
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Dipartimento della formazione professionale.
ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DECRETO 4 febbraio 2022, n. 21
Istituzione Registro dei Formatori ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. n. 23 del 14 dicembre 2019.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Dipartimento della formazione professionale.
L'ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 25 giugno 1952, concernente Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;
VISTA la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, "Legge-quadro in materia di formazione professionale";
VISTO l'art. 17 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 643/Area1/SG del 29 novembre 2017, con cui è stato nominato l'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
VISTA la L.R. n. 7 del 21 maggio 2019, "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
VISTA la L.R. n. 23 del 14 dicembre 2019, "Istituzione del sistema regionale della formazione";
VISTA la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000;
VISTO il comma 5 dell'art. 15 della citata L.R. n. 23 del 14 dicembre 2019 ai sensi del quale "Al fine di assicurare omogeneità e qualità dell'offerta formativa, tenuto conto della rilevanza connessa alla qualità del personale operante nelle strutture formative, è istituito, con esclusiva finalità ricognitiva, presso il Dipartimento regionale competente, il Registro dei formatori e del personale della formazione professionale;
CONSIDERATO inoltre, che il citato comma 5 demanda all'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, le modalità di iscrizione, organizzazione e tenuta del predetto registro, previo parere della competente Commissione legislativa;
VISTA la richiesta di parere formulata con nota prot. 46/GAB del 05.01.2022;
PRESO ATTO della decorrenza dei termini previsti all'articolo 70 bis del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana;
RITENUTO di dover ottemperare al disposto normativo di cui all'art. 15, comma 5 della L.R. n. 23 del 14 dicembre 2019
per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Decreta:
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Finalità e natura del Registro
1. Il Registro, istituito ai sensi del comma 5, art. 15, L.R. n. 23/14 dicembre 2019, finalizzato ad assicurare omogeneità e qualità dell'offerta formativa, ha natura meramente ricognitiva e, come tale, non comporta obblighi in capo all'Amministrazione regionale nei confronti degli iscritti, né costituisce condizione equivalente alle previsioni di cui all'art. 5 della L.R. 10/2018 e dell'art. 15, comma 1 della L.R. 23/2019.
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Modalità d'iscrizione e requisiti minimi
Al Registro dei formatori e del personale della formazione si accede a seguito di presentazione di istanza tramite piattaforma interattiva denominata SARF (Sistema Albo e Registro dei Formatori). Ai fini dell'accesso è previsto il possesso dei seguenti requisiti minimi, in ragione della categoria di appartenenza:
- essere immuni da condanne penali;
- godere dei diritti civili e politici;
- personale docente (formatori): possesso del diploma di laurea correlato all'oggetto della docenza, salvo deroghe derivanti dalla peculiare tipologia professionale dell'insegnamento richiesto ovvero diploma di istruzione secondaria, accompagnato da una esperienza professionale certificata di almeno 5 anni nel settore di riferimento;
- istruttori pratici (formatori): possesso della qualifica professionale attinente alla materia della docenza e di documentata esperienza, almeno quinquennale, nel settore professionale di riferimento.
- altro personale dipendente: nel rispetto dei requisiti previsti dai vigenti CCNL.
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Organizzazione
L'accesso alla piattaforma SARF avviene mediante l'utilizzo di identità digitale.
Il Registro dei formatori è organizzato prevedendo una interfaccia con l'utenza, in modo da consentire l'iscrizione dei richiedenti e l'inserimento della documentazione propedeutica ai fini del completamento dell'istanza e delle eventuali variazioni e/o comunicazioni.
L'interlocuzione tra l'Amministrazione e l'utenza si realizza mediante posta elettronica certificata. La piattaforma SARF consente anche una ricerca pubblica del Registro, a fini di mera consultazione.
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Tenuta del Registro
Il Servizio "Sistema di accreditamento e delle competenze della Formazione Professionale" del Dipartimento regionale della Formazione Professionale è onerato della costituzione, tenuta ed aggiornamento del Registro.
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Trattamento dei dati
I dati personali forniti dai richiedenti sono trattati per le operazioni connesse alla costituzione, organizzazione e tenuta del Registro, e trattati secondo le disposizioni vigenti, con particolare riferimento al Regolamento 2016/679 e al D. Lgs. n. 30/06/2003 n. 196.
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