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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1928 DELLA COMMISSIONE, 31 agosto 2021

G.U.U.E. 9 novembre 2021, n. L 394

Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 per quanto riguarda la gestione e i quantitativi di taluni contingenti tariffari per l'Argentina e rettifica tale regolamento per quanto riguarda le disposizioni transitorie.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 12 novembre 2021

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare l'articolo 185, l'articolo 186 e l'articolo 223, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (3) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli soggetti a titoli e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari.

2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea («l'accordo») concluso con decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio (4), modifica il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari.

3) L'accordo introduce una modifica della gestione del contingente tariffario per l'aglio originario dell'Argentina, passando da un sistema di importatori tradizionali e nuovi al metodo dell'esame simultaneo al quale non si applica il requisito del quantitativo di riferimento. Di conseguenza, l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/760 dovrebbe essere soppresso.

4) L'accordo prevede inoltre di scindere i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4213 e 09.4412, riguardanti il pollame, e di assegnare parte dei loro quantitativi a due nuovi contingenti tariffari recanti per prodotti originari dell'Argentina: i numeri d'ordine 09.4289 e 09.4290. E' opportuno inserire i riferimenti a questi nuovi contingenti tariffari all'articolo 9, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) 2020/760.

5) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/760, tale regolamento si applica ai periodi contingentali a partire dal 1° gennaio 2021. La disposizione transitoria di cui all'articolo 26, primo comma, di detto regolamento prevede che il quantitativo di riferimento di cui all'articolo 9 possa essere stabilito conformemente ai regolamenti abrogati dall'articolo 25 dello stesso regolamento nei primi due periodi contingentali «successivi all'entrata in vigore del presente regolamento». E' opportuno allineare questa formulazione all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/760 facendo riferimento ai primi due periodi contingentali «cui si applica il presente regolamento».

6) Occorre apportare una correzione analoga all'articolo 26, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2020/760. E' inoltre opportuno precisare in tale disposizione che il quantitativo di riferimento può essere stabilito sulla base di periodi contingentali tariffari completi anziché di periodi di 12 mesi.

7) Al fine di evitare qualsiasi confusione, è auspicabile correggere anche il considerando corrispondente.

8) E' pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/760.

9) L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/760 dovrebbe continuare ad applicarsi al periodo contingentale in corso per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4104, in attesa dell'inizio del primo periodo contingentale del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4288 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (5).

10) La modifica dell'articolo 9, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) 2020/760 dovrebbe applicarsi a decorrere dall'inizio del primo periodo contingentale dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4289 e 09.4290 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

GU L 347 del 20.12.2013.

(3)

Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020).

(4)

Decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (GU L 264 del 26.7.2021).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020).

Art. 1

Modifiche e rettifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760

Il regolamento delegato (UE) 2020/760 è così modificato e rettificato:

1) il considerando 18 è sostituito dal seguente:

«18) Per evitare di perturbare i flussi commerciali è necessario disporre che gli atti abrogati continuino ad applicarsi ai titoli di importazione rilasciati sulla base di tali atti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Allo stesso scopo, è opportuno consentire alle autorità emittenti di stabilire il quantitativo di riferimento in conformità degli atti abrogati durante i primi due periodi contingentali che iniziano a partire dal 1° gennaio 2021 cui si applica il presente regolamento.»;

2) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è soppresso;

b) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. In deroga al paragrafo 2, il quantitativo di riferimento è calcolato cumulando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell'Unione che rientrano in ciascuno dei seguenti gruppi costituiti da tre o quattro numeri d'ordine di contingenti indicati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

09.4211, 09.4212, 09.4213 e 09.4290; 

09.4214, 09.4215 e 09.4216; 

09.4410, 09.4411, 09.4412 e 09.4289.

7. In deroga al paragrafo 3, per i contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.4211, 09.4212, 09.4213 e 09.4290, il quantitativo totale di prodotti che rientrano nelle domande di titoli presentate nel periodo contingentale per i quattro contingenti suddetti non supera il quantitativo di riferimento totale del richiedente per i quattro contingenti suddetti. Il richiedente può scegliere come suddividere il quantitativo totale di riferimento tra i contingenti tariffari per i quali sono presentate le domande. Tale disposizione si applica anche ai contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.4214, 09.4215 e 09.4216 e ai numeri d'ordine 09.4410, 09.4411, 09.4412 e 09.4289.»;

3) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Disposizioni transitorie

Nei primi due periodi contingentali cui il presente regolamento si applica conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, l'autorità emittente può stabilire il quantitativo di riferimento di cui all'articolo 9 conformemente ai pertinenti regolamenti abrogati di cui all'articolo 25.

Se nel corso di uno o di entrambi i periodi contingentali che precedono il primo periodo contingentale cui si applica il presente regolamento a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, un contingente tariffario soggetto al requisito del quantitativo di riferimento di cui all'articolo 9 non è stato utilizzato interamente, gli operatori possono scegliere di stabilire il loro quantitativo di riferimento a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, o sulla base degli ultimi due periodi contingentali precedenti in cui il contingente tariffario è stato interamente utilizzato.».

Art. 2

Disposizioni transitorie

L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/760 continua ad applicarsi al periodo contingentale in corso per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4104.

Art. 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applica a decorrere dall'inizio del primo periodo contingentale dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4289 e 09.4290 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN