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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/142 DELLA COMMISSIONE, 31 gennaio 2022

G.U.U.E. 2 febbraio 2022, n. L 23

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 per quanto riguarda la comunicazione di informazioni concernenti il volume di produzione e rettifica tale decisione di esecuzione. [notificata con il numero C(2022) 451] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il:  31 gennaio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) La decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione (2) stabilisce il formato e la frequenza della comunicazione annuale dei dati sulle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo e sui trasferimenti fuori sito di rifiuti.

2) La decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a comunicare i dati relativi al volume di produzione di ciascun impianto interessato per quanto riguarda i settori per i quali la Commissione ha stabilito unità e parametri ai fini della comunicazione.

3) Al fine di migliorare l'efficacia del registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) in quanto fonte esaustiva di informazioni ambientali e l'uso dei dati comunicati per l'analisi comparativa delle prestazioni ambientali dei complessi industriali, occorre rendere obbligatoria la comunicazione dei dati relativi al volume di produzione per ciascun impianto interessato e, di conseguenza, fissare le unità e i parametri da utilizzare per tale comunicazione, con indicazioni più precise circa il formato da utilizzare per la comunicazione del volume di produzione.

4) E' opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire ai gestori degli impianti interessati e alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le misure necessarie per la comunicazione dei dati relativi al volume di produzione secondo il nuovo formato. L'obbligo di comunicare tali dati dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dall'anno di riferimento 2023.

5) Le note [9] e [10] in calce alla tabella di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 rimandano alla nota [7] della tabella di tale allegato, che riguarda la natura obbligatoria e la data di applicazione della comunicazione del volume di produzione, mentre avrebbero dovuto rinviare alla nota [8] della tabella di tale allegato, che riguarda la pubblicazione dei punti di dati individuali.

6) E' pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1741.

7) Questi sforzi contribuiscono alla dimensione prospettica del quadro di monitoraggio dell'inquinamento zero nell'ambito del piano d'azione dell'UE «Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» (3), aiutando così ad anticipare le sfide politiche e a individuare le soluzioni più efficaci e preventive.

8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 33 del 4.2.2006.

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 267 del 21.10.2019).

(3)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE: «Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo», COM 400 final.

Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1741

All'articolo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le informazioni amministrative di cui alle sezioni da 1 a 4 dell'allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre dell'anno di riferimento successivo. A titolo di deroga le informazioni amministrative di cui ai punti 2.12, 2.13 e 2.14 sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 novembre dell'anno di riferimento successivo.».

L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1741

Nell'allegato, nel testo delle note [9] e [10] in calce alla tabella, «7» è sostituito da «8».

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2022

Per la Commissione

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato è così modificato:

1) dopo il titolo, è inserito il testo seguente:

«Parte 1

Informazioni amministrative e tematiche»;

2) il testo della nota [7] è sostituito dal seguente:

«[7] Facoltativo per gli anni di riferimento 2019, 2020, 2021 e 2022. A partire dall'anno di riferimento 2023, il volume di produzione di ciascun impianto è comunicato conformemente alle regole di cui alla parte 2.»;

3) è aggiunta la seguente parte 2:

«Parte 2

Definizione delle unità e dei parametri che gli Stati membri sono tenuti a comunicare al punto 2.12 "Volume della produzione"

1. Definizioni

Ai fini della presente parte si applicano le seguenti definizioni:

1) "tonnellate di prodotti/materiale estratto": salvo diversa indicazione, il peso del parametro indicato, compreso l'eventuale tenore di umidità intrinseco dei prodotti o del materiale estratto ma escluso qualsiasi imballaggio/contenitore del prodotto;

2) "tonnellate equivalenti di petrolio": la produzione di un impianto espressa come la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio greggio, considerando che il contenuto energetico di una tonnellata di petrolio greggio è pari a 42 gigajoule;

3) "gigajoule di energia utile": l'energia effettivamente convertita in energia elettrica o termica espressa in gigajoule e fornita alla rete o all'utente finale;

4) "tonnellate di rifiuti in entrata": il peso di tutti i rifiuti in entrata in un impianto nel corso di un anno civile, che sono successivamente oggetto di un'attività di recupero o smaltimento svolta dallo stesso impianto, ad esclusione dei quantitativi di rifiuti non trattati trasferiti verso altri impianti;

5) "metri cubi di acque reflue in entrata": il volume di acqua che confluisce nelle operazioni di trattamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue in questione;

6) "tonnellate di solvente organico": il peso totale dei solventi consumati nelle operazioni eseguite in seno all'impianto;

7) "tonnellate di vernice utilizzata e/o rimossa": il peso della vernice utilizzata, la migliore stima del peso della vernice rimossa o, se nello stesso impianto sono svolte attività sia di pittura che di rimozione, la somma di entrambi;

8) "numero di unità di bestiame adulto" (UBA): i tassi di conversione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [*1]); le unità di bestiame adulto per gli animali non esplicitamente contemplati da tale regolamento dovrebbero basarsi su prove scientifiche, ad esempio polli da carne 0,007 UBA, struzzi 0,350 UBA.

2. Norme generali

a) Salvo diversa indicazione, i dati relativi al volume di produzione riguardano la produzione utile totale di un impianto e includono la somma di tutti i prodotti venduti, immagazzinati in loco e utilizzati in loco per ulteriori trattamenti nel corso dell'anno. E' esclusa la somma dei prodotti deteriorati, respinti o fuori specifica.

b) Nella parte 1, il punto 2.12 "Volume di produzione" può contenere una o più attività. La comunicazione del volume di produzione riguarda le attività svolte nell'impianto e comunicate al registro dell'UE sui siti industriali [*2] in riferimento all'impianto in questione. La comunicazione riguarda almeno un'attività.

c) Laddove possibile, i dati sul volume di produzione sono comunicati conformemente alla metodologia Prodcom per le statistiche nazionali sulla produzione di manufatti e alla metodologia di cui al regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio [*3].

d) Le seguenti informazioni sono riportate al punto 2.12 della parte 1:

i) quantità espressa nell'unità/parametro di cui al punto 3;

ii) osservazioni (facoltativo):

3. Unità e parametri

Attività Unità/parametro
1. Settore energetico
1 a) Raffinerie di petrolio e di gas Tonnellate di prodotti espresse in equivalente petrolio
1 b) Impianti di gassificazione e liquefazione Tonnellate di prodotti espresse in equivalente petrolio
1 c) Centrali termiche ed altri impianti di combustione Gigajoule di energia utile
1 d) Cokerie Tonnellate di prodotti espresse in equivalente petrolio
1 e) Frantumatoi rotativi per carbone Tonnellate di prodotti espresse in equivalente petrolio
1 f) Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi senza fumo Tonnellate di prodotti espresse in equivalente petrolio
2. Produzione e trasformazione dei metalli
2 a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi (compresi i minerali solforati) Tonnellate di prodotti
2 b) Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua Tonnellate di prodotti
2 c) i) Impianti per la trasformazione di metalli ferrosi: laminatoi a caldo Tonnellate di prodotti
2 c) ii) Impianti per la trasformazione di metalli ferrosi: forge a magli Tonnellate di prodotti
2 c) iii) Impianti per la trasformazione di metalli ferrosi: applicazione di strati protettivi di metallo fuso Tonnellate di prodotti
2 d) Fonderie di metalli ferrosi Tonnellate di prodotti
2 e) i) Impianti: per la produzione di metalli non ferrosi grezzi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici Tonnellate di prodotti
2 e) ii) Impianti: per la fusione, anche di leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, getto di fonderia ecc.) Tonnellate di prodotti
2 f) Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici Tonnellate di sostanze per il trattamento superficiale (in entrata)
3. Industria mineraria
3 a) Attività di coltivazione in sotterraneo e operazioni connesse Tonnellate di materiale estratto
3 b) Estrazione a cielo aperto e in cava Tonnellate di materiale estratto
3 c) i) Impianti per la produzione di: clinker (cemento) in forni rotativi Tonnellate di prodotti
3 c) ii) Impianti per la produzione di: calce viva in forni rotativi Tonnellate di prodotti
3 c) iii) Impianti per la produzione di: clinker (cemento) o calce viva in altri forni Tonnellate di prodotti
3 d) Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto Tonnellate di prodotti
3 e) Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro Tonnellate di prodotti
3 f) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali Tonnellate di prodotti
3 g) Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane Tonnellate di prodotti
4. Industria chimica
4 a) i) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) Tonnellate di prodotti
4 a) ii) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche Tonnellate di prodotti
4 a) iii) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: idrocarburi solforati Tonnellate di prodotti
4 a) iv) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, composti nitrati o composti nitrici, nitrili, cianati, isocianati Tonnellate di prodotti
4 a) v) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: idrocarburi fosforosi Tonnellate di prodotti
4 a) vi) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: idrocarburi alogenati Tonnellate di prodotti
4 a) vii) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: composti organometallici Tonnellate di prodotti
4 a) viii) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche e fibre a base di cellulosa) Tonnellate di prodotti
4 a) ix) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: gomme sintetiche Tonnellate di prodotti
4 a) x) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: coloranti e pigmenti Tonnellate di prodotti
4 a) xi) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: tensioattivi e surfattanti Tonnellate di prodotti
4 b) i) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, anidride solforosa, cloruro di carbonile Tonnellate di prodotti
4 b) ii) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi Tonnellate di prodotti
4 b) iii) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: basi, quali l'idrossido di ammonio, l'idrossido di potassio e l'idrossido di sodio Tonnellate di prodotti
4 b) iv) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato di argento Tonnellate di prodotti
4 b) v) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio Tonnellate di prodotti
4 c) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) Tonnellate di prodotti
4 d) Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi Tonnellate di prodotti
4 e) Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base Tonnellate di prodotti
4 f) Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici Tonnellate di prodotti
5. Gestione dei rifiuti e delle acque reflue
5 a) Impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi Tonnellate di rifiuti in entrata
5 b) Impianti per l'incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti Tonnellate di rifiuti in entrata
5 c) Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi Tonnellate di rifiuti in entrata
5 d) Discariche (escluse le discariche di rifiuti inerti e le discariche definitivamente chiuse prima del 16 luglio 2001 o per le quali sia terminata la fase di gestione successiva alla chiusura ritenuta necessaria dalle autorità competenti a norma dell'articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti) Tonnellate di rifiuti in entrata
5 e) Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di rifiuti di animali Tonnellate di rifiuti in entrata
5 f) Impianti di trattamento delle acque reflue urbane Metri cubi di acque reflue in entrata
5 g) Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato Metri cubi di acque reflue in entrata
6. Produzione e lavorazione della carta e del legno
6 a) Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose Tonnellate di prodotti
6 b) Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati) Tonnellate di prodotti
6 c) Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche Tonnellate di prodotti
7. Allevamento intensivo e acquacoltura
7 a) i) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini: 40 000 posti per il pollame Numero di unità di bestiame adulto
7a) ii) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini: 2 000 posti per i suini da produzione (oltre 30 kg) Numero di unità di bestiame adulto
7 a) iii) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini: 750 posti per le scrofe Numero di unità di bestiame adulto
7 b) Acquacoltura intensiva Tonnellate di prodotti
8. Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande
8 a) Macelli Tonnellate di prodotti
8 b) i) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) Tonnellate di prodotti
8 b) ii) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da: materie prime vegetali Tonnellate di prodotti
8 c) Trattamento e trasformazione del latte Tonnellate di prodotti
9. Altre attività
9 a) Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o prodotti tessili Tonnellate di prodotti
9 b) Impianti per la concia delle pelli Tonnellate di prodotti
9 c) Impianti per il trattamento superficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare Tonnellate di solvente organico (in entrata)
9 d) Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione Tonnellate di prodotti
9 e) Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura di navi Tonnellate di vernice utilizzata e/o rimossa.».

.

_________________

[*1] Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014).

[*2] https://cdr.eionet.europa.eu/help/euregistry

[*3] Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019). PRODuction COMmunautaire (produzione comunitaria). Cfr. https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom/overview.