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N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATESI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

DECRETO 31 dicembre 2021, n. 627

Attuazione dell'art. 17, comma 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 118 del 7 settembre 2021, modalità per l'erogazione degli stati di avanzamento dei lavori e comunicazione dell'impresa affidataria, nonché dell'art. 14 in materia di delocalizzazione temporanea delle attività produttive.

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l'On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con particolare riferimento all'art. 5 "Ricostruzione privata", in materia di riconoscimento dei contributi;

Viste le ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016 "Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili.", n. 8 del 14 dicembre 2016: "Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.", n. 13 del 9 gennaio 2017: "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" e n. 19 del 7 aprile 2017: "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

Richiamati, in particolare, gli articoli 7 dell'ordinanza 8/2016, 16 dell'ordinanza 13/2017 e 14 dell'ordinanza 19/2017;

Vista l'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016, recante "Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016";

Vista l'ordinanza commissariale n. 78 del 02 agosto 2019 recante: "Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata", in particolare, l'Allegato 2 con il quale sono state dettate le modalità di rilascio e applicazione del DURC congruità;

Vista l'ordinanza commissariale n. 100 del 9 maggio 2020 "Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12 bis del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016";

Vista l'ordinanza commissariale n. 108 del 10 ottobre 2020 "Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34 comma 5 del dl 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni";

Vista l'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 recante "Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata";

Vista, l'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 ad oggetto: "Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma", in particolare, gli articoli 1 (Tempi e modalità di erogazione degli stati di avanzamento lavori per i danni lievi) e 2 (Tempi e modalità di erogazione degli stati di avanzamento lavori per i danni gravi), l'articolo 4 (Comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori) e l'art. 14 (Delocalizzazione di attività produttive agibili per lavori in corso), come modificati dagli articoli 12 e 13 dell'ordinanza n. 123 del 2021;

Dato atto che:

- in relazione ai SAL intermedi e finali, gli art. 1 e 2 dell'ordinanza n. 118/2020 hanno stabilito nuove modalità ai fini dell'efficientamento dei tempi e delle procedure di erogazione del contributo, anche attraverso la semplificazione, il coordinamento e lo snellimento delle operazioni di verifica da effettuarsi da parte degli USR territorialmente competenti in relazione a dichiarazioni, verifiche e asseverazioni del professionista delegato, in particolare, con la citata normativa si è proceduto alla modifica delle disposizioni di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 8/2016, all'art. 16 dell'ordinanza 13/2017 e all'art. 14 dell'ordinanza n. 19/2017 in relazione alla disciplina degli stati di avanzamento dei lavori per danni lievi e per danni gravi;

- si è ritenuto, altresì, necessario snellire le procedure relative all'individuazione dell'impresa appaltatrice con la previsione, in capo al professionista incaricato, della facoltà di comunicare l'impresa affidataria dei lavori anche successivamente all'emanazione del decreto di concessione del contributo. La disciplina dettata dall'art. 4 prevede la possibilità di posticipare la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo, ferma restando la disciplina della normativa sulle costruzioni in zona sismica ai fini dell'inizio dei lavori. Per gli interventi di cui all'ordinanza commissariale n. 100 del 9 maggio 2020, nei soli casi in cui il contratto di appalto sia stato concluso con un corrispettivo inferiore rispetto al contributo concesso, il professionista è inoltre tenuto a trasmettere, in allegato alla comunicazione, la documentazione di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 4 dell'ordinanza 100/2020, finalizzata alla determinazione del nuovo importo del contributo concedibile.

- è stata rilevata l'opportunità di estendere la disciplina in materia di delocalizzazioni temporanee delle attività produttive alle fattispecie in cui le imprese devono sospendere la propria attività a causa degli interventi di ricostruzione in corso sull'intero edificio parzialmente inagibile. In tale ipotesi, l'art. 14 ha stabilito la facoltà per il soggetto legittimato, entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori o, ove già iniziati, entro il medesimo termine dall'entrata in vigore dell'ordinanza, a pena di decadenza dal diritto, di presentare la domanda di delocalizzazione temporanea, per il tramite del tecnico procuratore incaricato, che viene autorizzata, unitamente all'entità delle spese ammesse a contributo, dai Vice Commissari per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori.

Visto l'art. 17 (Disposizioni transitorie e finali), comma 1, dell'ordinanza 118/2021 ai sensi del quale: "Le disposizioni relative agli artt. 1, 2 e 4 si applicano con modalità e tempistiche individuate con decreto del Commissario straordinario";

Richiamati i decreti del Commissario straordinario n. 164 del 22 maggio 2020 "Misure di attuazione dell'ordinanza n. 100/2020 in tema di semplificazione delle procedure" e n. 283 del 06 ottobre 2020 "Misure di attuazione dell'ordinanza n. 107/2020 in tema di adesione alla procedura semplificata per lo smaltimento delle pratiche giacenti" con i quali sono stati approvati rispettivamente l'Allegato 1 all'ordinanza 100 del 2020 e le relative successive modifiche.

Ritenuto, nelle more degli interventi da effettuarsi sulla modulistica disponibile nella piattaforma informatica del Commissario Straordinario alla luce delle novità introdotte dall'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021, tenuto altresì conto dell'aggiornamento in essere al foglio di calcolo del contributo, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, dell'art. 17, della stessa ordinanza, di individuare le modalità e le tempistiche per la presentazione:

a) delle asseverazioni di cui al comma 2, dell'art. 1 e comma 2, dell'art. 2 dell'ordinanza n. 118 del 2021 da rendersi ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 241/1990 da parte del direttore dei lavori;

b) della comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori di cui all'art. 4, dell'ordinanza n. 118 del 2021 da rendersi ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 da parte del professionista;

c) della domanda per la autorizzazione alla delocalizzazione temporanea di cui all'art. 14 della stessa ordinanza 118;

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

Art. 0

Articolo Unico

1) E' approvata, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, dell'art. 17, dell'ordinanza commissariale n. 118 del 2021, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, la modulistica di cui agli allegati:

a) All. 1_ "Asseverazione del Direttore dei lavori: stato di avanzamento lavori (SAL)" e "All. 2_ "Asseverazione del Direttore dei lavori: conto finale dei lavori", ai fini delle richieste di erogazione dei contributi di cui agli articoli 7 dell'ordinanza 8/2016, 16 dell'ordinanza 13/2017 e 14 dell'ordinanza 19/2017, come modificati dagli artt. 1 e 2 dell'ordinanza n. 118 del 2021.

b) All. 3_"Comunicazione impresa affidataria ai sensi dell'articolo 4, dell'Ordinanza n. 118/20216 [N.d.R. recte: articolo 4, dell'Ordinanza n. 118/2021]", per la comunicazione, successivamente all'emanazione del decreto di concessione del contributo, dell'impresa affidataria di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 118 del 2021;

c) All. 4_ "Schema di domanda per l'autorizzazione alla delocalizzazione temporanea di cui all'art. 14 dell'ordinanza 118 del 2021.", per la presentazione delle richieste di delocalizzazione da parte dei soggetti legittimati titolari di attività produttive che devono sospendere la propria attività in conseguenza dell'esecuzione di lavori in edifici dichiarati parzialmente inagibili che sono stati oggetto di concessione di contributo;

2) è dato atto che:

a) gli allegati di cui al punto 1 saranno pubblicati nel sito del Commissario Straordinario del Governo e saranno resi disponibili nella piattaforma informatica in uso dalla struttura commissariale;

b) a decorrere dalla data di adozione del presente decreto sarà possibile, per quanto di interesse, l'inserimento nel corrispondente fascicolo degli allegati di cui al punto 1, lett. a) e b) nella piattaforma informatica della Struttura Commissariale, secondo la modalità di integrazione volontaria del professionista. Le asseverazioni e la comunicazione dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte a mezzo di firma digitale dal professionista incaricato della prestazione professionale, e trasmesse dal coordinatore della pratica a mezzo della medesima piattaforma;

c) dalla suddetta data l'interessato, potrà, inoltre chiedere il riconoscimento, in occasione del SAL 0, dell'anticipo, non superiore al 30% dell'importo lavori ammesso a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria;

d) la richiesta di delocalizzazione di cui alla lett. c) dovrà essere debitamente sottoscritta dal richiedente e trasmessa a mezzo pec, nelle more dell'aggiornamento della piattaforma informatica del Commissario straordinario, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente.

Il presente decreto è pubblicato ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

FRANCESCA PAZZAGLIA

Il Commissario straordinario

GIOVANNI LEGNINI

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

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