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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/761 DELLA COMMISSIONE, 17 dicembre 2019

G.U.U.E. 12 giugno 2020, n. L 185

Regolamento recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/184)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 19 giugno 2020

Applicabile dal: 1° gennaio 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187 e l'articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (3), in particolare l'articolo 9, lettere da a) a d) e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari e al trattamento speciale delle importazioni dai paesi terzi. Esso autorizza inoltre la Commissione ad adottare atti delegati e di esecuzione al riguardo. Al fine di garantire il buon funzionamento della gestione dei contingenti tariffari nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire un certo numero di atti che stabiliscono norme comuni o norme settoriali specifiche, sulla base di atti adottati in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, o all'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (4).

2) Negli accordi e negli atti internazionali adottati a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 207 del TFUE l'Unione si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti agricoli e, in taluni casi, a gestire tali contingenti. In alcuni casi le importazioni di prodotti nell'ambito di tali contingenti tariffari sono soggette all'obbligo di un titolo di importazione. I regolamenti della Commissione e i regolamenti di esecuzione della Commissione che hanno aperto tali contingenti e che stabiliscono norme specifiche sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/760. E' opportuno mantenere tali norme nel presente regolamento.

3) E' opportuno fissare un periodo contingentale annuale di 12 mesi consecutivi per tutti i contingenti tariffari relativi a prodotti agricoli e ad altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. In alcuni casi è opportuno prevedere sottoperiodi contingentali all'interno del periodo contingentale annuale, in particolare quando ciò è previsto da un accordo internazionale.

4) Al fine di garantire una sana gestione dei contingenti tariffari, è opportuno stabilire i quantitativi minimi o massimi che possono essere richiesti nell'ambito dei contingenti tariffari.

5) Al fine di semplificare e migliorare l'efficacia e l'efficienza dei meccanismi di gestione e di controllo, è opportuno stabilire condizioni comuni per la gestione dei contingenti tariffari soggetti a titoli di importazione. Tali contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti mediante l'assegnazione di titoli in proporzione ai quantitativi globali richiesti (nel prosieguo il «metodo dell'esame simultaneo»). E' opportuno stabilire norme anche per quanto riguarda la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli, che dovrebbero applicarsi in aggiunta a quelle del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (5) e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (6).

6) Alcuni accordi internazionali prescrivono che i contingenti tariffari siano gestiti con un metodo basato su documenti rilasciati da paesi terzi. Tale metodo prevede che l'assegnazione di titoli corrisponda ai quantitativi indicati nei documenti rilasciati dai paesi terzi. E' pertanto necessario stabilire norme specifiche per tale metodo di gestione. I documenti dovrebbero essere rilasciati da un'autorità riconosciuta dal paese terzo e rispettare determinate condizioni.

7) Per garantire la trasparenza nella gestione dei contingenti tariffari soggetti a titoli di importazione, le autorità competenti dovrebbero fornire informazioni pertinenti, su richiesta, a qualsiasi operatore interessato al commercio del prodotto in questione. Per consentire agli operatori di presentare domanda per i quantitativi disponibili nell'ambito di un contingente tariffario, la Commissione dovrebbe pubblicare il quantitativo globale del contingente tariffario disponibile, nonché le date di apertura e di chiusura del periodo di presentazione delle domande. Deroghe e modifiche alle norme sulle procedure di concessione dei titoli o agli elenchi di prodotti soggetti a titoli di importazione dovrebbero inoltre essere pubblicate in conformità ai principi dell'accordo in materia di licenze di importazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (7) e della decisione ministeriale di Bali (8).

8) E' necessario stabilire una cauzione di importo adeguato per i titoli da rilasciare nell'ambito dei contingenti tariffari, al fine di garantire che i prodotti siano immessi in libera pratica nell'Unione o esportati dall'Unione durante il periodo di validità del titolo.

9) Al fine di agevolare la gestione di taluni contingenti tariffari sensibili e molto richiesti e di taluni contingenti tariffari che in passato sono stati oggetto di elusione, il regolamento delegato (UE) 2020/760 istituisce un sistema elettronico apposito. E' opportuno stabilire norme relative alle procedure e ai termini per la presentazione di documenti e dichiarazioni mediante tale sistema elettronico.

10) E' opportuno stabilire norme relative al rilascio dei titoli. In particolare, è opportuno stabilire l'applicazione di un coefficiente di attribuzione qualora i quantitativi oggetto delle domande di titoli superino i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di importazione cui trattasi.

11) E' necessario fissare i periodi di validità dei titoli rilasciati nell'ambito dei contingenti tariffari per definire il momento in cui è assolto l'obbligo di importazione o di esportazione.

12) Nell'interesse degli attuali importatori di aglio, che importano normalmente notevoli quantitativi di prodotto, e per garantire l'ingresso di nuovi importatori sul mercato, è opportuno operare, per l'aglio originario dell'Argentina, una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori. E' opportuno definire queste due categorie di importatori e fissare criteri relativi ai richiedenti e all'utilizzo dei titoli di importazione. Nell'ambito della semplificazione della gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di aglio, i numeri d'ordine dei contingenti tariffari di importazione per l'aglio originario della Cina e di altri paesi terzi (ad eccezione della Cina e dell'Argentina) sono stati sostituiti da nuovi numeri. La modifica dei numeri d'ordine non dovrebbe pregiudicare la continuità di tali contingenti tariffari per quanto riguarda, tra l'altro, il calcolo del quantitativo di riferimento, se del caso, in particolare ai fini delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/760 Lo stesso vale per i contingenti tariffari per l'importazione di funghi originari della Cina e di altri paesi terzi (ad eccezione della Cina) ai quali sono stati assegnati nuovi numeri d'ordine.

13) I quantitativi da assegnare alle categorie di importatori di cui sopra dovrebbero essere determinati sulla base dei quantitativi effettivamente importati piuttosto che sulla base dei titoli di importazione rilasciati. Le domande di titoli di importazione per l'aglio originario dell'Argentina presentate da entrambe le categorie di importatori dovrebbero essere soggette a restrizioni, ad esempio un quantitativo di riferimento per gli importatori tradizionali. Tali restrizioni sono necessarie non solo per garantire che la concorrenza tra gli importatori sia salvaguardata ma anche per dare agli importatori che esercitano effettivamente un'attività commerciale nel mercato degli ortofrutticoli l'opportunità di difendere la loro legittima posizione commerciale nei confronti di altri importatori e per impedire che un unico importatore sia in grado di controllare il mercato.

14) Per migliorare i controlli e prevenire il rischio di anomalie negli scambi dovute a certificati di origine e ad altri documenti inesatti, è opportuno mantenere il sistema esistente di certificati di origine per l'aglio e il requisito che l'aglio sia trasportato direttamente dal paese terzo di origine nell'Unione. L'elenco dei paesi terzi dovrebbe essere ampliato alla luce delle informazioni supplementari disponibili. I certificati di origine dovrebbero essere rilasciati dalle autorità nazionali competenti conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (9).

15) Al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per i contingenti tariffari, le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari di «baby beef», di carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, di carne di bufalo congelata e di pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati dovrebbero essere soggette alla presentazione di un certificato di autenticità attestante che le merci provengono dal paese di rilascio e che corrispondono esattamente alla definizione contenuta nell'accordo internazionale. E' opportuno stabilire un modello di certificato di autenticità e norme dettagliate per l'utilizzo dei certificati di autenticità rilasciati sulla base di tale modello.

16) L'Unione ha la possibilità di designare gli importatori che possono importare formaggi originari dell'Unione europea negli Stati Uniti d'America nell'ambito di un contingente specifico. Per consentire all'Unione di massimizzare il valore del contingente, è pertanto opportuno stabilire una procedura per la designazione degli importatori in base all'assegnazione di titoli di esportazione per i prodotti in questione.

17) Date le peculiarità del periodo di importazione in esenzione da dazio applicabile in Spagna e in Portogallo per il granturco, nonché in Spagna per il sorgo, è opportuno stabilire norme specifiche riguardanti il periodo di presentazione delle domande di titoli, la presentazione delle domande di titoli e i titoli per il granturco e il sorgo per gli Stati membri interessati.

18) Ai fini di un'agevole transizione verso le norme del presente regolamento, per rispettare l'obbligo di notificare le nuove norme all'Organizzazione mondiale del commercio prima della loro applicazione e per concedere agli operatori un tempo sufficiente per adeguarsi all'obbligo di registrarsi in un apposito sistema elettronico e di presentare, attraverso tale sistema, una dichiarazione di indipendenza per determinati contingenti tariffari sovrarichiesti, è opportuno stabilire l'entrata in vigore differita del presente regolamento.

19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

GU L 347 del 20.12.2013.

(3)

GU L 150 del 20.5.2014.

(4)

Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (Cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

(5)

Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016).

(7)

Uruguay Round dei negoziati commerciali multilaterali (1986 - 1994) - Allegato 1 - Allegato 1A - Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione (OMC-GATT 1994) (GU L 336 del 23.12.1994).

(8)

Decisione ministeriale di Bali sulla gestione dei contingenti tariffari WT/MIN[13]/39 - WT/L/914 dell'11 dicembre 2013.

(9)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Ambito di applicazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024)

Il presente regolamento stabilisce norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari di cui all'allegato I per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione, in particolare per quanto riguarda:

a) i periodi contingentali;

b) i quantitativi massimi per cui si può presentare domanda;

c) la presentazione di domande di titoli di importazione e di esportazione;

d) i dettagli da inserire in determinate sezioni delle domande di titoli di importazione e di esportazione e dei titoli stessi;

e) l'irricevibilità delle domande di titoli di importazione e di esportazione;

f) la cauzione da costituire al momento della presentazione di una domanda di titolo di importazione o di esportazione;

g) il coefficiente di attribuzione e la sospensione della presentazione di domande di titoli;

h) il rilascio di titoli di importazione e di esportazione;

i) il periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione;

j) la prova di immissione in libera pratica;

k) la prova dell'origine;

l) la notifica dei quantitativi alla Commissione;

m) la notifica alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità (CA), ai certificati IMA 1 ("Inward Monitoring Arrangement") e ai certificati di ammissibilità.

Il presente regolamento apre inoltre contingenti tariffari di importazione e di esportazione di prodotti agricoli specifici e stabilisce norme specifiche per la gestione di tali contingenti.

Art. 2

Altre norme applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2) e i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2447 e (UE) 2016/1239.

(1)

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014).

TITOLO II

NORME COMUNI

Art. 3

Contingenti tariffari elencati nell'allegato I

1. Ciascun contingente tariffario è identificato mediante un numero d'ordine.

2. I contingenti tariffari di importazione e di esportazione sono riportati nell'allegato I, unitamente alle seguenti informazioni:

a) il numero d'ordine del contingente tariffario di importazione e la descrizione dei contingenti tariffari di esportazione;

b) il settore dei prodotti;

c) il tipo di contingente tariffario, di importazione o di esportazione;

d) il metodo di gestione;

e) se del caso, l'obbligo per gli operatori di fornire la prova del quantitativo di riferimento in conformità all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/760;

f) se del caso, l'obbligo per gli operatori di fornire la prova dello svolgimento di un'attività commerciale conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760;

g) se del caso, la data di scadenza del titolo;

h) se del caso, l'obbligo per gli operatori di registrarsi nel sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (Licence Operator Registration and Identification, LORI) di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760 prima di presentare domanda di titolo.

Art. 4

Periodo contingentale

1. I contingenti tariffari sono aperti per un periodo di 12 mesi consecutivi (di seguito «periodo contingentale»). I periodi contingentali possono essere suddivisi in sottoperiodi.

2. I periodi contingentali, gli eventuali sottoperiodi e i quantitativi totali disponibili per il periodo contingentale, per ciascun contingente tariffario, sono stabiliti negli allegati da II a XIII

Art. 5

Quantitativi massimi per cui si può presentare domanda

1. Il quantitativo oggetto della domanda non può superare il quantitativo totale disponibile per il periodo o il sottoperiodo contingentale interessato.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il quantitativo disponibile è il quantitativo totale non assegnato per il periodo o sottoperiodo contingentale rimanente.

3. Il quantitativo disponibile comprende il quantitativo non utilizzato nel precedente sottoperiodo contingentale.

Art. 6

Presentazione di domande di titoli di importazione e di esportazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/254, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2023/254)

1. Le domande di titoli di importazione e di esportazione sono presentate entro i primi sette giorni di calendario del mese che precede l'inizio del periodo contingentale ed entro i primi sette giorni di calendario di ogni mese del periodo contingentale, ad eccezione del mese di dicembre in cui non è possibile presentare domande.

2. In deroga al paragrafo 1, le domande di titoli di importazione e di esportazione validi a decorrere dal 1° gennaio sono presentate dal 23 al 30 novembre dell'anno precedente.

3. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli operatori che chiedono titoli presentano una sola domanda ricevibile per mese e per contingente tariffario. Nel mese di novembre gli operatori possono presentare due domande per contingente tariffario: una domanda per i titoli validi a partire da dicembre e una domanda per i titoli validi a partire da gennaio. Per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi, si applicano rispettivamente gli articoli 71 e 72.

4. Se per un determinato contingente tariffario un richiedente presenta un numero di domande superiore al numero massimo di cui al paragrafo 3, nessuna delle domande presentate per il contingente tariffario è ricevibile.

5. In deroga al paragrafo 3, se un contingente tariffario include più codici NC, paesi di origine o aliquote del dazio, gli operatori possono presentare mensilmente domande per i diversi codici NC o paesi di origine o per le diverse aliquote del dazio. In tal caso le domande sono presentate contemporaneamente. L'autorità emittente le considera una domanda unica.

Art. 7

Dettagli da inserire in determinate sezioni delle domande dei titoli di importazione e di esportazione

1. Le seguenti sezioni dei moduli delle domande di titoli di importazione e di esportazione figuranti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono compilate come segue:

a) nella sezione 20 del modulo di domanda di titolo di importazione, sono indicati i seguenti dati:

i) il numero d'ordine del contingente tariffario di importazione;

ii) il dazio doganale ad valorem e specifico («dazio doganale del contingente») applicabile al prodotto interessato;

b) ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 7 del modulo di domanda di titolo di esportazione si indica il paese di destinazione e la casella «sì» della medesima sezione deve essere barrata;

c) ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 8 del modulo di domanda di titolo di importazione si indica il paese di origine e la casella «sì» della medesima sezione deve essere barrata.

2. Gli Stati membri che dispongono di un sistema elettronico di domanda e di registrazione registrano i dati di cui al paragrafo 1 in tale sistema.

Art. 8

Irricevibilità delle domande di titoli di importazione e di esportazione

1. Le domande di titoli incomplete o non conformi ai criteri stabiliti nel presente regolamento, nel regolamento delegato (UE) 2016/1237 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono dichiarate irricevibili.

2. Se l'autorità emittente dichiara la domanda di titolo irricevibile, notifica all'operatore per iscritto la decisione di irricevibilità della domanda, unitamente ai motivi della decisione. Tale notifica informa l'operatore circa il diritto di ricorso contro la decisione di irricevibilità, la procedura applicabile e i termini del ricorso.

3. Le domande di titoli non possono essere dichiarate irricevibili per errori materiali di modesta entità che non modificano gli elementi essenziali della domanda.

4. Gli agenti doganali o i rappresentanti doganali del richiedente non sono autorizzati a presentare domanda di titoli nell'ambito dei contingenti tariffari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Essi non possono essere detentori di titoli rilasciati a norma del presente regolamento.

Art. 9

Cauzione da costituire al momento della presentazione di una domanda di titolo di importazione o di esportazione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/254, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2023/254)

Se il rilascio di un titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/760, il richiedente la costituisce presso l'autorità emittente, prima della fine del periodo di presentazione delle domande, per l'importo previsto per ciascun contingente tariffario negli allegati da II a XIII del presente regolamento.

Tuttavia l'autorità emittente può imporre agli operatori di costituire la cauzione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/760 il giorno di presentazione della domanda di titolo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1237.

Art. 10

Coefficiente di attribuzione e sospensione della presentazione di domande di titoli

1. Fatta eccezione per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi, per ciascun contingente tariffario la Commissione calcola un coefficiente di attribuzione. Gli Stati membri applicano il coefficiente ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo notificata alla Commissione. Il coefficiente di attribuzione è calcolato sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri e secondo il metodo di cui al paragrafo 3.

2. La Commissione rende pubblico il coefficiente di attribuzione per ciascun contingente tariffario mediante idonea pubblicazione in internet entro e non oltre il ventiduesimo giorno del mese in cui gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi richiesti. Se la domanda è stata presentata tra il 23 e il 30 novembre, il coefficiente di attribuzione è reso pubblico entro il 14 dicembre.

3. Salvo disposizione contraria del titolo III, il coefficiente di attribuzione per i titoli non supera il 100 % ed è calcolato come segue: [(quantitativo disponibile/quantitativo richiesto) × 100] %. Il coefficiente di attribuzione è arrotondato a sei cifre. La Commissione adegua il coefficiente di attribuzione per garantire che i quantitativi disponibili per il periodo o il sottoperiodo contingentale di importazione o di esportazione non siano superati.

4. Se il quantitativo contingentale per un sottoperiodo o nell'ambito del sistema delle domande mensili è esaurito, la Commissione sospende la presentazione di ulteriori domande fino alla fine del periodo o del sottoperiodo contingentale. La sospensione è revocata quando si rendono disponibili quantitativi entro lo stesso periodo contingentale a seguito della notifica di quantitativi non utilizzati. La Commissione notifica alle autorità emittenti degli Stati membri la sospensione, la revoca della sospensione e il quantitativo disponibile nell'ambito di un contingente tariffario mediante opportuna pubblicazione in internet.

5. I titoli di importazione e di esportazione sono rilasciati per i quantitativi calcolati moltiplicando i quantitativi riportati nelle domande di titoli di importazione o di esportazione per il coefficiente di attribuzione. Il quantitativo ottenuto in seguito all'applicazione del coefficiente di attribuzione viene arrotondato all'unità inferiore.

6. I quantitativi non assegnati o non utilizzati durante un sottoperiodo sono determinati in base alle informazioni notificate alla Commissione dagli Stati membri. Tali quantitativi sono aggiunti ai quantitativi disponibili per essere ridistribuiti nell'ambito dello stesso periodo contingentale di importazione o di esportazione.

7. Prima di calcolare il coefficiente di attribuzione per i contingenti tariffari per i quali è richiesta la registrazione previa obbligatoria degli operatori a norma dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/760, la Commissione può chiedere all'autorità emittente competente di verificare il fascicolo LORI dei richiedenti. La richiesta è presentata entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del quindicesimo giorno del mese in cui gli Stati membri hanno notificato i quantitativi richiesti. Tuttavia, per i quantitativi notificati entro il 6 dicembre, tale richiesta deve essere presentata entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) dell'8 dicembre. Le autorità emittenti forniscono alla Commissione un indirizzo di posta elettronica al quale inviare le richieste.

8. Le autorità emittenti rispondono alle richieste della Commissione di cui al paragrafo 7 entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del ventunesimo giorno del mese successivo alla richiesta.

9. Per le richieste trasmesse entro l'8 dicembre, le autorità emittenti rispondono entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 7 gennaio.

10. Se l'autorità emittente non risponde alla Commissione entro i termini di cui ai paragrafi 8 e 9, tale autorità non accetta alcuna ulteriore domanda di titolo presentata dall'operatore in questione.

Art. 11

Rilascio di titoli di importazione e di esportazione

1. Il presente articolo non si applica ai titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi.

2. I titoli sono rilasciati soltanto per le domande notificate alla Commissione.

3. I titoli sono rilasciati dopo la pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione e prima della fine del mese.

Se, a causa di circostanze impreviste, la Commissione non pubblica il coefficiente di attribuzione nel periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, i titoli sono rilasciati al massimo entro il settimo giorno di calendario successivo al giorno in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione.

4. I titoli validi a decorrere dal 1° gennaio sono rilasciati nel periodo dal 15 al 31 dicembre dell'anno precedente.

Se, a causa di circostanze impreviste, la Commissione non pubblica il coefficiente di attribuzione nel periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, i titoli sono rilasciati entro il quattordicesimo giorno di calendario successivo al giorno in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. Se la data di rilascio è successiva al 1° gennaio, i titoli sono validi dalla data di emissione, senza modifica dell'ultimo giorno di validità.

Art. 12

Dettagli da inserire in determinate sezioni dei titoli di importazione e di esportazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/254, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2023/254)

1. Le seguenti sezioni dei moduli di titoli di importazione o di esportazione figuranti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono compilate come segue:

a) nella sezione 20 del titolo di importazione si indica il numero d'ordine del contingente tariffario;

b) nella sezione 24 del titolo di importazione si indica il dazio doganale ad valorem e specifico («dazio doganale del contingente») applicabile al prodotto interessato;

c) ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 8 del titolo di importazione si indica il paese di origine e la casella «sì» della medesima sezione deve essere barrata;

d) nella sezione 19 del titolo di importazione e di esportazione si indica una tolleranza ammessa pari a 0, ad eccezione dei prodotti soggetti a titolo di importazione elencati nella parte I dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1237, per i quali la tolleranza ammessa è del 5 % in più e la sezione 24 del titolo contiene la dicitura «Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18» (1);

e) la sezione 24 del titolo di importazione o la sezione 22 del titolo di esportazione contiene la dicitura "L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica (2)".

2. Gli Stati membri che dispongono di un sistema elettronico di domanda e di registrazione registrano i dati in tale sistema.

(1)

- In bulgaro: ???? ? ??????? ?? ???????, ????? ?? ??????? ?????? ????????????, ???????? ? ??????? 17 ? 18

- In spagnolo: Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18

- In ceco: Clo v rámci kvóty uplat?ované na množství uvedené v kolonkách 17 a 18

- In danese: Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18

- In tedesco: Kontingentszollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge

- In estone: Punktides 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär

- In greco: ????? ?????????? ?????? ??? ??????????? ???? ???????? ? ????? ??????????? ???? ?????? 17 ??? 18

- In inglese: In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

- In francese: Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux Sections 17 et 18

- In croato: stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na koli?inu navedenu u odjeljcima 17. i 18

- In italiano: Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18

- In lettone: Kvotas maks?juma likme, kas piem?rojama 17. un 18. ail? nor?d?tajam daudzumam

- In lituano: muitas, taikomas 17 ir 18 skyriuose nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams

- In ungherese: A 17. és 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel

- In maltese: Dazju fil-kwota applikabbli g?all-kwantità spe?ifikata fit-Taqsimiet 17 u 18

- In neerlandese: Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

- In polacco: stawka celna w ramach kontyngentu maj?ca zastosowanie do ilo?ci okre?lonej w sekcjach 17 i 18

- In portoghese: Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas casas 17 e 18

- In romeno: Tax? vamal? contingentar? aplicabil? cantit??ii specificate în sec?iunile 17 ?i 18

- In slovacco: Clo v rámci kvóty uplatnite?né na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

- In sloveno: Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za koli?ino iz oddelkov 17 in 18

- In finlandese: 17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli

- In svedese: Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18

(2)

- In bulgaro: ???? 3, ???????? 4 ?? ????????? (???, ???????) ? 1182/71 ?? ?? ???????

- In spagnolo: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE, Euratom) n o 1182/71

- In ceco: Ustanovení ?l. 3 odst. 4 na?ízení (EHS, Euratom) ?. 1182/71 se nepoužije

- In danese: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

- In tedesco: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

- In estone: Määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

- In greco: ?? ????? 3 ?????????? 4 ??? ?????????? (???, ???????) ????. 1182/71 ??? ???????????

- In inglese: Article 3(4) of Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 shall not apply

- In francese: L'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) n o 1182/71 ne s'applique pas

- In croato: ?lanak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71 se ne primjenjuje

- In italiano: L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica

- In lettone: Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiem?ro

- In lituano: Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

- In ungherese: Az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

- In maltese: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 ma g?andux japplika

- In neerlandese: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 is niet van toepassing

- In polacco: Artyku? 3 ust. 4 rozporz?dzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 nie ma zastosowania

- In portoghese: O artigo 3. o, n. o 4, do Regulamento (CEE, Euratom) n. o 1182/71 não é aplicável

- In rumeno: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 nu se aplic?

- In slovacco: ?lánok 3 ods. 4 nariadenia (EHS, Euratom) ?. 1182/71 sa neuplat?uje

- In sloveno: ?len 3(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 se ne uporablja

- In finlandese: Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

- In svedese: Artikel 3.4 i förordning (EEG, Euartom) nr 1182/71 skall inte tillämpas.

Art. 13

Periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024)

1. L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1) non si applica alla determinazione del periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione per i contingenti tariffari di importazione e di esportazione.

2. I titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione o di esportazione gestiti con il metodo dell'esame simultaneo di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, indicati nell'allegato I, sono validi:

a) per le domande presentate prima del periodo contingentale, dal primo giorno di calendario del periodo contingentale fino alla fine di tale periodo;

b) per le domande presentate durante il periodo contingentale, dal primo giorno di calendario del mese successivo alla presentazione della domanda fino alla fine di tale periodo;

c) per le domande presentate tra il 23 e il 30 novembre dell'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno seguente fino alla fine del periodo contingentale.

3. Salvo disposizione contraria del titolo III o dell'allegato I, se un periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, i titoli rilasciati per un sottoperiodo scadono l'ultimo giorno di calendario del mese successivo alla fine di tale sottoperiodo, ma non oltre la fine del periodo contingentale.

4. Salvo disposizione contraria del titolo III, i titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi sono validi dalla data del rilascio fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) del trentesimo giorno di calendario successivo all'ultimo giorno di validità dei certificati IMA 1 o dei certificati di autenticità per cui sono stati rilasciati. Tale periodo di validità non può superare la fine del periodo contingentale. I titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con certificati di ammissibilità sono validi dalla data del rilascio fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno del periodo contingentale.

5. I titoli per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi sono validi dalla data di rilascio fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio, ad eccezione dei titoli rilasciati dal 20 dicembre al 31 dicembre, che sono validi dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

6. Se il periodo di validità di un titolo di importazione o di esportazione per un contingente tariffario è prorogato per cause di forza maggiore, come stabilito dall'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la proroga non può superare la fine del periodo contingentale.

(1)

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971).

Art. 14

Prova di immissione in libera pratica e di esportazione

1. I quantitativi non immessi in libera pratica o non esportati entro la fine del periodo di validità dei titoli sono considerati quantitativi non utilizzati.

2. La prova dell'immissione in libera pratica e la prova dell'avvenuta esportazione e dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione è fornita conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Art. 15

Prova dell'origine

1. Ove richiesto dagli allegati da II a XIII, è presentata alle autorità doganali dell'Unione una prova dell'origine, unitamente a una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione. I documenti richiesti per la prova dell'origine per ciascun contingente tariffario sono elencati in tali allegati.

2. In casi specifici, previsti dagli allegati da II a XIII, la prova dell'origine è presentata al momento della domanda di un titolo di importazione.

3. Se necessario, le autorità doganali possono inoltre richiedere al dichiarante o all'importatore di provare l'origine dei prodotti conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Art. 15

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/567)

In deroga all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nei casi in cui gli allegati da II a XIII del presente regolamento fanno riferimento al presente articolo, il certificato di origine relativo ai prodotti originari di un paese terzo per il quale sono istituiti regimi speciali di importazione non preferenziali è rilasciato utilizzando il modulo di cui all'allegato XVII del presente regolamento conformemente alle specifiche tecniche ivi stabilite.

Art. 16

Notifiche di quantitativi alla Commissione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/64, con l'applicabilità di cui all'art. 4 del medesimo Reg. (UE) 2022/64, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/254, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2023/254 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/567)

1. Salvo disposizione contraria del titolo III, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto di domande di titoli di importazione o di esportazione per ciascun contingente tariffario:

a) al più tardi il quattordicesimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;

b) al più tardi il 6 dicembre, se le domande di titolo sono presentate dal 23 al 30 novembre.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione e di esportazione che hanno rilasciato per ciascun contingente tariffario:

a) al più tardi l'ultimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo per un contingente tariffario siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;

b) al più tardi il 31 dicembre, se le domande di titolo per un contingente tariffario sono presentate dal 23 al 30 novembre;

[c) al più tardi il decimo giorno del mese successivo al rilascio, nel caso di titoli di importazione rilasciati sulla base di documenti rilasciati da paesi terzi.] (lettera soppressa) (1)

Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, la notifica è presentata entro sette giorni dalla data in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, la notifica è presentata entro 14 giorni dalla data in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione.

4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri notificano a quest'ultima i quantitativi non utilizzati per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione e di esportazione. I quantitativi inutilizzati corrispondono alla differenza tra i quantitativi indicati sul retro dei titoli di importazione o di esportazione e i quantitativi per cui tali titoli sono stati rilasciati.

5. I quantitativi inutilizzati oggetto di titoli di importazione o di esportazione sono notificati alla Commissione, rispettivamente, entro quattro mesi o 210 giorni di calendario successivamente alla scadenza del periodo di validità dei titoli in questione.

Per i titoli di importazione, i quantitativi immessi in libera pratica durante il precedente periodo contingentale sono comunicati entro quattro mesi dalla fine del periodo contingentale.

I quantitativi non utilizzati oggetto dei titoli di importazione basati su documenti rilasciati da paesi terzi non devono essere notificati.

6. Se il periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, i quantitativi inutilizzati sono notificati contestualmente alla notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), per l'ultimo sottoperiodo.

7. I quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso di prodotto e ripartiti, se del caso, per numero d'ordine e origine.

8. Per le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento e relative ai contingenti tariffari per le carni bovine con i numeri d'ordine 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4003, 09.4455, 09.4001 e 09.4004, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso di prodotto, per paese di origine e per categoria di prodotto, come indicato nella parte B dell'allegato XV del presente regolamento. Tuttavia per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4003 non è necessario notificare il paese di origine.

9. L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 si applica ai periodi e ai termini stabiliti nel presente articolo.

(1)

Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/567.

Art. 17

Notifiche alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità, ai certificati di ammissibilità e ai certificati IMA 1

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024)

1. Dall'ottavo al sedicesimo giorno del mese successivo alla fine del periodo contingentale, gli Stati membri notificano alla Commissione il nome, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) e l'indirizzo dei detentori di titoli di importazione per i contingenti tariffari che richiedono l'iscrizione obbligatoria degli operatori e, se del caso, del cessionario.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le convalide, i respingimenti o le revoche di una domanda di registrazione nel sistema elettronico LORI.

3. Per notificare la convalida di una domanda di registrazione nel sistema elettronico LORI, gli Stati membri presentano i dati richiesti figuranti nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/760.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi modifica apportata dagli operatori al proprio fascicolo LORI.

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun operatore registrato nel sistema elettronico LORI, tutte le domande di titoli di importazione, con l'indicazione del contingente tariffario interessato, i codici NC, i quantitativi richiesti e la data della domanda:

a) al più tardi il quattordicesimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;

b) al più tardi il 6 dicembre, se le domande di titolo sono presentate dal 23 al 30 novembre. (1)

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun certificato di autenticità, certificato di ammissibilità o certificato IMA 1 presentato da un operatore in relazione a contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, il numero del titolo corrispondente che hanno rilasciato e i quantitativi oggetto di tale titolo. La notifica è effettuata prima che il titolo rilasciato sia messo a disposizione dell'operatore.

7. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, quando nel presente articolo sono fissati periodi e termini, essi si concludono alla scadenza dell'ultima ora dell'ultimo giorno, indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo ai sensi del suddetto regolamento.

8. Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (2) e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (3).

(1)

Paragrafo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E 20 maggio 2021, n. L 178.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017).

TITOLO III

NORME SETTORIALI SPECIFICHE

CAPO 1

Cereali

Sezione 1

Cereali diversi dal granturco e dal sorgo di cui all'articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013

Art. 18

Contingenti tariffari

Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE del Consiglio (1), e all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, approvato con decisione 2006/333/CE (2), sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell'Unione di granturco alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Conformemente all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio e all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, approvato con decisione 2007/444/CE del Consiglio (3), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d'ordine figurano nell'allegato II del presente regolamento.

(1)

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994).

(2)

Decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea (GU L 124 del 11.5.2006).

(3)

Decisione 2007/444/CE del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (GU L 169 del 29.6.2007).

Art. 19

Norme di qualità

Le norme di qualità e le tolleranze applicabili al frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta di cui al codice NC 1001 99 00 sono quelle stabilite nell'allegato II del regolamento (CE) n. 642/2010 della Commissione (1). Si applicano i metodi di analisi previsti nella parte II dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (2).

(1)

Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010).

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016).

Art. 20

Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari nell'ambito dell'accordo economico e commerciale globale con il Canada

L'immissione in libera pratica nell'Unione di frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1).

(1)

GU L 11 del 14.1.2017.

Sezione 2

Granturco e sorgo di cui all'articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013

Art. 21

Periodo di presentazione delle domande

Dalla data di applicazione del dazio zero all'importazione di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/760, le domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari di granturco e di sorgo di cui all'articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono presentate alle autorità spagnole e portoghesi competenti tra il settimo e l'undicesimo giorno di ogni mese entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles).

Art. 22

Contenuto della domanda e del titolo

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760)

La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso contengono in ogni caso nella sezione 24 una delle diciture elencate nell'allegato XIV.

Art. 23

Notifiche alla Commissione

Dalla data di applicazione del dazio zero all'importazione di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/760, le autorità spagnole e portoghesi competenti notificano alla Commissione per via elettronica:

a) entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles) del quindicesimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli per numero d'ordine;

b) prima della fine del mese, i quantitativi totali per codice NC per cui sono stati emessi titoli di importazione.

Art. 24

Coefficiente di attribuzione

La Commissione notifica il coefficiente di attribuzione alle autorità emittenti entro il ventiduesimo giorno del mese in cui gli Stati membri hanno notificato i quantitativi richiesti a norma dell'articolo 23.

Art. 25

Rilascio del titolo di importazione

Le autorità spagnole e portoghesi competenti rilasciano i titoli di importazione tra il ventitreesimo e l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 26

Validità del titolo

In deroga all'articolo 13, il titolo è valido dal giorno del rilascio alla fine del secondo mese successivo a tale data.

CAPO 2

Riso

Art. 27

Contingenti tariffari e assegnazione dei quantitativi

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/64, con l'applicabilità di cui all'art. 4 del medesimo Reg. (UE) 2022/64)

Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE e regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio (1), e ai risultati delle consultazioni con la Thailandia, approvate con decisione 96/317/CE del Consiglio (2), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di riso, riso semigreggio e rotture di riso, alle condizioni previste dal presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d'ordine figurano nell'allegato III del presente regolamento.

I quantitativi disponibili sono fissati per sottoperiodo, come specificato nell'allegato III del presente regolamento.

In deroga all'articolo 13, i titoli rilasciati nell'ultimo sottoperiodo per i contingenti tariffari d'importazione con numero d'ordine 09.4127, 09.4128, [09.4129] (numero d'ordine soppresso) (3) e 09.4130 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

I quantitativi inutilizzati nell'ambito dei contingenti tariffari con numero d'ordine 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, [09.4129] (numero d'ordine soppresso) (3), 09.4130 09.4148, 09.4166, 09.4168, 09.4729, 09.4730 e 09.4731 in un sottoperiodo sono riportati ai sottoperiodi successivi specificati nell'allegato III. Nessun quantitativo è riportato al periodo contingentale successivo.

I quantitativi nell'ambito dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128 e 09.4130 che non sono stati utilizzati o assegnati nei precedenti sottoperiodi sono trasferiti al contingente tariffario con numero d'ordine 09.4138 a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno. Ciò vale anche per i quantitativi nell'ambito del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4129 che non sono stati assegnati prima del 1° settembre o utilizzati prima del 1° ottobre.

Per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4729, 09.4730 e 09.4731, gli Stati membri notificano alla Commissione, a norma dell'articolo 16, i quantitativi in peso del prodotto e la Commissione li trasforma nell'equivalente peso specificato nell'allegato III.

(1)

Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (GU L 146 del 20.6.1996).

(2)

Decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (GU L 122 del 22.5.1996).

(3)

Numero d'ordine soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/64, con l'applicabilità di cui all'art. 4 del medesimo Reg. (UE) 2022/64.

Art. 28

Documenti di esportazione

Le domande di titoli di importazione presentate per riso e rotture di riso nell'ambito dei contingenti tariffari 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4149 sono accompagnate dal certificato di esportazione in originale, il cui modello figura nell'allegato XIV.2. I certificati di esportazione sono rilasciati dall'autorità competente dei paesi terzi ivi indicata. Il quantitativo indicato nella domanda di titolo di importazione non può superare il quantitativo indicato nei titoli di esportazione.

Art. 29

Contenuto del titolo

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760)

Nei titoli di importazione per tutti i numeri d'ordine elencati nell'allegato III, ad eccezione dei numeri d'ordine 09.4138, 09.4148, 09.4166, 09.4168, 09.4119, 09.4130 e 09.4154, il paese di origine è indicato nella sezione 8 e la casella «sì» di tale sezione è barrata.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, le domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari 09.4729, 09.4730 e 09.4731 si riferiscono a un unico numero d'ordine e a un unico codice NC. La designazione delle merci e il loro codice NC sono indicati rispettivamente nelle sezioni 15 e 16 della domanda di titoli. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2021/760, la modifica di cui al paragrafo annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2021/760, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 29

Certificato di autenticità

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022)

1. Il certificato di autenticità, rilasciato da un organismo competente del Vietnam di cui all'allegato III, attestante che il riso appartiene a una delle varietà specifiche di riso "Fragrant" previste per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4731, è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato XIV.2 RISO - parte D. Origine Vietnam. I moduli sono redatti e compilati in lingua inglese.

2. Ogni certificato di autenticità reca nella casella superiore destra un numero di serie individuale attribuito dalle autorità emittenti. Le copie recano lo stesso numero dell'originale.

3. Il certificato di autenticità è valido 120 giorni dalla data del rilascio. Esso è valido soltanto se le caselle sono debitamente compilate e se è firmato. Per essere ritenuto debitamente firmato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data del rilascio, recare il timbro dell'organismo che lo ha rilasciato ed essere firmato dalla persona o dalle persone abilitate a tal fine.

4. Il certificato di autenticità è presentato alle autorità doganali per consentire di verificare se sussistano le condizioni necessarie per beneficiare del contingente tariffario per il numero d'ordine 09.4731. L'organismo competente del Vietnam di cui all'allegato III fornisce alla Commissione tutti gli elementi utili per verificare le informazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati.

CAPO 3

Zucchero

Art. 30

Contingenti tariffari

Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, e al regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di zucchero, alle condizioni previste dal presente regolamento.

Conformemente all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (1), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Conformemente al protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica d'Albania per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, approvato con decisione 2009/330/CE del Consiglio (2), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Conformemente all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Serbia, approvato con decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione (3), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Conformemente al protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Bosnia-Erzegovina per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, approvato con decisione (UE) 2017/75 del Consiglio (4), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

I contingenti tariffari per lo zucchero e le relative condizioni specifiche figurano nell'allegato IV del presente regolamento.

(1)

Decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (GU L 84 del 20.3.2004).

(2)

Decisione 2009/330/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, relativa alla firma di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (GU L 107 del 28.4.2009).

(3)

Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013).

(4)

Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 12 del 17.1.2017).

Art. 31

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

1) «peso tal quale»: il peso dello zucchero come tale;

2) «raffinazione»: l'operazione di trasformazione di zuccheri greggi in zuccheri bianchi, quali definiti all'allegato II, parte II, sezione A, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed ogni operazione tecnica equivalente applicata a zucchero bianco alla rinfusa.

Art. 32

Validità del titolo

In deroga all'articolo 13, il titolo di importazione è valido fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio. Esso scade comunque al più tardi il 30 settembre.

Art. 33

Notifiche

Entro il 1° maggio di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo totale di zucchero effettivamente importato, suddiviso per numero d'ordine, paese di origine, codice NC a otto cifre ed espresso in chilogrammi di peso tal quale.

Art. 34

Obblighi connessi ai contingenti tariffari per lo zucchero OMC

1) Con riguardo ai contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330 si applicano tutti i requisiti seguenti:

a) l'immissione in libera pratica nell'Unione è soggetta al regime di uso finale per la raffinazione di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013;

b) in deroga all'articolo 239 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (1), l'obbligo di raffinazione non può essere trasferito a un'altra persona fisica o giuridica;

c) la raffinazione è effettuata entro un periodo di 180 giorni dall'immissione dello zucchero in libera pratica nell'Unione;

d) se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, l'importo corrispondente del dazio all'importazione è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato;

e) nella sezione 20 del modulo di domanda del titolo e del titolo stesso è inserita la dicitura «zucchero destinato alla raffinazione».

2) Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 9.4321, 09.4329 e 09.4330, nella sezione 20 del modulo di domanda del titolo e nel titolo stesso figura una delle diciture elencate nella parte A dell'allegato XIV.3 del presente regolamento.

(1)

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

Art. 35

Contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d'ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327

Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d'ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327, si applicano tutti i requisiti seguenti:

1) le domande di titolo di importazione sono accompagnate dall'originale del titolo di esportazione, redatto conformemente al modello di cui alla parte C all'allegato XIV.3 rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato. Il quantitativo indicato nella domanda di titolo di importazione non può superare il quantitativo indicato nel titolo di esportazione;

2) nella sezione 20 del modulo di domanda e del titolo è indicata una delle diciture di cui alla parte B dell'allegato XIV.3.

CAPO 4

Olio d'oliva

Art. 36

Contingenti tariffari

In conformità all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, approvato con decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione (1), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di olio d'oliva vergine, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d'ordine figurano nell'allegato V del presente regolamento.

(1)

Decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (GU L 97 del 30.3.1998).

CAPO 5

Prodotti ortofrutticoli

Sezione 1

Aglio

Art. 37

Contingenti tariffari

Conformemente all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT, approvato con decisione 2001/404/CE del Consiglio (1), all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell'articolo XXIV paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/398/CE del Consiglio (2), e all'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell'articolo XXIV paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio (3), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di aglio fresco o refrigerato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d'ordine figurano nell'allegato VI del presente regolamento.

(1)

Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT (GU L 142 del 29.5.2001).

(2)

Decisione 2006/398/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell'articolo XXIV paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea (GU L 154 del 8.6.2006).

(3)

Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 291 del 26.10.2016).

Art. 38

Importatori tradizionali e nuovi importatori di aglio originario dell'Argentina

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1401)

[1. Il presente articolo si applica unicamente ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4099 e 09.4104 per l'aglio originario dell'Argentina.

2. Per «importatore tradizionale» si intende un importatore che fornisce la prova:

a) di avere ottenuto e utilizzato titoli per i contingenti tariffari per l'aglio fresco, codice NC 0703 20 00, a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 (1) della Commissione o del presente regolamento in ciascuno dei tre periodi contingentali precedenti;

b) di avere immesso in libera pratica nell'Unione almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 o di avere esportato dall'Unione almeno 50 tonnellate di aglio nel periodo contingentale precedente la presentazione della domanda.

3. Per «nuovo importatore» si intende un operatore diverso da quello del paragrafo 2 che fornisce la prova di uno dei due elementi seguenti:

a) di avere importato nell'Unione almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 in ciascuno dei due periodi contingentali precedenti o in ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda;

b) di avere esportato verso paesi terzi almeno 50 tonnellate di aglio in ciascuno dei due periodi contingentali precedenti o in ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda.

4. Il quantitativo totale oggetto delle domande di titoli presentate da un nuovo importatore in un qualsiasi sottoperiodo non può superare il 10 % del quantitativo totale disponibile per gli importatori tradizionali e nuovi, conformemente all'allegato VI, per tale sottoperiodo e tale origine. Le domande non conformi a tale disposizione sono respinte dalle autorità competenti.

5. Nella casella 20 della domanda di titolo è indicato se la domanda è presentata, a seconda dei casi, da un «importatore tradizionale» o da un «nuovo importatore».

6. Il quantitativo disponibile per l'aglio originario dell'Argentina è ripartito come segue:

a) il 70 % del quantitativo è ripartito tra gli importatori tradizionali;

b) il 30 % del quantitativo è ripartito tra i nuovi importatori.

7. Se, sulla base delle notifiche ricevute a norma del presente regolamento, la Commissione conclude che le domande non coprono interamente i quantitativi per le categorie di cui al paragrafo 6, il quantitativo non richiesto viene aggiunto al quantitativo disponibile per il sottoperiodo successivo per la stessa categoria.]

(1)

Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007)

Art. 39

Norme specifiche applicabili all'aglio importato da alcuni paesi

1. L'aglio originario dell'Iran, del Libano, della Malaysia, di Taiwan, degli Emirati arabi uniti o del Vietnam può essere immesso in libera pratica nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) che sia presentato un certificato di origine, rilasciato dalle autorità competenti nazionali del paese interessato a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

b) che il prodotto sia stato trasportato direttamente dal paese di origine all'Unione.

2. Ai fini del presente articolo, si considera direttamente trasportato nell'Unione un prodotto che:

a) è trasportato da un paese terzo nell'Unione senza attraversare il territorio di un altro paese terzo;

b) è trasportato attraverso uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, purché tale attraversamento sia giustificato da motivi geografici o di trasporto e a condizione che il prodotto:

i) sia rimasto sotto la supervisione delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito;

ii) non sia stato immesso in libera pratica o in consumo nel paese o nei paesi di transito o di deposito;

iii) non abbia subito operazioni nel paese o nei paesi di transito o di deposito, ad eccezione delle operazioni di scarico e di ricarico o delle altre operazioni necessarie per mantenerlo in buono stato.

3. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono soddisfatte è presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Essa comprende:

a) un documento di trasporto unico rilasciato dal paese di origine che include l'attraversamento del paese o dei paesi di transito oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito che include:

i) una descrizione precisa della merce;

ii) le date di scarico e carico, con i dettagli per l'identificazione dei veicoli di trasporto utilizzati;

iii) una dichiarazione che certifichi le condizioni in cui è stata tenuta la merce;

c) se la prova di cui ai punti a) o b) non può essere fornita, qualsiasi altro documento probatorio.

Art. 40

Notifiche

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1401)

[Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) l'elenco degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori che presentano domanda di titolo per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4099 e 09.4104. La comunicazione è effettuata entro l'ultimo giorno di ogni mese precedente il periodo contingentale o il sottoperiodo per cui sono state presentate domande di titoli;

b) se del caso, l'elenco degli operatori che compongono gruppi di operatori istituiti conformemente al diritto nazionale. La comunicazione è effettuata entro l'ultimo giorno di ogni mese precedente il periodo contingentale o il sottoperiodo per cui sono state presentate domande di titoli.]

Sezione 2

Funghi

Art. 41

Contingenti tariffari

In conformità alle concessioni previste nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di conserve di funghi del genere Agaricus, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d'ordine figurano nell'allegato VII del presente regolamento.

CAPO 6

Carni bovine

Art. 42

Contingenti tariffari e quantitativi

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/184, applicabile a decorrere dal 1° febbraio 2025)

In conformità alle concessioni previste nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di carni bovine congelate, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità alle concessioni previste nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, approvate con regolamento (CE) n. 1095/96, sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità alle concessioni previste nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, approvate con regolamento (CE) n. 1095/96, sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, e carne di bufalo congelata, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (1), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di carni bovine disossate ed essiccate e di animali vivi della specie bovina, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

In conformità all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, approvato con decisione 2004/239/CE, all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, approvato con decisione 2008/474/CE del Consiglio (2), all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, approvato con decisione 2010/36/CE del Consiglio (3), all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, approvato con decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione (4), e all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (5), dall'altra, approvato con decisione 2016/342 del Consiglio (6), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di «baby beef», alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità all'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, approvato con decisione (UE) 2024/3016 (7) del Consiglio, è aperto un contingente tariffario per l'importazione nell'Unione di carne bovina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, approvato con decisione 2006/106/CE del Consiglio (8), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

In conformità all'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (9), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di carni di animali delle specie bovina e suina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, approvato con decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio (10), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di carni bovine fresche e congelate, carni suine fresche e congelate, uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

In conformità all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, approvato con decisione (UE) 2024/244 del Consiglio (11), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di carne bovina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

I contingenti tariffari per le carni bovine e le relative condizioni specifiche figurano nell'allegato VIII.

(1)

Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002).

(2)

Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (GU L 169 del 30.6.2008).

(3)

Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 28 del 30.1.2010).

(4)

Decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 29 marzo 2010, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (GU L 108 del 29.4.2010).

(5)

Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(6)

Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (GU L 71 del 16.3.2016).

(7)

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile (GU L, 2024/3016, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3016/oj).

(8)

Decisione 2006/106/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea (GU L 47 del 17.2.2006).

(9)

Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017).

(10)

Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte (GU L 181 del 12.7.2017).

(11)

Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj).

Art. 43

Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e al contingente tariffario 09.4002

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/64, con l'applicabilità di cui all'art. 4 del medesimo Reg. (UE) 2022/64)

1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4002.

2. All'atto dell'immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, l'importatore presenta all'autorità doganale un titolo di importazione e un certificato di autenticità o una copia dello stesso.

3. I certificati di autenticità sono redatti secondo il modello di cui all'allegato XIV.

4. I certificati di autenticità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione o del paese esportatore.

5. I certificati di autenticità recano un numero d'ordine individuale assegnato dalle autorità emittenti.

6. I certificati di autenticità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall'autorità emittente del paese terzo di origine di cui all'allegato per il contingente tariffario di importazione in questione.

7. Per essere correttamente vistati, i certificati di autenticità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell'autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

8. I quantitativi indicati in un titolo di importazione sono ripartiti per codice NC.

9. I titoli di importazione rilasciati per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4002 sono validi per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio. I titoli rilasciati prima dell'inizio del periodo contingentale sono validi per tre mesi a decorrere dal 1° luglio.

10. Le domande per il contingente tariffario 09.4002 possono riguardare, per lo stesso numero d'ordine del contingente, uno o più prodotti dei codici NC o dei gruppi di codici NC elencati nell'allegato XV, parte A, per tale contingente tariffario. Qualora le domande riguardino più codici NC, i rispettivi quantitativi chiesti sono specificati per codice NC o gruppo di codici NC. Tutti i codici NC sono indicati nella sezione 16 della domanda di titolo e del titolo stesso e le rispettive descrizioni sono indicate nella sezione 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

Art. 44

Domande e rilascio di titoli di importazione per i contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024)

1. Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano, nella sezione 8, le indicazioni specificate, per il contingente tariffario corrispondente, nella casella «Diciture specifiche da indicare sul titolo» dell'allegato VIII.

2. Quando presentano domanda di titolo di importazione, i richiedenti trasmettono il certificato di autenticità o il certificato di ammissibilità e una copia dello stesso all'autorità emittente. La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità o nel certificato di ammissibilità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali.

Se è stata presentata solo una copia del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità o se l'originale del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità è stato presentato, ma le informazioni contenute in tale documento non sono conformi alle informazioni fornite dalla Commissione, l'autorità competente chiede al richiedente di costituire una cauzione aggiuntiva a norma dell'articolo 45.

Art. 45

Cauzioni aggiuntive applicabili ai contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024)

1. Nei casi di cui all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, il richiedente costituisce una cauzione aggiuntiva pari all'importo corrispondente, per i prodotti in questione, al dazio della nazione più favorita nell'ambito della tariffa doganale comune applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo di importazione.

Tuttavia tale cauzione aggiuntiva non è richiesta se l'autorità del paese esportatore ha fornito una copia del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità tramite il sistema di informazione di cui all'articolo 72, paragrafo 8.

2. Gli Stati membri svincolano la cauzione aggiuntiva dopo aver ricevuto l'originale del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità e aver accertato che il suo contenuto corrisponde alle informazioni ricevute dalla Commissione.

3. L'importo della cauzione aggiuntiva non svincolato è incamerato e trattenuto a titolo di dazio doganale.

Art. 46

Contingenti tariffari per le carni bovine fresche e congelate originarie del Canada

1. L'immissione in libera pratica nell'Unione di carni bovine fresche e congelate originarie del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

2. Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell'ambito dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4280 e 09.4281 si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte B.

3. Per calcolare la prova dello svolgimento di un'attività commerciale e, se del caso, il quantitativo di riferimento, il peso è corretto utilizzando i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte B.

4. Le domande di titoli di importazione sono presentate entro i primi sette giorni del secondo mese che precede l'inizio di ciascuno dei sottoperiodi di cui all'allegato VIII.

5. Se rimangono disponibili quantitativi dopo il primo periodo di presentazione delle domande in un dato sottoperiodo, i richiedenti ammissibili possono presentare nuove domande di titoli di importazione durante i due successivi periodi di presentazione delle domande, conformemente all'articolo 6 del presente regolamento. In tali casi gli operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) possono presentare domanda senza trasmettere una prova dello svolgimento di un'attività commerciale.

6. I titoli di importazione sono rilasciati a decorrere dal ventitreesimo giorno fino alla fine del mese nel corso del quale sono state presentate le domande.

7. I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest'ultima data è posteriore. Il titolo di importazione scade tuttavia al più tardi il 31 dicembre.

8. I detentori di titoli possono restituire i quantitativi di titoli inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale. Ciascun detentore di titoli può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nel titolo.

9. Quando una parte del quantitativo indicato in un titolo viene restituita conformemente al paragrafo 8, è svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.

(1)

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004).

Art. 46

Contingente tariffario per le carni bovine fresche e congelate originarie della Nuova Zelanda con numero d'ordine 09.4456

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024)

1. Il presente articolo si applica al contingente tariffario con numero d'ordine 09.4456.

2. Il rilascio di un titolo di importazione e l'immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono subordinati alla presentazione di un certificato di ammissibilità.

3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all'allegato XIV.6.

4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall'autorità emittente.

6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall'autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.

7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell'autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.

9. Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell'ambito del contingente tariffario con numero d'ordine 09.4456 si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte C.

Art. 47

Disposizioni comuni

1. I certificati di autenticità sono validi per tre mesi a decorrere dalla loro data di rilascio e in ogni caso la loro validità non va oltre l'ultimo giorno del periodo contingentale.

2. I quantitativi comunicati sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto e, se del caso, convertiti in equivalente disossato di peso del prodotto.

3. Ai fini del presente capo si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, ha una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.

CAPO 7

Latte e prodotti lattiero-caseari

Sezione 1

Contingenti di importazione

Art. 48

Contingenti tariffari

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024)

In conformità alle concessioni previste nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (1), all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con la Repubblica sudafricana, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione 1999/753/CE (2), all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom, all'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni prodotti agricoli, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio (3) e all'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM approvato con decisione 2008/805/CE (4), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di prodotti lattiero-caseari, alle condizioni stabilite dal presente regolamento. In conformità all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, approvato con decisione (UE) 2017/1247, sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di prodotti lattiero-caseari, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

In conformità all'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (5), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di prodotti lattiero-caseari, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, approvato con decisione (UE) 2024/244, sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di latte in polvere, burro e formaggi, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

I contingenti tariffari per il latte e i prodotti lattiero-caseari e le relative condizioni specifiche figurano nell'allegato IX.

(1)

Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli - Protocollo 1 relativo al regime preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia - Protocollo 2 concernente il regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di prodotti agricoli originari della Comunità - Protocollo 3 relativo alle norme di origine - Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino - Dichiarazione comune (GU L 86 del 20.3.1998).

(2)

Decisione 1999/753/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, riguardante l'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (GU L 311 del 4.12.1999).

(3)

Decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 327 del 9.12.2011).

(4)

Decisione 2008/805/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 289 del 30.10.2008).

(5)

Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017).

Art. 49

Contingente tariffario OMC per i formaggi neozelandesi

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2652)

1. Il presente articolo si applica al contingente tariffario con numero d'ordine 09.4516.

2. Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.

3. I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all'allegato XIV.5, parte A, punto A2.

Art. 50

Contingenti tariffari OMC per il burro neozelandese

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/608, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2652)

1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525.

2. Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.

3. I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all'allegato XIV.5, parte A, punto A3.

4. I quantitativi comunicati dalle autorità competenti alla Commissione per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525 sono ripartiti per codice NC.

Art. 51

Controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro originario della Nuova Zelanda

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/608)

[1. Le norme per il controllo del peso e del tenore di materie grasse e le conseguenze di tale controllo figurano nell'allegato XIV.5, parte A.3. Il controllo delle dichiarazioni per l'immissione in libera pratica nell'Unione comprende i controlli di cui all'allegato XIV. Se il burro non rispetta i requisiti in materia di composizione, l'intero quantitativo oggetto della pertinente dichiarazione doganale è escluso dalla preferenza tariffaria. Una volta constatata la non conformità e accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica, le autorità doganali riscuotono il dazio all'importazione fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1). L'operatore può restituire il titolo per il quantitativo non conforme, nel qual caso l'autorità emittente notifica tale quantitativo come non utilizzato e la cauzione corrispondente è svincolata.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dei controlli effettuati in conformità dell'allegato XIV.5, parte A.3, per ogni trimestre entro il decimo giorno del primo mese del trimestre successivo. La notifica contiene le seguenti informazioni:

a) informazioni di carattere generale:

i) nome del fabbricante di burro;

ii) codice di identificazione della partita;

iii) peso della partita in kg;

iv) data dei controlli (giorno/mese/anno);

b) controllo del peso: il peso del campione su base casuale (numero di cartoni);

c) dati relativi alla media:

i) media aritmetica del peso netto per cartone in kg (come specificata nel certificato IMA 1 - casella 9),

ii) media aritmetica del peso netto dei cartoni campione in kg,

iii) se la media aritmetica del peso netto determinato nell'Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);

d) dati relativi alle deviazioni standard:

i) deviazione standard del peso netto per cartone in kg (come specificata nel certificato IMA 1 - casella 9),

ii) deviazione standard del peso netto dei cartoni campione (kg),

iii) se la media aritmetica del peso netto determinato nell'Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);

e) controllo del tenore di materie grasse:

f) peso del campione su base casuale (numero di cartoni);

g) dati relativi alla media:

i) media aritmetica del tenore percentuale di materie grasse dei cartoni campione,

ii) se la media aritmetica del tenore di materie grasse determinato nell'Unione supera l'84,4 % (N = no, S = sì).]

(1)

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).

Art. 51

Contingenti tariffari per il latte in polvere, il burro e i formaggi originari della Nuova Zelanda con i numeri d'ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024)

1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520.

2. Il rilascio di un titolo di importazione e l'immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono subordinati alla presentazione di un certificato di ammissibilità.

3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all'allegato XIV.7.

4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall'autorità emittente.

6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall'autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.

7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell'autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.

Art. 52

Contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024)

1. I contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi sono elencati nell'allegato I.

2. I titoli di importazione relativi a tali contingenti tariffari coprono il quantitativo netto totale indicato nel certificato IMA 1 o nel certificato di ammissibilità.

Art. 53

Certificato IMA 1 per prodotti lattiero-caseari

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760)

1. I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all'allegato XIV. Tuttavia la casella 3, relativa all'acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non vengono compilate.

Ogni certificato IMA 1 è contraddistinto da un numero di serie assegnato dall'organismo emittente. Per ciascun tipo di prodotto di cui all'allegato IX deve essere redatto un certificato IMA 1 distinto.

2. Il certificato riguarda il quantitativo totale di prodotti destinati a lasciare il territorio del paese di rilascio.

3. I certificati IMA 1 sono validi dalla data del rilascio fino alla fine dell'ottavo mese successivo a quello del rilascio. La validità non può estendersi oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio del titolo.

4. In deroga al paragrafo 3, certificati IMA 1 validi a decorrere dal 1° gennaio possono essere rilasciati a decorrere dal 1° novembre dell'anno precedente. Tuttavia, le relative domande di titoli di importazione possono essere presentate soltanto a partire dal primo giorno del periodo contingentale.

5. I casi in cui i certificati IMA 1 possono essere annullati, modificati, sostituiti o corretti sono indicati nell'allegato XIV.

6. Una copia debitamente autenticata del certificato IMA 1 è presentata, unitamente al corrispondente titolo di importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro importatore all'atto stesso della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nell'Unione.

Art. 54

Organismi emittenti degli IMA 1

1. Un certificato IMA 1 è valido solo se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi emittenti figuranti all'allegato XIV. Il certificato IMA 1 si considera debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di rilascio e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona a ciò autorizzata.

2. Un organismo emittente figura nell'elenco di cui all'allegato XIV soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:

a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore;

b) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile e necessaria per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati;

c) si impegna ad inviare alla Commissione una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato recante il numero di identificazione correlato e il quantitativo totale coperto, il giorno del rilascio o comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a notificare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati. Tale notifica avviene tramite il sistema di informazione di cui all'articolo 72, paragrafo 8;

d) nel caso di prodotti di cui al codice NC 0406, se il paese esportatore che emette i certificati IMA 1 non ha accesso al sistema di informazione di cui all'articolo 72, paragrafo 8, si impegna a notificare alla Commissione, entro il 15 gennaio, per ciascun contingente separatamente:

i) il numero totale di certificati IMA 1 rilasciati per l'anno contingentale precedente, il numero di identificazione di ciascun certificato IMA 1 e il quantitativo da esso coperto;

ii) il numero totale di certificati IMA 1 rilasciati per il periodo contingentale interessato e il quantitativo totale coperto da tali certificati; e

iii) la cancellazione, la correzione o la modifica di tali certificati IMA 1 oppure il rilascio di copie dei certificati IMA 1, secondo quanto previsto dall'allegato XIV, e tutte le precisazioni pertinenti.

3. Se non soddisfa più i requisiti di cui al presente articolo, l'organismo emittente è rimosso dall'elenco di cui all'allegato XIV.

Sezione 2

Contingenti di esportazione

Art. 55

Contingente di esportazione di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/953)

[1. In conformità all'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è aperto un contingente tariffario per le esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere originario dell'Unione, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. E' assegnato agli esportatori dell'Unione un contingente di esportazione di 22 400 tonnellate di tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29.

3. Il periodo contingentale va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente.

4. Gli esportatori dell'Unione sono gli operatori il cui nome e numero EORI figurano sulla dichiarazione di esportazione corrispondente. Per ciascuna spedizione essi presentano alle autorità competenti della Repubblica dominicana una copia certificata del titolo di esportazione e una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione.

5. Le domande di titoli di esportazione possono essere presentate per tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29 che sono stati interamente ottenuti nell'Unione a partire da latte interamente prodotto all'interno dell'Unione. I richiedenti dichiarano per iscritto che tali condizioni sono soddisfatte. Essi si impegnano inoltre, per iscritto, a fornire, su richiesta delle autorità competenti, la prova che tali condizioni sono soddisfatte. Le autorità competenti possono verificare le prove fornite mediante controlli in loco.]

Art. 56

Norme aggiuntive applicabili ai titoli di esportazione rilasciati per il latte in polvere nell'ambito del contingente aperto dalla Repubblica dominicana

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/739 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/953)

[1. I titoli rilasciati nell'ambito del contingente aperto dalla Repubblica dominicana danno luogo a un obbligo di esportazione verso la Repubblica dominicana.

2. La cauzione relativa a un titolo è svincolata su presentazione della prova di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e dei seguenti elementi:

a) una copia della polizza di carico in formato cartaceo o elettronico o di un documento di trasporto oltremare o della lettera di trasporto aereo, a seconda dei casi, riguardante i prodotti per i quali è stata presentata la dichiarazione doganale di esportazione e indicante la Repubblica dominicana come destinazione finale; oppure

b) una stampa delle informazioni elettroniche relative al rilevamento e alla localizzazione del trasporto, generata indipendentemente dall'esportatore, nella misura in cui può essere collegata alla dichiarazione doganale di esportazione, che indichi la Repubblica dominicana come destinazione finale.

3. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:

a) la sezione 7 indica come paese di destinazione «Repubblica dominicana»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata;

b) la sezione 20 indica:

"Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Contingente tariffario dal 1° luglio 20... al 30 giugno 20... per il latte in polvere secondo l'appendice 2 dell'allegato III dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, la cui firma e applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.

Il titolo di esportazione è valido per qualsiasi prodotto dei codici NC di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761."]

Art. 57

Coefficiente di attribuzione applicato al contingente di esportazione di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/953)

[1. Se le domande di titoli sono presentate per quantitativi superiori a quelli disponibili, la Commissione calcola un coefficiente di attribuzione. Il quantitativo ottenuto in seguito all'applicazione del coefficiente di attribuzione viene arrotondato al chilogrammo inferiore.

2. Se, in seguito all'applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo ottenuto per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente ha facoltà di ritirare la propria domanda di titolo. In tal caso ne informa l'autorità emittente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione. La cauzione è svincolata immediatamente dopo il ricevimento di tale notifica.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, l'autorità emittente notifica alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC, per i quali le domande di titoli sono state ritirate.]

Art. 58

Contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d'America

In conformità alle concessioni previste nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, sono aperti contingenti tariffari per l'esportazione verso gli Stati Uniti d'America di prodotti lattiero-caseari originari dell'Unione del codice NC 0406, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Il volume di ciascun contingente tariffario e il relativo periodo contingentale figurano nell'allegato XIII del presente regolamento.

Art. 59

Titoli di esportazione rilasciati nell'ambito dei contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d'America

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760)

1. I prodotti compresi nel codice NC 0406 di cui all'allegato XIII sono soggetti alla presentazione di un titolo di esportazione all'atto dell'esportazione verso gli Stati Uniti d'America nell'ambito:

a) del contingente supplementare derivante dall'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio;

b) dei contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d'America all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell'elenco n. XX dell'Uruguay Round;

c) dei contingenti tariffari derivanti originariamente dall'Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d'America alla Repubblica ceca, all'Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell'elenco n. XX dell'Uruguay Round.

2. In deroga all'articolo 6, le domande di titoli di esportazione sono presentate alle autorità competenti dal 1° al 10 settembre dell'anno che precede l'anno contingentale per il quale sono assegnati i titoli di esportazione. Tutte le domande sono presentate contemporaneamente all'autorità emittente di uno Stato membro.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella sezione 16, il codice a otto cifre della NC. Tuttavia i titoli sono validi anche per qualsiasi altro codice che rientri nella voce NC 0406.

4. I richiedenti dei titoli di esportazione dimostrano che l'importatore designato è una loro filiale.

5. I richiedenti dei titoli di esportazione indicano nella domanda:

a) la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente statunitense secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»;

b) la designazione dei prodotti secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States»;

c) il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti d'America.

6. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:

a) la sezione 7 indica come paese di destinazione «Stati Uniti d'America»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata;

b) la sezione 20 indica:

i) «Per l'esportazione verso gli Stati Uniti d'America;

ii) Contingente per l'anno civile xxxx - articoli da 58 a 63 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761;

iii) Identificazione del contingente: ...;

iv) Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre xxxx»;

c) la sezione 22 indica: «Il titolo è valido per tutti i prodotti che rientrano nella voce 0406 della NC».

7. Per ciascun contingente indicato nella colonna 3 dell'allegato XIV.5, parte B1, ogni richiedente può presentare una o più domande di titolo purché il quantitativo complessivo richiesto per contingente non superi i limiti quantitativi massimi fissati nei commi seguenti.

A tal fine, se per lo stesso gruppo di prodotti di cui alla colonna 2 dell'allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo disponibile indicato nella colonna 4 è suddiviso tra il contingente Uruguay Round e il contingente Tokyo Round, questi due contingenti devono essere considerati due contingenti separati.

Per i contingenti designati come 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il quantitativo disponibile nell'ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

Per gli altri contingenti di cui alla colonna 3 dell'allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il 40 % del quantitativo disponibile nell'ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

8. Le domande di titoli di esportazione sono accompagnate da una dichiarazione dell'importatore designato degli Stati Uniti che ne attesti l'idoneità ad importare in conformità alle norme statunitensi in materia di titoli di importazione di contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari di cui al titolo 7, sottotitolo A, parte 6, del »Code of Federal Regulations« (codice dei regolamenti federali). In caso di domanda elettronica, può essere presentata una copia elettronica di tale dichiarazione.

9. Le informazioni sui contingenti aperti dagli Stati Uniti d'America sono fornite insieme alla domanda di titolo di esportazione e presentate secondo il modello riportato nell'allegato XIV.

10. In deroga all'articolo 11 del presente regolamento, i titoli di esportazione sono rilasciati entro il 15 dicembre dell'anno che precede l'anno contingentale per i quantitativi per i quali i titoli sono stati assegnati.

Art. 60

Svincolo delle cauzioni nell'ambito dei contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d'America

La cauzione relativa a un titolo è svincolata su presentazione della prova di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e dei seguenti elementi:

a) una copia della polizza di carico in formato cartaceo o elettronico o di un documento di trasporto oltremare o della lettera di trasporto aereo, a seconda dei casi, riguardante i prodotti per i quali è stata presentata la dichiarazione doganale di esportazione e indicante gli Stati Uniti d'America come destinazione finale; oppure

b) una stampa delle informazioni relative al rilevamento e alla localizzazione del trasporto in formato elettronico, generate indipendentemente dall'esportatore, nella misura in cui possono essere collegate alla dichiarazione doganale di esportazione, che indichino gli Stati Uniti d'America come destinazione finale.

Art. 61

Notifiche relative ai contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d'America

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760)

1. Entro il 18 settembre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei contingenti di formaggi aperti dagli Stati Uniti d'America. E' altresì notificato il fatto che non sono state presentate domande.

2. Per ogni contingente la notifica comprende:

a) un elenco dei richiedenti, indicante il loro nome, indirizzo e numero EORI, se del caso;

b) i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi per codice NC e per codice della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»;

c) il nome, l'indirizzo e il numero di riferimento dell'importatore designato dal richiedente.

3. Al più tardi il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC, per i quali hanno rilasciato titoli.

Art. 62

Coefficiente di attribuzione applicato ai contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d'America

1. In deroga all'articolo 10, se le domande di titoli di esportazione per un contingente superano il quantitativo disponibile per l'anno considerato, la Commissione calcola e pubblica entro il 31 ottobre un coefficiente di attribuzione. Se necessario può essere applicato un coefficiente di attribuzione superiore al 100 %.

2. Se, in seguito all'applicazione del coefficiente di attribuzione, i quantitativi assegnati risultassero inferiori a 10 tonnellate per contingente e per richiedente, quest'ultimo ha facoltà di ritirare la domanda di titolo. In tal caso il richiedente ne informa l'autorità emittente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione.

3. Entro dieci giorni civili dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, l'autorità competente notifica alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC, per i quali le domande di titoli sono state ritirate.

4. Se le domande di titoli di esportazione non superano il quantitativo disponibile per l'anno considerato, la Commissione assegna i quantitativi residui ai richiedenti proporzionalmente alle domande presentate, fissando un coefficiente di attribuzione. Il quantitativo ottenuto dall'applicazione di tale coefficiente è arrotondato al chilogrammo inferiore più vicino. In tal caso gli operatori comunicano all'autorità emittente degli Stati membri interessati, entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo supplementare che accettano. La cauzione da costituire è aumentata in conseguenza.

5. L'autorità competente notifica alla Commissione, entro due settimane dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, i quantitativi supplementari accettati dagli operatori, ripartiti per codice NC.

Art. 63

Importatori designati per i contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d'America

1. La Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati Uniti d'America i nomi degli importatori designati e i quantitativi assegnati.

2. Se un titolo di importazione per i quantitativi interessati non è assegnato all'importatore designato, nei casi in cui non sussistano dubbi sulla buona fede dell'operatore che presenta una dichiarazione di ammissibilità conforme alle norme del Ministero dell'agricoltura statunitense (USDA) in materia di titoli di importazione dei contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari di cui al titolo 7, sottotitolo A, parte 6, del «Code of Federal Regulations» (codice dei regolamenti federali), l'autorità emittente può autorizzare l'operatore a designare un altro importatore figurante nell'elenco dell'USDA degli importatori riconosciuti e comunicato in conformità al paragrafo 1.

3. L'autorità emittente comunica appena possibile alla Commissione il cambiamento di importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti d'America.

Art. 64

Esportazioni nell'ambito del contingente di formaggi aperto dal Canada

1. In conformità all'accordo per la conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e il Canada a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e al relativo scambio di lettere, approvato con decisione 95/591/CE del Consiglio (1), è aperto un contingente tariffario per l'esportazione di formaggi verso il Canada, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Il volume di prodotti e il relativo periodo contingentale figurano nell'allegato XIII del presente regolamento.

2. Per le esportazioni di formaggi verso il Canada nell'ambito di tale contingente è richiesto un titolo di esportazione in conformità all'allegato XIII.

3. Le domande di titolo sono ricevibili solo se il richiedente dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio dell'Unione a partire da latte prodotto interamente nell'Unione. I richiedenti si impegnano inoltre, per iscritto, a fornire, su richiesta delle autorità competenti, la prova che tali condizioni sono soddisfatte. Le autorità competenti possono verificare tali prove mediante controlli in loco.

4. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:

a) la sezione 7 indica come paese di destinazione «Canada»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata;

b) la sezione 15 riporta la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata a livello di sei cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 e 0406 40 e di otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90; la sezione 15 può contenere al massimo sei prodotti così designati;

c) la sezione 16 riporta il codice NC a otto cifre e il quantitativo espresso in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla sezione 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati;

d) le sezioni 17 e 18 indicano il quantitativo totale di prodotti di cui alla sezione 16;

e) la sezione 20 reca, a seconda dei casi, una delle seguenti diciture:

i) «Formaggi destinati all'esportazione diretta in Canada. Articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 - Contingente per l'anno civile xxxx»;

ii) «Formaggi destinati all'esportazione diretta/via New York in Canada. Articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 - Contingente per l'anno civile xxxx».

Se il formaggio è trasportato in Canada passando per paesi terzi, tali paesi devono essere indicati al posto della dicitura «New York» o unitamente ad essa;

f) la sezione 22 indica: «senza restituzione all'esportazione».

5. All'atto della presentazione di una domanda di titolo di importazione, il detentore di un titolo di esportazione presenta l'originale o una copia certificata di detto titolo all'autorità canadese competente.

(1)

Decisione 95/591/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre questioni collegate (Stati Uniti e Canada) (GU L 334 del 30.12.1995).

CAPO 8

Carni suine

Art. 65

Contingenti tariffari

In conformità all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE, sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di carni suine, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d'ordine e il periodo contingentale e i sottoperiodi sono indicati nell'allegato X del presente regolamento.

Art. 66

Contingenti tariffari per i prodotti originari del Canada

1. L'immissione in libera pratica nell'Unione di carni suine originarie del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

2. Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell'ambito del contingente tariffario con numero d'ordine 09.4282 si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte B.

3. Le domande di titoli di importazione sono presentate entro i primi sette giorni del secondo mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'allegato X del presente regolamento.

4. Se rimangono disponibili quantitativi dopo il primo periodo di presentazione delle domande in un dato sottoperiodo, i richiedenti ammissibili possono presentare nuove domande di titoli di importazione durante i due successivi periodi di presentazione delle domande, conformemente all'articolo 6 del presente regolamento. In tali casi gli operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 possono presentare domanda senza trasmettere una prova dello svolgimento di un'attività commerciale.

5. I titoli di importazione sono rilasciati a decorrere dal ventitreesimo giorno fino alla fine del mese nel corso del quale sono state presentate le domande.

6. I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest'ultima data è posteriore. Tuttavia il titolo di importazione scade al più tardi il 31 dicembre.

7. I detentori di titoli possono restituire i quantitativi di titoli inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale. Ciascun detentore di titoli può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nel titolo.

8. Quando una parte del quantitativo di un titolo è restituita conformemente al paragrafo 7, è svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.

CAPO 9

Uova

Art. 67

Contingenti tariffari

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/184, applicabile a decorrere dal 1° febbraio 2025)

In conformità alle concessioni previste nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Conformemente all'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, è aperto un contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4403 per le importazioni nell'Unione dal Cile nel settore delle uova, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d'ordine e il periodo e i sottoperiodi contingentali sono indicati nell'allegato XI del presente regolamento.

Art. 68

Conversioni di peso

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/184, applicabile a decorrere dal 1° febbraio 2025)

1. Ai fini del presente regolamento, il peso è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento di cui all'allegato XVI, parte A, del presente regolamento. I tassi forfettari di rendimento si applicano unicamente ai prodotti importati di qualità sana, leale e mercantile che rispettano tutte le norme qualitative stabilite dalla legislazione dell'Unione e a condizione che i prodotti compensatori non siano ottenuti attraverso metodi di lavorazione speciali al fine di soddisfare requisiti qualitativi specifici.

2. Il quantitativo di riferimento è corretto applicando i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte A, del presente regolamento.

3. Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattoalbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattoalbumine essiccate (codice NC 3502 20 91) e a 53,00 per le altre lattoalbumine (codice NC 3502 20 99) utilizzando i criteri di conversione di cui all'allegato XVI, parte A, del presente regolamento.

4. Ai fini delle domande di titoli per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4275, 09.4401 e 09.4402, il quantitativo totale è convertito in equivalente uova in guscio.

5. I quantitativi notificati alla Commissione a norma del presente regolamento sono espressi in:

a) chilogrammi di equivalente uova in guscio per i numeri d'ordine 09.4275, 09.4401 e 09.4402;

b) chilogrammi di peso del prodotto per il numero d'ordine 09.4276.

6. Per convertire il peso del prodotto in equivalente uova in guscio nell'ambito del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4403 si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte A bis.

CAPO 10

Carni di pollame

Art. 69

Contingenti tariffari

In conformità agli accordi, in forma di verbali concordati, concernenti taluni oleaginosi conclusi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay, in base all'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), approvato con decisione 94/87/CE del Consiglio (1), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità alle concessioni previste nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di prodotti a base di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele, approvato con decisione 2003/917/CE del Consiglio (2), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di prodotti a base di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE, sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità agli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame, approvati con decisione 2007/360/CE del Consiglio (3), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli, approvato con decisione 2014/668/UE del Consiglio (4), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d'ordine e il periodo contingentale e i sottoperiodi sono indicati nell'allegato XII del presente regolamento.

(1)

Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all'articolo XXVIII dell'accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay, concernenti taluni oleaginosi (GU L 47 del 18.2.1994,).

(2)

Decisione 2003/917/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele (GU L 346 del 31.12.2003).

(3)

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (GU L 138 del 30.5.2007).

(4)

Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014).

CAPO 11

Alimenti per cani o gatti

Art. 70

Titoli di esportazione per alimenti per cani o gatti compresi nel codice NC 2309 10 90 che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Svizzera

1. In conformità alle concessioni previste nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (1), è aperto un contingente tariffario per l'esportazione verso la Svizzera di alimenti per cani o gatti originari dell'Unione, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Per tale contingente tariffario, il volume dei prodotti e il periodo contingentale sono indicati nell'allegato XIII del presente regolamento.

2. Le domande di titolo sono ricevibili solo se il richiedente dichiara per iscritto che tutte le materie impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda sono state interamente ottenute nell'Unione. I richiedenti si impegnano inoltre, per iscritto, a fornire, su richiesta delle autorità competenti, la prova che tali condizioni sono soddisfatte e ad accettare, se del caso, eventuali controlli da parte di tali autorità in merito alla contabilità e alle condizioni in cui i prodotti in questione sono fabbricati. Se il richiedente non è il fabbricante dei prodotti, deve presentare una dichiarazione e un impegno analoghi da parte del fabbricante a sostegno della domanda.

3. In deroga all'articolo 71, paragrafo 1, il titolo di esportazione AGREX può essere sostituito da una fattura o da qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

(1)

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994).

CAPO 12

Norme comuni relative a taluni contingenti tariffari elencati ai capi 6, 7 e 11

Art. 71

Norme applicabili ai contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi e soggetti a norme specifiche dell'UE

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760)

1. L'esportazione di prodotti soggetti a contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione AGREX come indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

2. Le domande di titoli per tali contingenti tariffari sono ricevibili unicamente se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 2.

3. In deroga all'articolo 6, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e le domande di titoli possono essere presentate qualsiasi giorno, tenendo conto dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

4. Il titolo è rilasciato non appena possibile dopo che è stata presentata una domanda ricevibile.

5. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo imputato.

6. I titoli di esportazione possono essere utilizzati per una sola dichiarazione di esportazione. La validità del titolo scade nel momento in cui è accettata la dichiarazione di esportazione.

7. L'articolo 16 non si applica ai contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi.

Art. 72

Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/64, con l'applicabilità di cui all'art. 4 del medesimo Reg. (UE) 2022/64 e integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024)

1. Se un contingente tariffario di importazione è gestito conformemente all'articolo 187, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il documento rilasciato dal paese esportatore è:

a) un certificato di autenticità (CA) per il settore delle carni bovine;

b) un formulario IMA 1 («Inward Monitoring Arrangement») per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

c) un certificato di ammissibilità per il settore delle carni bovine e per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. In deroga all'articolo 6, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e le domande di titoli possono essere presentate qualsiasi giorno, tenendo conto dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

3. Ad eccezione dei contingenti tariffari di cui agli articoli 49 e 50, gli operatori presentano all'autorità emittente dello Stato membro di importazione l'originale del certificato di autenticità, del certificato di ammissibilità o del certificato IMA 1, unitamente alla domanda di titolo di importazione. L'operatore fornisce anche una copia del certificato di autenticità, del certificato di ammissibilità o del certificato IMA 1, se richiesta dall'autorità emittente. La domanda è presentata entro il periodo di validità del certificato di autenticità, del certificato di ammissibilità o del certificato IMA 1 e non oltre l'ultimo giorno del periodo contingentale in questione.

4. L'autorità emittente verifica che le informazioni contenute nel certificato di autenticità, nel certificato di ammissibilità e nel certificato IMA 1 corrispondano alle informazioni ricevute dalla Commissione. In tal caso, e salvo istruzioni contrarie da parte della Commissione, l'autorità emittente rilascia i titoli di importazione senza indugio, entro sei giorni di calendario dal ricevimento della domanda presentata unitamente a un certificato di autenticità, a un certificato di ammissibilità o a un certificato IMA 1.

5. Un certificato di autenticità, un certificato di ammissibilità o un certificato IMA 1 è utilizzato per il rilascio di un solo titolo di importazione.

6. L'autorità emittente annota sul certificato di autenticità, sul certificato di ammissibilità o sul certificato IMA 1 e sulla relativa copia il numero di rilascio del titolo e il quantitativo per il quale tale documento è stato utilizzato. Il quantitativo è espresso in unità intere, arrotondato al chilogrammo più vicino conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Il certificato di autenticità, il certificato di ammissibilità o il certificato IMA 1 è conservato dall'autorità emittente. La copia è restituita al richiedente per le procedure doganali secondo quanto indicato al titolo III del presente regolamento.

7. La Commissione può chiedere a un paese terzo di autorizzare propri rappresentanti a effettuare, se necessario, controlli in loco sul suo territorio. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo.

8. Una volta che il paese esportatore ha rilasciato uno o più certificati di autenticità, certificati di ammissibilità o certificati IMA 1, informa immediatamente la Commissione del rilascio di tali documenti. Lo scambio di documenti e informazioni tra la Commissione e un paese esportatore ha luogo mediante un sistema di informazione istituito dalla Commissione in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. Se richiesto da un paese terzo, lo scambio di documenti può continuare ad avvenire con mezzi convenzionali, nel qual caso il titolo di importazione è messo a disposizione del detentore soltanto dopo che è stato presentato l'originale del documento del paese esportatore.

9. La Commissione mette a disposizione dell'autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri le impronte dei timbri utilizzati dall'autorità emittente del paese esportatore per il rilascio del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità. Sono inoltre messi a disposizione dell'autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri anche i nomi e le firme delle persone autorizzate a firmare il certificato di autenticità o il certificato di ammissibilità, comunicate alla Commissione dalle autorità dei paesi esportatori. L'accesso alla banca dati del sistema di gestione dei modelli (Specimen Management System - SMS) contenente tali informazioni è limitato alle persone autorizzate e messo a disposizione degli Stati membri mediante un sistema di informazione istituito a norma degli articoli 57 e 58 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73

Entrata in vigore e applicazione 

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica ai periodi contingentali che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La president

URSULA VON DER LEYEN

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1401, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/254, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2023/254, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/953, all'allegato I del Reg. (UE) 2023/1142, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2652, applicabile a decorrere dal 23 novembre 2026 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/184, applicabile a decorrere dal 1° febbraio 2025.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1739, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/254, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1401, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1142 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1835, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1739, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/254, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1401, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/64, con l'applicabilità di cui all'art. 4 del medesimo Reg. (UE) 2022/64, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1142 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2652, applicabile a decorrere dal 23 novembre 2026.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1739, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/254, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/64, con l'applicabilità di cui all'art. 4 del medesimo Reg. (UE) 2022/64 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1629, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/1629.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/254 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760.

(1)

Per le modifiche e le rettifiche al presente allegato si rimanda agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2020/1739, per le modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/254, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/64, con l'applicabilità di cui all'art. 4 del medesimo Reg. (UE) 2022/64, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/663, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/254, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2023/254, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/608, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/608, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1142, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/184, applicabile a decorrere dal 1° febbraio 2025.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1739, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/254, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760, all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/64, con l'applicabilità di cui all'art. 4 del medesimo Reg. (UE) 2022/64, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/254, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2023/254, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/608, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/608 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/254, all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/184, applicabile a decorrere dal 1° febbraio 2025.

(2)

In deroga alla norma sulla prova dell'origine per l'immissione in libera pratica di cui al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1406.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/953.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/760, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022 e all'art. 2 del Reg. (UE) 2021/1406, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/254, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2023/254, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/608, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/608, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2652.

(1)

Per le modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2025/184, applicabile a decorrere dal 1° febbraio 2025.

ALLEGATO XVII

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/567)

Modello di certificato di origine digitale per taluni prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali di cui all'articolo 15 bis

Note introduttive: 

1. Il periodo di validità dei certificati di origine relativi ai prodotti originari di un paese terzo per i quali sono stati istituiti regimi speciali d'importazione non preferenziali è di 12 mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte dell'autorità emittente. 

2. Le autorità doganali confrontano il documento presentato dagli operatori con quello corrispondente disponibile nella banca dati online fornita dall'autorità di rilascio del paese terzo interessato. Le autorità doganali dell'Unione accettano come valido solo il documento disponibile nella banca dati del paese terzo. 

3. I documenti devono essere compilati a macchina in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Le voci nel documento stampato e presentato alle autorità doganali non devono essere cancellate o sovrascritte. 

4. I documenti recano un numero di serie che ne consenta l'identificazione, nonché i seguenti dati:

a) nelle caselle 1 e 2, i dati che identificano rispettivamente lo speditore del paese terzo e il destinatario stabilito nell'Unione;

b) nella casella 3, i dati che identificano l'autorità del paese terzo che rilascia il documento e il suo simbolo;

c) nella casella 4, il paese di origine;

d) nella casella 5:

i) il numero di serie del titolo d'importazione rilasciato da qualsiasi Stato membro a cui il documento si riferisce;

ii) tutte le indicazioni complementari necessarie per l'applicazione della normativa dell'Unione che disciplina il regime speciale d'importazione;

iii) solo se il titolo è stato rilasciato a posteriori, la seguente indicazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione:

- Expedido a posteriori,

- Udstedt efterfølgende,

- Nachträglich ausgestellt,

- Εκδοθέν εκ των υστέρων,

- Issued retrospectively,

- Délivré a posteriori,

- Rilasciato a posteriori,

- Afgegeven a posteriori,

- Emitido a posteriori,

- Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

- Utfärdat i efterhand,

- Vystaveno dodatečně,

- Välja antud tagasiulatuvalt,

- Izsniegts retrospektīvi,

- Retrospektyvusis išdavimas,

- Kiadva visszamenőleges hatállyal,

- Maħruġ retrospettivament,

- Wystawione retrospektywnie,

- Vyhotovené dodatočne,

- Издаден впоследствие,

- Eliberat ulterior,

- Izdano naknadno;

e) nella casella 6, il numero d'ordine della spedizione in cui le merci arrivano nel territorio doganale dell'Unione, nonché i numeri di articolo e di marcatura, il numero e la natura dei colli e la descrizione delle merci;

f) nella casella 7, il quantitativo in chilogrammi di prodotti da immettere in libera pratica, sia in termini di massa netta che di massa lorda;

g) nella casella 8, la firma autentica del funzionario e il sigillo autentico dell'autorità di rilascio del paese terzo, equivalente almeno alle firme elettroniche avanzate di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [1]. In alternativa, il sigillo può essere sostituito da un codice QR che rimanda alla banca dati in cui è conservato il documento originale in formato digitale;

h) la casella 9 non deve essere compilata;

i) in fondo alla pagina, nella casella 5 o nella casella 8 deve essere chiaramente indicato l'indirizzo web dove le autorità doganali possono trovare il documento originale in formato digitale.

5. Ogni documento reca un numero di serie, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

1 Speditore Numero del documento
2 Destinatario 3 Autorità emittente
4 Paese di origine
5 Osservazioni
6 Numero d'ordine - Marche e numeri - Numero e natura dei colli - DESCRIZIONE DELLE MERCI 7 Massa lorda e netta (kg)
8 SI CERTIFICA CHE LE MERCI DI CUI SOPRA SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI NELLE CASELLE N. 5 e N. 6 SONO ESATTE (*1)
9 SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITA' DOGANALI DELL'UNIONE EUROPEA

_______________

[1] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

(*1) Per verificare l'autenticità di questo documento è possibile scansionare il codice QR o accedere al seguente link:

ALLEGATO XVII