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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 aprile 2022, n. 286

G.U.R.S. 29 aprile 2022, n. 19

Macellazione per il consumo domestico privato fuori dal macello.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 [N.d.R. recte: D.L.vo del 31 marzo 1998, n. 112] e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

VISTO il decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191 "Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici";

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 Macellazione per il consumo domestico privato fuori dal macello (regolamento sui sottoprodotti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;

VISTA la nota del Ministero della Salute, prot. 39812-P del 11.11.2020, che ha emanato specifiche procedure per la macellazione a domicilio del privato ai fini dell'autoconsumo;

VISTO il D.L.vo n. 27 del 2 febbraio 2021 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 625/2017 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 117/2019, che all'art. 16 - disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato - ha consentito, per il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti di macellazione registrati o riconosciuti, demandando alle Regioni di disciplinare tale pratica;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117."

VISTO il D.P.R.S. n. 92 del 2 marzo 2022, con cui all'ing. Mario La Rocca è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;

CONSIDERATO che l'attività di macellazione a domicilio ai fini del consumo domestico privato non rientra nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 in quanto le carni ottenute non sono destinate all'immissione sul mercato;

CONSIDERATO che la macellazione domiciliare deve comunque essere effettuata in accordo alle disposizioni previste dalla suddetta normativa e in particolare: deve essere effettuata in spazi utili per tale pratica, devono essere osservate le "buone pratiche di macellazione", deve essere garantito il rispetto delle norme in materia di benessere animale, devono essere messe in atto le "buone pratiche di igiene degli alimenti", deve essere assicurata un'adeguata gestione dello smaltimento dei rifiuti di origine animale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento consente di mantenere in vita una "consuetudine" tradizionale delle attività agro zootecniche del territorio isolano ed è funzionale all'economia domestica;

CONSIDERATO che le carni provenienti dalla macellazione domiciliare e i prodotti da queste ottenuti sono comunque destinati esclusivamente al consumo domestico privato;

RITENUTO di dovere disciplinare con proprio provvedimento la corretta macellazione degli animali appartenenti alla specie suina, ovina, caprina, del pollame, dei lagomorfi e della piccola selvaggina cacciata;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa è approvata la direttiva per la Macellazione per il consumo domestico privato fuori dal macello di cui all'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia avranno cura di dare esecuzione al presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Palermo, 8 aprile 2022.

RAZZA