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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2306 DELLA COMMISSIONE, 21 ottobre 2021

G.U.U.E. 27 dicembre 2021, n. L 461

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/2975)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 30 dicembre 2021

Applicabile dal: 1° gennaio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 8, lettera a), punto ii), l'articolo 46, paragrafo 7, lettera b), l'articolo 48, paragrafo 4, e l'articolo 57, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione se tale prodotto è conforme alle norme dell'Unione sulla produzione biologica o a norme di produzione e di controllo equivalenti di un paese terzo di cui all'articolo 48 del medesimo regolamento, che sia stato riconosciuto ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (2), oppure se è stato sottoposto a controlli da parte di un'autorità di controllo o un organismo di controllo di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2018/848 che ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007.

2) Per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di verificare se i prodotti importati sono conformi al regolamento (UE) 2018/848, ciascuna partita dovrebbe essere accompagnata da un certificato di ispezione rilasciato, a seguito di verifiche pertinenti della partita stessa, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo del paese terzo. Tali verifiche dovrebbero sempre comprendere controlli documentali e, a seconda del rischio, controlli fisici della partita.

3) E' necessario stabilire norme riguardanti il contenuto del certificato di ispezione, le modalità del suo rilascio e i mezzi tecnici a tal fine utilizzati. Tali norme dovrebbero anche riguardare gli obblighi delle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda l'estratto del certificato di ispezione.

4) I controlli ufficiali eseguiti sui prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o come prodotti in conversione per verificarne la conformità al regolamento (UE) 2018/848 rientrano tra i controlli ufficiali effettuati a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

5) E' necessario stabilire norme supplementari per chiarire i criteri e le condizioni per l'esecuzione dei controlli ufficiali prima dell'immissione in libera pratica nell'Unione dei prodotti biologici e dei prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848. Tali norme dovrebbero riguardare anche i prodotti esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione (4).

6) E' opportuno stabilire alcune norme specifiche sui controlli ufficiali per quanto riguarda le partite vincolate a regimi doganali speciali.

7) E' inoltre opportuno stabilire gli obblighi delle autorità di controllo e degli organismi di controllo che rilasciano il certificato di ispezione in caso di indisponibilità del sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all'articolo 2, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (5).

8) E' inoltre necessario stabilire norme relative alle situazioni in cui le autorità competenti, le autorità di controllo o gli organismi di controllo dei paesi terzi sono tenuti a svolgere un'indagine a seguito di una notifica di casi di sospetta o accertata non conformità al regolamento (UE) 2018/848 rilevati durante la verifica della partita da parte dell'autorità competente degli Stati membri.

9) L'uso da parte delle autorità competenti degli Stati membri del sigillo elettronico qualificato nell'ambito del sistema Traces per il rilascio del certificato di ispezione nei paesi terzi e per la vidimazione di tale certificato, come pure per il rilascio degli estratti del certificato stesso, potrebbe non essere possibile prima del 1° luglio 2022. E' pertanto necessario stabilire disposizioni transitorie, applicabili fino al 30 giugno 2022, per l'uso di certificati di ispezione in formato cartaceo recanti firma autografa, e dei relativi estratti, in alternativa all'uso di certificati di ispezione elettronici, e relativi estratti, muniti di un sigillo elettronico qualificato.

10) Attualmente le norme relative al certificato di ispezione e ai suoi estratti ai fini del regolamento (CE) n. 834/2007 sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (6). Poiché il presente regolamento e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione (7) stabiliscono norme ai fini del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1235/2008.

11) A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 150 del 14.6.2018.

(2)

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007).

(3)

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017).

(4)

Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, nel luogo dei controlli ufficiali riguardanti tali prodotti, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019).

(6)

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008).

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative:

a) alla verifica nei paesi terzi delle partite di prodotti destinati ad essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione e al rilascio del certificato di ispezione;

b) ai controlli ufficiali sui prodotti che entrano nell'Unione da paesi terzi e sono destinati ad essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione; e

c) alle azioni che le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo dei paesi terzi devono adottare in caso di non conformità sospetta o accertata al regolamento (UE) 2018/848.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «partita»: la partita, quale definita all'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625, di prodotti destinati all'immissione sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione; nel caso di prodotti biologici e di prodotti in conversione esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2305, si intende tuttavia il quantitativo di prodotti classificati con uno o più codici della nomenclatura combinata, accompagnati da un unico certificato di ispezione, inoltrati con lo stesso mezzo di trasporto e importati dallo stesso paese terzo;

2) «posto di controllo frontaliero»: il posto di controllo frontaliero quale definito all'articolo 3, punto 38, del regolamento (UE) 2017/625;

3) «punto di immissione in libera pratica»: il punto di immissione in libera pratica per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti biologici e sui prodotti in conversione esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2305;

4) «punto di controllo»: il punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero quale definito all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;

5) «controllo documentale»: il controllo documentale quale definito all'articolo 3, punto 41, del regolamento (UE) 2017/625;

6) «controllo di identità»: il controllo di identità quale definito all'articolo 3, punto 42, del regolamento (UE) 2017/625;

7) «controllo fisico»: il controllo fisico quale definito all'articolo 3, punto 43, del regolamento (UE) 2017/625;

8) «sigillo elettronico qualificato»: il sigillo elettronico qualificato quale definito all'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(1)

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014).

Art. 3

Verifica nel paese terzo

1. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo pertinente che ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 verifica la partita conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione (1).

2. Ai fini degli articoli 48 e 57 del regolamento (UE) 2018/848, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo pertinente verifica la partita per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007 e le norme di produzione e le misure di controllo accettate come equivalenti. Tale verifica comprende controlli documentali sistematici e, se del caso, in base a una valutazione del rischio, controlli fisici, prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine.

3. Ai fini dei paragrafi da 2 a 5, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo pertinente è:

a) un'autorità di controllo o un organismo di controllo di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2018/848 che ha ottenuto il riconoscimento per i prodotti interessati e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o, se del caso, in cui è stata effettuata l'ultima operazione ai fini della preparazione; oppure

b) un'autorità di controllo designata o un organismo di controllo designato da un'autorità competente di un paese terzo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/848, di cui i prodotti sono originari o, se del caso, in cui è stata effettuata l'ultima operazione ai fini della preparazione.

4. La verifica di cui al paragrafo 2 è svolta:

a) dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo del produttore o del trasformatore del prodotto in questione; oppure

b) se l'operatore o il gruppo di operatori che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione quale definita all'articolo 3, punto 44, del regolamento (UE) 2018/848 è diverso dal produttore o dal trasformatore del prodotto, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo dell'operatore o del gruppo di operatori che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione.

5. I controlli documentali di cui al paragrafo 2 verificano:

a) la tracciabilità dei prodotti e degli ingredienti;

b) che il volume dei prodotti inclusi nella partita sia in linea con i controlli del bilancio della massa dei rispettivi operatori secondo la valutazione effettuata dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo;

c) i documenti di trasporto pertinenti e i documenti commerciali (comprese le fatture) dei prodotti;

d) in caso di prodotti trasformati, che tutti gli ingredienti biologici di tali prodotti siano stati prodotti da operatori o gruppi di operatori certificati in un paese terzo da un'autorità di controllo o un organismo di controllo che abbia ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 46 o di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2018/848 o da un paese terzo riconosciuto ai sensi degli articoli 47 o 48 del regolamento (UE) 2018/848, oppure siano stati prodotti e certificati nell'Unione a norma di tale regolamento.

Tali controlli documentali si basano su tutti i documenti pertinenti, compreso il certificato degli operatori di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, i registri delle ispezioni, il piano di produzione del prodotto in questione e i registri tenuti dagli operatori o dai gruppi di operatori, i documenti di trasporto disponibili, i documenti commerciali e finanziari e qualsiasi altro documento ritenuto pertinente dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo.

(1)

Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021).

Art. 4

Rilascio del certificato di ispezione

1. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo che ha verificato la partita conformemente all'articolo 3 rilascia un certificato di ispezione ai sensi dell'articolo 5 per ogni partita prima che questa lasci il paese terzo di esportazione o di origine.

2. Se ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo rilascia il certificato di ispezione per le partite contenenti prodotti ad alto rischio di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698 solo dopo aver acquisito la documentazione completa della tracciabilità e aver ricevuto e valutato i risultati delle analisi dei campioni prelevati dalla partita conformemente all'articolo 16, paragrafo 6, del suddetto regolamento delegato.

Art. 5

Formato del certificato di ispezione e uso del sistema Traces

1. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo rilascia nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) il certificato di ispezione conforme al modello e alle note riportati nell'allegato e compila i riquadri da 1 a 18 di tale certificato.

2. Al momento del rilascio del certificato di ispezione, l'organismo di controllo o l'autorità di controllo carica nel sistema Traces tutti i documenti giustificativi, compresi:

a) i risultati delle analisi o delle prove effettuate sui campioni prelevati, se del caso;

b) i documenti commerciali e di trasporto quali la polizza di carico, le fatture e l'elenco degli imballaggi e, se l'autorità di controllo o l'organismo di controllo ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, l'itinerario redatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/1698.

3. Il certificato di ispezione è rilasciato nel sistema Traces e reca un sigillo elettronico qualificato.

Se al momento del rilascio del certificato di ispezione tale sigillo non è disponibile, le informazioni relative al numero di colli indicato nel riquadro 13 e le informazioni inserite nei riquadri 16 e 17 di detto certificato, come pure i documenti di cui al paragrafo 2, sono inseriti o aggiornati nel certificato stesso entro 10 giorni dal rilascio e, in ogni caso, prima della verifica e della vidimazione da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 6.

4. Il certificato di ispezione è redatto:

a) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è sito il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione, nel caso di prodotti sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri;

b) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la partita deve essere immessa in libera pratica, nel caso di prodotti esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2305.

5. In deroga al paragrafo 4, uno Stato membro può accettare certificati redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione, accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.

Art. 6

Controlli ufficiali eseguiti sulle partite

(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2975, con l'applicabilità prevista dall'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2024/2975)

1. L'autorità competente presso un posto di controllo frontaliero o presso un punto di immissione in libera pratica, a seconda dei casi, esegue i controlli ufficiali sulle partite per la verifica della conformità al regolamento (UE) 2018/848 come segue:

a) controlli documentali di tutte le partite;

b) controlli di identità svolti a campione; e

c) controlli fisici con una frequenza che varia in funzione della probabilità di non conformità al regolamento (UE) 2018/848.

I controlli documentali comprendono l'esame del certificato di ispezione, di tutti gli altri documenti giustificativi di cui all'articolo 5 e, se del caso, dei risultati delle analisi o delle prove effettuate sui campioni prelevati.

Nel caso in cui un certificato di ispezione richieda correzioni di natura puramente materiale o redazionale, l'autorità competente può accettare che l'autorità di controllo o l'organismo di controllo che ha rilasciato il certificato di ispezione aggiorni le informazioni nel sistema Traces sostituendo il documento secondo la procedura disponibile nel sistema, senza modificare le informazioni del certificato iniziale relative all'identificazione della partita, alla sua rintracciabilità e alle garanzie.

2. Per le partite di prodotti ad alto rischio di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 controlla la documentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 6, dell'anzidetto regolamento, svolge i controlli di identità e i controlli fisici e preleva almeno un campione rappresentativo delle partite conformemente alla percentuale applicabile stabilita nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698. L'autorità competente stabilisce una procedura per il prelievo di campioni rappresentativi, adeguata alla categoria, alla quantità e all'imballaggio del prodotto.

3. Dopo la verifica di cui al paragrafo 1 e, se del caso, di cui al paragrafo 2, l'autorità competente decide in merito a ciascuna partita. La decisione è registrata nel riquadro 30 del certificato di ispezione conformemente al modello e alle note di cui all'allegato indicando una delle alternative seguenti:

a) la partita può essere immessa in libera pratica come prodotto biologico;

b) la partita può essere immessa in libera pratica come prodotto in conversione;

c) la partita può essere immessa in libera pratica come prodotto non biologico;

d) la partita non può essere immessa in libera pratica;

e) parte della partita può essere immessa in libera pratica accompagnata da un estratto del certificato di ispezione.

L'autorità competente vidima il certificato di ispezione nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato.

4. Nel caso di prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in aggiunta alle norme relative all'uso del documento sanitario comune di entrata (DSCE) da parte delle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2017/625 e ai punti di controllo a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (1) e alle norme riguardanti le decisioni sulle partite di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625, si applica il paragrafo 3;

b) i controlli documentali di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri in relazione a determinati prodotti biologici e prodotti in conversione ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2123;

c) i controlli di identità e fisici di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), possono essere eseguiti presso i punti di controllo in relazione a determinati prodotti biologici e prodotti in conversione conformemente agli articoli da 2 a 6 del regolamento delegato (UE) 2019/2123.

5. La decisione sulle partite adottata ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625 rinvia a una delle alternative di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo. Se l'importatore, compilando il riquadro 23 del certificato di ispezione, ha chiesto l'assoggettamento a un regime doganale speciale conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, la decisione in merito alle partite, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625, indica il regime doganale applicabile.

La decisione registrata nel certificato di ispezione secondo la quale la partita o parte di essa non può essere immessa in libera pratica è notificata senza indugio nel sistema Traces all'autorità competente pertinente che effettua i controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e j), del regolamento (UE) 2017/625.

Se, secondo la decisione indicata nel DSCE, adottata ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625, la partita non è conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'anzidetto regolamento, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero informa l'autorità competente che ha adottato la decisione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo tramite il sistema Traces, al fine di aggiornare il certificato di ispezione. Le autorità competenti che svolgono i controlli ufficiali per verificare la conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e j), del regolamento (UE) 2017/625 forniscono inoltre all'autorità competente che ha preso la decisione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo ogni informazione pertinente, come i risultati delle analisi di laboratorio, tramite il sistema Traces, al fine di aggiornare, se del caso, il certificato di ispezione.

6. Se solo una parte di una partita è immessa in libera pratica, la partita è suddivisa in diversi lotti prima dell'immissione. Per ciascun lotto, l'importatore compila un estratto del certificato di ispezione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 e lo presenta tramite il sistema Traces. L'autorità competente dello Stato membro in cui il lotto è destinato a essere immesso in libera pratica verifica il lotto e vidima l'estratto del certificato di ispezione nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato.

7. Per le partite soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui al paragrafo 4, le autorità doganali consentono l'immissione in libera pratica della partita solo su presentazione di un DSCE debitamente compilato conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 e di un certificato di ispezione vidimato conformemente al paragrafo 6 in cui sia indicato che la partita può essere immessa in libera pratica.

Se la partita è suddivisa in più lotti, le autorità doganali esigono la presentazione di un DSCE debitamente compilato conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 e di un estratto del certificato di ispezione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 nel cui riquadro 12 sia indicato che il lotto può essere immesso in libera pratica.

(1)

Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019).

Art. 7

Regimi doganali speciali

1. Se una partita è vincolata nel regime di deposito doganale di cui all'articolo 240, paragrafo 1, o di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e tale partita subisce una o più preparazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'autorità competente verifica la partita ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento anteriormente allo svolgimento della prima preparazione. L'importatore indica nel riquadro 23 del certificato di ispezione il numero di riferimento della dichiarazione in dogana mediante la quale le merci sono state vincolate al regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo.

La preparazione di cui al primo comma è limitata ai tipi di operazioni seguenti:

a) imballaggio o cambio dell'imballaggio; oppure

b) apposizione, rimozione e modifica delle etichette relative alla presentazione del metodo di produzione biologico.

2. Dopo le preparazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente verifica la partita e vidima il certificato di ispezione conformemente all'articolo 6 prima dell'immissione in libera pratica della partita.

3. Prima dell'immissione in libera pratica e dopo la verifica e la vidimazione del certificato di ispezione conformemente all'articolo 6, una partita può essere suddivisa in diversi lotti in regime di sorveglianza doganale. L'importatore compila un estratto del certificato di ispezione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 per ogni lotto risultante dalla suddivisione e lo presenta nel sistema Traces.

4. L'autorità competente dello Stato membro in cui il lotto deve essere immesso in libera pratica verifica il lotto conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e vidima l'estratto del certificato di ispezione nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato.

5. Le operazioni di preparazione e suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 3 sono eseguite conformemente alle disposizioni pertinenti di cui ai capi III e IV del regolamento (UE) 2018/848.

(1)

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).

Art. 8

Disposizioni di emergenza in caso di indisponibilità del sistema Traces e in caso di forza maggiore

1. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo che rilasciano il certificato di ispezione ai sensi dell'articolo 4 tengono a disposizione un modello compilabile di tale certificato conforme a quello riportato nell'allegato e tutti i documenti richiesti dal regolamento (UE) 2018/848 che possono essere caricati nel sistema Traces.

2. Qualora il sistema Traces o una delle sue funzionalità resti ininterrottamente indisponibile per più di 24 ore, gli utenti possono utilizzare, per registrare e scambiare informazioni, il modello in formato compilabile, cartaceo o elettronico, di cui al paragrafo 1.

L'autorità di controllo o l'organismo di controllo di cui al paragrafo 1 attribuisce un numero di riferimento a ciascun certificato rilasciato e tiene un registro dei certificati rilasciati in ordine cronologico per garantire la corrispondenza con il riferimento alfanumerico attribuito dal sistema Traces una volta che il sistema è ripristinato.

Le alterazioni o le cancellature non certificate invalidano i certificati di ispezione in formato cartaceo eventualmente utilizzati.

3. Quando il sistema Traces o le sue funzionalità sono ripristinati, gli utenti usano le informazioni registrate conformemente al paragrafo 2 per elaborare elettronicamente il certificato di ispezione e caricare i documenti di cui al paragrafo 1.

4. I certificati e i documenti elaborati conformemente al paragrafo 2 recano la dicitura «elaborato in situazione di emergenza».

5. In caso di evento di forza maggiore, si applicano i paragrafi da 1 a 4. Le autorità competenti, le autorità di controllo o gli organismi di controllo informano inoltre senza indugio la Commissione in merito a tale evento e le autorità di controllo o gli organismi di controllo inseriscono tutte le informazioni necessarie nel sistema Traces nei 10 giorni di calendario successivi alla fine di tale evento.

6. L'articolo 5, paragrafi 4 e 5, si applica mutatis mutandis ai certificati e ai documenti elaborati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 9

Utilizzo del certificato di ispezione e del suo estratto da parte delle autorità doganali

Nel caso di prodotti soggetti a controlli ufficiali in un punto di immissione in libera pratica conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/2305, le autorità doganali autorizzano l'immissione in libera pratica di una partita soltanto su presentazione di un certificato di ispezione nel cui riquadro 30 sia indicato che la partita può essere immessa in libera pratica.

Se la partita è suddivisa in più lotti, le autorità doganali esigono la presentazione di un estratto del certificato di ispezione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 nel cui riquadro 12 sia indicato che il lotto può essere immesso in libera pratica.

Art. 10

Informazioni che un'autorità competente, un'autorità di controllo o un organismo di controllo di un paese terzo deve fornire in caso di sospetta o accertata non conformità delle partite

1. Nel caso in cui riceva una notifica dalla Commissione, dopo che quest'ultima ha ricevuto essa stessa una notifica da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 in merito a non conformità sospette o accertate che compromettono l'integrità dei prodotti biologici o dei prodotti in conversione di una partita, l'autorità competente, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo di un paese terzo svolge un'indagine. L'autorità competente, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo risponde alla Commissione e allo Stato membro che ha inviato la notifica iniziale (Stato membro notificante) entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica, comunica le azioni e le misure adottate, compresi i risultati dell'indagine, e fornisce qualsiasi altra informazione disponibile e/o richiesta dallo Stato membro notificante, utilizzando il modello di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2021/1698. (1)(2)

2. L'autorità competente, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo fornisce qualsiasi ulteriore informazione richiesta da uno Stato membro per quanto riguarda le azioni o le misure supplementari adottate.

La Commissione o uno Stato membro può chiedere all'autorità competente, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo di mettere a disposizione senza indugio l'elenco di tutti gli operatori e di tutti i gruppi di operatori della catena di produzione biologica di cui fa parte la partita e quello delle loro autorità di controllo o dei loro organismi di controllo.

3. Se l'autorità di controllo o l'organismo di controllo ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, si applica l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2021/1698.

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici (GU L 62 del 23.2.2021).

(2)

Paragrafo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 3 marzo 2022, n. L 68 e da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2022, n. L 140.

Art. 11

Disposizioni transitorie riguardanti i certificati di ispezione in formato cartaceo e i loro estratti in formato cartaceo

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/760 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2238)

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, il certificato di ispezione può essere rilasciato in formato cartaceo, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino al 30 novembre 2022. Tale certificato in formato cartaceo soddisfa i requisiti seguenti:

a) nel riquadro 18, reca la firma autografa della persona autorizzata dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo che rilascia il certificato e appone il timbro ufficiale;

b) è rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasci il paese terzo di esportazione o di origine.

1 bis In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, fino al 30 novembre 2022 una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un'autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato può elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato. Siffatto certificato è rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasci l'Ucraina.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, fino al 30 novembre 2022 si applica quanto segue:

a) il certificato di ispezione rilasciato in formato cartaceo ai sensi del paragrafo 1 è vidimato su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell'autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica, nei riquadri 23, 25 e 30, a seconda dei casi, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato;

b) il certificato di ispezione rilasciato nel sistema Traces che reca il sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, può essere vidimato su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell'autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica, nei riquadri 23, 25 e 30, a seconda dei casi, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato;

c) il certificato di ispezione elaborato e presentato nel sistema Traces in formato elettronico ai sensi del paragrafo 1 bis è vidimato nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato oppure su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell'autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica, nei riquadri 23, 25 e 30, a seconda dei casi, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato.

3. Le autorità di controllo, gli organismi di controllo e le autorità competenti verificano, in ogni fase del rilascio e della vidimazione del certificato di ispezione, a seconda dei casi, che le informazioni riportate sul certificato di ispezione in formato cartaceo corrispondano a quelle del certificato compilato nel sistema Traces.

Se le informazioni relative al numero dei colli fornite nel riquadro 13 o le informazioni fornite nei riquadri 16 e 17 del certificato di ispezione non compaiono nel certificato di ispezione in formato cartaceo, o se esse sono diverse da quelle indicate nel certificato presente nel sistema Traces, ai fini della verifica della spedizione e della vidimazione del certificato le autorità competenti tengono in considerazione soltanto le informazioni fornite nel sistema Traces.

4. Il certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 1 è presentato all'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione dove la partita è sottoposta ai controlli ufficiali o all'autorità competente presso il punto di immissione in libera pratica, a seconda dei casi. Tale autorità competente restituisce il certificato in formato cartaceo all'importatore.

5. In deroga all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 7, paragrafo 4, l'estratto del certificato di ispezione può essere vidimato su carta, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino al 30 novembre 2022. L'estratto del certificato in formato cartaceo soddisfa i requisiti seguenti:

a) nel riquadro 12, è vidimato su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell'autorità competente;

b) nel riquadro 13, reca la firma autografa del destinatario del lotto.

L'autorità competente di cui al primo comma, lettera a), restituisce l'estratto del certificato in formato cartaceo alla persona che lo ha presentato.

Art. 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è abrogato.

Tale regolamento continua tuttavia ad applicarsi ai fini della compilazione e della vidimazione dei certificati di ispezione in sospeso rilasciati prima del 1° gennaio 2022 e degli estratti dei certificati di ispezione in sospeso presentati dall'importatore prima del 1° gennaio 2022, nonché ai fini della dichiarazione del primo destinatario o del destinatario figurante nel certificato di ispezione o nell'estratto del certificato di ispezione.

Art. 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN