
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CIRCOLARE 11 aprile 2022, n. 1
G.U.R.S. 15 aprile 2022, n. 17
Opere pubbliche in variante allo strumento urbanistico ex art. 19 del D.Lgs. n. 327/2001 [N.d.R. recte: art. 19 del D.P.R. n. 327/2001] - Procedure di pubblicazione.
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
e p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
ALL'ASSESSORE REGIONALE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA
SEDE DI PALERMO
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA
SEDE DI CATANIA
ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
Com'è noto l'art. 19 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 327 [N.d.R. recte: art. 19 del Decreto presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327] e ss.mm.ii. consente l'approvazione, in variante allo strumento urbanistico, di progetti di opere pubbliche, qualora la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non sia prevista dal piano urbanistico generale, con una specifica procedura diversa rispetto a quella inerente alle varianti ordinarie.
In particolare, il sopra citato articolo 19, al comma 2, recita: "L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico." e al comma 4: "Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia."
A seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale del progetto in variante urbanistica, al fine della pubblicazione degli atti, prima della trasmissione degli stessi a questo Dipartimento dell'Urbanistica per l'approvazione, le Amministrazioni comunali, procedevano, per la pubblicazione, con le modalità ex art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e ss.mm.ii.
Tuttavia, con la legge regionale 13 agosto 2020 n. 19, pubblicata nella GURS del 21/08/2020 n. 44, la Regione Siciliana ha dettato nuove "Norme per il governo del territorio" abrogando, nel contempo, la legge regionale del 27 dicembre 1978 n. 71 e successive modifiche.
Sulla questione, sono pervenute a questo Dipartimento da parte di Amministrazioni comunali richieste di chiarimenti e direttive, in quanto la mancanza di riferimenti, nella legge regionale del 13 agosto 2020 n. 19, in merito alle modalità di pubblicazione da adottare nell'iter procedurale di formazione e approvazione dei progetti di opere pubbliche in variante allo strumento urbanistico, ha indotto talune perplessità.
Dalla data di entrata in vigore della sopra citata legge regionale n. 19/2020, il procedimento di formazione ed approvazione delle varianti urbanistiche, è regolato, dall'art. 26 della stessa, che ha disposto le procedure, secondo una iter complesso che prevede diverse fasi, il cui atto iniziale, per le varianti ordinarie, è l'indizione della Conferenza di pianificazione da parte del responsabile del procedimento.
Come sopra precisato, la procedura ex art. 19 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 327 [N.d.R. recte: art. 19 del Decreto presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327] e ss.mm.ii., prevede un diverso iter di approvazione dei progetti di opere pubbliche in variante e, pertanto, non segue le fasi di cui all'art. 26 della citata legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.. Tuttavia, detto iter dovrà prevedere la pubblicazione ai sensi dell'art. 26, commi 15 e 16, della più volte citata legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii..
Considerato, altresì, che il comma 15 dell'art. 26 in argomento, prescrive che "il responsabile del procedimento provvede alla pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web del comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente." si pone l'attenzione su tale disposizione, affinchè la pubblicazione avvenga contestualmente anche nel sito di questo Assessorato, a seguito di formale richiesta, a questo D.R.U., da parte del responsabile del procedimento.
Fermo restando che, per quanto riguarda gli aspetti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e l'applicazione, in particolare, dell'art. 6, comma 12, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. si rimanda al Decreto Assessoriale ARTA n. 271 del 23/12/2021 (GURS n. 1 del 07/01/2022), che ha approvato il documento denominato "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.".
Tale documento al punto 1.5.2 rubricato "Varianti urbanistiche. Casi di esclusione" prescrive che "(...) non sono soggetti alla procedura di VAS né alla verifica di assoggettabilità i procedimenti riguardanti l'approvazione di progetti anche nel caso in cui prevedano l'introduzione per legge di varianti urbanistiche."
La pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: BERINGHELI