
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 14 febbraio 2022, n. 36
G.U.R.S. 25 marzo 2022, n. 13
Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VIncA) ed abrogazione dei decreti 30 marzo 2007 e 22 ottobre 2007.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28 febbraio 1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
VISTA la legge regionale 03 dicembre 2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 "Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30 novembre 2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On. le Avv. Salvatore Cordaro;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
VISTO il D.D.G. n. 14 del 20 gennaio 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 3;
VISTO il D.D.G. n. 41 del 01 febbraio 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1;
VISTA la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e sue successive modifiche, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2021/159 della Commissione del 21 gennaio 2021 che adotta il quattordicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;
VISTO l'art. 6, par. 6.3, della direttiva n. 92/43/CEE il quale stabilisce che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C(2018) "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 - Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE";
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 6913 final del 28.9.2021 "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 - Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE";
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTO l'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e sue successive modifiche e integrazioni, disciplinante la valutazione di incidenza, il quale dispone al comma 5 che le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali;
VISTO l'art. 6 del D.P.R. n. 357/97 e sue successive modifiche e integrazioni, che dispone che gli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 5 del medesimo D.P.R. n. 357/97 si applicano anche alle zone di protezione speciale discendenti dalla direttiva n. 79/409/CEE, oggi direttiva 2009/147/CE;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la Parte II, concernente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi e la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, che definisce il coordinamento delle procedure di VAS e di VIA con la procedura di valutazione di incidenza (VINCA);
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;
VISTI i Decreti Ministeriali del 21 dicembre 2015, 31 marzo 2017, 07 gennaio 2017, 20 giugno 2019 e 26 febbraio 2020, 7 aprile 2021 di designazione delle Zone Speciali di Conservazione della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2007, n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni, articolo 1 "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS";
VISTA la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", art. 60 "Competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13";
VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";
VISTO il Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente 30 marzo 2007, n. 53/gab "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni"
VISTO il Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente 22 ottobre 2007 "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13";
VISTA la Delibera di Giunta n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VIncA)", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3;
RICHIAMATO il principio di precauzione contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività sui siti della Rete Natura 2000;
VISTO il caso EU Pilot 6730/14/ENVI - Attuazione in Italia della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, avviato dalla Commissione Europea, nei confronti dello Stato Italiano, riguardo alla non corretta applicazione di alcune disposizioni della suddetta direttiva;
VISTE le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019;
VISTO il rapporto istruttorio, nota prot. n. 8335 del 10 febbraio 2022 e la documentazione predisposta dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente al fine di adeguare le procedure per la Valutazione di Incidenza (VincA) nella Regione Siciliana;
CONSIDERATO che è necessario fornire, a livello di Governance, all'EU una risposta sulla procedura EU Pilot 6730/14/ENVI - Attuazione in Italia della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - avviato dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano riguardo alla non corretta applicazione di alcune disposizioni della suddetta direttiva;
CONSIDERATO che le citate Linee guida "costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (VIncA), di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.";
PRESO ATTO dell'intesa sancita il 28 novembre 2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con la quale sono adottate le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) in particolare nella parte in cui dispone che "le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle Linee guida volte a definire le modalità per garantire il rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della impossibilità per le regioni e le provincie autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali";
RITENUTO necessario adeguare il quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VincA), approvate in Conferenza Stato-regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano del 28 dicembre 2019, n. 303;
Decreta:
Sono approvati e parte integrante del presente decreto l'Allegato 1. "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4 nella Regione Siciliana"; l'Allegato 2. "Format di Supporto Screening di V.Inc.A. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Proponente"; l'Allegato 3. "Format Screening di V.Inc.A. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Istruttoria Valutatore Screening Specifico".
E' abrogato il decreto dell'Assessore al Territorio e all'Ambiente 30 marzo 2007, n. 53 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni".
E' abrogato il decreto dell'Assessore al Territorio e all'Ambiente 22 ottobre 2007, n. 244 [N.d.R. recte: decreto dell'Assessore al Territorio e all'Ambiente 22 ottobre 2007, n. 245] "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13".
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Disposizioni generali/atti generali" - ai sensi dell'articolo 68, comma 4 della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii.., a cura del responsabile del procedimento per la pubblicazione dei contenuti del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.
Palermo, 14 febbraio 2022.
CORDARO
Per la sostituzione dell'allegato annotato si rimanda all'art. 1 del D.A. Territorio ed Ambiente 29 giugno 2023, n. 237.
Per la sostituzione dell'allegato annotato si rimanda all'art. 1 del D.A. Territorio ed Ambiente 29 giugno 2023, n. 237.
Per la sostituzione dell'allegato annotato si rimanda all'art. 1 del D.A. Territorio ed Ambiente 29 giugno 2023, n. 237.