
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 17 marzo 2022, n. 212
G.U.R.S. 8 aprile 2022, n. 16
Modalità tecniche e procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali - Art. 10, comma 14, legge regionale 3 marzo 2020, n. 4.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
VISTI gli artt. 32, 48, 83, 84, 86 e 88 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina sanitaria;
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante "Norme in materia di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità Sanitarie Locali" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 concernente "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 3, comma 1, lettera c) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
VISTO il decreto 1° luglio 2002 "Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali";
VISTO il decreto 21 giugno 2004 "Direttive norme procedurali in tema di igiene e sanità pubblica nelle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi del D.P.C.M. 26 maggio 2000";
VISTO il D.lgs del 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro";
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";
VISTE le circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Circolare esplicativa";
VISTO il decreto n. 13306 del 18 novembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state disciplinate, fra l'altro, le competenze in materia sanitaria della Regione, dell'azienda Unità sanitaria locale e del Sindaco";
VISTA la legge n. 166 del 1° agosto 2002 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", che con l'art. 28 modifica l'art. 338 del T.U.LL.SS. n. 1265 del 27 luglio 1934;
VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 recante norme per il riordino del SSR;
VISTO il D.P. Reg. n. 131 del 29 aprile 2009, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell'Assessorato della Salute;
VISTA la Legge 17 agosto 2010, n. 18 "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri";
VISTO il D.P. Reg. n. 282/Serv.4 - S.G. del 18 luglio 2011, di approvazione del "Piano della Salute" 2012-2013;
VISTO il D.P. Reg. del 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
VISTO il Disegno di legge n. 1611 del 19 marzo 2018 del Senato della Repubblica "Disciplina delle attività funerarie";
VISTA la legge 3 marzo 2020, n. 4 "Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18";
VISTE le circolari del Ministero della Salute, prot. n. 11285 del 1 Aprile 2020; prot. n. 12302 dell'8 Aprile 2020; prot. n. 15280 del 2 Maggio 2020; prot. n. 818 dell'11 Gennaio 2021, aventi per oggetto: "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS/Cov-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione".
Decreta:
Per quanto espresso in premessa, che qui si ritiene integralmente riportato, in attuazione dell'art. 10, comma 14 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 4, che disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, e che modifica la legge regionale 17 agosto 2010, n. 18, sono state redatte le disposizioni attuative in merito al trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali e le precauzioni da adottare a tutela della salute pubblica, in coerenza con la normativa Nazionale.
Definizioni
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente decreto si intende per:
1) accertamento di morte: la constatazione dell'avvenuto decesso effettuato dal medico necroscopo;
2) attività funebre: servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti l'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;
b) fornitura di cofani funebri e altri articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasferimento di salma e trasporto di cadavere e di resti mortali;
d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri ivi compresi gli interventi di tanatocosmesi;
3) avviso di morte: comunicazione al Comune, ove è avvenuto il decesso, della morte di una persona;
4) cadavere: corpo del defunto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali dopo le ventiquattrore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
5) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattrore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;
6) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è da considerarsi corrispondentemente abbreviato;
7) denuncia delle cause di morte: redazione della scheda "ISTAT" da parte del medico che ha constatato il decesso;
8) dichiarazione di morte: comunicazione al Comune, ove è avvenuto il decesso, della morte di una persona da parte di familiari o di chi per essi;
9) feretro: cofano sigillato contenente il cadavere destinato a sepoltura o cremazione;
10) medico necroscopo: medico che accerta la morte redigendo l'apposito certificato previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127) e successive modificazioni e integrazioni;
11) periodo di osservazione: periodo durante il quale la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza;
12) trasporto funebre: trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di accertamento o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
Attività funeraria
1. Per attività funeraria si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
d) eventuale gestione di strutture per il commiato.
2. Le imprese che intendono svolgere l'attività funeraria devono presentare segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al comune in cui ha sede legale l'impresa. La segnalazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3. L'esercizio dell'attività funeraria, da svolgere nel rispetto dei principi di concorrenza e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e con modalità che assicurino la libertà di scelta delle famiglie del defunto, è subordinato alla sussistenza e permanenza dei seguenti requisiti:
a) disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati;
b) almeno un carro funebre e un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
c) almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la segnalazione certificata di inizio attività;
d) personale con funzioni di necroforo, in numero adeguato e formato in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
e) un responsabile della conduzione dell'attività funeraria, specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte.
4. Le imprese che svolgono l'attività funeraria non possono svolgere, anche per il tramite di proprio personale, attività di servizio pubblico di ambulanza o attività sociali o assistenziali, ivi compreso il trasporto di malati o degenti o servizio di pubbliche affissioni.
5. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funeraria.
6. Fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla normativa vigente e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7, il comune dispone la sospensione dall'esercizio dell'attività funeraria, per un periodo di tempo determinato, nei confronti dell'impresa che, nello svolgimento dell'attività funeraria o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.
7. Ogni comune istituisce un elenco, consultabile attraverso il sito istituzionale, delle imprese esercenti l'attività funeraria aventi sede nel territorio comunale.
Attività di medicina necroscopica
Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, il servizio di medicina legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale garantisce le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Il servizio di medicina legale provvederà altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.
Morte per malattia infettiva e diffusiva
1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il dirigente medico di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente, deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.
Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse
1 Requisiti dei mezzi di trasporto funebre
Il trasporto funebre deve essere svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri devono essere provviste di attrezzature per la loro pulizia e sanificazione.
I mezzi di trasporto funebre devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.
I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e la sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. Dovrà essere garantita un'adeguata pulizia e sanificazione del mezzo funebre dopo ogni utilizzo.
Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio. Il trasporto funebre è svolto mediante l'utilizzo congiunto di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2 Requisiti delle casse
2.1 Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite, nel rispetto della normativa vigente, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
Al riguardo, si specifica che:
- i materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta);
- la norma di cui all'art. 30, c. 13, del DPR n. 285/90 stabilisce l'impiego della sola cassa di legno se la distanza da coprire nel trasporto funebre è inferiore ai 100 km (sempre che si tratti di persone morte non a causa di malattie infettive-diffusive);
- oltre i 100 km è prevista la doppia cassa; se il feretro è destinato ad inumazione, cremazione, tumulazione in loculo areato alternativamente è prevista cassa di legno con contenitore biodegradabile autorizzato dal Ministero della Salute;
- sotto i 100 km viene usata un'unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione; per la inumazione e la cremazione, se il trasporto è fuori del territorio del comune, si userà una cassa di spessore non inferiore a 25 mm;
- è opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.
- la cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm;
- quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 25 mm;
- il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza;
- sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all'ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme tecniche UNI di riferimento, quali le norme UNI 11519 ed UNI 11520;
- quando è utilizzata la sola cassa di legno (inumazione, cremazione, loculi aerati), il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione;
- i feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.
L'autorizzazione per nuovi materiali da impiegare nelle casse funebri (artt. 31 e 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR n. 285/90), anche dopo il DPCM 26 maggio 2000 e la Legge Costituzionale n. 3/2001 di riforma al Titolo V della Costituzione è materia che resta in capo allo Stato, essendo tale fattispecie inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b) del D.Lgs 112/1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): "adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienicosanitaria".
Con il D.M. Salute del 07.02.2007 e il D.M. Salute del 28.06.2007 è stato autorizzato l'uso in ambito nazionale di materiali in plastica biodegradabile denominati, rispettivamente, MATERBIZIO1U e Mater-Bi, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo:
a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettiva-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 Km dal luogo del decesso;
b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per le salme decedute per malattia infettivo diffusiva destinate alla cremazione.
Con il D.M. Salute del 12.04.2007 è stato autorizzato l'uso in ambito nazionale di un manufatto costituito da un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco, per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione da impiegarsi nei seguenti casi e condizioni d'uso:
a) inumazione, nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100 km;
b) cremazione, nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100 km;
c) l'uso del predetto manufatto dovrà, comunque, rispettare tutte le prescrizioni già previste dalla vigente normativa per l'uso del cofano mortuario in legno e, in particolare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, c. 13 e dell'art. 25 del DPR n. 285/90, deve escludersi l'uso di tale manufatto nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva.
2.2 Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse
- il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte con interasse massimo di 40 cm per i feretri destinati a inumazione e cremazione e 20 cm per i feretri destinati a tumulazione in loculo stagno. Tali disposizioni non si applicano per la tumulazione in loculi aerati;
- il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm;
- sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- la cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio della ditta costruttrice e del fornitore; è possibile riportare impresso il marchio della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.
2.3 Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrapressioni interne al feretro
- nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrapressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione.
- nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l'apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3000 unità Pascal (Pa).
- i dispositivi interni al feretro capaci di adsorbire gas putrefattivi sono sostitutivi della valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrapressioni interne superiori a 3000 Pa.
- ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita.
- le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate dalle Autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore.
Per quanto non compreso nelle indicazioni suddette si può far riferimento ai requisiti per la costruzione delle casse lignee ad uso funerario stabiliti con le norme tecniche UNI 115201 e 115192. In particolare:
- per l'inumazione le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520;
- per l'uso crematorio le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui ai punti 7.3 ed appendice A.3 della norma UNI 11520; valgono le previsioni della nota 2 del punto 7.3 per la realizzazione di cofani con spessore inferiore e minore impatto ambientale;
- per la tumulazione in loculo stagno le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.1 della orma UNI 11520;
- per la tumulazione aerata, le casse lignee, rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520.
Per ogni altra caratteristica relativa ai contenitori interni, involucri, dispositivi ed accessori si rinvia a quanto stabilito dalla normativa nazionale ed alle conseguenti autorizzazioni ministeriali, nel rispetto delle norme UNI EN 13432 o 14995 in materia di biodegradabilità e compostabilità.
Comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto funebre
Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi e feti sono rilasciate dal Comune e/o dall'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP).
All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente da personale dell'ASP, che ne attestano l'esecuzione.
In caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, alla vestizione e alla composizione del defunto provvedono, con il consenso dei familiari, gli operatori della struttura sanitaria o di ricovero in cui è avvenuto il decesso. In alternativa, i familiari possono provvedere in proprio alla vestizione direttamente o ricorrendo a persona da essi formalmente delegata, anche in forza ad impresa esercente l'attività funebre.
A tale proposito si ricorda che alle imprese funebri è precluso lo svolgimento in ambito ospedaliero di ogni attività finalizzata al procacciamento di servizi di onoranze funebri.
L'eventuale presenza di personale delle imprese funebri in ambito necroscopico o sanitario deve essere motivata da specifica delega da parte della famiglia del defunto a svolgere su quest'ultimo l'attività di composizione e vestizione; tale attività deve essere svolta e terminata entro 2 ore, tempistica oltre la quale ogni ulteriore presenza di operatori funebri in tali contesti logistici deve essere segnalata alla Direzione Sanitaria ed al Comune competente.
La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASP limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.
Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Per tutto il periodo pandemico e fino alla cessazione dell'emergenza Sanitaria correlata alla SARS/CoV-2/COVID-19, la gestione dell'attività funeraria deve essere espletata, su tutto il territorio regionale, nel pieno rispetto delle direttive emanate con la circolare del Ministero della Salute, prot. n. 0000818 dell'11 Gennaio 2021 "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS/CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione", adoperando feretri con le caratteristiche previste dall'allegato 2 e utilizzando l'allegato 3, come certificazione di corretto confezionamento.
Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale di questo Assessorato e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 marzo 2022.
RAZZA