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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2248 DELLA COMMISSIONE, 16 dicembre 2021

G.U.U.E. 17 dicembre 2021, n. L 453

Regolamento che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i particolari dell'interfaccia elettronica tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, e i dati che devono essere trasmessi mediante tale interfaccia. (Testo rilevante ai fini del SEE) (1)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/2216)

(1)

Titolo sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2216.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 6 gennaio 2022

Applicabile dal: 16 dicembre 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1020 la Commissione è tenuta a sviluppare un'interfaccia elettronica ("interfaccia") per consentire la trasmissione di dati tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Tale sistema di informazione e comunicazione è noto come sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS). L'interfaccia è intesa a facilitare la comunicazione tra le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato per il controllo dei prodotti che entrano nell'Unione conformemente agli articoli da 25 a 28 del regolamento (UE) 2019/1020. Il suo utilizzo deve rimanere volontario a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, di tale regolamento.

2) Al fine di facilitare la preparazione dei sistemi elettronici e lo scambio coerente di informazioni è necessario stabilire le serie di dati standard da trasmettere mediante l'interfaccia, nel formato e nel modo prescritti. Tali serie di dati dovrebbero rispecchiare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Esse dovrebbero tuttavia essere sufficientemente flessibili da consentire agli Stati membri di trattare tutti i casi pertinenti, utilizzando i dati o i campi di dati opportuni per ciascun caso.

3) Al fine di limitare l'onere amministrativo per le autorità doganali, i dati trasmessi dai sistemi doganali nazionali all'ICSMS dovrebbero, ove possibile, essere prontamente disponibili in tali sistemi. La verifica della conformità di un prodotto da parte delle autorità di vigilanza del mercato richiede tuttavia l'inserimento di dati supplementari nei sistemi doganali nazionali.

4) Gli Stati membri che utilizzano l'interfaccia dovrebbero essere soggetti a specifici requisiti procedurali al fine di garantire l'effettivo funzionamento dei sistemi elettronici.

5) Qualora l'attuazione del presente regolamento comporti il trattamento di dati personali, questo dovrebbe essere effettuato in conformità della normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare dei regolamenti (UE) 2016/679 (2) e (UE) 2018/1725 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente regolamento dovrebbe stabilire alcune specifiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. In futuro tali specifiche dovrebbero essere coerenti con quelle stabilite dall'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, oggetto di una proposta della Commissione presentata il 28 ottobre 2020 (4). Le disposizioni sulla protezione dei dati personali di cui al presente regolamento potranno quindi essere riviste alla luce del futuro quadro legislativo relativo all'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.

6) I dati trasmessi mediante l'interfaccia dovrebbero essere riservati e rimanere nell'interfaccia solo per il tempo necessario alla loro trasmissione.

7) Conformemente all'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1020, l'interfaccia dovrebbe essere operativa entro quattro anni dalla data di adozione del presente regolamento. La realizzazione di sistemi elettronici è un compito tecnico complesso che richiede investimenti in termini sia finanziari sia di tempo da parte degli Stati membri e della Commissione. Si prevede che il processo di sviluppo dell'interfaccia durerà quattro anni. La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere posticipata fino a quando l'interfaccia non sarà disponibile.

8) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 22 ottobre 2021.

9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2019/1020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 169 del 25.6.2019.

(2)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(3)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).

(4)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM 673 final).

Art. 1

Definizioni

(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2216)

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) "sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato" o "ICSMS": il sistema di informazione e comunicazione sulla vigilanza del mercato di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;

b) "interfaccia": l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1020, istituita nel quadro del sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane ("EU CSW-CERTEX") previsto dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(1)

Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).

Art. 2

Dati da trasmettere

1. Ai fini della comunicazione alle autorità di vigilanza del mercato della sospensione dell'immissione in libera pratica di un prodotto a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, i dati da trasmettere comprendono:

a) i pertinenti dati disponibili nei sistemi doganali nazionali, compresi i dati della dichiarazione doganale, di cui all'allegato I, sezione 1, del presente regolamento;

b) i dati supplementari da inserire nei sistemi doganali nazionali, di cui all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento.

2. Qualora le autorità di vigilanza del mercato richiedano alle autorità doganali di mantenere la sospensione dell'immissione in libera pratica del prodotto, comunichino alle autorità doganali la loro approvazione dell'immissione in libera pratica o chiedano alle autorità doganali di non immettere il prodotto in libera pratica a norma degli articoli 27 e 28 del regolamento (UE) 2019/1020, i dati da trasmettere comprendono:

a) la decisione delle autorità di vigilanza del mercato in merito all'approvazione o al rifiuto dell'immissione in libera pratica del prodotto, o la loro richiesta di mantenere la sospensione, conformemente all'allegato II del presente regolamento;

b) il seguito dato alle comunicazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo, sia dalle autorità doganali sia dalle autorità di vigilanza del mercato, conformemente all'allegato III del presente regolamento.

3. Ai fini di una richiesta da parte delle autorità di vigilanza del mercato di sospendere l'immissione in libera pratica di un prodotto a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, e della risposta delle autorità doganali, sono trasmessi i dati specificati nell'allegato IV del presente regolamento.

Art. 3

Procedura

1. Qualora uno Stato membro utilizzi l'interfaccia, le autorità doganali collegano i sistemi doganali nazionali a tale interfaccia, testano il collegamento e garantiscono che tali sistemi rimangano interoperabili con tale interfaccia.

2. Se le comunicazioni e le richieste di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/1020 sono effettuate attraverso l'ICSMS e l'interfaccia a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, di tale regolamento, si applicano le disposizioni seguenti:

a) le autorità doganali inseriscono nei rispettivi sistemi doganali nazionali i dati da trasmettere, se tali dati non sono già presenti, e ne autorizzano la trasmissione all'ICSMS mediante l'interfaccia;

b) le autorità di vigilanza del mercato inseriscono nell'ICSMS i dati da trasmettere e ne autorizzano la trasmissione ai sistemi doganali nazionali delle autorità doganali competenti mediante l'interfaccia;

c) una volta che la trasmissione dei dati di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo è stata autorizzata, l'interfaccia trasmette tali dati all'altro sistema;

d) tutte le successive trasmissioni di dati relative alle comunicazioni e alle richieste avvengono mediante l'interfaccia.

3. Qualora le autorità di vigilanza del mercato non rispondano alla comunicazione entro i termini di cui all'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1020, l'ICSMS trasmette ai sistemi doganali nazionali, mediante l'interfaccia, un messaggio automatico indicante che il prodotto può essere immesso in libera pratica se tutte le altre prescrizioni e formalità relative a tale immissione sono state soddisfatte.

Art. 4

Trattamento dei dati personali

(soppresso dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2216)

[1. Il trattamento dei dati personali può avvenire nell'interfaccia solo per le seguenti finalità:

a) consentire lo scambio di informazioni tra i sistemi doganali nazionali e l'ICSM ai fini del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione conformemente agli articoli da 25 a 28 del regolamento (UE) 2019/1020;

b) effettuare la trasformazione di dati, ove necessario, per garantire l'allineamento della terminologia doganale e non doganale e consentire in tal modo lo scambio di informazioni di cui alla lettera a).

2. L'interfaccia può trattare dati personali unicamente per le seguenti categorie di interessati:

a) le persone fisiche i cui dati personali figurano nella dichiarazione doganale;

b) le persone fisiche i cui dati personali figurano nei documenti di accompagnamento o in altre prove documentali supplementari necessarie per la verifica della conformità alla normativa dell'Unione dei prodotti oggetto della dichiarazione doganale;

c) il personale autorizzato delle autorità doganali e delle autorità di vigilanza del mercato o di qualsiasi altra autorità o altro organismo autorizzato pertinente i cui dati personali figurano nei documenti di cui alle lettere a) e b);

d) il personale della Commissione e i fornitori terzi che agiscono per conto della Commissione e che svolgono operazioni e attività di manutenzione correlate all'interfaccia.

3. L'interfaccia può trattare solo le seguenti categorie di dati personali:

a) nome e informazioni di contatto (tra cui indirizzo, codice del paese, e-mail, telefono) o numero di identificazione delle persone fisiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b);

b) nome, informazioni di contatto (tra cui indirizzo, codice del paese, e-mail, telefono) e firma del personale autorizzato di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).

4. La trasformazione dei dati personali di cui al paragrafo 1, lettera b), è effettuata utilizzando un'infrastruttura informatica situata nell'Unione.]

Art. 5

Contitolarità del trattamento nell'interfaccia

(soppresso dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2216)

[1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'interfaccia, la Commissione è contitolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, e le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

2. La Commissione conclude un accordo di contitolarità del trattamento con gli altri contitolari del trattamento al fine di stabilire le rispettive responsabilità e rispettare gli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

3. I contitolari del trattamento:

a) collaborano per trattare tempestivamente le richieste presentate dagli interessati;

b) si prestano assistenza reciproca nelle questioni riguardanti l'identificazione e la gestione di qualsiasi violazione dei dati relativa al trattamento congiunto;

c) scambiano le informazioni pertinenti necessarie per informare gli interessati a norma della sezione 2 del regolamento (UE) 2016/679 e della sezione 2 del regolamento (UE) 2018/1725;

d) garantiscono e proteggono la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali trattati congiuntamente a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725.]

Art. 6

Riservatezza dei dati

(soppresso dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2216)

[I dati trasmessi mediante l'interfaccia a norma del presente regolamento restano nell'interfaccia solo per il tempo necessario alla loro trasmissione, durante la quale sono mantenuti riservati dalla Commissione. Tali dati sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1020.]

Art. 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1

I dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, comprendono i gruppi e gli elementi di cui alle sezioni 1 e 2.

1. Dati provenienti dai sistemi doganali nazionali, compresi i dati delle dichiarazioni doganali, se disponibili

Informazioni sulle merci

a) Codice di classificazione doganale, compreso il codice della sottovoce del sistema armonizzato, il codice della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [1] e il codice TARIC;

b) descrizioni delle merci;

c) massa delle merci;

d) quantità delle merci;

e) documenti di accompagnamento pertinenti.

Informazioni sugli operatori economici

f) Esportatore;

g) venditore;

h) importatore;

i) acquirente;

j) dichiarante.

Origine e destinazione delle merci

k) Paese di destinazione;

l) paese d'origine;

m) paese di spedizione;

n) paese dell'esportatore;

o) modo di trasporto fino alla frontiera.

Informazioni amministrative

p) Numero di riferimento principale della dichiarazione doganale;

q) numero di articolo;

r) data di accettazione della dichiarazione;

s) indicazione delle dichiarazioni che contengono una serie di dati ridotta;

t) ufficio doganale responsabile, compresi l'ufficio doganale di presentazione e l'ufficio doganale di controllo, ove opportuno;

u) dati relativi alle procedure doganali.

Se i dati di cui alla presente sezione consistono in codici numerici o alfanumerici comunemente usati dalle autorità doganali, l'interfaccia deve essere realizzata in maniera tale da poter estrarre dai sistemi doganali e trasmettere all'ICSMS le pertinenti informazioni testuali corrispondenti a tali codici.

2. Dati supplementari da inserire nei sistemi doganali nazionali

a) Motivi della sospensione, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 (obbligatorio in tutti i casi);

b) informazioni sul prodotto, ad esempio nome, denominazione commerciale o marchio registrato, modello, numero EAN, numero di serie (se disponibili);

c) atti giuridici dell'Unione cui si riferisce la presunta non conformità (obbligatorio in tutti i casi);

d) principale categoria di prodotti interessata, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), punto viii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121 della Commissione [2] (obbligatorio in tutti i casi);

e) informazioni relative all'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020 (obbligatorio se la prescrizione è applicabile e se i dati sono disponibili);

f) immagini del prodotto e, ove opportuno, del relativo imballaggio, che illustrino ad esempio le informazioni sul prodotto, la marcatura di conformità, l'etichettatura o elementi sospetti (se disponibili);

g) altri documenti pertinenti, ad esempio fatture, dichiarazione di conformità o rapporti di prova (se disponibili);

h) autorità di vigilanza del mercato che devono essere informate, selezionate dall'elenco delle autorità di vigilanza del mercato designate dagli Stati membri e inserite nell'ICSMS conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 (obbligatorio in tutti i casi).

_____________

[1] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).

[2] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121 della Commissione, dell'8 luglio 2021, che specifica i dati statistici che devono essere trasmessi dagli Stati membri per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti (GU L 243 del 9.7.2021).

ALLEGATO II

Dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

I dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), comprendono i seguenti elementi:

a) un'indicazione attestante se le autorità di vigilanza del mercato:

1) approvano l'immissione in libera pratica del prodotto. Le autorità di vigilanza del mercato indicano gli atti giuridici dell'Unione a norma dei quali hanno effettuato la loro valutazione e la principale categoria di prodotti interessata conformemente all'allegato I, sezione 2, lettera d);

2) chiedono che la sospensione dell'immissione in libera pratica sia mantenuta al fine di consentire alle autorità di vigilanza del mercato o alle autorità doganali di realizzare azioni specifiche. Le autorità di vigilanza del mercato indicano gli atti giuridici dell'Unione a norma dei quali stanno effettuando la loro valutazione e la principale categoria di prodotti interessata conformemente all'allegato I, sezione 2, lettera d); o

3) chiedono che le autorità doganali non immettano in libera pratica il prodotto perché presenta un rischio grave o non è conforme alla normativa dell'Unione applicabile. Le autorità di vigilanza del mercato indicano i motivi per cui il prodotto non è conforme o presenta un rischio grave, gli atti giuridici dell'Unione violati e la principale categoria di prodotti interessata conformemente all'allegato I, sezione 2, lettera d). Le autorità di vigilanza del mercato possono indicare se si oppongono a che il prodotto sia successivamente dichiarato per un regime doganale diverso dall'immissione in libera pratica. Possono altresì indicare se e perché ritengono che il prodotto debba essere distrutto o reso altrimenti inutilizzabile nel quadro dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020;

b) informazioni amministrative, compresi il numero di riferimento principale della dichiarazione doganale, il numero di articolo, il numero di registrazione ICSMS e i recapiti funzionali dell'autorità di vigilanza del mercato responsabile.

ALLEGATO III

Dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

I dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), comprendono i seguenti elementi:

a) qualora la sospensione dell'immissione in libera pratica sia stata mantenuta al fine di consentire alle autorità doganali di realizzare azioni specifiche:

- il risultato di tali azioni;

b) qualora la sospensione dell'immissione in libera pratica sia stata mantenuta al fine di consentire alle autorità di vigilanza del mercato di realizzare azioni specifiche:

- i campi di dati di cui all'allegato II;

c) qualora le autorità di sorveglianza del mercato abbiano chiesto alle autorità doganali di non immettere il prodotto in libera pratica:

- le informazioni fornite dalle autorità doganali in merito alla situazione del prodotto a seguito del rifiuto dell'immissione in libera pratica, compreso se sia stato distrutto o reso altrimenti inutilizzabile, vincolato a un regime doganale diverso dall'immissione in libera pratica o riesportato; o

- se l'operatore economico presenta ricorso contro il rifiuto all'immissione in libera pratica del prodotto, le informazioni su tale ricorso e, ove necessario, la richiesta di un riesame da parte delle autorità di vigilanza del mercato.

ALLEGATO IV

Dati di cui all'articolo 2, paragrafo 3

I dati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, comprendono i seguenti elementi:

a) le richieste delle autorità di vigilanza del mercato di sospendere l'immissione in libera pratica di un prodotto, che specifichino l'autorità competente, il numero di riferimento principale della dichiarazione doganale, la descrizione del prodotto e i motivi della richiesta;

b) le risposte delle autorità doganali, che specifichino l'autorità competente e se il prodotto è stato identificato e ne è stata sospesa l'immissione in libera pratica.