'efficacia della delibera n. 3 del 24 giugno 2020
1. L'efficacia della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 è sospesa fino 25 giugno 2021.
2. Restano validi ed efficaci fino alla loro naturale scadenza i provvedimenti adottati.
3. Le domande presentate ai sensi della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate secondo le modalità previste dalla medesima deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020.
4. Le domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi della previgente normativa.