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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE, 28 novembre 2019

G.U.U.E. 10 dicembre 2019, n. L 319

Regolamento che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/659)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 13 dicembre 2019

Applicabile dal: 14 dicembre 2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 32, paragrafo 2, l'articolo 37, paragrafi 2 e 4, l'articolo 40, paragrafo 2, l'articolo 41, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 72, paragrafo 1, l'articolo 73, l'articolo 79, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/2031 è applicabile a decorrere dal 14 dicembre 2019. Affinché le sue disposizioni diventino pienamente efficaci, devono essere adottate norme di attuazione che disciplinano gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le pertinenti prescrizioni necessarie a proteggere il territorio dell'Unione dai rischi fitosanitari.

2) Dovrebbero pertanto essere stabilite norme specifiche al fine di istituire un elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché le misure volte a prevenire la loro presenza nei rispettivi territori dell'Unione o sulle piante da impianto.

3) Gli organismi nocivi il cui elenco figura nell'allegato I, parte A, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2) e nell'allegato II, parte A, sezione I, di tale direttiva sono stati oggetto di una rivalutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) al fine di stabilire l'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/2031. La rivalutazione è stata necessaria per aggiornare lo status fitosanitario di tali organismi nocivi in base agli ultimi sviluppi tecnici e scientifici come pure per determinare la loro conformità ai criteri di cui all'articolo 3 di detto regolamento per quanto riguarda il territorio dell'Unione e all'allegato I, sezione 1, del medesimo regolamento.

4) A seguito della rivalutazione, alcuni organismi nocivi figuranti negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE non dovrebbero essere inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in quanto non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione al territorio dell'Unione.

5) Determinati organismi nocivi, alcuni dei quali figurano negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, sono risultati conformi alle condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell'Unione e dovrebbero quindi essere inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

6) In seguito alla rivalutazione, alcuni organismi nocivi indicati negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE come organismi nocivi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione dovrebbero essere inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione quali organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione data la loro presenza accertata in alcune parti del medesimo.

7) I nomi di determinati organismi nocivi dovrebbero essere aggiornati in modo da riflettere gli ultimi sviluppi della nomenclatura internazionale. E' opportuno che tali organismi nocivi siano inseriti nell'elenco con i rispettivi codici attribuiti dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («EPPO»). Tale condizione è necessaria per garantire l'identificazione di tali organismi nocivi, anche in caso di un cambiamento dei nomi in futuro.

8) La Commissione ha proceduto a una rivalutazione delle zone protette riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (3) e dei rispettivi organismi nocivi figuranti negli elenchi dell'allegato I, parte B, e dell'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Scopo della rivalutazione era stabilire se tali organismi nocivi corrispondono alla descrizione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

9) La rivalutazione si è basata sulle domande degli Stati membri di riconoscere, modificare o eliminare zone protette, su relazioni periodiche di indagine presentate dagli Stati membri, su ispezioni della Commissione e su vari altri dati scientifici e tecnici.

10) Determinati organismi nocivi, alcuni dei quali figurano negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, sono risultati conformi alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, pertanto dovrebbero essere inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Tali organismi nocivi dovrebbero essere inseriti nell'elenco con i rispettivi codici attribuiti dall'EPPO, al fine di garantirne l'identificazione, anche in caso di cambiamento dei nomi in futuro.

11) E' opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 690/2008 per evitare sovrapposizioni con l'elenco di zone protette del presente regolamento.

12) L'EPPO ha effettuato una rivalutazione degli organismi nocivi di cui all'allegato II, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE, delle colture di cui al punto 3 e degli organismi nocivi di cui al punto 6 dell'allegato I della direttiva 66/401/CEE (4) nonché degli organismi nocivi di cui all'allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (5), dell'allegato I della direttiva 68/193/CEE del Consiglio (6), nonché degli organismi nocivi i cui elenchi figurano in atti adottati a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 98/56/CE del Consiglio (7), nell'allegato II della direttiva 2002/55/CE del Consiglio (8), nell'allegato I e nell'allegato II, parte B, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio (9) come pure negli atti adottati a norma dell'articolo 18, lettera c), di tale direttiva, nell'allegato I, punto 4, e nell'allegato II, parte I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (10), negli atti adottati a norma dell'articolo 4 della direttiva 2008/72/CE del Consiglio (11) e negli atti adottati a norma dell'articolo 4 della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (12).

13) La rivalutazione è stata necessaria per aggiornare lo status fitosanitario di tali organismi nocivi in base agli ultimi sviluppi tecnici e scientifici come pure per valutare la loro conformità ai criteri di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il territorio dell'Unione e all'allegato I, sezione 4, del medesimo regolamento.

14) Determinati organismi nocivi, alcuni dei quali figurano negli elenchi di tali direttive, sono risultati conformi alle condizioni di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell'Unione e dovrebbero quindi essere inclusi nell'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ»). Conformemente all'articolo 37, paragrafo 7, di detto regolamento, in tale elenco devono figurare categorie specifiche per le pertinenti piante da impianto di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE.

15) In alcuni casi, tali piante da impianto non dovrebbero essere introdotte o spostate all'interno del territorio dell'Unione se la presenza su di esse di ORNQ o di sintomi causati da tali ORNQ è superiore a una determinata soglia, secondo quanto stabilito all'articolo 37, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/2031. Come precisato in detto articolo, tale soglia deve essere stabilita solo qualora gli operatori professionali possano garantire che l'incidenza di ORNQ sulle piante da impianto non sia tale da superarla e ove sia possibile verificare se tale soglia non sia superata nei lotti di piante da impianto.

16) Conformemente all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031, le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piante da impianto interessate si applicano fatte salve le misure adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto incidere sulle misure adottate a norma di tali direttive, riguardanti le ispezioni, i campionamenti e le prove effettuati sulle piante da impianto interessate o sulle piante da cui provengono, l'origine delle piante da impianto da zone o siti indenni o protetti fisicamente dai pertinenti ORNQ, i trattamenti delle piante da impianto o delle piante da cui provengono o la produzione delle piante da impianto.

17) Le disposizioni del presente regolamento concernenti gli ORNQ non dovrebbero inoltre pregiudicare le eccezioni previste per le piante da impianto, adottate a norma di tali direttive e relative ai requisiti di commercializzazione stabiliti da dette direttive per quanto riguarda la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione, la fornitura di piante a prestatori di determinati servizi, lo spostamento di piante destinate a scopi scientifici, lavori di selezione, altre prove o scopi sperimentali, le sementi non definitivamente certificate, le sementi oggetto delle eccezioni di cui alle disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/478 (13) e le piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione.

18) E' vietata l'introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da tutti i paesi terzi o da alcuni paesi terzi figuranti nell'elenco dell'allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE.

19) Tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono stati riesaminati sulla base di nuovi dati, del rischio presentato dai loro organismi nocivi per il territorio dell'Unione e dell'aggiornamento dell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

20) In base a tale riesame, alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti dovrebbero quindi essere inseriti nell'elenco a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto di introduzione. Tale divieto risulta necessario in quanto la protezione fitosanitaria dell'Unione non può essere garantita applicando misure meno rigorose al riguardo.

21) Alla luce della rivalutazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, è opportuno adottare, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, nuove disposizioni per l'introduzione nell'Unione di alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, e le rispettive prescrizioni particolari, nonché disposizioni per lo spostamento nell'Unione di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, e le pertinenti prescrizioni particolari.

22) L'indicazione dei codici NC non dovrebbe essere obbligatoria per l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari per lo spostamento nel territorio dell'Unione. Si tratterebbe di un approccio proporzionato, in quanto i codici NC sono necessari solo per l'identificazione di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti al momento dell'introduzione nell'Unione da un paese terzo. Tale approccio sarebbe inoltre conforme all'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/2031, a norma del quale i suddetti codici non sono previsti per l'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante.

23) L'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti è vietata nelle pertinenti zone protette e, se del caso, per quanto riguarda il paese terzo di origine secondo quanto indicato nell'allegato III, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'elenco dell'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE possono inoltre essere introdotti nelle rispettive zone protette soltanto se soddisfano le pertinenti prescrizioni particolari.

24) Tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono stati riesaminati sulla base di nuovi dati, del rischio presentato dai loro organismi nocivi per le rispettive zone protette e dell'aggiornamento dell'elenco delle zone protette e degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

25) In base a tale riesame, alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti e le rispettive zone protette dovrebbero essere inseriti in un elenco del presente regolamento, secondo quanto previsto all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, unitamente ai paesi terzi e ai gruppi di paesi terzi di origine ai quali si applica il divieto di introduzione.

26) Determinate piante e determinati prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le rispettive zone protette e le prescrizioni particolari, dovrebbero inoltre essere inseriti in un elenco del presente regolamento secondo quanto previsto all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

27) Occorre stabilire, a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione.

28) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 prescrive un certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante diverse da quelle incluse nell'elenco di cui all'articolo 72, paragrafo 1, a norma dell'articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031. Alcuni frutti sono tuttavia risultati conformi ai criteri di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2016/2031 e sono stati considerati piante che non richiedono un certificato fitosanitario. Non dovrebbe pertanto essere richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nell'Unione dei frutti figuranti nell'elenco dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

29) Per motivi di chiarezza è opportuno sopprimere l'articolo 2 e l'allegato II di tale regolamento, al fine di evitare sovrapposizioni con il presente regolamento.

30) A norma dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 occorre stabilire un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nelle rispettive zone protette, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione. Tale elenco contribuirà a garantire chiarezza per gli operatori professionali, le autorità competenti e tutti gli altri utilizzatori di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

31) Occorre stabilire, a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione. Tale elenco contribuirà a garantire chiarezza per gli operatori professionali, le autorità competenti e tutti gli altri utilizzatori di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

32) Al fine di evitare di imporre obblighi agli operatori professionali, i passaporti delle piante non dovrebbero essere richiesti per lo spostamento di sementi soggette a deroghe alle prescrizioni delle rispettive direttive sulla commercializzazione delle sementi. Ciò è appropriato in quanto il presente regolamento si applica fatte salve le misure adottate a norma di tali direttive e non dovrebbe introdurre ulteriori oneri di certificazione per gli operatori professionali rispetto a quelli attualmente previsti dalle direttive.

33) Occorre stabilire, a norma dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione o lo spostamento in determinate zone protette. Tali passaporti delle piante dovrebbero recare l'indicazione «PZ» per essere distinti dai passaporti delle piante richiesti per gli spostamenti in tutto il territorio dell'Unione. Tale elenco contribuirà a garantire chiarezza per gli operatori professionali, le autorità competenti e tutti gli altri utilizzatori di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

34) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali causate dalle modifiche delle prescrizioni relative agli ORNQ, è opportuno prevedere un periodo di transizione limitato per le sementi e le altre piante da impianto già prodotte, introdotte o spostate nell'Unione in conformità alle prescrizioni relative alla presenza di ORNQ applicabili prima del 14 dicembre 2019, data di applicazione del presente regolamento. Tali sementi e altre piante da impianto possono continuare a essere introdotte o spostate nell'Unione conformemente a dette prescrizioni per un periodo di tempo limitato. Sarebbe altresì proporzionato prescrivere che i passaporti delle piante attestino unicamente la conformità di tali sementi e altre piante da impianto alle prescrizioni applicabili agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e alle misure adottate a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031. Tale approccio sarebbe necessario, tenuto conto dei grandi quantitativi di sementi e di altre piante da impianto che si trovano in fase di produzione, o sono state prodotte, prima del 14 dicembre 2019, a norma delle disposizioni delle direttive relative alla commercializzazione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione applicabili prima di tale data e quando non erano richiesti passaporti delle piante in relazione alla presenza di ORNQ. Tali piante da impianto sono già state certificate e sarebbe sproporzionato esigere un'ulteriore certificazione ai sensi delle nuove norme. Un periodo di transizione di un anno sarebbe quindi necessario per garantire l'agevole assorbimento di tali piante da impianto da parte del mercato e per facilitare l'adattamento delle autorità competenti e degli operatori professionali alle nuove norme.

35) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per concedere alle autorità competenti e agli operatori professionali il tempo più lungo possibile per prepararsi alla sua applicazione.

36) Per motivi di certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data del regolamento (UE) 2016/2031, ossia il 14 dicembre 2019.

37) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 317 del 23.11.2016.

(2)

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000).

(3)

Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU L 193 del 22.7.2008).

(4)

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966).

(5)

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966).

(6)

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968).

(7)

Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226 del 13.8.1998).

(8)

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002).

(9)

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002).

(10)

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002).

(11)

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 205 dell'1.8.2008).

(12)

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008).

(13)

Decisione di esecuzione (UE) 2017/478 della Commissione, del 16 marzo 2017, che dispensa determinati Stati membri dall'obbligo di applicare ad alcune specie le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla commercializzazione, rispettivamente, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra, e che abroga la decisione 2010/680/UE (GU L 73 del 18.3.2017).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento attua il regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché le misure in materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi.

Art. 2

Definizioni

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2285, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2021/2285)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I.

2. Inoltre si intende per:

a) «praticamente esenti da organismi nocivi»: una presenza sufficientemente bassa di organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, sulle piante da impianto o sulle piante da frutto, tale da garantire un'accettabile qualità e valore di utilizzo di dette piante;

b) «dichiarazione ufficiale»: un certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, un passaporto delle piante di cui all'articolo 78 del medesimo regolamento, il marchio per materiale da imballaggio di legno, legno o altri oggetti di cui all'articolo 96 di tale regolamento o gli attestati ufficiali di cui all'articolo 99 di detto regolamento;

c) «approccio sistemico»: l'integrazione di diverse misure di gestione del rischio, di cui almeno due ad azione indipendente che, se applicate insieme, raggiungono un livello di protezione adeguato nei confronti degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031;

d) "pollini": pollini ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2016/2031, destinati all'impianto.

Art. 3

Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

L'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell'allegato II del presente regolamento.

L'elenco degli organismi nocivi da quarantena di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione figura nell'allegato II, parte A, e l'elenco degli organismi nocivi da quarantena di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione figura nell'allegato II, parte B.

Art. 4

Elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette

L'elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell'allegato III del presente regolamento.

Art. 5

Elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione e delle specifiche piante da impianto, comprendente categorie e soglie

L'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ») e delle specifiche piante da impianto comprendente categorie e soglie di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell'allegato IV del presente regolamento. Tali piante da impianto non sono introdotte o spostate nell'Unione se la presenza su di esse di ORNQ, o di sintomi causati dagli ORNQ, è superiore alle soglie.

Il divieto di introduzione e spostamento di cui al primo comma si applica soltanto alle categorie di piante da impianto di cui all'allegato IV.

Art. 6

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su specifiche piante da impianto

1. Le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ connessa allo spostamento e all'introduzione nell'Unione di specifiche piante da impianto di cui all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 figurano nell'allegato V del presente regolamento.

2. L'elenco di cui all'allegato IV e l'allegato V del presente regolamento lasciano impregiudicate le misure adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE per quanto riguarda:

a) le ispezioni, i campionamenti e le prove effettuati sulle piante da impianto interessate o sulle piante da cui provengono;

b) l'origine delle rispettive piante da impianto da zone o siti indenni o protetti fisicamente dai pertinenti ORNQ;

c) i trattamenti delle piante da impianto interessate o delle piante da cui provengono;

d) la produzione delle piante da impianto.

3. Inoltre, l'elenco di cui all'allegato IV e l'allegato V del presente regolamento lasciano impregiudicate le eccezioni per le piante da impianto, adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE, relative ai requisiti di commercializzazione stabiliti da tali direttive, tra cui:

a) eccezioni relative alla fornitura di piante da impianto a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

b) eccezioni relative alla fornitura di piante da impianto in natura a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, a condizione che essi non acquisiscano titoli sulle piante fornite e che sia garantita l'individualità delle piante;

c) eccezioni relative alla fornitura di piante da impianto a determinate condizioni ai prestatori di servizi per la produzione di specifiche materie prime agricole a fini industriali, o la propagazione di sementi a tal fine;

d) eccezioni relative alle piante da impianto destinate a scopi scientifici, lavori di selezione, altre prove o fini sperimentali;

e) eccezioni relative ai requisiti di commercializzazione riguardanti le piante da impianto non definitivamente certificate;

f) eccezioni relative ai requisiti di commercializzazione di cui alle disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/478;

g) eccezioni relative ai requisiti di commercializzazione di piante da impianto di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione verso paesi terzi.

Art. 7

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nell'Unione in provenienza da alcuni paesi terzi (1)

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1825)

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nel territorio dell'Unione, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto, di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato VI del presente regolamento.

Il primo comma si applica fatti salvi eventuali altri atti che stabiliscono divieti, aventi carattere temporaneo, adottati a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, dell'articolo 42, paragrafo 3, o dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e riguardanti l'introduzione nel territorio dell'Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti, al fine di affrontare specifici rischi fitosanitari che non sono ancora stati interamente valutati.

(1)

Per una deroga all'articolo annotato, si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2020/1217.

Art. 8

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti da paesi terzi o dal territorio dell'Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1825)

1. L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti da paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione, di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato VII del presente regolamento. (1)

Il primo comma si applica fatti salvi eventuali altri atti che stabiliscono prescrizioni particolari, aventi carattere temporaneo, adottati a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 42, paragrafo 4, o dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e riguardanti l'introduzione nel territorio dell'Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti, al fine di affrontare specifici rischi fitosanitari che non sono ancora stati interamente valutati.

2. L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti dal territorio dell'Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento nel territorio dell'Unione, di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato VIII del presente regolamento.

Il primo comma si applica fatti salvi eventuali altri atti che stabiliscono prescrizioni particolari, aventi carattere temporaneo, adottati a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 42, paragrafo 4, o dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e riguardanti lo spostamento nel territorio dell'Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti, al fine di affrontare specifici rischi fitosanitari che non sono ancora stati interamente valutati.

(1)

Per una deroga al paragrafo annotato si rimanda:

- all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1002;

- all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/918.

Art. 9

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione in determinate zone protette

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione in determinate zone protette in provenienza da paesi terzi o dal territorio dell'Unione, di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato IX del presente regolamento.

Art. 10

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari per le zone protette

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti, delle pertinenti zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari, di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato X del presente regolamento.

Art. 11

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali sono richiesti certificati fitosanitari

1. L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione per la cui introduzione nel territorio dell'Unione sono richiesti certificati fitosanitari, di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato XI, parte A, del presente regolamento.

2. L'elenco delle piante oggetto dell'eccezione relativa al certificato fitosanitario di cui all'articolo 73, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato XI, parte C, del presente regolamento.

3. Tutte le piante, diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, sono introdotte nell'Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in conformità all'articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031. I codici NC disponibili per tali piante figurano nell'elenco dell'allegato XI, parte B, del presente regolamento.

Art. 12

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in una zona protetta in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per la cui introduzione in specifiche zone protette in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione è richiesto un certificato fitosanitario, di cui all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato XII del presente regolamento.

Art. 13

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/759)

1. L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione, di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato XIII del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nell'Unione di sementi conformi alle due condizioni seguenti:

a) sono oggetto delle eccezioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3; e

b) non sono oggetto delle prescrizioni particolari di cui all'allegato VIII o all'allegato X del presente regolamento, o di quelle previste dagli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 30, paragrafo 1, o dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Art. 14

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l'indicazione «PZ» per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione o lo spostamento in determinate zone protette, di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato XIV del presente regolamento.

I passaporti delle piante di cui al primo comma recano l'indicazione «PZ».

Art. 15

Abrogazione del regolamento (CE) n. 690/2008

Il regolamento (CE) n. 690/2008 è abrogato.

Art. 16

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è così modificato:

1) l'articolo 2 è soppresso;

2) l'allegato II è soppresso.

Art. 17

Misure transitorie

Le sementi e le altre piante da impianto introdotte o spostate nel territorio dell'Unione o prodotte, prima del 14 dicembre 2019, a norma delle prescrizioni applicabili delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CE, relative alla presenza di ORNQ prima di tale data, possono essere introdotte o spostate nel territorio dell'Unione fino al 14 dicembre 2020, purché siano conformi a tali prescrizioni. Dal 14 dicembre 2020 gli articoli 5 e 6 si applicano a tutte le piante da impianto disciplinate dal presente regolamento.

I passaporti delle piante prescritti dal presente regolamento per lo spostamento nel territorio dell'Unione di sementi e altre piante da impianto che beneficiano del periodo di transizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo certificano, fino al 14 dicembre 2020, solo la conformità alle norme relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o alle misure adottate a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.

Art. 18

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

ALLEGATO I

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2285, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2021/2285)

Definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Ai fini del presente regolamento, i termini figuranti nella parte A, quando sono utilizzati negli allegati del presente regolamento, hanno il medesimo significato di cui alle pertinenti direttive indicate nella seconda colonna della parte B.

PARTE A

Elenco dei termini

- Sementi pre-base;

- Sementi di base;

- Sementi certificate;

- Sementi standard;

- Vite

- Materiali di moltiplicazione iniziali;

- Materiali di moltiplicazione di base;

- Materiali pre-base;

- Materiali di base;

- Materiali certificati;

- Materiali standard:

- Materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

- Materiali forestali di moltiplicazione;

- Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi;

- Materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e piante da frutto destinate alla produzione di frutti

- Candidata pianta madre di pre-base;

- Pianta madre di pre-base;

- Pianta madre di base;

- Pianta madre certificata;

- Materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis);

- Sementi di piante foraggere;

- Sementi di cereali;

- Sementi di ortaggi;

- Tuberi-seme di patate;

- Sementi di piante oleaginose e da fibra

PARTE B

Elenco delle direttive e degli allegati

1. ALLEGATI DEL PRESENTE REGOLAMENTO 2. DIRETTIVE 

ALLEGATO IV, parte A 

(ORNQ rilevanti per le sementi di piante foraggere)

ALLEGATO V, parte A

(Misure relative alle sementi di piante foraggere)

Direttiva 66/401/CEE

ALLEGATO IV, parte B

(ORNQ rilevanti per le sementi di cereali)

ALLEGATO V, parte B

(Misure relative alle sementi di cereali)

Direttiva 66/402/CEE

ALLEGATO IV, parte C

(ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione della vite)

Direttiva 68/193/CEE

ALLEGATO IV, parte D

(ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali)

ALLEGATO V, parte C

(Misure relative alle piante ornamentali)

Direttiva 98/56/CE

ALLEGATO IV, parte E

(ORNQ rilevanti per i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi)

ALLEGATO V, parte D

(Misure relative ai materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi)

Direttiva 1999/105/CE

ALLEGATO IV, parte F

(ORNQ rilevanti per le sementi di ortaggi)

ALLEGATO V, parte E

(Misure relative alle sementi di ortaggi)

Direttiva 2002/55/CE

ALLEGATO IV, parte G

(ORNQ rilevanti per i tuberi-seme di patate)

ALLEGATO V, parte F

(Misure relative ai tuberi-seme di patate)

Direttiva 2002/56/CE

ALLEGATO IV, parte H

(ORNQ rilevanti per le sementi di piante oleaginose e da fibra)

ALLEGATO V, parte G

(Misure relative alle sementi di piante oleaginose e da fibra)

Direttiva 2002/57/CE

ALLEGATO IV, parte I

(ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi)

ALLEGATO V, parte H

(Misure relative alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi)

Direttiva 2008/72/CE

ALLEGATO IV, parte J

(ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

Direttiva 2008/90/CE

ALLEGATO XIII, punto 5

Sementi di cereali

Direttiva 66/402/CEE

ALLEGATO XIII, punto 6

Sementi di ortaggi

Direttiva 2002/55/CE

ALLEGATO XIII, punto 9

Sementi di piante oleaginose e da fibra

Direttiva 2002/57/CE

.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2285, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2021/2285. Per ulteriori modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2004, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2004.

ALLEGATO III

(sostituto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2210, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/759 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1787)

Elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e dei rispettivi codici

Le zone protette elencate nella terza colonna della tabella che segue riguardano uno dei seguenti casi:

a) l'intero territorio dello Stato membro [*1] elencato;

b) il territorio dello Stato membro elencato con le eccezioni indicate tra parentesi;

c) unicamente la parte del territorio dello Stato membro specificata tra parentesi.

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette Codice EPPO Zone protette
a) Batteri
1. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. ERWIAM

a) Estonia;

b) Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa nei Paesi Baschi, i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida nella Comunidad autonoma de Catalunya e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti (comarcas) di L'Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante nella Comunidad Valenciana];

c) Francia (Corsica);

d) Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza e della Brianza), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò, nella provincia di Messina, Maniace, Bronte, Adrano, nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina, nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova, e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona)];

e) Lettonia;

f) Finlandia;

g) Irlanda (esclusa la città di Galway);

h) Lituania (escluso il comune di Kėdainiai nella regione di Kaunas);

i) fino al 30 aprile 2026: Italia [Lombardia (i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine nella provincia di Mantova)].

[j) Slovacchia (esclusa la contea di Dunajská Streda, e le città di Hronovce e Hronské Kľačany nella contea di Levice, Dvory nad Žitavou nella contea di Nové Zámky, Málinec nella contea di Poltár, Valice, Jesenské e Rimavská Sobota nella contea di Rimavská Sobota, Hrhov nella contea di Rožňava, Veľké Ripňany nella contea di Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín nella contea di Trebišov).] (lettera soppressa) (1)

2. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. XANTPR Regno Unito (Irlanda del Nord)
b) Funghi e oomiceti
1. Colletotrichum gossypii Southw GLOMGO Grecia
2. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. ENDOPA

[a) Cechia;] (lettera soppressa) (1)

b) Irlanda;

c) Svezia;

d) Regno Unito (Irlanda del Nord).

3. Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers & Ju HYPOMA

a) Irlanda;

b) Regno Unito (Irlanda del Nord).

4. Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet GREMAB Irlanda
c) Insetti e acari
1. Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) BEMITA

a) Irlanda;

b) Svezia;

c) Regno Unito (Irlanda del Nord).

2. Cephalcia lariciphila Wachtl CEPCAL

a) Irlanda;

b) Regno Unito (Irlanda del Nord).

3. Dendroctonus micans Kugelan DENCMI

a) Irlanda;

b) Grecia;

c) Regno Unito (Irlanda del Nord).

4. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu DRYCKU

a) Irlanda;

b) Regno Unito (Irlanda del Nord).

5. Gilpinia hercyniae Hartig GILPPO

a) Irlanda;

b) Grecia;

c) Regno Unito (Irlanda del Nord).

6. Gonipterus scutellatus Gyllenhal GONPSC

a) Grecia;

[b) Portogallo (Azzorre, esclusa l'isola di Terceira).] (lettera soppressa) (2)

7. Ips amitinus Eichhoff IPSXAM

a) Irlanda;

b) Grecia;

c) Regno Unito (Irlanda del Nord).

8. Ips cembrae Heer IPSXCE

a) Irlanda;

b) Grecia;

c) Regno Unito (Irlanda del Nord).

9. Ips duplicatus Sahlberg IPSXDU

a) Irlanda;

b) Grecia;

c) Regno Unito (Irlanda del Nord).

10. Ips sexdentatus Bőrner IPSXSE

a) Irlanda;

b) Cipro;

c) Regno Unito (Irlanda del Nord).

11. Ips typographus Heer IPSXTY

a) Irlanda; 

b) Regno Unito (Irlanda del Nord).

12. Leptinotarsa decemlineata Say LPTNDE

a) Irlanda; 

b) Spagna (Ibiza e Minorca);

c) Cipro;

d) Malta;

e) Portogallo (Azzorre e Madera);

f) Finlandia (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

g) Svezia (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne);

h) Regno Unito (Irlanda del Nord).

13. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) LIRIBO

a) Irlanda;

b) Regno Unito (Irlanda del Nord).

14. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) LIRIHU

a) Irlanda;

b) Regno Unito (Irlanda del Nord).

15. Liriomyza trifolii (Burgess) LIRITR

a) Irlanda;

b) Regno Unito (Irlanda del Nord).

16. Paysandisia archon (Burmeister) PAYSAR

a) Irlanda;

b) Malta;

c) Regno Unito (Irlanda del Nord).

17. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) RHYCFE

a) Irlanda;

b) Portogallo (Azzorre);

c) Regno Unito (Irlanda del Nord).

18. Sternochetus mangiferae Fabricius CRYPMA

a) Spagna (Granada e Malaga);

b) Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera).

19. Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller THAUPI

a) Irlanda;

b) Regno Unito (Irlanda del Nord).

20. Thaumetopoea processionea L. THAUPR

a) Irlanda;

b) Regno Unito (Irlanda del Nord).

21. Viteus vitifoliae (Fitch) VITEVI Cipro
d) Virus, viroidi e fitoplasmi
1. Beet necrotic yellow vein virus BNYVV0

a) Irlanda;

b) Francia (Bretagna);

c) Portogallo (Azzorre);

d) Finlandia;

e) Regno Unito (Irlanda del Nord).

2. Candidatus Phytoplasma ulmi PHYPUL Regno Unito (Irlanda del Nord)
3. Citrus tristeza virus (isolati UE) CTV000 Malta;

.

________________

[*1] Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(1)

Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1787.

(2)

Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2004, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2004.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2285, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2021/2285, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2004, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2004 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2970, applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

(1)

La parte H, tabella «Funghi e oomiceti» del presente allegato è modificata da Rettifica pubblica nella G.U.U.E. 4 febbraio 2021, n. L 40, nel seguente modo:

"- terza colonna, seconda riga, lettera b),

anziché:

«le chiome sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati osservati sintomi di Fusarium Link»,

leggasi:

«le zampe sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati osservati sintomi di Fusarium Link.».

- terza colonna, terza riga, lettera b),

anziché:

«le chiome sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati osservati sintomi di Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk»,

leggasi:

«le zampe sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati osservati sintomi di Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk».

- terza colonna, seconda riga, lettera b), punto ii),

anziché:

«le chiome sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati osservati sintomi di Stromatinia cepivora Berk»,

leggasi:

«le piante sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati osservati sintomi di Stromatinia cepivora Berk».

- terza colonna, terza riga, lettera b),

anziché:

«le chiome sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati osservati sintomi di Stromatinia cepivora Berk»,

leggasi:

«le piante o i bulbilli sono stati sottoposti a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati osservati sintomi di Stromatinia cepivora Berk».".

Per ulteriori modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2285, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2021/2285, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2004, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2004 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2970, applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

(2)

Per una deroga al punto 1 del presente allegato, si rimanda:

- all'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2852;

- all'art. 2 del Reg. (UE) 2020/1217.

(1)

Per una deroga al punto 87, lettere a) e b), del presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1002 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/918, e ai punti 85, 86, 102 e 111 si rimanda all'art. 3 del Reg. (UE) 2025/659

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2285, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2021/2285 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2004, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2004.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2210, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/759 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1787.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2210, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/759, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2285, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2021/2285, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1787 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2004, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2004.

(1)

Il presente allegato è modificato dall'art. 3 del Reg. (UE) 2020/1292 nel seguente modo:

"a) al punto 3, alla voce «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.», il testo della terza colonna è sostituito da «Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»;

b) al punto 11, alla voce «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.», il testo della terza colonna è sostituito da «Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»;

c) al punto 12, alla voce «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale», il testo della terza colonna è sostituito da «Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»."

Per le ulteriori modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2210 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2285, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2021/2285, all'art. 13 del Reg. (UE) 2023/1134, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2004, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2004 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2970, applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2210, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2285, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2021/2285 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2004, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2004.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2285, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2021/2285, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2004, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2004 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2970, applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2285, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2021/2285.