
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2285 DELLA COMMISSIONE, 14 dicembre 2021
G.U.U.E. 22 dicembre 2021, n. L 458
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 gennaio 2022
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 3
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 32, paragrafo 2, l'articolo 37, paragrafi 2 e 4, l'articolo 40, paragrafo 2, l'articolo 41, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 72, paragrafo 1, l'articolo 73, l'articolo 79, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni relative all'introduzione o allo spostamento nell'Unione di talune piante, di determinati prodotti vegetali e altri oggetti al fine di prevenire l'ingresso, l'insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell'Unione.
2) E' opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili derivanti da valutazioni, classificazioni e analisi dei rischi connessi a organismi nocivi effettuate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («l'EPPO») e dagli Stati membri. Tali modifiche sono altresì rese necessarie in considerazione delle intercettazioni di organismi nocivi alla frontiera dell'UE e dei focolai nel territorio dell'Unione, nonché di ulteriori analisi svolte dai rispettivi gruppi di lavoro della Commissione.
3) Alcuni organismi nocivi elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati rivalutati dall'Autorità al fine di aggiornarne la condizione fitosanitaria in conformità dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici («la nuova valutazione»). Nel caso dei gruppi di organismi nocivi regolamentati, con la nuova valutazione sono stati esaminati i rispettivi organismi nocivi presenti nel solo territorio dell'Unione, quindi non in riferimento all'intero continente europeo.
4) A seguito della nuova valutazione, le specie e i generi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 e all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 dei gruppi Acleris spp. (3), Choristoneura spp (4)., Cicadellidae noti per essere vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (5), Margarodidae (6), Premnotrypes spp. (7), Palm lethal yellowing phytoplasmas (8), Tephritidae (9), virus, viroidi e fitoplasmi delle patate (10), virus, viroidi e fitoplasmi di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L. (11), dovrebbero essere specificati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
5) Sulla base della nuova valutazione del gruppo Tephritidae sono stati individuati specie e generi specifici che non sono presenti o sono presenti in maniera ridotta nel territorio dell'Unione e che è opportuno siano inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Numerosi generi dovrebbero essere inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, al fine di consentire l'adozione di misure protettive contro di essi in attesa che siano disponibili metodi per identificarli a livello di specie, in particolare allo stadio larvale. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza le rispettive prescrizioni particolari stabilite nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
6) Sulla base della nuova valutazione, gli isolati non europei di Potato virus A, M, V e Y, l'Arracacha virus B, oca strain e il Papaya leaf crumple virus non soddisfano più le condizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al loro potenziale impatto e non rientrano più fra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. E' pertanto opportuno che essi siano rimossi dall'elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
7) La nuova valutazione ha permesso di concludere che Citrus chlorotic spot virus soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell'Unione, ed è pertanto opportuno che sia incluso nell'elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
8) Le denominazioni degli organismi nocivi Amauromyza maculosa (Malloch), Anomala orientalis (Waterhouse), Cicadellidae noti per essere i vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.), Heliothis zea (Boddie), Phoma andina (Turkensteen), Rhizoecus hibisci Kawai e Takagi, Scolytidae spp. e Witches" broom disease of lime, dovrebbero essere sostituite rispettivamente da Nemorimyza maculosa (Malloch) (12), Exomala orientalis (Waterhouse) (13), Cicadomorpha noti per essere i vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (14), Helicoverpa zea (Boddie) (15), Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley (16), Ripersiella hibisci Kawai e Takagi (17), Scolytinae spp (18). e Candidatus Phytoplasma aurantifolia-ceppo di riferimento (19), al fine di rispecchiare i più recenti sviluppi della nomenclatura internazionale individuati nei rispettivi pareri scientifici dell'Autorità.
9) Strawberry witches' broom disease è stata segnalata come malattia che colpisce la Fragaria L. Il fitoplasma che è l'agente causale della malattia non era stato individuato in passato mediante gli strumenti di identificazione molecolare. Sulla base di un recente parere scientifico dell'Autorità (20), il fitoplasma precedentemente conosciuto e inserito in elenco come Strawberry witches' broom phytoplasma nell'allegato II, parte A del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe essere rimosso e sostituito da una voce relativa a Candidatus Phytoplasma hispanicum.
10) Inoltre data l'assenza di Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. sul territorio dell'Unione, e tenendo conto del parere pertinente dell'Autorità, è giustificato dal punto di vista tecnico l'inserimento in elenco dell'organismo nocivo in questione come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Di conseguenza è opportuno rimuovere l'organismo nocivo dall'elenco degli ORNQ di cui all'allegato IV, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in riferimento ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Fragaria L.
11) E' pertanto opportuno sostituire le prescrizioni particolari stabilite nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relative a Strawberry witches" broom phytoplasma con prescrizioni speciali relative a Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al., e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al., poiché l'Autorità ha rilevato che tali organismi nocivi hanno un impatto su Fragaria L.
12) L'organismo nocivo Anoplophora glabripennis (Motschulsky) rientra nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Tuttavia l'Italia ha comunicato che in alcune zone del suo territorio l'eradicazione di tale organismo nocivo non è più attuabile e ha richiesto misure di contenimento. Di conseguenza è opportuno inserire tale organismo nocivo nell'elenco degli organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione e pertanto spostarlo nell'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
13) La Spagna ha effettuato nel 2015 un'analisi del rischio fitosanitario sullo xileboro Euwallacea sp. e sui funghi Fusarium ambrosium e Fusarium euwallaceae ad esso associati (21), e l'EPPO ha altresì elaborato nel 2017 una relazione sull'analisi del rischio fitosanitario, basata sull'analisi del rischio fitosanitario della Spagna, riguardante Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae (22). Sulla base di tali analisi, gli organismi nocivi in questione soddisfano le condizioni previste dall'articolo 3 e dall'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell'Unione. Euwallacea fornicatus sensu lato è già regolamentato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, nel gruppo Scolytidae spp. (specie non europea). Ora è opportuno inserire specificamente tale organismo nocivo nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dal momento che dovrebbero essere fissate prescrizioni particolari in riferimento a tale organismo nocivo. E' opportuno regolamentare i simbionti Fusarium ambrosium e Fusarium euwallaceae con i nomi scientifici Neocosmospora ambrosia e Neocosmospora euwallaceae conformemente alle modifiche della tassonomia.
14) L'EPPO ha effettuato varie analisi del rischio relative agli organismi nocivi Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat, Apriona cinerea Chevrolat (23), Ceratothripoides claratris (Shumsher) (24), Massicus raddei (Blessig) (25), Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback (26), Prodiplosis longifila Gagné (27), e Trirachys sartus Solsky (28). Sulla base di tali analisi, gli organismi nocivi in questione soddisfano le condizioni previste dall'articolo 3 e dall'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell'Unione e pertanto è opportuno inserirli nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.
15) In base a una metodologia sviluppata dall'EPPO (29) è stato concluso che Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell'allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. E' pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell'allegato IV, parti D e M, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti rispettivamente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Actinidia Lindl. Inoltre anche al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle rispettive piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell'allegato V, parti C e K, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione (30) stabilisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae.
17) Per motivi di chiarezza giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione dovrebbe essere abrogato, poiché le sue disposizioni saranno riprese dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
18) In base alla metodologia sviluppata dall'EPPO è stato concluso che Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell'allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. E' pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell'allegato IV, parti D, E J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti rispettivamente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi, e per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Inoltre anche al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle pertinenti piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell'allegato V, parti C e D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
19) In base alla metodologia sviluppata dall'EPPO è stato concluso che Citrus bark cracking viroid («CBCVd») soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell'allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. E' pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell'allegato IV, parte L, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti per le piante da impianto di Humulus lupulus L. Al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle rispettive piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell'allegato V, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
20) Sulla base delle misure di gestione del rischio contro Candidatus Phytoplasma pyri attuate dagli Stati membri dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e in seguito agli scambi fra gli Stati membri sulla proporzionalità di tali misure, dovrebbero essere riviste le misure di gestione del rischio per l'organismo nocivo in questione. E' opportuno stabilire nell'allegato V, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 misure aggiornate per prevenire la presenza di Candidatus Phytoplasma pyri su specifiche piante da impianto.
21) Nell'allegato V, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, la denominazione Bruchus pisorum (L.) dovrebbe essere sostituita da Bruchus pisorum (Linnaeus), mentre la denominazione Bruchus rufimanus L. dovrebbe essere sostituita da Bruchus rufimanus Boheman al fine di tener conto delle norme del Codice internazionale della nomenclatura zoologica.
22) I tuberi-seme di patate possono attualmente derivare da piante che crescono in zone notoriamente esenti da Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. E' pertanto opportuno modificare le misure relative ai lotti di tuberi-seme di patate in riferimento a tale organismo nocivo nell'allegato V, parte F, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di tenere conto di tale fatto e di consentire prescrizioni meno rigide per i tuberi-seme di patate prodotti nelle zone in questione.
23) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito a una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall'Autorità (31) e alla pubblicazione da parte dell'EPPO di un documento sulla gestione del rischio fitosanitario (32), l'introduzione nell'Unione di cortecce di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt., separate dal tronco e originarie del Canada, del Regno Unito, degli Stati Uniti e del Vietnam, dovrebbe essere vietata a causa del rischio inaccettabile che presentano relativamente all'organismo da quarantena rilevante per l'Unione Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld. E' pertanto opportuno inserire tali prodotti vegetali nell'elenco di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in riferimento ai paesi terzi in questione, ed è opportuno apportare le conseguenti modifiche degli allegati VII e XI di tale regolamento, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.
24) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito a una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall'Autorità e alla pubblicazione da parte dall'EPPO di un registro sulla gestione del rischio fitosanitario, è opportuno includere prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di talune piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti, a causa della probabilità che ospitino l'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld. E' pertanto opportuno inserire le piante e i prodotti vegetali pertinenti nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
25) La decisione 2002/757/CE della Commissione (33) stabilisce misure di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nell'Unione di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld.
26) Per motivi di chiarezza giuridica, la decisione 2002/757/CE della Commissione dovrebbe essere abrogata, poiché le sue disposizioni saranno riprese dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
27) L'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 prevede fra l'altro una prescrizione relativa alla registrazione dei luoghi di produzione delle piante da impianto e alla necessità di un'ispezione. L'esperienza ha dimostrato che tale prassi contribuisce alla protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione. Per questo motivo è opportuno applicare tale prescrizione all'introduzione nell'Unione di tutte le piante da impianto provenienti da tutti i paesi terzi.
28) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche fornite nella rispettiva analisi del rischio fitosanitario effettuata da EPPO, è necessario stabilire prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione di talune piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti a causa della probabilità che ospitino gli organismi nocivi Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat, Apriona cinerea Chevrolat, Ceratothripoides claratris (Shumsher), Euwallacea fornicatus sensu lato, Massicus raddei (Blessig), Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, Prodiplosis longifila Gagné, e Trirachys sartus Solsky. E' pertanto opportuno inserire le piante e i prodotti vegetali pertinenti, nonché le rispettive prescrizioni, nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
29) Data la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire in alcuni paesi terzi e la sua diffusione dall'Ucraina e dalla Russia verso il territorio dell'Unione e la Bielorussia, e date le informazioni tecniche disponibili su tale organismo nocivo, è opportuno stabilire ulteriori prescrizioni particolari concernenti l'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante, del legname e delle cortecce ospiti provenienti da tali paesi. Tali prescrizioni dovrebbero essere analoghe a quelle stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 (34) della Commissione, che stabilisce misure volte ad impedire l'ingresso nell'Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall'Ucraina. In tali prescrizioni particolari dovrebbero figurare adattamenti per tenere conto dell'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche ottenute successivamente all'adozione di detto regolamento di esecuzione. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VII, punti 36, 87, 88 e 89, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e aggiungere l'Ucraina e la Bielorussia fra i paesi di origine. Inoltre sulla base della scheda di sorveglianza fitosanitaria (pest survey card) di Agrilus planipennis Fairmaire pubblicata dall'Autorità (35), è opportuno aggiungere una nuova pianta ospite (Chionanthus virginicus L.) ai punti 36, 87, 88 e 89.
30) Per motivi di chiarezza giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 dovrebbe essere abrogato, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 ne riprenderà le disposizioni.
31) Al fine di prevenire la presenza, l'insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nel territorio dell'Unione, è opportuno non consentire lo spostamento di talune piante, nonché di determinate specie e di alcuni tipi di legname e corteccia, al di fuori delle zone dell'Unione situate a una determinata distanza da zone di focolai nel territorio dell'Unione o da zone di focolai in paesi terzi limitrofi. Per tale motivo, è opportuno aggiungere prescrizioni particolari nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. In particolare è opportuno aggiungere nell'allegato VIII prescrizioni particolari relative allo spostamento nel territorio dell'Unione di altri tipi di legname originario delle zone in questione. E' altresì opportuno modificare l'allegato XIII in modo tale da prescrivere un certificato fitosanitario affinché le merci prodotte con legname originario di tali zone possano spostarsi nel territorio dell'Unione.
32) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito all'analisi del rischio fitosanitario effettuata dall'EPPO (36) (37), alla valutazione del rischio fitosanitario effettuata dalla Spagna (38), alle schede di sorveglianza fitosanitaria pubblicate dall'Autorità (39) e ai dati sulle intercettazioni è necessario stabilire prescrizioni particolari per l'introduzione nell'Unione di talune piante a causa della probabilità che ospitino Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders). E' pertanto opportuno inserire le pertinenti piante, nonché le rispettive prescrizioni, nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
33) Sulla base delle notifiche dei focolai da parte degli Stati membri e della valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall'Autorità (40) è necessario stabilire nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione di talune piante, al fine di proteggerlo da Eotetranychus lewisi (McGregor).
34) Sulla base della valutazione del rischio fitosanitario di Pantoea stewartii subsp. stewartii effettuata dall'Autorità (41) è necessario modificare le prescrizioni particolari stabilite nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
35) Le prescrizioni stabilite dalla decisione 98/109/CE della Commissione (42) per l'importazione nell'Unione di fiori recisi di Orchidaceae originari della Thailandia dovrebbero essere incluse nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Ciò è necessario per migliorare la chiarezza giuridica attraverso la redazione di un elenco di tutte le prescrizioni sull'importazione di piante ai sensi dello stesso atto di esecuzione. Per lo stesso motivo è opportuno abrogare tale decisione.
36) E' opportuno aggiungere o modificare taluni codici NC, o le relative descrizioni, utilizzati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, al fine di adeguarli all'ultima modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 (43) della Commissione.
37) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche derivanti dalla classificazione del rischio fitosanitario effettuata dall'Autorità (44), è opportuno includere prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione, se del caso, di talune piante a causa della probabilità che ospitino Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), Popillia japonica Newman e Toxoptera citricida (Kirkaldy), dal momento che tali organismi nocivi rientrano nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in quanto è nota la loro presenza nel territorio dell'Unione. Inoltre l'organismo nocivo Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) è un polifago presente sul territorio dell'Unione solo su determinate piante ospiti ed è pertanto opportuno limitare le rispettive prescrizioni particolari solo all'elenco di piante ospiti in questione.
38) La prescrizione particolare per lo spostamento nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio in legno in riferimento a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e al suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, quale stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dovrebbe essere modificata chiarendo che essa riguarda solo il materiale da imballaggio in legno di Juglans L. e Pterocarya Kunth. E' opportuno eliminare l'obbligo di rilascio di un certificato delle piante, poiché costituisce un onere inaccettabile per tutti gli operatori professionali, data l'attuale limitata diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione.
39) A causa delle modifiche della tassonomia delle conifere (Pinales), è opportuno che tutti i corrispondenti riferimenti alle piante e al legname siano sostituiti con riferimenti alle piante e al legname di conifere (Pinopsida).
40) E' opportuno chiarire che in riferimento ai pollini per l'impollinazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai pollini destinati all'impianto, perché tale tipo di polline introduce un rischio fitosanitario che richiede misure di gestione del rischio.
41) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
42) Il presente regolamento si applica a decorrere dall'11 aprile 2022. E' opportuno che le misure per le piante da impianto in relazione all'organismo nocivo Grapevine flavescence dorée phytoplasma introdotte dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° maggio 2022. Tale periodo è necessario per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni e tiene conto del periodo delle indagini annuali per il rilevamento di tale organismo nocivo. Le misure per tutte le piante da impianto in relazione agli organismi nocivi Meloidogyne enterolobii ed Euwallacea fornicatus sensu lato introdotte dal presente regolamento si applicano a decorrere dall'11 gennaio 2023. Tali periodi sono necessari per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni.
43) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 317 del 23.11.2016.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019).
Parere scientifico sulla classificazione degli Acleris spp. quali organismi nocivi non UE, EFSA Journal 2019;17[10]:5856, 37 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5856.
Parere scientifico sulla classificazione dei Choristoneura spp. non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2019;17[5]:5671, 31 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5671.
Parere scientifico sulla classificazione quali organismi nocivi dei Cicadomorpha non UE, vettori di Xylella spp., EFSA Journal 2019;17[6]:5736, 53 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.,5736.
Classificazione delle Margarodidae non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2019;17[4]:5672, 42 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5672.
Parere scientifico sulla classificazione quale organismo nocivo del complesso Andean Potato Weevil (APW) (Coleoptera: Curculionidae). EFSA Journal 2020;18[7]:6176, 38 pagg. https://doi.org/10.2903/j.ef s a.2020.617 6.
Parere scientifico sulla classificazione dei Palm lethal yellowing phytoplasma quali organismi nocivi, EFSA Journal2017;15[10]:5028, 27 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5028.
Classificazione delle Tephritidae non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18[1]:5931, 62 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5931.
Numerosi pareri scientifici dell'EFSA (2019, 2020).
Numerosi pareri scientifici dell'EFSA (2019, 2020).
Parere scientifico sulla classificazione di Nemorimyza maculosa quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18[3]:6036, 29 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6036.
Parere scientifico sulla classificazione di Exomala orientalis quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18[4]:6103, 29 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6103.
Parere scientifico sulla classificazione quali organismi nocivi dei Cicadomorpha non UE, vettori di Xylella spp., EFSA Journal 2019;17[6]:5736, 53 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5736.
Parere scientifico sulla classificazione di Helicoverpa zea quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18[7]:6177, 31 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6177.
Parere scientifico sulla classificazione di Stagonosporopsis andigena quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018;16[10]:5441, 25 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5441.
Parere scientifico sulla classificazione di Ripersiella hibisci quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18[6]:6178, 28 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6178.
Parere scientifico sull'elenco delle Scolytinae non UE delle conifere ospiti. EFSA Journal 2020;18[1]:5933, 56 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5933; Parere scientifico sulla classificazione delle Scolytinae non UE delle conifere ospiti quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18[1]:5934, 39 pagg. https://doi.org/10.29 03/j.efsa.2020.5934.
Parere scientifico sulla classificazione del Witches" broom disease of lime (Citrus aurantifolia) phytoplasma quale organismo nocivo, EFSA Journal 2017;15[10]:5027, 22 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5027.
Parere scientifico sull'elenco dei fitoplasmi non UE di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L., EFSA Journal 2020;18[1]:5930, 25 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa. 2020.5930; Parere scientifico sulla classificazione dei fitoplasmi non UE di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L. quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18[1]:5929, 97 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5929.
Pest Risk Analysis for the Ambrosia* beetle Euwallacea sp. including all the species within the genus Euwallacea that are morphologically similar to E.fornicatus, *Associated fungi: Fusarium sp. (E.g: F. ambrosium, Fusarium euwallaceae) or other possible symbionts, Spagna .
EPPO , Report of a Pest Risk Analysis for Euwallacea fornicatus sensu lato and Fusarium euwallaceae.
EPPO , Pest risk analysis for Apriona germari, A. japonica, A. cinerea.
EPPO , Pest risk analysis for Ceratothripoides brunneus and C. claratris.
EPPO , Pest risk analysis for Massicus raddei.
EPPO , Pest risk analysis for Meloidogyne enterolobii.
EPPO , Pest risk analysis for Prodiplosis longifila.
EPPO , Pest risk analysis for Aeolesthes sarta.
A methodology for preparing a list of recommended regulated non-quarantine pests (RNQPs). EPPO Bulletin 47[3], 551-558.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione, del 26 giugno 2020, relativo alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (GU L 205 del 29.6.2020).
Parere scientifico sull'analisi del rischio fitosanitario su Phytophthora ramorum elaborata nell'ambito del progetto di ricerca RAPRA (Risk analysis for Phytophthora ramorum) del sesto programma quadro, EFSA Journal 2011;9[6]:2186. [108 pagg.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2186.
EPPO , Pest risk management for Phytophthora kernoviae and Phytophthora ramorum.
Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in "t Veld sp. nov. (GU L 252 del 20.9.2002).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 della Commissione, del 15 settembre 2020, recante misure volte ad impedire l'ingresso nell'Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall'Ucraina e che modifica l'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 (GU L 302 del 16.9.2020).
Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Agrilus planipennis. Pubblicazione di supporto dell'EFSA, 2020:EN-1945. 43 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1945.
EPPO (2009, rivisto nel 2017) Pest risk analysis for Bactrocera invadens.
EPPO , Pest risk analysis for Bactrocera latifrons; https://gd.eppo.int/taxon/DACULA.
2019, relazione sulla valutazione del rischio fitosanitario non pubblicata.
Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Bactrocera dorsalis. Pubblicazione di supporto dell'EFSA, 2019:EN-1714. 24 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1714. Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Bactrocera zonata. Pubblicazione di supporto dell'EFSA, 2021:EN-1999. 28 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-1999.
Parere scientifico sulla classificazione di Eotetranychus lewisi quale organismo nocivo, EFSA Journal 2014;12[7]:3776, 35 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3776; Parere scientifico sulla valutazione del rischio fitosanitario di Eotetranychus lewisi per il territorio dell'UE, EFSA Journal 2017; 15[10]:4878, 122 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4878.
Parere scientifico sulla valutazione del rischio connesso all'ingresso di Pantoea stewartii subsp. stewartii presente sulle sementi di mais importate nell'UE dagli USA, EFSA Journal 2019;17[10]:5851, 49 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5851.
Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny (98/109/CE) (GU L 27 del 3.2.1998).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del 30.10.2020).
Parere scientifico sulla classificazione di Aleurocanthus spp quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16[10]:5436, 31 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5436; Parere scientifico sulla classificazione di Popillia japonica quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16[11]:5438, 30 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.,5438; Parere scientifico sulla classificazione di Toxoptera citricida quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16[1]:5103, 22 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5103.
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
1) all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):
«d) "pollini": pollini ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2016/2031, destinati all'impianto.";
2) gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Abrogazioni
Le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292 sono abrogati.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'11 aprile 2022. Tuttavia il punto 7, lettera e), dell'allegato si applica a decorrere dal 1° maggio 2022, mentre il punto 6, lettera b), punto i) e il punto 6, lettera l), punto i), dell'allegato si applicano a decorrere dall'11 gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
Il presente allegato, nella parte in cui modifica l'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, punto 6, lettera ff), tabella, punto 111, ultima colonna, lettera b), frase introduttiva, è modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 22 settembre 2022, n. L 245, nel seguente modo:
"anziché:
«non è stato scortecciato e:»,
leggasi:
«è stato scortecciato e:»".