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PRESIDENZA

DECRETO 11 aprile 2022, n. 91

G.U.R.S. 22 aprile 2022, n. 18

Approvazione ai fini del Reporting della Relazione metodologica PGRA II ciclo (marzo 2022) e dell'Allegato 11: Schede misure del PGRA con indicato il livello di priorità (marzo 2022).

IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e alla parte seconda, titolo II, "La valutazione ambientale strategica";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63, parte terza del D.Lgs 152/2006, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

- al comma 2 stabilisce che "Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché d efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali."; 

- al comma 10 stabilisce che "Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento; b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera h, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico della Sicilia coincidente con il territorio regionale e comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 con cui è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia;

VISTO il D.P.Reg. n. 4 del 12 febbraio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 18 del 19 aprile 2019 (entrato in vigore il 04/05/2019) con il quale viene emanato il "Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia";

VISTO il D.P.Reg. n. 6 del 04/01/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'ing. Leonardo Santoro;

VISTO il D.S.G. n. 250 del 13/09/2021 con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Cosimo D'Amico l'incarico di responsabile del Servizio 2 "Assetto del Territorio";

VISTO l'art. 65 comma 1, del d.lgs. 152/2006, che definisce espressamente il Piano di bacino come "piano territoriale di settore" ed aggiunge che esso è lo "strumento conoscitivo normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche idriche ed ambientali del territorio interessato";

VISTO l'art. 65, commi 7 e 8, del d.lgs. 152/2006 ai sensi dei quali "In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni (...); I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

VISTA la direttiva 2007/60/CE - direttiva relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche direttiva alluvioni) che all'art. 14, comma 3, prevede che i Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni, di seguito PGRA, siano "riesaminati e, se del caso, aggiornati (...) entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni" e all'art. 9, comma 3 stabilisce che "la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall'art. 10 della presente direttiva, è coordinata, se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE". L'art. 14 della direttiva 2000/60/CE stabilisce che "Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce";

VISTO, l'art. 10, comma 1, della direttiva alluvioni secondo cui "Ai sensi della normativa comunitaria applicabile, gli stati membri mettono a disposizione del pubblico (...) i piani di gestione del rischio di alluvioni";

VISTO, l'art. 14, comma 4, della direttiva alluvioni secondo cui "I riesami di cui ai paragrafi 1 e 3 tengono conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi di alluvioni";

VISTA la deliberazione n. 274 del 25 luglio 2018 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha approvato il Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sicilia, predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE, e i relativi allegati del Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sicilia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 49 del 07 marzo 2019 che approva il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sicilia, predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE, e i relativi allegati;

VISTA la delibera n. 5/2021 del 22/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente "Adozione Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia (di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n° 49 attuativo della direttiva 2007/60/CE) - Secondo ciclo di gestione. I^ aggiornamento. Art. 14 direttiva 2007/60/CE.";

CONSIDERATO che l'attività di Reporting dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) 2° ciclo di gestione alla Commissione Europea prevede che le Autorità di bacino distrettuali devono trasmettere le relative informazioni all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

CONSIDERATO che per ottemperare a quanto previsto dalla legge, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia dovrà trasmettere tali informazioni mediante un file database Access compilato secondo le indicazioni contenute nelle Note sulla compilazione del Database Access conforme agli SCHEMA per il reporting della Dir. 2007/60/CE art. 7: Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni - II ciclo di gestione (ISPRA, maggio 2021);

CONSIDERATO che nell'ambito di tale attività di Reporting, ISPRA ha segnalato la presenza di alcune incongruenze in due elaborati del PGRA II ciclo:

1. Relazione metodologica;

2. Allegato 11: Schede misure del PGRA con indicato il livello di priorità;

CONSIDERATO che le modifiche sono necessarie per rendere tali elaborati del PGRA II ciclo di gestione coerenti con le informazioni richieste dalla CE;

RITENUTO necessario richiedere informalmente al DRPC dei chiarimenti in merito alle Misure di Protezione Civile del PGRA II ciclo;

VISTO il documento PGRA II ciclo - Azioni per l'attuazione delle misure di protezione civile - Documento esplicativo che il DRPC, per le attività di propria competenza e nell'ambito del documento di Protezione Civile del PGRA II ciclo, ha elaborato e trasmesso con nota prot. n. 10302/S04-CFD_Idro/DRPC Sicilia del 03/03/2022;

VISTA la nota del Servizio 2 "Assetto del Territorio" prot. n. 4098 del 09/03/2022 con cui, in riferimento alla nota prot. n. 10302/S04-CFD_Idro/DRPC Sicilia del 03/03/2022 e al fine di rendere la Relazione metodologica e l'allegato 11: Schede misure del PGRA con indicato il livello di priorità del PGRA II ciclo conformi alle necessità del reporting alla CE ed agli standard nazionali, è stato chiesto al DRPC di fornire le schede delle seguenti tre misure di competenza del DRPC Sicilia: ITH_ITR191_FD_352; ITH_ITR191_FD_353 e ITH_ITR191_FD_354;

VISTA la nota prot. n. 12877/S04-CFD_Idro/DRPC Sicilia del 21/03/2022 con cui il DRPC, in riferimento alla nota del Servizio 2 "Assetto del Territorio" prot. n. 4098 del 09/03/2022, ha trasmesso le schede delle seguenti tre misure di competenza del DRPC Sicilia: ITH_ITR191_FD_352; ITH_ITR191_FD_353 e ITH_ITR191_FD_354. Inoltre a tale nota è stata allegata la tabella di riepilogo complessiva di tutte le misure di competenza del DRPC Sicilia;

VISTA la nota del Servizio 2 "Assetto del Territorio" prot. n. 6000 del 05/04/2022 "PGRA II ciclo 2016-2021 (adottato con delibera CIP n. 5 del 22/12/2021) - Relazione istruttoria e contestuale trasmissione elaborati modificati a seguito dell'attività di verifica condotta da ISPRA nell'ambito del Reporting PGRA", condivisa dal Segretario Generale, con cui sono stati trasmessi ai fini del Reporting:

1. Relazione metodologica PGRA II ciclo (marzo 2022);

2. Allegato 11: Schede misure del PGRA con indicato il livello di priorità (marzo 2022).

CONSIDERATO che, come comunicato da ISPRA, si tratta di modifiche non sostanziali in quanto non alterano né gli obiettivi né tantomeno il livello di priorizzazione;

RITENUTO di dovere approvare ai fini del Reporting gli elaborati del PGRA II ciclo, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 attuativo della Direttiva 2007/60/CE:

1. Relazione metodologica PGRA II ciclo (marzo 2022);

2. Allegato 11: Schede misure del PGRA con indicato il livello di priorità (marzo 2022).

Ai termini delle vigenti disposizioni

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto

Art. 1

Sono approvati ai fini del Reporting gli elaborati del PGRA II ciclo:

1. Relazione metodologica PGRA II ciclo (marzo 2022);

2. Allegato 11: Schede misure del PGRA con indicato il livello di priorità (marzo 2022).

Art. 2

Gli elaborati, di cui al precedente ART. 1, saranno pubblicati sulla pagina web "Piano di gestione del rischio alluvioni (2°ciclo) 2021" del sito dell'Autorità di bacino

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/autorita-bacino-distrettoidrografico-sicilia/piano-gestione-rischio-alluvioni-2deg-ciclo-2021 in un'apposita sezione "Elaborati ai fini del Reporting".

Art. 3

Il presente Decreto sarà pubblicato per esteso comprensivo degli allegati sul sito istituzionale della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. 07 maggio 2015, n. 9 e inviato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 4

Il presente decreto non è soggetto al visto della Ragioneria centrale di questa Autorità ai sensi dell'art. 62 della L.R. 27 aprile 1999 n. 10 e ss.mm.ii.

Palermo, 11 aprile 2022.

SANTORO