
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2246 DELLA COMMISSIONE, 15 dicembre 2021
G.U.U.E. 17 dicembre 2021, n. L 453
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 6 gennaio 2022
Applicabile dal: 6 gennaio 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 54, paragrafo 4, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione e all'imposizione di condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.
2) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati I e II del medesimo regolamento di esecuzione siano riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell'Unione, quali i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, nonché i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici comunicati dagli Stati membri alla Commissione.
3) La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi («RASFF») istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, che indicano l'esistenza di un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, nonché le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nel primo semestre del 2021 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell'Unione.
4) Dal gennaio 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dall'Argentina sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e le informazioni disponibili mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Tali risultati dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non costituisce un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa alle arachidi provenienti dall'Argentina figurante nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo il livello di frequenza dei controlli di identità e fisici al 5 % delle partite che entrano nell'Unione.
5) Dal gennaio 2019 le nocciole e i prodotti ottenuti da nocciole provenienti dall'Azerbaigian sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e le informazioni disponibili mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Tali risultati dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non costituisce un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa alle nocciole provenienti dall'Azerbaigian figurante nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo il livello di frequenza dei controlli di identità e fisici al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
6) Dal gennaio 2019 il pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile è soggetto a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione costituisce un grave rischio per la salute umana.
7) E' pertanto necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere condizioni speciali per l'importazione di pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile. In particolare, tutte le partite di pepe nero proveniente dal Brasile dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi indicano l'assenza di Salmonella in 25 g. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. La voce relativa al pepe nero proveniente dal Brasile figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
8) Per quanto riguarda le partite di meloni Galia (Cucumis melo var. reticulatus) provenienti dall"Honduras, i dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da Salmonella Braenderup. E' pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di tali prodotti provenienti dall'Honduras. I suddetti prodotti dovrebbero quindi essere inseriti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.
9) Dal gennaio 2019 i peperoni dolci (Capsicum annuum) provenienti dalla Cina sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e le informazioni disponibili mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto un livello accresciuto di controlli ufficiali pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questo prodotto. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce corrispondente figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe essere modificata e la frequenza dei controlli di identità e fisici dovrebbe essere ridotta al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.
10) Dal gennaio 2019 le melanzane (Solanum melongena) provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione costituisce un grave rischio per la salute umana.
11) E' pertanto necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere l'imposizione di condizioni speciali per le melanzane (Solanum melongena) provenienti dalla Repubblica dominicana. In particolare, tutte le partite di tale prodotto proveniente dalla Repubblica dominicana dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari per quanto riguarda le partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. La voce relativa alle melanzane (Solanum melongena) provenienti dalla Repubblica dominicana figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo la frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
12) Dal gennaio 2010 i peperoni del genere Capsicum e i fagioli asparago provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione costituisce un grave rischio per la salute umana.
13) E' pertanto necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere l'imposizione di condizioni speciali per i peperoni del genere Capsicum e i fagioli asparago provenienti dalla Repubblica Dominicana. In particolare, tutte le partite di peperoni del genere Capsicum e di fagioli asparago provenienti dalla Repubblica dominicana dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari per quanto riguarda le partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. La voce relativa ai peperoni del genere Capsicum e ai fagioli asparago provenienti dalla Repubblica dominicana figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo la frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 %.
14) Per quanto riguarda le partite di frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall'India, i dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di tali prodotti provenienti dall'India. I suddetti prodotti dovrebbero quindi essere inseriti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 %.
15) Per quanto riguarda le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stata rilevata un'elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite.
16) Per quanto riguarda le partite di riso proveniente dall'India e dal Pakistan, i dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da aflatossine e da ocratossina A. E' pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di tali partite. Voci relative al suddetto prodotto proveniente dall'India e dal Pakistan dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 %.
17) Per quanto riguarda le partite di gotu kola (Centella asiatica) e mukunuwenna (Alternanthera sessilis) provenienti dallo Sri Lanka, i dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di tali partite. Voci relative ai suddetti prodotti provenienti dallo Sri Lanka dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 %.
18) Dall'aprile 2021 le nocciole e i prodotti ottenuti da nocciole provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
19) Per quanto riguarda le partite di pompelmi provenienti dalla Turchia, i dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di tali partite. Voci relative ai suddetti prodotti provenienti dalla Turchia dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 %.
20) Dal gennaio 2020 i mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), le clementine, i wilkings e simili ibridi di agrumi nonché le arance provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione costituisce un grave rischio per la salute umana.
21) E' pertanto necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere l'imposizione di condizioni speciali per i mandarini e le arance provenienti dalla Turchia. In particolare, tutte le partite di mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi nonché di arance provenienti dalla Turchia dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari per quanto riguarda le partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. La voce relativa ai mandarini e alle arance provenienti dalla Turchia figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, aumentando la frequenza dei controlli di identità e fisici al 20 %.
22) Per quanto riguarda le partite di semi di cumino e origano secco provenienti dalla Turchia, i dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da alcaloidi pirrolizidinici. E' pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di tali partite. Voci relative ai suddetti prodotti provenienti dalla Turchia dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.
23) Per quanto riguarda la pitahaya (frutto del drago) proveniente dal Vietnam, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stata rilevata un'elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite.
24) Il rischio derivante dalla contaminazione da aflatossine delle arachidi riguarda anche la pasta di arachidi. Pertanto, al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione da aflatossine della pasta di arachidi, nelle colonne «Alimenti e mangimi (uso previsto)» e «Codice NC» dell'allegato I e dell'allegato II, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è opportuno aggiungere la categoria «pasta di arachidi» e i codici NC applicabili alla pasta di arachidi nelle voci relative alle arachidi provenienti da Argentina, Bolivia, Brasile, Cina, Madagascar, Senegal e Stati Uniti nell'allegato I e provenienti da Egitto, Ghana, Gambia, India e Sudan nell'allegato II.
25) Dall'ottobre 2020 i semi di sesamo provenienti dall'India sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari, compreso l'ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e le informazioni disponibili mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione per quanto riguarda i residui di antiparassitari diversi dall'ossido di etilene. Un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle partite di semi di sesamo per rilevare la possibile contaminazione da residui di antiparassitari che possono essere analizzati con metodi multiresiduo non è pertanto più necessario per questo prodotto. E' quindi opportuno modificare di conseguenza la voce corrispondente nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
26) I dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da ossido di etilene, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. L'ossido di etilene è classificato come mutageno di categoria 1B, cancerogeno di categoria 1B e tossico per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L'ossido di etilene non è neppure approvato come sostanza attiva per l'uso nei prodotti fitosanitari nell'Unione.
27) Per quanto riguarda le partite di carrube, mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dal Marocco, pasta di spezie proveniente dal Messico e peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'Uganda, i risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano casi di contaminazione da ossido di etilene.
28) Pertanto, al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione di tali prodotti, le partite di carrube, mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dal Marocco, pasta di spezie proveniente dal Messico e peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'Uganda dovrebbero essere inserite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli fisici e di identità pari al 10 %.
29) Tenuto conto del numero di notifiche RASFF ricevute, è opportuno stabilire condizioni speciali per le partite di gomma di xantano proveniente dalla Cina, carrube (compresi mucillagini ed ispessenti di carrube), gomma di guar, varie spezie, carbonato di calcio e integratori alimentari contenenti prodotti botanici provenienti dall'India, integratori alimentari contenenti prodotti botanici e spaghetti orientali a cottura istantanea provenienti dalla Corea del Sud, carrube (compresi mucillagini ed ispessenti di carrube) provenienti dalla Malaysia e dalla Turchia e spaghetti orientali a cottura istantanea provenienti dal Vietnam. A causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene, le partite di tali prodotti dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di ossido di etilene per quanto riguarda le partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. Voci relative alle partite di gomma di xantano proveniente dalla Cina, carrube (compresi mucillagini ed ispessenti di carrube), gomma di guar, varie spezie, carbonato di calcio e integratori alimentari contenenti prodotti botanici provenienti dall'India, integratori alimentari contenenti prodotti botanici e spaghetti orientali a cottura istantanea provenienti dalla Corea del Sud, carrube (compresi mucillagini ed ispessenti di carrube) provenienti dalla Malaysia e dalla Turchia e spaghetti orientali a cottura istantanea provenienti dal Vietnam dovrebbero pertanto essere inserite nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 %.
30) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con il testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
31) E' opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile, melanzane (Solanum melongena), peperoni dolci (Capsicum annuum), peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) e fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dalla Repubblica dominicana e mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi nonché di arance provenienti dalla Turchia, che non sono accompagnate da un certificato ufficiale, ma che erano già soggette a controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero conformemente alla legislazione dell'Unione in vigore in quel momento.
32) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
33) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 31 dell'1.2.2002.
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019).
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005).
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008).
1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Periodo transitorio
L'ingresso nell'Unione di partite di pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile, melanzane (Solanum melongena), peperoni dolci (Capsicum annuum), peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) e fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dalla Repubblica dominicana e mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi nonché di arance provenienti dalla Turchia, che erano già soggette a maggiori controlli ufficiali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, può essere autorizzato fino al 26 gennaio 2022 senza che tali partite siano accompagnate da un certificato ufficiale e dai risultati del campionamento e delle analisi.».
2. Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN