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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 marzo 2022, n. 237

G.U.R.S. 8 aprile 2022, n. 16

Ambiti carenti di assistenza primaria relativi all'anno 2022. (1)

(1)

A parziale rettifica degli ambiti di cui al presente, si rimanda ai Decr.Dir. Salute 19 aprile 2022, n. 32213 giugno 2022, n. 496 e 13 luglio 2022, n. 617.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

VISTO il D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo 229/99;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale del 23/03/05 e s.m.i. ed in particolare le integrazioni e modifiche introdotte dall'ACN 21/06/18 e 18/06/2020;

VISTO l'art. 5 dell'A.C.N. 21/06/18, che sostituisce l'art. 34, e definisce le nuove procedure per l'assegnazione degli ambiti carenti di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui all'art. 33;

VISTO il D.A. n. 8927 del 26/10/06, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 17/11/06, con il quale sono stati rideterminati gli ambiti territoriali di assistenza primaria, secondo i criteri previsti dall'art. 33 dell'A.C.N. 23/03/05 e s.m.i.;

VISTO il D.D.G. n. 1159 dell'11/11/21 (G.U.R.S. n. 52 del 26/11/21) e s.m.i., con il quale è stata approvata la Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valida per l'anno 2022;

VISTO l'art. 39 comma 8 A.C.N. 23/03/05 e s.m.i., ai sensi del quale ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1 comma 16 D.L. n. 324/93, convertito nella Legge n. 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4 comma 7 della L. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dall'organizzazione sanitaria, così come disposto dall'art. 33 del suddetto A.C.N. di Medicina Generale;

VISTO l'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/12, come modificato dall'art. 17 comma 3 della Legge n. 124/2015, che stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza "a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza";

RITENUTO pertanto di limitare l'applicabilità del disposto di cui all'art. 39 comma 8 alle sole ipotesi in cui il sanitario non sia titolare di trattamento di quiescenza;

VISTO l'art. 34 comma 5 dell'A.C.N. 23/03/2005, come sostituito dall'art. 5 dell'A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale possono concorrere al conferimento degli incarichi:

a) per trasferimento, i medici titolari a tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti da almeno due anni in un elenco della regione che pubblica l'avviso e quelli iscritti da almeno quattro anni in un elenco di altre Regioni;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso;

c) i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno in corso;

VISTO l'art. 34 comma 6 dell'A.C.N. 23/03/2005, come sostituito dall'art. 5 dell'A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale i medici già titolari di incarico di assistenza primaria a tempo indeterminato possono concorrere all'assegnazione solo per trasferimento;

VISTO l'art. 34 comma 13 introdotto dall'A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale la Regione per l'assegnazione degli incarichi ai medici di cui alla precedente lettera b) (medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso), riserva una percentuale, calcolata sul numero complessivo dei suddetti incarichi, pari all'80% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale e del 20% a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;

VISTO l'art. 34 comma 15, come sostituito dall'A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione, fatto salvo il disposto di cui al comma 14 il quale prevede che, qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle riserve, gli stessi vengano assegnati all'altra;

VISTO l'art. 34 comma 17, come sostituito dall'A.C.N. 21/06/18, ai sensi del quale, espletate le procedure di assegnazione degli incarichi di cui ai commi precedenti, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la Regione comunica la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC.

Dalla data di pubblicazione sul sito della SISAC decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei medici, purché non titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria, le quali saranno valutate secondo il seguente ordina di priorità:

a) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni valide per l'anno 2022;

b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;

VISTO l'art. 34 comma 17 bis introdotto dall'A.C.N. di Medicina generale del 18/06/2020 il quale prevede che in caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure di cui ai commi precedenti possono concorrere al conferimento i medici di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. n. 135/2018 "Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale"(c. d. Decreto Semplificazione), convertito con la Legge n. 12/2019, ai sensi del quale, per far fronte alla carenza dei medici di medicina generale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione in medicina generale possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali previsti dall'A.C.N.;

VISTO che il citato art. 34 c. 17 bis prevede altresì che gli eventuali incarichi rimasti vacanti vengono attribuiti ai medici di cui all'art. 12 comma 3 del D. L. 35/19 (c.d. Decreto Calabria), convertito con L. 60/19;

VISTO l'art. 34 comma 17 ter introdotto dall'A.C.N. di Medicina generale del 18/06/2020 il quale prevede che i medici di cui all'art. 17 bis sono graduati nel rispetto dell'annualità di frequenza al corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso; in caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente, nell'Azienda, in seguito in Regione e da ultimo fuori Regione;

VISTO l'art. 34 comma 18 introdotto dall'A.C.N. 21/06/18, ai sensi del quale la Regione provvede alla convocazione dei medici aventi titolo con un preavviso di 15 giorni mediante P.E.C.;

VISTA la nota prot. n. 7625 dell'8/02/2022 con la quale l'Amministrazione Regionale ha attivato le procedure di ricognizione, invitando le AA.SS.PP. ad individuare e comunicare gli ambiti carenti di Assistenza Primaria relativi all'anno 2022;

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute da parte delle AA.SS.PP. della Regione relativamente agli ambiti carenti di assistenza primaria relativi all'anno 2022;

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione degli ambiti carenti di assistenza primaria individuati dalle AA. SS. PP.;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00 n. 445;

VISTE le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014 n. 21e s. m. i.;

Decreta:

Art. 1

Gli ambiti carenti di Assistenza Primaria, relativi all'anno 2022 e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sono quelli indicati nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli ambiti sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:

a) I medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1 comma 16 del D.L. n. 324/93, convertito nella L. 423/93, limitatamente all'ambito territoriale di provenienza, ovvero all'ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'opzione di cui all'art. 4 comma 7 della L. 412/91, a condizione che non si tratti di lavoratori collocati in quiescenza;

b) per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione Sicilia e quelli iscritti da almeno quattro anni in un elenco di altra Regione, che al momento dell'attribuzione dell'incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano all'unità più vicina.

c) I medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva della Regione Siciliana di medicina generale valida per l'anno 2022, i quali al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, nonché al momento del conferimento e dell'attribuzione definitiva dell'incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di assistenza primaria.

d) I medici che hanno acquisito il diploma di formazione specifica in Medicina Generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valida per l'anno 2022, autocertificandone il possesso.

Art. 3

Qualora espletate le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici di cui al superiore art. 2, rimangano incarichi vacanti, questo Assessorato comunicherà la disponibilità sul proprio sito chiedendo la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC.

Art. 4

Nel caso in cui, dopo aver espletato tutte le procedure di assegnazione degli incarichi previste dagli artt. 2 e 3 del presente decreto, rimangano vacanti uno o più ambiti territoriali di assistenza primaria, saranno interpellati i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Sicilia, i quali abbiano presentato la relativa istanza, con priorità per i medici di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. n. 135/2018 "Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale"(c. d. Decreto Semplificazione), convertito con la Legge n. 12/2019 e, in subordine i medici di cui all'art. 12 comma 3 del D. L. 35/19 (c.d. Decreto Calabria), convertito con L. 60/19.

Art. 5

I medici interessati, di cui ai precedenti artt. 2 e 4, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.S. devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda, secondo gli schemi allegati "A" e "A1" (reiscrizioni), "B" e "B1" (trasferimenti), "C" e "C1" (assegnazione per graduatoria), "D" e "D1" (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale), "E" e "E1" (medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Sicilia) all'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Servizio 1 "Personale del S. S. R. - Dipendente e Convenzionato " - p. zza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando gli ambiti territoriali carenti per i quali intendono concorrere.

Art. 6

L'Assessorato Regionale della Salute procederà alle convocazioni per l'attribuzione degli incarichi vacanti, esclusivamente tramite comunicazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 15 giorni. A tal fine i medici dovranno indicare nella domanda un indirizzo PEC personale, pena la mancata comunicazione della convocazione. L'elenco dei medici convocati, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione saranno pubblicatati sul sito dell'Assessorato Regionale della Salute.

Art. 7

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria, detratti i periodi di eventuale sospensione dall'incarico di cui all'art. 18 c. 1 dell'ACN di Medicina Generale; gli stessi sono tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. "B1") atta a provare l'anzianità di incarico, in qualità di titolare a tempo indeterminato di assistenza primaria.

Art. 8

I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale della Regione Siciliana valida per l'anno 2022, specificando il punteggio conseguito.

Art. 9

I medici di cui al punto d) del precedente art. 2 devono autocertificare il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale indicando, altresì, la data e il voto di laurea.

Art. 10

I medici inclusi nella graduatoria regionale valida per il 2022, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 34 comma 13 lett. a) dell'A.C.N. 21/06/2018, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.

Art. 11

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato "F".

Art. 12

Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti i medici di cui alla lett. c) dell'art. 2 del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2022; (per i medici di cui al precedente art. 10 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);

b) attribuzione di 5 punti ai medici che nell'ambito territoriale carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31/01/19 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

c) attribuzione di 20 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione Sicilia fin dal 31/01/19 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono compilare apposita dichiarazione di residenza storica sensi del D.P.R. 445/00 (all. "C1").

Art. 13

In caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui all'art. 2 lett. b) e c) sono graduati nell'ordine della minore età, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea.

Art. 14

I medici di cui alla lett. d) dell'art. 2 del presente decreto sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti nell'ambito carente, nell'Azienda, nella Regione Sicilia e da ultimo fuori regione.

Art. 15

Espletate le procedure di assegnazione degli incarichi, qualora uno o più incarichi dovessero rimanere vacanti, la Regione comunicherà la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC.

Dalla data di pubblicazione sul sito della SISAC decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei medici, purché non titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria, le quali saranno valutate secondo il seguente ordina di priorità:

a) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni valide per l'anno 2022;

b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;

Art. 16

Qualora espletate le procedure di cui agli articoli precedenti rimangano ancora incarichi vacanti saranno interpellati i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Siciliana, i quali abbiano presentato la relativa istanza, con priorità per i medici di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. n. 135/2018 "Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale"(c. d. Decreto Semplificazione), convertito con la Legge n. 12/2019 e, in subordine, qualora rimangano incarichi vacanti, i medici di cui all'art. 12 comma 3 del D. L. 35/19 (c.d. Decreto Calabria), convertito con L. 60/19.

Art. 17

I medici di cui al precedente art. 16 del presente decreto saranno graduati nel rispetto dell'annualità di frequenza al corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso; in caso di pari anzianità saranno graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente, nell'Azienda, in seguito in Regione e da ultimo fuori Regione;

Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporterà la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

Art. 18

L' Assessorato Regionale della Salute, visto l'art. 5 comma 13 dell'A.C.N. 21/06/18, per l'assegnazione degli incarichi ai medici di cui all'art. 2 lettera c) del presente decreto riserva una percentuale dell" 80% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale di cui all'art. 1 comma 2 e all'art. 2 comma 2 del D.L.vo 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo368/99 e D.Lvo 277/03, e una percentuale del 20% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente. Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.

Art. 19

Il medico che accetta l'incarico ai sensi dell'art. 35 comma 1 del vigente A.C.N., avvalendosi della facoltà di cui all'art. 34 comma 5 lett. a), decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza, fatto salvo l'obbligo di garantire l'attività convenzionale nel periodo di preavviso di cui all'art. 19 c. 1 lett. c) dell'ACN 23/03/05.

La rinuncia o decadenza del nuovo incarico non consente il ripristino dell'incarico di provenienza.

Art. 20

Il medico che accetta l'incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 lettera c) del presente decreto è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2022 per il settore di assistenza primaria.

Art. 21

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 2, come integrato dall'art. 5 dell'ACN 18/06/2020, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale l'Azienda conferisce un incarico temporaneo; a decorrere dalla data di conseguimento dell'attestato di formazione in medicina generale viene conferito l'incarico definitivo come previsto dal successivo comma 15.

Art. 22

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 16, in deroga a quanto previsto dall'art. 17 comma 4 dell'ACN di Medicina Generale, ai medici frequentanti il corso di formazione in medicina generale può essere attribuito un solo incarico in rapporto di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 28 marzo 2022.

LA ROCCA

(1)

Per la parziale rettifica degli ambiti carenti di assistenza primaria relativi all'A.S.P. di Siracusa, si rimanda all'articolo unico del Decr. Dir. Salute 26 maggio 2022, n. 408.