
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2305 DELLA COMMISSIONE, 21 ottobre 2021
G.U.U.E. 27 dicembre 2021, n. L 461
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 30 dicembre 2021
Applicabile dal: 1° gennaio 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 48, lettera h), l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) ed e), e l'articolo 77, paragrafo 1, lettera k),
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i controlli ufficiali negli Stati membri intesi a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione nell'Unione di prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione devono essere effettuati ai posti di controllo frontalieri in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.
2) L'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 specifica le categorie di animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi sulle quali le autorità competenti devono effettuare i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione. I prodotti biologici e i prodotti in conversione di cui all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 rientrano nelle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625 in virtù di tale disposizione del regolamento (UE) 2018/848. Inoltre i prodotti biologici e i prodotti in conversione possono rientrare nelle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625 anche in virtù di atti o norme di cui a tale disposizione diversi dall'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848. Analogamente, i prodotti biologici e i prodotti in conversione possono anche rientrare nelle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2017/625, purché soddisfino le pertinenti prescrizioni.
3) In conformità dell'articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, gli animali e le merci che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico possono essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. L'articolo 3, punto 24), del regolamento (UE) 2017/625 definisce il «rischio» facendo riferimento agli effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull'ambiente, ma non in relazione alla qualità degli alimenti. Si può considerare che i prodotti biologici e i prodotti in conversione che entrano nell'Unione comportino un basso rischio o non comportino alcun rischio specifico per la salute umana, animale o vegetale, per il benessere degli animali o per l'ambiente se non rientrano nelle categorie di animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2017/625, o nelle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625, in relazione alla cui entrata nell'Unione sono state stabilite, in conformità rispettivamente dell'articolo 126 o dell'articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625 o della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), di tale regolamento, condizioni o misure che impongono di accertare, all'entrata degli animali e delle merci nell'Unione, la conformità alle condizioni o misure di cui sopra. E' pertanto opportuno esentare tali prodotti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
4) I controlli ufficiali dei prodotti biologici e dei prodotti in conversione destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri in conformità del presente regolamento dovrebbero essere effettuati presso il punto di immissione in libera pratica nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito ai punti di immissione in libera pratica presso i quali tali controlli sono effettuati. La Commissione dovrebbe tenere aggiornato l'elenco dei punti di immissione in libera pratica nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625.
5) Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (3) permette alle autorità competenti dei posti di controllo frontalieri di consentire l'esecuzione di controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 e sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), di tale regolamento. Analogamente, il regolamento delegato (UE) 2019/2123 consente alle autorità competenti di eseguire controlli documentali a distanza da un posto di controllo frontaliero sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 72, paragrafo 1, e all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 non si applica tuttavia alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 se si tratta di prodotti biologici o prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.
6) Al fine di assicurare l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/2123 alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 che sono prodotti biologici o prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, è necessario ampliarne l'ambito di applicazione. Dovrebbero inoltre essere stabilite disposizioni nel regolamento delegato (UE) 2019/2123 per stabilire i casi e le condizioni in cui è possibile eseguire i controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero in relazione alle partite di determinati prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.
7) Al fine di agevolare la rapida movimentazione di animali e merci che entrano nell'Unione, dovrebbe essere consentito alle autorità competenti dei posti di controllo frontalieri di autorizzare il successivo trasporto al luogo di destinazione finale, prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio, di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, in conformità del capo II del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (5), anche nel caso in cui tali merci siano prodotti biologici o prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.
8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124.
9) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018).
Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019).
Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016).
Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019).
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
a) i casi e le condizioni in cui determinati prodotti biologici e prodotti in conversione che entrano nell'Unione e che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico per la salute umana, animale o vegetale, per il benessere degli animali o per l'ambiente sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri effettuati per verificare la conformità alle norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
b) il luogo in cui devono essere effettuati i controlli ufficiali per i prodotti di cui alla lettera a) destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione; e
c) le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1. «prodotto biologico»: un prodotto come definito all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2018/848;
2. «prodotto in conversione»: un prodotto come definito all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) 2018/848.
Prodotti biologici e prodotti in conversione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
I seguenti prodotti biologici e prodotti in conversione che entrano nell'Unione sono esenti da controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione:
a) i prodotti biologici e i prodotti in conversione diversi da quelli che rientrano nelle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2017/625; e
b) i prodotti biologici e i prodotti in conversione che rientrano nella categoria di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625, diversi da quelli in relazione alla cui entrata nell'Unione sono state stabilite condizioni o misure con atti adottati in conformità rispettivamente dell'articolo 126 o dell'articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625, o in relazione alla cui entrata nell'Unione sono state stabilite condizioni o misure in conformità della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), di tale regolamento.
Luogo dei controlli ufficiali sui prodotti biologici e sui prodotti in conversione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
1. Per quanto riguarda i prodotti biologici e i prodotti in conversione di cui all'articolo 3 destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione, le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali presso i punti di immissione in libera pratica nello Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica nell'Unione.
2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai punti di immissione in libera pratica presso i quali le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali in conformità del paragrafo 1, indicandone il nome, l'indirizzo e i recapiti.
La Commissione tiene aggiornato l'elenco di tali punti di immissione in libera pratica nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces).
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dei punti di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 1 dispongano della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente del sistema Traces.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2123
Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 è così modificato:
1. l'articolo 1, paragrafo 1, è così modificato:
a) la lettera a) è così modificata:
i) è inserito il seguente punto i bis):
«i bis) partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui al punto i) che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio [*];
__________
[*] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018).»;"
ii) il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625, compresi quelli che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848;»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) controlli documentali a distanza da un posto di controllo frontaliero sulle partite di:
i) piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 72, paragrafo 1, e all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
ii) piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui al punto i) che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.»;
2. prima del capo I è inserito il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1. «controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi»: i controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2017/625;
2. «controlli fitosanitari»: i controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625;
3. «controlli dei prodotti biologici»: i controlli ufficiali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione [*].
__________
[*] Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461, 27.12.2021, del ...).).»;"
3. l'articolo 2 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«I controlli di identità e fisici per la verifica della conformità alla normativa dell'Unione relativa alla sicurezza alimentare, alla sicurezza dei mangimi e alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante possono essere eseguiti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se si verificano le seguenti condizioni:»;
b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Le autorità competenti possono eseguire i seguenti controlli ufficiali presso un punto di controllo indicato nel DSCE diverso dal posto di controllo frontaliero, salvo qualora nel riquadro 30 del certificato di ispezione di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 («certificato di ispezione») sia stata spuntata la casella «La partita non può essere immessa in libera pratica»:
a) controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici in relazione alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i bis), del presente regolamento;
b) controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici in relazione alle partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.»;
4. è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Condizioni per l'esecuzione dei controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri in relazione alle partite di determinati prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848
1. Le autorità competenti possono eseguire controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici in relazione alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i bis), e in relazione alle partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 presso un punto di controllo indicato nel certificato di ispezione diverso dal posto di controllo frontaliero se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici è stato indicato nel certificato di ispezione dall'operatore responsabile della partita al momento della notifica preventiva in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione [*] o dall'autorità competente del posto di controllo frontaliero;
b) i risultati dei controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli documentali eseguiti dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero sono soddisfacenti;
c) le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno registrato nel riquadro 26 del certificato di ispezione la loro autorizzazione a trasferire la partita al punto di controllo;
d) le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno registrato nel DSCE la loro autorizzazione a trasferire la partita a un punto di controllo per i controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici o per i controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici, a seconda dei casi;
e) prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero responsabile dei controlli dei prodotti biologici notifica l'arrivo della partita all'autorità competente del punto di controllo responsabile dei controlli dei prodotti biologici inserendo il certificato di ispezione nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces);
f) l'operatore ha trasportato la partita dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo in regime di sorveglianza doganale, senza scarico delle merci durante il trasporto;
g) l'operatore si è assicurato che le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i bis), e di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 siano accompagnate al punto di controllo da una copia autenticata del certificato di ispezione;
h) l'operatore ha indicato il numero di riferimento del certificato di ispezione nella dichiarazione doganale presentata alle autorità doganali ai fini del trasferimento della partita al punto di controllo e ha conservato una copia di tale certificato a disposizione delle autorità doganali come indicato all'articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. La prescrizione che una copia autenticata del certificato di ispezione di cui al paragrafo 1, lettera g), accompagni la partita non si applica nel caso in cui tale certificato sia stato rilasciato nel sistema Traces dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo del paese terzo in conformità al regolamento delegato (UE) 2021/2306 o sia stato caricato nel sistema Traces dall'operatore e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero abbiano verificato che corrisponde all'originale del certificato di ispezione.
__________
[*] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione (GU L 461, 27.12.2021, del ...).»;"
5. l'articolo 3 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«I controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se si verifica una delle seguenti condizioni:»;
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:
«3. Le autorità competenti possono eseguire controlli di identità e fisici in relazione alle partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se, oltre a verificarsi una delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
a) l'operatore responsabile della partita ha chiesto il trasferimento a un punto di controllo sia per i controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici;
b) nel caso in cui la partita sia selezionata dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero sia per i controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno autorizzato o deciso tale trasferimento, a seconda dei casi, in relazione a tutti i suddetti controlli. Tali controlli sono eseguiti presso lo stesso punto di controllo, che deve essere designato per la categoria di merci della partita e deve essere situato nello Stato membro in cui la partita deve essere immessa in libera pratica.
4. Se le partite sono trasferite a un punto di controllo in conformità al paragrafo 3, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi registrano il trasferimento nel DSCE e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli dei prodotti biologici registrano il trasferimento nel certificato di ispezione.»;
6. l'articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):
«c) piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui alle lettere a) e b) che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.»;
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:
«4. In relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti di cui al paragrafo 1, lettera c), i controlli di identità e fisici possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se, oltre a una delle condizioni di cui al paragrafo 2, si verificano le seguenti condizioni:
a) l'operatore responsabile della partita ha chiesto il trasferimento a un punto di controllo sia per i controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici;
b) nel caso in cui la partita sia selezionata dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero sia per i controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno autorizzato o deciso tale trasferimento, a seconda dei casi, in relazione a tutti i suddetti controlli. Tali controlli sono eseguiti presso lo stesso punto di controllo, che deve essere designato per la categoria di merci della partita e deve essere situato nello Stato membro in cui la partita deve essere immessa in libera pratica.
5. Se le partite sono trasferite a un punto di controllo in conformità al paragrafo 4, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli fitosanitari registrano il trasferimento nel DSCE e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli dei prodotti biologici registrano il trasferimento nel certificato di ispezione.»;
7. all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. In relazione alle partite trasferite a un punto di controllo per l'esecuzione dei controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici, le autorità competenti del punto di controllo:
a) confermano l'arrivo della partita alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli dei prodotti biologici tramite il sistema Traces;
b) registrano nel certificato di ispezione i risultati dei controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici e la decisione in merito alla partita in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.»;
8. all'articolo 7, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«I controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), che entrano nell'Unione possono essere eseguiti:»;
9. l'articolo 8 è così modificato:
a) al paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto v):
«v) per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, sul certificato di ispezione di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2306;»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti devono essere trasportate dall'operatore a un punto di controllo per l'esecuzione dei controlli di identità e dei controlli fisici, si applicano gli articoli 2, 2 bis, 4 e 5.».
Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2124
Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 è così modificato:
1. all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente punto ii bis):
«ii bis) piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui ai punti i) e ii) che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio [*];
__________
[*] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018).»;"
2. all'articolo 6, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L'operatore responsabile della partita si assicura che l'imballaggio o il mezzo di trasporto della partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e ii bis), siano stati chiusi o sigillati in modo tale che durante il trasporto verso la struttura per il successivo trasporto e durante il magazzinaggio in tale struttura:».
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN