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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 18 novembre 1994

G.U.R.S. 26 novembre 1994, n. 59

Disciplina delle competenze e delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di farmacie, ivi comprese quelle già esercitate dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari nonchè quelle in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dai veterinari provinciali e dai veterinari comunali.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 22 dicembre 1978;

Visti gli artt. 38 e 40 della legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993, che in materia di igiene, sanità pubblica igiene e polizia veterinaria e in materia di farmacia e farmaceutica ha dato attuazione all'art. 32 della legge n. 833/78 trasferendo alle UU.SS.LL. le funzioni già di competenza degli uffici dei medici e veterinari provinciali;

Visto il proprio decreto n. 11403 del 18 giugno 1994, successivamente modificato ed integrato con il decreto n. 11890 del 23 luglio 1994, nonchè il testo coordinato decreto n. 11891 del 23 luglio 1994, con cui sono state elencate le competenze della Regione, delle UU.SS.LL. e dei sindaci ed impartite direttive in materia di igiene e sanità pubblica e in materia farmaceutica, in attuazione dell'art. 40 della sopra richiamata legge regionale;

Visto il decreto n. 11469 in data 22 giugno 1994, contenente le direttive in attuazione dell'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in materia veterinaria, nel quale sono elencate le competenze della Regione, delle UU.SS.LL. e dei sindaci nella materia;

Visto l'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n 33, con il quale sono state, tra l'altro, delegate dalla Regione alle UU.SS.LL., di seguito aziende U.S.L., alcune competenze regionali in materia di igiene e sanità pubblica, in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e in farmacia;

Visto l'art. 17 della predetta legge n. 33/94, che ha soppresso dal 27 dicembre 1994 gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali;

Considerato che, ai sensi del 5° comma dell'art. 18, questo Assessorato deve emanare le direttive di attuazione anche con riferimento al trasferimento degli archivi esistenti presso gli uffici soppressi;

Ritenuto, ai fini di una omogenea visione e migliore lettura, riunire in un unico documento le direttive di attuazione degli artt. 38 e 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e degli artt. 17 e 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;

Ritenuto, altresì, opportuno ed indifferibile impartire direttive circa il nuovo assetto organizzativo che si è venuto a delineare a seguito della redistribuzione delle competenze tra Regione, comuni e UU.SS.LL. operata dalle leggi citate, nonchè dei relativi decreti attuativi ed al fine di garantire il miglior raccordo operativo tra i soggetti citati;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa, sono disciplinate come segue le competenze e le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di farmacie, ivi comprese quelle già esercitate dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari nonchè quelle in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dai veterinari provinciali e dai veterinari comunali.

TITOLO I

IGIENE, SANITA' PUBBLICA E FARMACIE

Art. 2

Competenze della Regione in materia di igiene,

sanità pubblica e farmacie

a) Attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle unità sanitarie locali (art. 2 D.L.vo n. 502/92), nonchè funzioni di coordinamento, indirizzo e programmazione espressamente previste dal 3° comma dell'art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

b) ordinanze assessoriali di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio dell'intera Regione o al territorio di più comuni, secondo quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 40 della citata legge regionale n. 30 del 1993;

c) programmi di educazione sanitaria ed aggiornamento professionale;

d) provvedimenti riguardanti le case di cura private di cui agli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e al decreto del Ministro della sanità del 2 agosto 1977, sulla "determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private" art. 43 della legge n. 833/78, nonchè sull'applicazione della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39 con esclusione delle autorizzazioni ai privati dei servizi di trasporto infermi e infortunati a mezzo di autoambulanze;

e) indirizzo, coordinamento e controllo in materia di applicazione degli artt. 193, 194, 195, 196, 197 e 198 del T.U. delle LL.SS. nonchè l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 96 e, per quanto di competenza, 102 del D.P.R. n. 185/64;

f) provvedimenti in ordine all'attuazione della legge n. 175/92, norme sulla pubblicità sanitaria;

g) determinazione delle piante organiche delle farmacie; adempimenti di cui agli artt. 2 (apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari), 4 (procedure concorsuali), 5 (decentramento delle farmacie), 6 (dispensari farmaceutici), 14 (sanatoria) della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico", nonchè ogni altro adempimento di competenza della Regione a norma della stessa legge n. 362;

h) indennità di residenza dei farmacisti rurali;

i) farmaco - vigilanza: indirizzo, coordinamento e verifica (legge n. 531 del 29 dicembre 1987, art. 14 D.L.vo n. 178/91);

j) autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano, compresi i gas medicali (D.Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 538);

k) proposta e direttive in ordine all'applicazione dei provvedimenti ministeriali concernenti la riclassificazione delle specialità medicinali, art. 8 legge n. 537 del 24 dicembre 1993;

l) provvedimenti in ordine al prontuario terapeutico ospedaliero regionale, ai sensi del decreto n. 77026/89;

m) direttive in materia sanitaria relative alla trasformazione industriale degli agrumi;

n) provvedimenti in ordine alla balneazione per l'attuazione del D.P.R. n. 470/1982 e successive integrazioni e modifiche;

o) provvedimenti in ordine all'attuazione del decreto leg.vo n. 531/1992, in tema di molluschicoltura e in ordine D.L.vo n. 130 del 25 gennaio 1992 e n. 131 del 27 gennaio 1992;

p) indirizzo, coordinamento e controllo in materia di approvvigionamento dei vaccini obbligatori e facoltativi nonchè promozione di campagne vaccinali;

q) indirizzo, coordinamento e controllo per quanto di competenza in tema di tutela igienica degli alimenti e bevande legge n. 283/62, D.P.R. n. 327/80 e successive integrazioni e modifiche, fatte salve le competenze veterinarie per gli alimenti di origine animale di cui al successivo titolo V;

r) rilascio di nulla osta sanitario per il trattamento e lo smaltimento degli RSO;

s) indirizzo e coordinamento in materia di radioattività ambientale e proteximetria;

t) provvedimenti in ordine all'utilizzo per il consumo umano delle acque superficiali e profonde, nonchè all'utilizzo igienico-sanitario delle stesse e per il riutilizzo dei reflui e dei fanghi depurati (D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988 e D.L.vo n. 99 del 27 gennaio 1992 e D.A. attuativo n. 3446 del 21 novembre 1992 e n. 7143 dell'11 agosto 1993 con la seguente modifica:

- il sindaco autorizza ai fini sanitari le risorse idriche che ricadono nell'ambito dello stesso comune sempre che siano utilizzati esclusivamente da utenze dello stesso comune;

u) provvedimenti in ordine ai cosmetici (legge n. 713 del 15 ottobre 1986 e successive integrazioni e modifiche;

v) provvedimenti autorizzativi in materia di acque minerali e termali (D.L.vo n. 105/92);

y) provvedimenti in ordine ai centri di raccolta sangue ed ai centri trasfusionali;

z) ogni altra competenza che, in base alle leggi vigenti, è attribuita alla Regione in materia di igiene e sanità pubblica, farmaceutica e farmacie.

Art. 3

L'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nelle materie di cui al precedente art. 2 è di norma demandato ai competenti servizi e/o settori delle UU.SS.LL.

TITOLO II

COMPETENZE DEL SINDACO

Art. 4

Attribuzioni del sindaco

1) In materia di igiene e sanità pubblica spetta al sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale, a norma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè l'emanazione di provvedimenti, ivi compresi quelli già demandati agli ufficiali sanitari, che comportano l'uso dei poteri autorizzativi prescrittivi e di concessione, che non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da leggi o regolamenti, ed in particolare:

a) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere ed affini e presidenza della relativa commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

b) rilascio di autorizzazioni ed emissione dei provvedimenti in materia edilizia;

c) rilascio delle autorizzazioni per l'uso di combustibili ai sensi dell'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

d) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei liquami ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali;

e) emissione dei provvedimenti, per quanto di propria competenza, relativi agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;

f) emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero ed affini e per autorimesse;

h) rilascio di autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 lettera c) ed ex art. 44 lettera a) del D.P.R. n. 327/80, limitatamente ai mezzi che operano nell'ambito comunale;

i) rilascio di autorizzazioni sanitarie per l'utilizzo, per il consumo umano e/o per uso igienico sanitario delle risorse idriche che ricadono nel territorio comunale, sempre che le stesse siano utilizzate esclusivamente per utenze del comune e con le procedure fissate dal D.A. n. 3446 del 21 novembre 1992 e successive integrazioni e modifiche, sostituendo il medico provinciale con il capo servizio o con un funzionario da lui delegato del settore igiene pubblica;

l) provvedimenti autorizzativi in tema di utilizzo e custodia dei gas tossici (R.D. n. 147 del 9 gennaio 1927 e successive integrazioni);

m) provvedimenti relativi al titolo 10° del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285, regolamento di polizia mortuaria;

n) ogni altra competenza che, in base alle leggi vigenti, è attribuita al sindaco in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 5

Per lo svolgimento delle attività istruttorie, inerenti all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 4, i sindaci, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25 della legge regionale n. 6/1981 e dai commi I e IV dell'art. 40 della legge regionale n. 30/1993, si avvalgono prioritariamente dei servizi di igiene pubblica.

TITOLO III

COMPETENZE ESERCITATE DALLE UU.SS.LL.

Art. 6

Competenze del servizio di igiene pubblica

Ferme restando le competenze del sindaco quale autorità sanitaria locale, i servizi di igiene pubblica esercitano:

a) le funzioni di cui all'art. 7 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge 20 agosto 1994, n. 33, e precisamente:

- profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui all'art. 6, lettera b della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi comprese le malattie veneree, acquisto di sieri e dei vaccini obbligatori e facoltativi, nonchè dei vaccini previsti dal regolamento sanitario internazionale; per la conservazione di tali presidi dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed esercizio il Centro profilattico di Palermo, sito presso la ex U.S.L. n. 59.

Nelle rimanenti province i vaccini vanno conservati in adatti armadi frigoriferi dotati e collegati con appositi gruppi di continuità ubicati in idonei locali presso il L.I.P. o presso altri locali del comune capoluogo di provincia ad hoc individuati dal capo servizio igiene pubblica della U.S.L. individuata nei successivi articoli;

- i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

- il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività ambientale;

- i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

b) le attività istruttorie, di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni del sindaco previste dal comma 4 del citato art. 40 nonchè dell'art. 4 del presente D.A.;

c) il servizio di igiene pubblica, il servizio medicina ospedaliera e il servizio medicina di base e di 2° livello esercitano, ciascuno per le rispettive competenze, ma congiuntamente, l'attività ispettiva sulle case di cura, day hospitals, poliambulatori, laboratori analisi, centri prelievo, servizi e centri trasfusionali;

d) sono altresì competenze del servizio di igiene pubblica:

- l'igiene delle scuole:

- la gestione del registro dei parti e degli aborti;

- le ispezioni alle carceri (art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354);

- le ispezioni ordinarie e straordinarie ai gabinetti radiologici (art. 4, R.D. 28 gennaio 1935);

- il controllo sugli interventi straordinari nel campo dell'igiene del suolo e dell'abitato effettuati a seguito di contributi, concessi dall'Assessorato alla sanità, per interventi straordinari nel campo dell'igiene nei vari comuni della provincia;

e) rilascio di nulla osta sanitario per i mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti speciali ospedalieri;

f) competenze di cui agli articoli 193 (laboratori di analisi e centri prelievo), 194 (riguardante gli stabilimenti termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, nonchè a norma del 2° comma del detto art. 194, i centri privati di terapia riabilitativa fisica e neurosensoriale, e cioè i centri privati di fisiokinesiterapia, di riabilitazione per portatori di handicap, ecc.), 195, 196, 197 e 198 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (art. 43 della legge n. 833/78), nonchè quelle di cui agli artt. 89, 92, 93 e 102 D.P.R. n. 185/64; per l'esercizio di tali competenze il settore igiene pubblica provvede di concerto con il servizio di assistenza sanitaria di base e di 2° livello, ivi compresa la predisposizione dei provvedimenti per la firma del legale rappresentante della U.S.L.;

g) istruttoria, verifica e controllo dei servizi di trasporto infermi ed infortunati a mezzo ambulanza sia per i privati che per le associazioni di volontariato che per gli enti morali, ivi compresa la predisposizione dei conseguenti provvedimenti per la firma del legale rappresentante della U.S.L.;

h) attività istruttoria, di verifica, di controllo e predisposizione dei provvedimenti alla firma del legale rappresentante della U.S.L. in materia di alimenti e bevande per quanto previsto dal D.P.R. n. 327/80 all'art. 25 lettera a) e all'art. 44, comma 2°, n. 1 per i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti di cui alle lettere a e b dello stesso articolo che operano al di fuori dell'ambito dei singoli comuni.

Per garantire un più rapido iter burocratico e tecnico-amministrativo, oltre che istruttorio, in materia di alimenti, sia che si tratti di autorizzazione di competenza sindacale (art. 25, lettera c e art. 44 III comma relativamente alle lettere a), sia che si tratti di autorizzazione riservata alla U.S.L. (art. 25, lettera b e art. 44, II comma n. 1 delle lettere a e b del I comma) l'istanza va indirizzata rispettivamente al sindaco o a legale rappresentante della U.S.L. per il tramite del servizio e/o settore igiene pubblica. Il predetto servizio e/o settore provvederà all'istruttoria sia tecnica che amministrativa e, al termine di questa, proporrà alla firma il provvedimento autorizzativo richiesto, al sindaco o al legale rappresentante della U.S.L., secondo le rispettive competenze;

i) proposizione e predisposizione delle ordinanze di chiusura temporanea definitiva, sequestri cautelativi, distruzione sostanze destinate all'alimentazione ed altri provvedimenti conseguenziali nelle materie di competenza. Il sindaco o il legale rappresentante della U.S.L., secondo le rispettive competenze, ricevuto il rapporto o la segnalazione per l'adozione dei provvedimento di cui sopra, devono provvedere immediatamente e non oltre 24 ore ad emettere il provvedimento richiesto curando l'immediata notifica ed esecuzione dandone comunicazione, oltre che all'autorità giudiziaria, ed al competente servizio, anche all'Assessorato regionale della sanità;

l) competenze di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 327/80 per il territorio di competenza;

m) rilascio delle autorizzazioni e delle relative attestazioni in materia di trasformazione industriale degli agrumi, circolare del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali n. 6 del 26 ottobre 1994;

n) ogni altra funzione in materia di igiene e sanità pubblica finora demandata, in base alle leggi vigenti, agli uffici del medico provinciale (I comma art. 40 succitato) ed all'ufficiale sanitario e non ricomprese tra le competenze della Regione di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 7

Il personale ex art. 5 del D.L. n. 415 del 29 dicembre 1990, convertito in legge n. 58 del 26 febbraio 1991, inquadrato nel servizio medicina di base e di 2° livello, qualora svolgeva alla data di entrata in vigore del D.A. del 18 giugno 1994, n. 11403

le funzioni di ufficiale sanitario può, a richiesta, fermo restando l'inquadramento nel predetto servizio, svolgere la propria attività nel servizio di igiene pubblica, nei limiti del mansionario ex D.M. n. 503/1987, dipendendo in questo caso gerarchicamente dal capo servizio di igiene pubblica e ciò in attuazione di quanto disposto dall'art. 40, comma 4°, della legge regionale n. 30/93.

Art. 8

Al fine di controllare efficacemente il territorio della rispettiva provincia, con l'obiettivo di costituire una omogenea organizzazione su base provinciale in funzione della successiva attivazione delle aziende U.S.L., per sopperire alla carenza di personale e permettere una migliore pianificazione dell'attività del servizio, ivi compreso quella di vigilanza e far fronte alle emergenze igienico-sanitarie, fino all'attivazione delle aziende U.S.L., i commissari straordinari, nominati ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 30/93, possono utilizzare a carattere provvisorio il personale sanitario medico, i medici della medicina dei servizi ed il personale di vigilanza assegnato al servizio, ivi compreso quello dei LL.II.PP., nell'ambito della provincia a prescindere dalla U.S.L. di appartenenza.

L'utilizzo di tale personale è disposto di regola a seguito di un programma articolato predisposto preventivamente dai capi servizio di igiene pubblica di cui all'art. 9 del presente decreto, sentiti in conferenza di servizio i capi servizio delle restanti UU.SS.LL. della provincia. A norma dell'art. 13, 2° comma, della legge regionale n. 33/1994, l'utilizzo di detto personale è disposto con provvedimento motivato, ha carattere provvisorio e non modifica l'appartenenza del dipendente alla pianta organica dell'unità sanitaria locale di appartenenza.

Con le stesse modalità di cui al presente articolo, i capi servizio di cui al successivo art. 9 predisporranno per il commissario straordinario un programma di pronto intervento igienico sentiti i capi servizio delle restanti UU.SS.LL. Tale programma deve essere inteso a garantire, senza soluzioni di continuità ed in tutto il territorio della provincia di competenza, anche al di fuori dei normali orari di ufficio, la disponibilità di una squadra di pronto intervento qualificata in grado di intervenire con immediatezza qualora dovessero verificarsi episodi costituenti danno immediato o pregiudizio per la salute della collettività.

Ai fini della stesura del menzionato programma, sono da considerare di competenza dell'equipe di pronto intervento: episodi di tossinfezione alimentare, anche sospetti, o di inquinamento della rete idrica urbana; più casi, anche sospetti, di malattie da infezione o da infestione in ambiente scolastico o lavorativo od in comunità; qualunque fenomeno che per dimensioni e natura possa costituire un pericolo immediato per la salute della collettività.

Nei casi urgenti, non programmabili, e per una durata non superiore ai due giorni, i capi servizio citati possono disporre direttamente l'utilizzo del personale di cui al 1° comma del presente articolo, dandone tempestiva comunicazione al commissario straordinario per la ratifica.

L'equipe di pronto intervento igienico-sanitario è costituita da un funzionario medico del servizio igiene pubblica e da due operatori professionali addetti alla vigilanza.

Di norma, deve prevedersi una equipe di pronto intervento ogni 250.000 abitanti.

L'attività di pronto intervento rientra tra i compiti di servizio come atto dovuto.

Art. 9

Nelle more dell'entrata in funzione delle aziende U.S.L. a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto per la materia di igiene pubblica, le unità sanitarie locali 1, 11 16, 19, 23, 26, 36, 41, 61, svolgeranno per la provincia di rispettiva competenza le funzioni di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 33/94.

Il capo servizio I.P. delle predette UU.SS.LL.:

1) entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto può delegare, in tutto o in parte, le funzioni di cui al precedente comma ai capi servizio I.P. delle restanti UU.SS.LL.. Copia di tale provvedimento, che dovrà indicare analiticamente le funzioni delegate, va trasmesso, oltre che all'Assessorato della sanità - gruppo 2° I.R.S. - anche ai sindaci dei comuni della provincia.

2) Promuove con frequenza almeno mensile la conferenza di servizi di tutti i capi servizio I.P. della provincia per la verifica dell'attività svolta durante il mese precedente e per programmare più incisivi interventi per una tempestiva e più capillare risposta sanitaria. A tale conferenza di servizio può essere invitato a partecipare un capo servizio di medicina veterinaria, qualora le materie in trattazione lo richiedano.

3) Promuove ogni utile iniziativa per realizzare una più efficace collaborazione e raccordo con il servizio veterinario in tema di profilassi delle antropozoonosi e di vigilanza igienica degli alimenti.

4) Trasmette al commissario straordinario e/o al direttore generale ed all'Assessorato regionale della sanità - Gruppo 2° I.R.S., ai sensi dell'art. 24 lettera 1 del T.U., entro il 30 gennaio, la relazione sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario dell'intera provincia unitamente alle proposte necessarie in tema di igiene pubblica.

5) I predetti capi servizi I.P. svolgono l'attività di coordinamento del L.I.P. delle rispettive province ai sensi dell'art. 83, 3° comma T.U. delle LL.SS. e ciò fino a quando non sarà data attuazione alla legge n. 61/93.

Art. 10

Ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 4° dell'art. 40 della legge regionale n. 30/93, tutti i provvedimenti per i quali non sia prevista per legge la specifica competenza del sindaco, della Regione, dello Stato, sono adottati dall'unità sanitaria locale, che provvede altresì a quanto previsto dall'art. 18, 2° e 4° comma della legge regionale n. 33/94.

Art. 11

Viene istituita la conferenza di servizio regionale per l'igiene e la sanità pubblica. Di essa fanno parte i capi servizi di igiene pubblica delle nove UU.SS.LL. provinciali.

Ha sede presso l'Ispettorato regionale sanitario e si riunisce almeno con cadenza bimestrale con i seguenti compiti:

- coordinamento e verifica dell'attività svolta in materia di igiene pubblica dalle UU.SS.LL. e formulazione di programmi operativi. A detta conferenza regionale possono essere invitati i direttori dei LL.II.PP. e il direttore dell'Istituto sperimentale zooprofilattico. Per problemi di particolare rilevanza, può riunirsi congiuntamente alla istituenda conferenza di Servizio regionale per l'igiene e la sanità pubblica veterinaria, di cui al successivo titolo V.

Art. 12

Competenze del servizio farmaceutico

Oltre quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale n. 6/1981, il servizio farmaceutico delle UU.SS.LL. svolge i seguenti ulteriori compiti:

a) disciplina dei turni di servizio delle farmacie e le ferie delle farmacie (legge regionale 15 luglio 1978, n. 15 e successive modifiche) e vigilanza sulle farmacie (art. 40, 6° comma della legge regionale n. 30/1993;

b) adempimenti di cui agli artt. 1 (rapporto farmacie-popolazione), 7 (gestione delle farmacie), 11 (titolarità e sostituzione nella gestione) e 13 (trasferimento di farmacia) della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico", nonchè ogni altro adempimento di competenza delle unità sanitarie locali a norma della stessa legge n. 362;

c) vigilanza, ispezioni ordinarie e straordinarie delle farmacie, art. 127 del T.U. leggi sanitarie n. 1265 del 1934).

Il commissario straordinario della U.S.L. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente D.A. nomina la commissione di vigilanza ai sensi del 6° e 7° comma dell'art. 18 della legge regionale n. 33/94.

d) distruzione sostanze stupefacenti e psicotrope (D.M. sanità del 19 luglio 1985);

e) predisposizione dei piani di informazione scientifica ed educazione del farmaco;

f) ogni altro compito non espressamente riservato alla Regione in materia ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

TITOLO IV

DELLE COMMISSIONI

Art. 13

Per effetto del decreto legislativo n. 266 del 30 giugno 1993 cessano di operare i consigli provinciali di sanità.

In base al disposto di cui al 10° comma dell'art. 40 sopra richiamato, i medici provinciali, nella qualità di presidenti o di componenti di commissioni, collegi e comitati, in attesa della piena attuazione del titolo II della legge regionale n. 30/1993, sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio della U.S.L. del capoluogo dove ricadeva l'ex ufficio di igiene.

Entro il 30 novembre, qualora già non provveduto, sono trasferiti dagli uffici periferici dell'Assessorato al servizio di igiene pubblica di cui al comma precedente tutti gli atti relativi alle commissioni che avevano sede o segreterie presso i citati uffici periferici.

Si precisa, altresì, che:

- le commissioni per il rilascio e/o il rinnovo delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici ex art. 27, R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, opereranno presso i servizi di igiene pubblica dei capoluoghi di Palermo, Catania e Messina dove ricadevano gli ex uffici di igiene. Sarà cura degli stessi servizi procedere al rilascio e al rinnovo del relativo patentino;

- le commissioni per le patenti di guida ai minorati fisici fino all'emanazione del decreto istitutivo delle nuove commissioni da parte del Ministero dei trasporti, opereranno in regime di prorogatio presso il servizio di medicina legale e fiscale dei capoluoghi dove ricadevano gli ex uffici d'igiene, sostituendo il medico provinciale con il capo servizio di medicina legale e fiscale e l'ufficiale sanitario con il capo servizio di igiene pubblica della stessa U.S.L.. Qualora il servizio di medicina legale e fiscale sia accorpato al servizio di igiene pubblica, il medico provinciale è sostituito dal capo servizio igiene pubblica e l'ufficiale sanitario da un coadiutore, preferibilmente, dell'ufficio di medicina legale e fiscale o del servizio igiene pubblica individuato dal predetto capo servizio;

- nelle commissioni provinciali della tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento, previste dalla legge regionale n. 39 del 1977 e successive integrazioni e modifiche, il medico provinciale è sostituito dal capo servizio igiene pubblica della U.S.L. dove ricadeva l'ex ufficio di igiene e il veterinario provinciale di capo servizio di medicina veterinaria della U.S.L. del comune capoluogo dove ricadeva il macello.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvederà di conseguenza ai relativi adempimenti.

Viene reistituita, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 185/64 la commissione provinciale per la protezione della popolazione dalle radiazioni ionizzanti sostituendo il medico provinciale con il capo servizio I.P. della U.S.L. dove ricadeva l'ex ufficio di igiene e l'ispettore del lavoro con il capo servizio di medicina del lavoro o con funzionario medico da lui delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo di I livello. Restano confermate le altre figure professionali previste dal cennato articolo.

Art. 14

I medici provinciali componenti delle commissioni regionali per le pensioni privilegiate ai dipendenti regionali operanti presso la Corte dei conti di Palermo (ex legge regionale n. 11 del 25 aprile 1969), dei comitati tecnici amministrativi presso il Provveditorato opere pubbliche per la Sicilia, presso il Comitato faunistico venatorio dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, del Comitato tecnico amministrativo presso l'Azienda foreste demaniali (ex art. 96 della legge regionale del 5 giugno 1989, n. 11) sono sostituiti da ispettori sanitari superiori in servizio presso l'Ispettorato regionale sanitario su designazione dell'Assessore per la sanità.

Art. 15

A norma del comma 10 dell'art. 40 sopra menzionato, nelle commissioni, nei collegi e nei comitati previsti dalla vigente legislazione gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica della U.S.L. territorialmente competente o da un medico dello stesso servizio da lui delegato. Per le città di Palermo, Catania e Messina nelle commissioni edilizie l'ufficiale sanitario è sostituito dal capo servizio igiene pubblica della U.S.L. dove ricadeva l'ex ufficio di igiene. Lo stesso può delegare per i lavori di detta commissione altro capo servizio di igiene pubblica della ex U.S.L. del capoluogo.

TITOLO V

IGIENE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E POLIZIA VETERINARIA

Art. 16

Competenze della Regione

a) Indirizzo tecnico, supporto, coordinamento e verifica nella specifica materia;

b) emanazione di direttive in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, anche in esecuzione delle direttive comunitarie e nazionali;

c) predisposizione di programmi regionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti ed il coordinamento e la verifica della loro attuazione;

d) ricezione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici necessari alla verifica dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi ed alla programmazione regionale;

e) promozione dell'osservazione epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali e delle zoonosi, nonchè ricezione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla denuncia delle malattie infettive diffusive degli animali e delle zoonosi, anche ai fini dei necessari collegamenti e informazioni con il Ministero della sanità e le altre regioni, nonchè della programmazione sanitaria;

f) vigilanza tecnica e controllo sull'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

g) competenze connesse al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di macellazione pubblici e privati;

h) organizzazione, coordinamento ed elaborazione di protocolli di intervento per le attività di controllo e vigilanza in materia di igiene, sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, ed attività di vigilanza e controllo nella stessa materia che richiedono approfondimenti tecnico - scientifici di particolare rilevanza, nonchè la programmazione di piani di intervento per la vigilanza e il controllo nel campo dell'igiene degli alimenti di origine animale, e verifica della loro attuazione;

i) promozione di programmi regionali di ricerca scientifica e di sperimentazione nel campo veterinario e di corsi di aggiornamento professionale, di educazione sanitaria, di iniziative e di propaganda veterinaria;

l) coordinamento e verifica delle funzioni dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali nella materia di competenza degli stessi e nelle materie delegate;

m) ogni altra competenza attribuita alla Regione dalle vigenti disposizioni sulla materia;

n) provvedimenti in materia di pubblicità sanitaria per quanto di competenza.

L'Assessore regionale per la sanità emana, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria con efficacia estesa all'intera Regione o al territorio di più comuni. L'esecuzione delle predette ordinanze è demandata ai sindaci dei comuni interessati.

Per la istruttoria relativa ai provvedimenti di competenza regionale l'Assessorato regionale della sanità può avvalersi dei servizi veterinari delle UU.SS.LL. competenti per territorio.

Art. 17

Competenze esercitate dalle UU.SS.LL.

a) La profilassi delle malattie infettive ed infestive a carattere diffusivo degli animali, ivi comprese quelle trasmissibili all'uomo, in adempimento alle disposizioni di cui alle norme e direttive comunitarie, nazionali e regionali, e la sorveglianza epidemiologica;

b) la ispezione e la vigilanza veterinaria permanente sugli allevamenti, sugli impianti di raccolta, sul trasporto, lavorazione e smaltimento degli avanzi animali, sulle sardigne, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere, esposizioni animali, parchi e giardini zoologici, canili, sulla riproduzione animale, ivi compresa l'attività degli operatori nel campo della fecondazione artificiale e sugli ambulatori e laboratori di analisi veterinarie;

c) l'attuazione dei piani di profilassi e di controllo delle malattie degli animali sulla base di programmi predisposti dallo Stato o dalla Regione, nonchè la vigilanza sui piani predisposti o attuati da associazioni o enti pubblici e privati;

d) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali;

e) la ispezione e la vigilanza sulla produzione, commercializzazione ed impiego dei mangimi per l'alimentazione zootecnica e sull'utilizzo dei farmaci in campo veterinario;

f) la ispezione e la vigilanza sugli stabilimenti di lavorazione, trasformazione, deposito e vendita degli alimenti di origine animale o prevalentemente animale, e l'ispezione e la vigilanza sulle carni, sui prodotti ittici, sul latte e suoi derivati, nonchè sugli altri alimenti di origine animale nelle fasi di produzione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione;

g) il controllo sanitario degli animali domestici, selvatici ed esotici, anche ai fini di individuare modificazioni degli indicatori di sanità e degli equilibri;

h) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica veterinaria, alla profilassi ed alla polizia veterinaria;

i) la raccolta e trasmissione dei dati connessi ad adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

l) la raccolta e trasmissione di dati statistici, anche ai fini della successiva programmazione sanitaria;

m) la emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

n) sono delegate, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, le funzioni in materia di:

1) acquisto di sieri, vaccini e prodotti biologici, nonchè l'acquisto delle attrezzature necessarie per l'attuazione degli interventi sanitari ordinari e straordinari nel campo delle profilassi delle malattie infettive e diffusive del bestiame in attuazione delle disposizioni emanate dallo Stato o dalla Regione;

2) competenze previste per l'ambito veterinario dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

3) competenze concernenti i laboratori di analisi per uso diagnostico veterinario di cui all'art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854;

4) competenze di cui all'art. 6 del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286 in materia di laboratori di sezionamento delle carni. della specie bovina, suina equina, ovi-caprina, di limitata capacità, fermo restando la competenza regionale per il rilascio del numero di identificazione e per la iscrizione al registro regionale;

5) competenze di cui all'art. 25, lett. b), del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 nel caso di laboratori e stabilimenti per la produzione, la preparazione il confezionamento delle sostanze alimentari di origine animale o miste di origine prevalentemente animale, con esclusione degli impianti di macellazione pubblici o privati;

6) competenze di cui all'art. 44, comma 2° del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 per i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti di cui alla lettera c) del 1° comma dello stesso articolo;

7) competenze di cui all'art. 19 (istanza revisione di analisi), agli artt. 20 e 21 (sequestro, distruzione di sostanze destinate all'alimentazione o altri provvedimenti conseguenziali) e agli artt. 22, 23 e 24 (chiusura temporanea o definitiva di stabilimenti ed esercizi e provvedimenti conseguenziali) del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni relativamente agli alimenti di origine animale o prevalentemente di origine animale.

Le funzioni concernenti le competenze delegate di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 5, 6 e 7 sopraindicate sono esercitate dai servizi veterinari che propongono al commissario straordinario e successivamente al direttore generale l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi.

E' altresì compreso ogni altro adempimento concernente la riproduzione, l'allevamento, il miglioramento zootecnico e la sanità animale anche in relazione alla tutela della salute dell'uomo in adempimento alle disposizioni previste da normative comunitarie, nazionali e regionali. Devono essere altresì assicurate le funzioni particolari previste in occasione di eventi straordinari e calamità naturali.

Art. 18

Competenze del sindaco quale autorità sanitaria locale

I sindaci esercitano tutte le funzioni nella specifica materia quali autorità sanitarie locali ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ivi compresa l'adozione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi.

Spetta altresì al sindaco ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 l'emanazione, limitatamente al territorio di competenza, di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria.

Rientra tra l'altro nelle competenze del sindaco, avvalendosi del servizio veterinario competente per territorio, il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 25 lett. c) del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 44 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (trasporto carni, prodotti ittici ed altri alimenti di origine animale nell'ambito comunale) nonchè all'art. 36 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19

Nelle more dell'entrata in vigore delle aziende UU.SS.LL., le unità sanitarie locali nn. 1, 11, 16, 19, 23, 26, 35, 41 e 62 ove hanno sede i servizi veterinari aventi competenze sul territorio del comune capoluogo di provincia, svolgeranno per l'intero territorio provinciale le seguenti competenze e ciò a decorrere dall'1 gennaio 1995:

a) l'acquisto di sieri, vaccini e prodotti biologici, nonchè l'acquisto delle attrezzature necessarie per l'attuazione degli interventi sanitari ordinari e straordinari nel campo delle profilassi delle malattie infette diffusive del bestiame, e ciò in attuazione delle disposizioni emanate dallo Stato o dalla Regione e su proposta dei responsabili dei servizi veterinari delle UU.SS.LL. ubicati nella provincia di competenza;

b) gestione finanziaria dei piani di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica ivi compreso il pagamento delle indennità spettanti agli allevatori aventi titolo a cui sono stati abbattuti bovini e/o ovi-caprini risultati infetti del compenso ai medici veterinari liberi professionisti regolarmente autorizzati dal commissario straordinario sulla base degli atti trasmessi dai servizi veterinari competenti;

c) acquisizione del modello 1 sez. A e B relativo all'accertamento o estinzione di focolai di malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali si applicano le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni, trasmesso dai sindaci, quali autorità sanitarie locali, competenti per territorio.

Art. 20

E' istituita la conferenza di servizio regionale per l'igiene e sanità pubblica veterinaria. Di essa fanno parte i capi servizi e/o capi settori della medicina veterinaria delle nove UU.SS.LL. provinciali, nonchè il direttore dell'Istituto sperimentale zooprofilattico.

Ha sede presso l'Assessorato regionale della sanità I.R.V. e si riunirà con cadenza almeno bimestrale, con i seguenti compiti:

- verifica dell'attività svolta in sede provinciale e formulazione di programmi e proposte per la migliore funzionalità dei servizi.

Art. 21

Ai sensi del comma 3° dell'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 il veterinario provincia e il veterinario comunale nella qualità di presidente o componente di commissioni non rientranti nella competenza regionale sono sostituiti dal responsabile del settore veterinario o da altro dirigente veterinario all'uopo da lui delegato. In particolare tale sostituzione riguarda le commissioni di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modifiche, alla legge 3 maggio 1971, n. 419 e successive modifiche e la legge 3 febbraio 1963, n. 126 e successive modifiche. Nelle more della entrata in funzione delle aziende U.S.L., il veterinario provinciale è sostituito secondo le rispettive competenze dal responsabile del servizio veterinario delle UU.SS.LL., 1, 11, 16, 19, 23, 26, 35, 41, 62 o in mancanza dal responsabile del servizio veterinario di una U.S.L. della provincia designato dal commissario straordinario.

TITOLO VI

DELLA VIGILANZA

Art. 22

E' ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 40 del legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 in relazione all'art. 57, comma 3 del codice di procedura penale:

a) il personale sanitario (medico e veterinario) destinato all'attività di vigilanza e ispezione nei servizi o settori di igiene e sanità pubblica e nei servizi o settori veterinari individuato nominativamente dalla amministrazione della U.S.L.;

b) il personale di vigilanza di cui all'allegato 1 tabella M del ruolo sanitario del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979;

c) il personale di cui alla tabella E, del ruolo tecnico, all. 1 del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, già assunto alla data di emanazione

del D.A. n. 11403 del 18 giugno 1994, per attività di vigilanza e ispezione nei servizi di igiene pubblica e veterinaria.

Al personale di cui ai punti a), b) e c) dovrà essere rilasciato a cura dell'amministrazione della U.S.L. un tesserino di riconoscimento, secondo il modello fissato dalla Regione Siciliana.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 comma 3 in relazione alle funzioni di vigilanza e di controllo esercitate in materia di applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

Art. 23

Gli operatori professionali addetti alla vigilanza ed ispezione cui è attribuita la qualifica di U.P.G.:

a) possono, a discrezione del Prefetto, avere attribuita anche la qualifica di P.S.;

b) di norma non possono essere utilizzati per compiti ispettivi o di verifica propedeutici al rilascio di pareri o autorizzazioni. Detta attività è di competenza del personale laureato medico e veterinario; ove motivate e comprovate esigenze di servizio lo richiedano, in via del tutto eccezionale, detta attività potrà essere delegata al personale di vigilanza ed ispezione di cui al precedente articolo.

c) dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal capo servizio di igiene pubblica o veterinario nell'ambito delle manzioni attribuite dal D.P.R. n. 821/84;

d) il personale di vigilanza di cui all'allegato 1 tabella M, del ruolo sanitario, allegato 1 del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, nonchè il personale laureato medico e veterinario, di cui al presente titolo, per il periodo di prova svolgerà l'attività di vigilanza solo se assistito da altro personale di ruolo.

Art. 24

Le disposizioni contenute nelle circolari emanate precedentemente in materia, se in contrasto con quanto stabilito dai precedenti artt. 13 e 14, sono abrogate. Conseguentemente l'amministratore della U.S.L., competente per territorio, provvederà al ritiro ed alla restituzione alla competente Prefettura di tutti i decreti prefettizi di attribuzione della qualifica di U.P.G. fatta eccezione per il personale previsto dall'art. 21 comma 3° della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Art. 25

Soppressione di qualifiche

e trasferimento dei fascicoli

Le qualifiche di medico e veterinario provinciale già soppresse a seguito del trasferimento degli uffici periferici del Ministero della sanità alla Regione Siciliana, e fino ad ora utilizzate solo ai fini dell'individuazione delle funzioni esercitate, non dovranno più essere utilizzate.

La qualifica di ufficiale sanitario, le cui funzioni sono assorbite dai servizi di igiene pubblica delle UU.SS.LL. territorialmente competenti, cessa di esistere.

Art. 26

Trasferimento di funzioni e fascicoli

Entro il 15 dicembre 1994 i responsabili degli ex uffici dei medici e veterinari provinciali dovranno predisporre appositi plichi con distinti elenchi per il trasferimento delle pratiche rispettivamente:

- all'Assessorato regionale della sanità, dovranno essere trasmessi i fascicoli relativi alle pratiche concernenti il personale, i fascicoli riservati, le piante organiche delle farmacie, le case di cura private, i centri trasfusionali e i centri raccolta sangue, i gabinetti e i centri ed istituti in cui si utilizzano sostanze radioattive naturali ed artificiali, ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. n. 185/64, impianti di macellazione pubblici e privati, nonchè i fascicoli relativi alle acque minerali e termali, alla pubblicità sanitaria ed alla molluschicoltura.

Inoltre, saranno trasferite all'Assessorato regionale della sanità le biblioteche, ove esistenti, nonchè le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

- ai sindaci, i fascicoli concernenti i rapporti di cui alla legge n. 689/81 e successive integrazioni e modifiche;

- alle UU.SS.LL., i fascicoli relativi alle pratiche nelle materie di competenza delle stesse sia che trattasi di materia trasferita o delegata.

I plichi e i fascicoli in questione dovranno essere identificati con numerazione progressiva coincidente con quella riportata nell'elenco.

Detti elenchi dovranno contenere, oltre l'oggetto di ciascun fascicolo, anche le generalità della persona fisica e/o giuridica intestataria dello stesso.

Il ritiro dei fascicoli avverrà a cura dell'ente ricevente. A tal fine dovrà essere redatto apposito verbale in quadruplice copia di cui una sarà consegnata all'ente ricevente, le altre due saranno inviate all'Assessorato regionale della sanità, una alla I Direzione e l'altra all'Ispettorato regionale sanitario o all'Ispettorato regionale veterinario, secondo le rispettive competenze.

La quarta copia resta al responsabile dell'ufficio.

Art. 27

Gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali sono soppressi a decorrere dal 27 dicembre 1994. A decorrere dal 1° dicembre 1994, oltre a curare l'istruttoria delle pratiche eventualmente ancora in trattazione, gli stessi provvederanno all'inoltro all'organo competente, secondo quanto stabilito dal presente decreto delle nuove pratiche eventualmente pervenute, dandone in quest'ultimo caso comunicazione all'interessato, e si occuperanno prevalentemente del trasferimento degli atti e dei fascicoli.

Art. 28

Nelle materie delegate le UU.SS.LL. dovranno trasmettere all'Assessorato regionale della sanità I.R.S. e I.R.V., secondo le rispettive competenze:

a) una relazione annuale sull'andamento delle funzioni delegate;

b) una copia autentica degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni predette a cadenza bimestrale;

c) ogni informazione utile per l'esercizio dell'attività di controllo, indirizzo e coordinamento.

Art. 29

Le direttive impartite con il presente provvedimento si applicheranno, in quanto compatibili, ai settori delle aziende U.S.L. non appena le stesse diverranno operative.

Art. 30

Il presente provvedimento ha efficacia a decorrere dal 27 dicembre 1994, ad esclusione di quanto diversamente disposto nei precedenti articoli del presente decreto.

Il presente testo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 18 novembre 1994.

BORROMETI