Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/405 DELLA COMMISSIONE, 24 marzo 2021

G.U.U.E. 31 marzo 2021, n. L 114

Regolamento che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/354)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 20 aprile 2021

Applicabile dal: 21 aprile 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione nell'ambito, tra l'altro, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che partite di determinati animali e merci possano entrare nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figuri in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.

2) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle pertinenti prescrizioni della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 (sicurezza alimentare) o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare, individua gli animali e le merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione figuranti nell'elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione (3) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione degli animali e delle merci di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/625.

4) Conformemente all'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625, tali elenchi comprendono solo i paesi terzi o loro regioni che hanno presentato prove e garanzie adeguate che gli animali e le merci in questione sono conformi alle prescrizioni della legislazione dell'Unione nel campo della sicurezza alimentare.

5) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi o loro regioni devono provvedere affinché il paese terzo di spedizione figuri in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti.

6) Oltre a rispettare la legislazione dell'Unione in materia di alimenti e sicurezza alimentare, gli animali e le merci che entrano nell'Unione provenendo da paesi terzi devono essere conformi alla legislazione dell'Unione relativa alla sanità animale. A tale scopo, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da territori o paesi terzi solo se le merci in questione provengono da un territorio o paese terzo riportato nell'elenco per tali fini.

7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (6) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, conformemente ai criteri di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (7).

8) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 abroga, con effetto dal 21 aprile 2021, una serie di atti della Commissione istitutivi di elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Di tali elenchi, quelli relativi alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare dovrebbero essere istituiti con il presente regolamento, con effetto a decorrere dal 21 aprile 2021.

9) I paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci hanno già fornito prove e garanzie adeguate della conformità degli animali e delle merci autorizzati a entrare nell'Unione alle prescrizioni di cui all'articolo 4, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2019/625. Non è pertanto necessario valutare nuovamente la conformità a tali prescrizioni.

10) L'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un prerequisito per l'inclusione di paesi terzi o loro regioni nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Con la decisione 2011/163/UE della Commissione (8) è stato istituito l'elenco dei paesi terzi il cui piano di sorveglianza dei residui è stato approvato dalla Commissione.

11) Alcuni paesi compaiono attualmente nell'elenco del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per animali e merci, per i quali invece non figurano nell'elenco della decisione 2011/163/UE, e di conseguenza non sono autorizzati a far entrare tali animali o merci nell'Unione. Poiché non soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625, questi paesi non dovrebbero figurare nell'elenco del presente regolamento.

12) Considerate le numerose modifiche necessarie, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e sostituirlo con il presente regolamento.

13) Dato che il regolamento delegato (UE) 2020/692 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire da tale data.

14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 95 del 7.4.2017.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019).

(4)

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004).

(5)

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

(7)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).

(8)

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011).

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Con il presente regolamento sono istituiti gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «carni fresche»: le carni fresche definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;

2) «preparazioni di carni»: le preparazioni di carni definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;

3) «solipedi domestici»: gli animali delle specie Equus caballus e Equus asinus e relativi incroci;

4) «solipedi selvatici»: gli animali del sottogenere Hippotigris;

5) «frattaglie»: le frattaglie definite all'allegato I, punto 1.11, del regolamento (CE) n. 853/2004;

6) «carne»: la carne definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

7) «carni macinate»: le carni macinate definite all'allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004;

8) «pollame»: il pollame definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

9) «leporidi selvatici»: conigli e lepri non allevati dall'uomo;

10) «selvaggina selvatica»: la selvaggina selvatica definita all'allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

11) «selvaggina d'allevamento»: la selvaggina d'allevamento definita all'allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

12) «uova»: le uova definite all'allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

13) «ovoprodotti»: gli ovoprodotti definiti all'allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

14) «prodotti a base di carne»: i prodotti a base di carne definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

15) «stomaci, vesciche e intestini trattati»: gli stomachi, le vesciche e gli intestini trattati definiti all'allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;

16) «budelli»: i budelli definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 45, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

17) «grasso animale fuso»: il grasso animale fuso definito all'allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

18) «ciccioli»: i ciccioli definiti all'allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

19) «molluschi bivalvi»: i molluschi bivalvi definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

20) «prodotti della pesca»: i prodotti della pesca definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

21) «latte crudo»: il latte crudo definito all'allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

22) «prodotti lattiero-caseari»: i prodotti lattiero-caseari definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

23) «colostro»: il colostro definito all'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

24) «prodotti ottenuti dal colostro»: i prodotti ottenuti dal colostro definiti all'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

25) «cosce di rana»: le cosce di rana definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre cosce di rana del genere Pelophylax della famiglia delle Ranidae e dei generi Limnonectes, Fejervarya e Hoplobatrachus della famiglia delle Dicroglossidae;

26) «lumache»: le lumache definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre lumache della famiglia delle Helicidae, delle Hygromiidae o delle Sphincterochilidae;

27) «gelatina»: la gelatina definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;

28) «collagene»: il collagene definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;

29) «miele»: il miele definito all'allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

30) «prodotti apicoli»: i prodotti apicoli definiti all'allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

31) «carni di rettili»: le carni di rettili definite all'articolo 2, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2019/625;

32) «insetti»: gli insetti definiti all'articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2019/625;

33) «pulcini di un giorno»: i pulcini di un giorno definiti all'articolo 2, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

34) «uova da cova»: le uova da cova definite all'articolo 4, punto 44, del regolamento (UE) 2016/429;

35) «pollame riproduttore»: il pollame riproduttore definito all'articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

36) «pollame da reddito»: il pollame da reddito definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

37) «animali destinati alla macellazione»: gli animali destinati alla macellazione definiti all'articolo 2, punto 13, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(1)

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

Art. 2

Elenco dei paesi terzi con piani di controllo approvati delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti in determinati animali destinati alla produzione di alimenti e in prodotti di origine animale destinati al consumo umano

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2293)

1. I piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (1), presentati alla Commissione dai paesi terzi o dalle loro regioni che figurano nella tabella di cui all'allegato -I del presente regolamento, sono approvati per gli animali destinati alla produzione di alimenti e per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano indicati con una "X" in tale tabella.

2. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 ma che non hanno presentato piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti e che, secondo tale richiesta, intendono utilizzare, per la produzione di prodotti destinati all'esportazione nell'Unione, unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, nella tabella di cui all'allegato -I del presente regolamento sono indicati con il simbolo "Δ", riferito alla specie o al prodotto in questione.

3. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 ma che non hanno presentato piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti per bovini, ovini/caprini, suini, equini, conigli o pollame e che, secondo tale richiesta, intendono esportare nell'Unione prodotti composti utilizzando prodotti trasformati di origine animale provenienti da tali specie, ottenuti da uno Stato membro o da un paese terzo o una sua regione che dispone di piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, nella tabella di cui all'allegato -I del presente regolamento sono indicati con una "O" per le specie oggetto della richiesta.

4. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che sono indicati con una "X" nella tabella dell'allegato -I del presente regolamento per le categorie "Acquacoltura", "Latte" o "Uova" e che, secondo tale richiesta, intendono produrre prodotti composti, sono inoltre indicati con una "O" per le rimanenti di queste categorie non indicate con una "X" nella tabella di cui all'allegato -I del presente regolamento.

5. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che sono indicati con una "X" nella tabella dell'allegato -I del presente regolamento per le categorie "Bovini", "Ovini/caprini", "Suini", "Equini", "Pollame", "Acquacoltura", "Latte", "Uova", "Conigli", "Selvaggina selvatica" o "Selvaggina d'allevamento" e che producono prodotti composti con prodotti trasformati ottenuti da molluschi bivalvi originari di Stati membri o di paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato VIII del presente regolamento, nella tabella di cui all'allegato -I del presente regolamento sono inoltre indicati con una "P".

(1)

Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022).

Art. 3

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2293)

Le partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento.

Art. 4

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici

Le partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.

Art. 5

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici

Le partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

Art. 6

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2293)

Le partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento.

Le partite di carni fresche di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinate al consumo umano provenienti dai paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato III sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se trasportate per via aerea.

Art. 7

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di uova e ovoprodotti

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2293)

Le partite di uova e ovoprodotti destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento per le uova.

Le partite di uova destinate all'immissione sul mercato come uova di categoria A conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (1) sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV al fine del soddisfacimento delle prescrizioni relative al controllo della salmonella in conformità all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(1)

Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008).

(2)

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003).

Art. 8

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di conigli d'allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati

Le partite di carni fresche di conigli d'allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.

Art. 9

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie

Le partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.

Art. 10

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, ed esclusi i budelli

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2293)

Le partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, ed esclusi i budelli, di leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, destinati al consumo umano, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII.

Le partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, ed esclusi i budelli, di altre specie rispetto a quelli di cui al primo comma, destinati al consumo umano, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento.

Art. 11

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di budelli

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2293)

Le partite di budelli destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento per i budelli.

Art. 12

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati

Le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII. L'ingresso nell'Unione di muscoli adduttori di pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, destinati al consumo umano, è comunque consentito anche in caso di provenienza da paesi terzi che non figurano in tale elenco.

Art. 13

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca

Le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX. Ciò non vale per le partite di animali e merci disciplinate dall'articolo 12.

Art. 14

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi

Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, destinati al consumo umano, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato X.

Art. 15

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all'afta epizootica

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2293)

Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all'afta epizootica sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento per il latte.

Art. 16

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all'afta epizootica

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2293)

Le partite di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all'afta epizootica sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento per il latte.

Art. 17

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache

Le partite di cosce di rana e di lumache destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato XI.

Art. 18

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di gelatina e collagene

1. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato XII.

2. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XIII.

3. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX.

4. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.

5. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.

Art. 19

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene

1. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini e suini e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di tali ungulati specifici conformemente all'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

2. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I per i solipedi domestici o all'allegato II per i solipedi selvatici.

3. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche della rispettiva specie conformemente all'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

4. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX.

5. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.

6. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.

Art. 20

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/334)

1. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato XII.

2. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XIII.

3. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX.

4. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.

5. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.

6. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all'allegato III, rispettivamente sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), e sezione XV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materie prime trattate ottenute da tali prodotti conformemente all'articolo 19 del presente regolamento.

Art. 21

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di miele e altri prodotti apicoli

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2293)

Le partite di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato -I per il miele.

Art. 22

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti altamente raffinati

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/514)

Le partite dei prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

a) nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da ungulati, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato XII;

b) nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX;

c) nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da pollame, i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XIII.

Art. 23

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni di rettili

Le partite di carni di rettili destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XIV.

Art. 24

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di insetti

Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se tali alimenti sono originari di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XV e se sono spediti da tale paese.

Art. 25

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di altri prodotti di origine animale

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2293)

Le partite di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli da 3 a 24 destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

a) nel caso dei prodotti ottenuti da ungulati domestici diversi dai solipedi domestici, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati domestici in conformità all'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento, qualora applicabile;

b) nel caso dei prodotti ottenuti da solipedi domestici, i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I;

c) nel caso dei prodotti ottenuti da pollame, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame in conformità all'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento, qualora applicabile;

d) nel caso dei prodotti ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX;

e) nel caso dei prodotti ottenuti da leporidi, i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V;

f) nel caso dei prodotti ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI; g) nel caso dei prodotti ottenuti da più di una specie, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco per ogni specie di derivazione dei prodotti, in conformità alle lettere da a) a e).

Art. 26

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino

Fatti salvi gli elenchi redatti in relazione alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, le partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XVI.

Le prescrizioni riguardanti gli elenchi di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle partite singole composte da meno di 20 unità di pollame vivo diverso dai ratiti, relative uova da cova e relativi pulcini di un giorno, qualora tali partite siano destinate alla produzione primaria di pollame vivo per uso domestico privato o alla fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di prodotti primari, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Art. 26

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o una sua regione, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o regione

(introdotto dall'art. 3 del Reg. (UE) 2021/1469)

Le partite di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originarie dell'Unione e vengono mosse in un paese terzo o una sua regione, per poi essere mosse nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o regione, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

Art. 27

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è abrogato.

I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVII.

Art. 28

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/606)

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici, di cui all'articolo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 25, lettera b)

CODICE ISO PAESE TERZO OSSERVAZIONI
AR Argentina   
AU Australia   
BR Brasile   
CA Canada   
CH Svizzera [1]  
GB Regno Unito [*]  
NZ Nuova Zelanda   
UY Uruguay  

.

_______________

[1] Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002).

[*] A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

ALLEGATO II

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1327)

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici, di cui all'articolo 5 e all'articolo 19, paragrafo 2

CODICE ISO PAESE TERZO OSSERVAZIONI
NA Namibia Solo selvaggina selvatica
ZA Sud Africa Solo selvaggina selvatica

.

ALLEGATO III

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/34)

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinata al consumo umano esclusivamente se trasportata per via aerea, di cui all'articolo 6

CODICE ISO DEL PAESE PAESE TERZO OSSERVAZIONI
AR Argentina  
BR Brasile  
CA Canada  
CL Cile  
IL Israele [1]  
NZ Nuova Zelanda  
TH Thailandia  
US Stati Uniti  

.

___________

[1] Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

ALLEGATO IV

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/606 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/514)

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di uova destinate all'immissione sul mercato come uova di categoria A, di cui all'articolo 7, secondo comma

CODICE ISO PAESE TERZO OSSERVAZIONI
CH Svizzera [1]   
GB Regno Unito [2]   
JP Giappone   
MD Moldova   
MK Macedonia del Nord   
UA Ucraina   

____________

[1] Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002).

[2] Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

ALLEGATO V

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/606)

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di conigli d'allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, di cui all'articolo 8, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 25, lettera e)

CODICE ISO PAESE TERZO OSSERVAZIONI
AR Argentina   
AU Australia Solo leporidi selvatici
CA Canada  
CH Svizzera [1]   
CL Cile Solo leporidi selvatici
CN Cina Solo conigli d'allevamento
GB Regno Unito (*)  
MK Macedonia del Nord Solo leporidi selvatici
NZ Nuova Zelanda Solo leporidi selvatici
RS Serbia Solo leporidi selvatici
SG Singapore [2] Solo leporidi selvatici
TN Tunisia Solo leporidi selvatici
UA Ucraina Solo conigli d'allevamento
US Stati Uniti   
UY Uruguay Solo leporidi selvatici
ZA Sud Africa Solo leporidi selvatici

.

_______________

[1] Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002).

[2] Solo per le partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e destinate all'Unione scaricate, con o senza magazzinaggio, a Singapore e ricaricate in uno stabilimento autorizzato durante il transito per Singapore.

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

ALLEGATO VI

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/606)

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, di cui all'articolo 9, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 5, e all'articolo 25, lettera f)

CODICE ISO PAESE TERZO OSSERVAZIONI
AU Australia   
CA Canada   
GB Regno Unito (*)  
GL Groenlandia Solo selvaggina d'allevamento
NZ Nuova Zelanda  

.

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

ALLEGATO VII

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/606)

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, ed esclusi i budelli, di leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, di cui all'articolo 10, primo comma

CODICE ISO PAESE TERZO SOLIPEDI DOMESTICI CONIGLI D'ALLEVAMENTO SOLIPEDI SELVATICI LEPORIDI SELVATICI (CONIGLI E LEPRI) MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI (DIVERSI DAGLI UNGULATI E DAI LEPORIDI)
AR Argentina A A NA A NA
AU Australia A NA NA A A
BR Brasile A NA NA NA NA
CA Canada A A NA A A
CH Svizzera [1]          
CL Cile NA NA NA A NA
CN Cina NA A NA NA NA
GB Regno Unito (*)
GL Groenlandia NA NA NA NA A (solo selvaggina d'allevamento)
MK Macedonia del Nord NA NA NA A NA
NZ Nuova Zelanda A NA NA A A
RS Serbia NA NA NA A NA
TN Tunisia NA NA NA A NA
UA Ucraina NA A NA NA NA
US Stati Uniti NA A NA A NA
UY Uruguay A NA NA A NA
ZA Sud Africa NA NA A (solo selvaggina selvatica) A NA

.

Interpretazione dei codici utilizzati nella tabella

A (= trattamento generico) Ingresso autorizzato. Non è necessario un trattamento specifico. Ciononostante, la carne di tali prodotti a base di carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca. La carne fresca utilizzata deve inoltre essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili agli ingressi di carni fresche nell'Unione.
NA Ingresso non autorizzato.

.

_______________

[1] Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002).

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

ALLEGATO VIII

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/606, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/34 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/334)

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, di cui all'articolo 12

CODICE ISO DEL PAESE PAESE TERZO O SUE REGIONI OSSERVAZIONI
AU Australia  
CA Canada  
CH Svizzera [1]  
CL Cile  
GB Regno Unito [2]  
GG Guernsey Solo catture allo stato selvatico
GL Groenlandia Solo catture allo stato selvatico
IM Isola di Man  
JE Jersey Solo catture allo stato selvatico
JM Giamaica Solo gasteropodi marini provenienti da catture allo stato selvatico
JP Giappone Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
KR Corea del Sud Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
MA Marocco

I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere accompagnati:

a) da un attestato sanitario supplementare conforme al modello MOL-AT di cui all'allegato III, capitolo 32, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione [3]; e

b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP (paralytic shellfish poison) individuabile con il metodo del saggio biologico.

NZ Nuova Zelanda  
PE Perù Solo Pectinidae (pettinidi) eviscerati di acquacoltura
TH Thailandia Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
TN Tunisia  
TR Turchia Per quanto riguarda i molluschi bivalvi, solo i molluschi bivalvi congelati o trasformati
UA Ucraina Solo gasteropodi marini
US Stati Uniti Solo prodotti originari dello Stato di Washington e del Massachusetts
UY Uruguay  
VN Vietnam Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
ZA Sud Africa Solo gasteropodi marini

.

____________

[1] A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002).

[2] A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

[3] Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020).

ALLEGATO IX 

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/606, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1327, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/34, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/363, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1389, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/334 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/354)

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all'articolo 13, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 22, lettera b), e all'articolo 25, lettera d)

CODICE ISO PAESE TERZO O SUE REGIONI OSSERVAZIONI
AE Emirati arabi uniti

Solo catture allo stato selvatico

AG Antigua e Barbuda Solo astici vivi provenienti da catture allo stato selvatico
AL Albania Acquacoltura: solo pesci
AM Armenia

Solo gamberi vivi, sottoposti a trattamento termico e congelati provenienti da catture allo stato selvatico.

Acquacoltura: pesci e prodotti ottenuti da pesci (uova e caviale)

AO Angola Solo catture allo stato selvatico
AR Argentina Acquacoltura: solo pesci
AU Australia (1)  
AZ Azerbaigian Solo prodotti ottenuti da pesci (uova e caviale), da catture allo stato selvatico o d'acquacoltura
BA Bosnia-Erzegovina Acquacoltura: solo pesci
BD Bangladesh [1]  
BJ Benin Solo catture allo stato selvatico
BN Brunei Acquacoltura: solo crostacei
BQ Bonaire, Sint Eustatius e Saba Solo catture allo stato selvatico
BR Brasile [1]  
BS Bahamas Solo catture allo stato selvatico
BY Bielorussia Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)
BZ Belize Acquacoltura: solo crostacei
CA Canada (*1)  
CG Congo

Solo catture allo stato selvatico.

Solo prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare

CH Svizzera (*2) Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)
CI Costa d'Avorio Solo catture allo stato selvatico
CL Cile Acquacoltura: Solo pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)
CN Cina (*3)   
CO Colombia [1]  
CR Costa Rica [1]  
CU Cuba Acquacoltura: solo crostacei
CV Cabo Verde Solo catture allo stato selvatico
CW Curaçao Solo catture allo stato selvatico
DZ Algeria Solo catture allo stato selvatico
EC Ecuador [1]  
EG Egitto Solo catture allo stato selvatico
ER Eritrea Solo catture allo stato selvatico
FJ Figi Solo catture allo stato selvatico
FK Isole Falkland Acquacoltura: solo pesci
FO Isole Fær Øer Acquacoltura: solo pesci
GA Gabon Solo catture allo stato selvatico
GB Regno Unito (2) Acquacoltura: solo pesci
GD Grenada Solo catture allo stato selvatico
GE Georgia Solo catture allo stato selvatico
GG Guernsey Solo catture allo stato selvatico
GH Ghana Solo catture allo stato selvatico
GL Groenlandia Solo catture allo stato selvatico
GM Gambia Solo catture allo stato selvatico
GN Guinea

Solo catture allo stato selvatico

Solo pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento

GT Guatemala Acquacoltura: solo crostacei
GY Guyana Solo catture allo stato selvatico
HK Hong Kong Solo catture allo stato selvatico
HN Honduras [1]  
ID Indonesia [1]  
IL Israele (*4) Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)
IM Isola di Man Acquacoltura: solo pesci
IN India [1]  
IR Iran Acquacoltura: solo uova di pesce e caviale e crostacei
JE Jersey Solo catture allo stato selvatico
JM Giamaica Solo catture allo stato selvatico
JP Giappone Acquacoltura: solo pesci
KE Kenya Acquacoltura: solo pesci
KI Kiribati Solo catture allo stato selvatico
KR Corea del Sud [1]  
KZ Kazakhstan Solo catture allo stato selvatico
LK Sri Lanka [1]  
MA Marocco Acquacoltura: solo pesci
MD Moldova Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)»;
ME Montenegro Acquacoltura: solo pesci
MG Madagascar (1)  
MK Macedonia del Nord Acquacoltura: solo pesci
MM Myanmar/Birmania [1]  
MR Mauritania Solo catture allo stato selvatico
MU Maurizio Acquacoltura: solo pesci
MV Maldive Solo catture allo stato selvatico
MX Messico [1]  
MY Malaysia [1]  
MZ Mozambico Acquacoltura: solo crostacei
NA Namibia Solo catture allo stato selvatico
NC Nuova Caledonia Acquacoltura: solo crostacei
NG Nigeria Acquacoltura: solo crostacei
NI Nicaragua Acquacoltura: solo crostacei
NZ Nuova Zelanda Acquacoltura: solo pesci
OM Oman Solo catture allo stato selvatico
PA Panama [1]  
PE Perù [1]  
PF Polinesia francese Solo catture allo stato selvatico
PG Papua Nuova Guinea Solo catture allo stato selvatico
PH Filippine [1]  
PM Saint Pierre e Miquelon Solo catture allo stato selvatico
PK Pakistan Solo catture allo stato selvatico
RS Serbia Acquacoltura: solo pesci
RU Russia Solo catture allo stato selvatico
SA Arabia Saudita [1]  
SB Isole Salomone Solo catture allo stato selvatico
SC Seychelles Solo catture allo stato selvatico
SG Singapore Acquacoltura: solo pesci
SH Sant'Elena (escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione) Solo catture allo stato selvatico
Tristan da Cunha (escluse le isole di Sant'Elena e Ascensione) Solo astici (freschi o congelati) provenienti da catture allo stato selvatico
SN Senegal Solo catture allo stato selvatico
SR Suriname Solo catture allo stato selvatico
SV El Salvador Solo catture allo stato selvatico
SX Sint Maarten Solo catture allo stato selvatico
TH Thailandia [1]  
TN Tunisia Acquacoltura: solo pesci
TR Turchia Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)
TW Taiwan [1]  
TZ Tanzania Acquacoltura: solo crostacei
UA Ucraina Acquacoltura: solo pesci
UG Uganda Solo catture allo stato selvatico
US Stati Uniti (*5)   
UY Uruguay Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)
VE Venezuela Acquacoltura: solo crostacei
VN Vietnam [1]  
YE Yemen Solo catture allo stato selvatico
ZA Sud Africa Solo catture allo stato selvatico
ZW Zimbabwe Solo catture allo stato selvatico

(1) Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca (pesci, prodotti ottenuti da pesci e crostacei).

(2) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

(*1) Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca [pesci, caviale (prodotto ottenuti da pesci) e crostacei].

(*2) A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002).

(*3) Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca [pesci, caviale (prodotto ottenuti da pesci) e crostacei].

(*4) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(*5) Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca [pesci, caviale (prodotto ottenuti da pesci) e crostacei].

[1] Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca (pesci, prodotti ottenuti da pesci e crostacei).

.

ALLEGATO X

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/606)

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, di cui all'articolo 14

CODICE ISO PAESE TERZO OSSERVAZIONI
AU Australia   
BA Bosnia-Erzegovina   
CA Canada   
CH Svizzera [1]   
GB Regno Unito (*)  
GG Guernsey  
IM Isola di Man  
JE Jersey  
JP Giappone   
ME Montenegro   
NZ Nuova Zelanda   
US Stati Uniti   

.

_______________

[1] Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002).

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

ALLEGATO XI

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/606, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1327 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/34)

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache, di cui all'articolo 17

CODICE ISO DEL PAESE PAESE TERZO O SUE REGIONI OSSERVAZIONI
AL Albania  
AM Armenia Solo lumache
AU Australia  
AZ Azerbaigian  
BA Bosnia-Erzegovina Solo lumache
BR Brasile Solo cosce di rana
BY Bielorussia Solo lumache
CA Canada Solo lumache
CH Svizzera [1]  
CI Costa d'Avorio Solo lumache
CL Cile Solo lumache
CN Cina  
DZ Algeria Solo lumache
EG Egitto Solo cosce di rana
GB Regno Unito [2]  
GE Georgia Solo lumache
GG Guernsey  
GH Ghana Solo lumache
ID Indonesia  
IM Isola di Man  
IN India Solo cosce di rana
JE Jersey  
MA Marocco Solo lumache
MD Moldova Solo lumache
MK Macedonia del Nord Solo lumache
NG Nigeria Solo lumache
NZ Nuova Zelanda Solo lumache
PE Perù Solo lumache
RS Serbia Solo lumache
RU Russia Solo lumache
TH Thailandia Solo lumache
TN Tunisia Solo lumache
TR Turchia  
UA Ucraina Solo lumache
US Stati Uniti Solo lumache
VN Vietnam  
ZA Sud Africa Solo lumache

.

______________

[1] A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002).

[2] A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

ALLEGATO XII

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/606)

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 22, lettera a)

CODICE ISO PAESE TERZO O SUE REGIONI OSSERVAZIONI
AL Albania  
AR Argentina  
AU Australia  
BA Bosnia-Erzegovina  
BH Bahrein  
BR Brasile  
BW Botswana  
BY Bielorussia  
BZ Belize  
CA Canada  
CH Svizzera [1]  
CL Cile  
CN Cina  
CO Colombia  
CR Costa Rica  
CU Cuba  
DZ Algeria  
ET Etiopia  
FK Isole Falkland  
GB  Regno Unito (*)  
GG Guernsey  
GL Groenlandia  
GT Guatemala  
HK Hong Kong  
HN Honduras  
IL Israele [2]  
IM Isola di Man  
IN India  
JE Jersey  
JP Giappone  
KE Kenya  
KR Corea del Sud  
MA Marocco  
ME Montenegro  
MG Madagascar  
MK Macedonia del Nord  
MU Maurizio  
MX Messico  
MY Malaysia  
NA Namibia  
NC Nuova Caledonia  
NI Nicaragua  
NZ Nuova Zelanda  
PA Panama  
PK Pakistan  
PY Paraguay  
RS Serbia  
RU Russia  
SG Singapore  
SV El Salvador  
SZ Eswatini  
TH Thailandia  
TN Tunisia  
TR Turchia  
TW Taiwan  
UA Ucraina  
US Stati Uniti  
UY Uruguay  
ZA Sud Africa  
ZW Zimbabwe  

.

_______________

[1] Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002).

[2] Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

ALLEGATO XIII

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/606)

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, lettera c)

CODICE ISO PAESE TERZO OSSERVAZIONI
AL Albania   
AR Argentina   
AU Australia   
BA Bosnia-Erzegovina   
BR Brasile   
BW Botswana   
BY Bielorussia   
CA Canada   
CH Svizzera [1]   
CL Cile   
CN Cina   
GB Regno Unito (*)  
GG Guernsey  
GL Groenlandia   
HK Hong Kong   
IL Israele [2]   
IN India   
JP Giappone   
KR Corea del Sud   
MD Moldova   
ME Montenegro   
MG Madagascar   
MY Malaysia   
MK Macedonia del Nord   
MX Messico   
NA Namibia   
NC Nuova Caledonia   
NZ Nuova Zelanda   
PM Saint Pierre e Miquelon   
RS Serbia   
RU Russia   
SG Singapore   
TH Thailandia   
TN Tunisia   
TR Turchia   
TW Taiwan   
UA Ucraina   
US Stati Uniti   
UY Uruguay   
ZA Sud Africa   
ZW Zimbabwe   

.

_______________

[1] Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002).

[2] Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

ALLEGATO XIV

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni di rettili, di cui all'articolo 23

CODICE ISO PAESE TERZO OSSERVAZIONI
CH Svizzera   
BW Botswana   
VN Vietnam   
ZA Sud Africa   
ZW Zimbabwe  

.

ALLEGATO XV

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1327)

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di insetti, di cui all'articolo 24

CODICE ISO PAESE TERZO O SUE REGIONI OSSERVAZIONI
CA Canada  
CH Svizzera  
GB Regno Unito [1]  
KR Corea del Sud  
TH Thailandia  
VN Vietnam  

.

_______________

[1] A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

ALLEGATO XVI

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/606)

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino, di cui all'articolo 26, primo comma

CODICE ISO PAESE TERZO PRODOTTI PER I QUALI IL PAESE TERZO E' PRESENTE NELL'ELENCO 
    Gallus gallus Tacchino
BR Brasile DOC, HEP -
CA Canada BPP [*1], DOC [*1], HEP BPP [*1], DOC, HEP
CH Svizzera [1]    
GB Regno Unito (*) BPP, DOC, HEP BPP, DOC, HEP
GG Guernsey BPP BPP
IL Israele [2] DOC, HEP DOC, HEP
US Stati Uniti BPP [*1], DOC, HEP DOC, HEP

.

_______________

[*1] solo per la riproduzione

BPP: pollame riproduttore o da reddito

DOC: pulcini di un giorno

HEP: uova da cova

[1] Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002).

[2] Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

ALLEGATO XVII

Tavola di concordanza di cui all'articolo 27, secondo comma

Regolamento (UE) 2019/626 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 1
Articolo 2 Articolo 2
Articolo 3 Articoli 3, 4 e 5
Articolo 4 Articoli 6 e 7
Articolo 5 Articoli 8 e 9
Articolo 6 Articolo 10
Articolo 7 Articolo 11
Articolo 8 Articolo 12
Articolo 9 Articolo 13
Articolo 10 Articoli 15 e 16
Articolo 11 Articolo 17
Articolo 12 Articolo 17
Articolo 13 Articolo 10
Articolo 14 Articolo 18
Articolo 15 Articolo 19
Articolo 16 Articolo 20
Articolo 17 Articolo 21
Articolo 18 Articolo 22
Articolo 19 Articolo 23
Articolo 20 Articolo 24
Articolo 21 Articolo 25
Articolo 22 -
Articolo 23 Articolo 27
Articolo 24 -
Articolo 25 Articolo 28
Allegato I Allegato VIII
Allegato II Allegato IX
Allegato III Allegato XI
Allegato III bis Allegato XV
Allegato IV -

.