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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/34 DELLA COMMISSIONE, 22 dicembre 2021

G.U.U.E. 13 gennaio 2022, n. L 8

Regolamento che modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano, di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, di determinati prodotti della pesca e di cosce di rana e lumache, e che abroga la decisione 2007/82/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 14 gennaio 2022

Applicabile dal: 14 gennaio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (3) stabilisce le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare l'ingresso nell'Unione di tali merci e animali è soggetto alla condizione che provengano da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (4) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

3) Ai fini dell'inclusione negli elenchi, un paese terzo o una sua regione deve soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625 e quelle di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625.

4) L'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un prerequisito per l'inclusione di paesi terzi o loro regioni nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. La decisione 2011/163/UE della Commissione (5) ha approvato i piani di sorveglianza dei residui presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale elencati nell'allegato di tale decisione.

5) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 (6) ha soppresso l'approvazione del piano di sorveglianza dei residui della Tunisia per la selvaggina selvatica. E' pertanto opportuno sopprimere la Tunisia dall'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. La Tunisia è stata informata di conseguenza.

6) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato il piano di sorveglianza dell'Ucraina per i gasteropodi marini all'interno della sottocategoria «molluschi». Dal momento che l'Ucraina ha fornito prove e garanzie adeguate del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di gasteropodi marini provenienti dall'acquacoltura, è opportuno aggiungere tale paese terzo all'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Ucraina è stata informata di conseguenza.

7) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha suddiviso la categoria «prodotti dell'acquacoltura» che figura nell'allegato della decisione 2011/163/UE nelle quattro sottocategorie «pesci», «prodotti ottenuti dai pesci», ad es. il caviale, «crostacei» e «molluschi». Per motivi di chiarezza e di coerenza, è opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 al fine di specificare, se del caso, le sottocategorie dei prodotti dell'acquacoltura per le quali i paesi terzi sono autorizzati.

8) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Albania, Argentina, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Cile, Isole Falkland, Isole Fær Øer, Isola di Man, Israele, Giappone, Kenya, Maurizio, Moldova, Montenegro, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uganda, Ucraina, Regno Unito e Uruguay, se del caso, tra l'altro, in relazione alla sottocategoria «pesci». E' pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.

9) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Bangladesh, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, India, Indonesia, Malaysia, Messico, Marocco, Myanmar/Birmania, Panama, Perù, Filippine, Arabia Saudita, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Stati Uniti e Vietnam, se del caso, tra l'altro, in relazione alle sottocategorie «pesci» e «crostacei». E' pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.

10) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Belize, Brunei, Cuba, Guatemala, Mozambico, Nuova Caledonia, Nicaragua, Nigeria, Tanzania e Venezuela in relazione alla sottocategoria «crostacei». E' pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.

11) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato il piano di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura dell'Iran in relazione alle sottocategorie «prodotti ottenuti dai pesci (caviale)» e «crostacei». Dal momento che l'Iran ha fornito prove e garanzie sufficienti del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti ottenuti dai pesci (caviale) e di crostacei provenienti dall'acquacoltura, è opportuno modificare la voce relativa a tale paese nell'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Iran è stato informato di conseguenza.

12) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha revocato l'approvazione del piano di sorveglianza dei residui dell'Oman per i pesci. E' pertanto opportuno sopprimere l'Oman dall'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Oman è stato informato di conseguenza.

13) L'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 stabilisce l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache. E' pertanto opportuno aggiungere la Georgia e la Russia a tale elenco per quanto riguarda le lumache in quanto hanno fornito prove e garanzie adeguate del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di tali merci.

14) La decisione 2007/82/CE della Commissione (7) impone agli Stati membri di vietare l'importazione dalla Guinea di tutti i prodotti della pesca destinati al consumo umano. La Commissione nel 2019 ha effettuato un audit in Guinea per valutare i sistemi di controllo in essere relativi ai prodotti della pesca destinati al consumo umano e all'esportazione nell'Unione. Il 7 maggio 2021 la Commissione ha comunicato alla Guinea che le informazioni fornite erano soddisfacenti e che l'audit del 2019 era stato chiuso positivamente. E' pertanto opportuno abrogare la decisione 2007/82/CE. Alla luce dell'esito dell'audit, è opportuno continuare a includere la Guinea nell'elenco dell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 come paese terzo da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pesci provenienti da catture allo stato selvatico che non siano stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento.

15) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

16) Per motivi di coerenza con la decisione 2011/163/UE e ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 31 dell'1.2.2002.

(2)

GU L 95 del 7.4.2017.

(3)

Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

(5)

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011).

(6)

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 464 del 28.12.2021).

(7)

Decisione 2007/82/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano provenienti dalla Repubblica di Guinea (GU L 28 del 3.2.2007).

Art. 1

Gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

La decisione 2007/82/CE è abrogata.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN