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N.d.R.: La presente Deliberazione è tratta dal sito della Presidenza della Regione Siciliana.

DELIBERAZIONE 11 gennaio 2022, n. 5

Legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, comma 4, e successive modifiche e integrazioni - Definizione elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie e valutazione degli elementi, per il collocamento mirato delle persone con disabilità - Apprezzamento.

N.d.R.: La presente Deliberazione è tratta dal sito della Presidenza della Regione Siciliana.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Norme in materia di disabili", e, in particolare, l'art. 8, rubricato: "Elenchi e graduatorie", il quale al comma 4 prevede che le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il collocamento mirato delle persone con disabilità;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTA la nota prot. n. 8759 del 30 dicembre 2021, con la quale l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, al fine della promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, in attuazione delle disposizioni contenute nel sopra citato art. 8, comma 4, della legge n. 68/1999, trasmette, per l'apprezzamento della Giunta regionale, la proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, prot. n. 39884 del 5 novembre 2021, con l'accluso allegato "A", concernente la definizione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie e la valutazione degli elementi, per il collocamento mirato dei disabili;

CONSIDERATO che, nella predetta nota dipartimentale n. 39884/2021, al cui contenuto si fa integrale rinvio, si rappresenta, preliminarmente, che il collocamento mirato viene attuato territorialmente dai Servizi Centri per l'Impiego delle nove province siciliane e si sostanzia sia in interventi rivolti alle persone sia in azioni destinate ai datori di lavoro, pubblici e/o privati, obbligati o anche non obbligati alle assunzioni di persone con disabilità; che tra i principali adempimenti che gli Uffici svolgono nei confronti delle persone sono da menzionare, oltre alle procedure amministrative di iscrizione negli elenchi di cui al citato art. 8 della legge n. 68/1999, la realizzazione di interventi volti a favorire l'accesso o la permanenza nel mercato del lavoro di questi soggetti che spesso presentano dei fattori di rischio e/o di fragilità particolari, e tra questi interventi vi sono, tra l'altro, i colloqui di orientamento, l'inserimento all'interno di percorsi di formazione definiti o di tirocini formativi, e soprattutto l'annuale redazione delle graduatorie previste nel medesimo art. 8 della legge n. 68/1999, i cui criteri, in assenza di modalità di valutazione dalla Regione diversamente stabiliti, risalgono al D.P.R. n. 246/1997; che, inoltre, una gestione non sempre uniforme delle procedure propedeutiche a dette graduatorie e le spesso estenuanti verifiche delle posizioni giuridiche dei soggetti ivi iscritti, talvolta risalenti a decine di anni prima, non consentono una definizione in tempi ragionevolmente congrui dei procedimenti di assunzione di queste categorie di lavoratori;

CONSIDERATO che, ciò premesso, il Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, evidenzia la necessità di una omogenea gestione delle banche dati degli iscritti e di procedure di avviamento al lavoro, soprattutto nel settore pubblico, che consentano l'espletamento dei necessari accertamenti degli elementi che concorrono alla formazione del punteggio e dei titoli professionali posseduti, celeri e accertabili, corrispondenti a livelli essenziali delle prestazioni, prevedendo, altresì, che gli Uffici per il collocamento mirato eroghino i servizi senza la presenza degli utenti, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e pertanto propone, coerentemente con la previsioni di cui all'art. 7, comma 1 bis, della più volte citata legge n. 68/1999, la soppressione delle graduatorie uniche provinciali annuali e la formazione di graduatorie riferite alle singole offerte di lavoro, definendo anche i criteri di attribuzione e valutazione degli elementi che contribuiscono al punteggio, così come le modalità di calcolo dello stesso, cosicchè tutti i soggetti validamente iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999 che aspirino ad un inserimento lavorativo, potranno presentare la propria candidatura per le occasioni di lavoro di volta in volta pubblicizzate mediante "Chiamata per Avviso Pubblico";

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta concernente la definizione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie e la valutazione degli elementi, per il collocamento mirato delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge n. 68/1999, e successive modifiche e integrazioni;

SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro,

Delibera:

N.d.R.: La presente Deliberazione è tratta dal sito della Presidenza della Regione Siciliana.

Art. 0

Articolo Unico

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta di cui alla nota del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, prot. n. 39884 del 5 novembre 2021, trasmessa dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con nota prot. n. 8759 del 30 dicembre 2021, costituenti allegato alla presente deliberazione, concernente la definizione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie e la valutazione degli elementi, per il collocamento mirato delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente

MUSUMECI

Il Segretario

BUONISI

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