
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1741 DELLA COMMISSIONE 23 settembre 2019
G.U.U.E. 21 ottobre 2019, n. L 267
Decisione che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio. [notificata con il numero C(2019) 6745] (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2022/142)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 166/2006 (di seguito «il regolamento»), gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi alle emissioni e ai trasferimenti di inquinanti provenienti dai grandi complessi industriali. La Commissione raccoglie tali dati in un registro elettronico europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «E-PRTR») accessibile al pubblico al fine di favorire la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale e la riduzione dell'inquinamento ambientale.
2) Per migliorare la coerenza con le disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relativa alle emissioni industriali, in materia di relazioni, il cui formato, frequenza e contenuto sono stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 (3), il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, (di seguito «il regolamento di modifica») (4). La modifica mira a conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire quali siano le informazioni da mettere a disposizione a norma del regolamento e per abolire il modello per la comunicazione dei dati che attualmente figura in suddetto regolamento.
3) Il regolamento di modifica sottolinea l'importanza fondamentale di garantire ai cittadini dell'Unione un accesso rapido alle informazioni ambientali e la necessità che gli Stati membri e la Commissione rendano pubblici i dati non appena tecnicamente fattibile. Stabilisce inoltre che la comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri deve avvenire entro 11 mesi dalla fine dell'anno e fissa l'obiettivo di rendere disponibili le informazioni entro tre mesi dalla fine dell'anno, anche progredendo verso questo obiettivo mediante un atto di esecuzione a norma del regolamento.
4) Le pratiche e le tecnologie dell'informazione utilizzate attualmente per la comunicazione mirano a garantire l'elevata qualità dei dati inclusi nei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze e nell'E-PRTR. L'obiettivo di mettere le informazioni del registro E-PRTR a disposizione del pubblico in tempi più rapidi dovrebbe promuovere ulteriormente la comunicazione di informazioni di elevata qualità. Poiché questo obiettivo richiede un approccio graduale e un'attenta preparazione, compresa la sperimentazione di nuovi metodi di trasmissione delle informazioni e lo sviluppo di nuovi strumenti di trasmissione delle informazioni, in particolare ai fini della convalida e del controllo di qualità dei dati comunicati, i termini per la trasmissione delle relazioni dovrebbero essere rivisti alla luce dei progressi nelle tecnologie dell'informazione, dei risultati delle prove pilota e delle migliori pratiche degli Stati membri.
5) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19 del regolamento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 33 del 4.2.2006.
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 205 del 14.8.2018).
Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019)
(modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/142)
Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all'allegato utilizzando lo specifico formato elettronico che sarà predisposto a tal fine.
Le informazioni di cui all'allegato sono dapprima trasmesse per l'anno di riferimento 2019, salvo indicazione contraria in tale allegato.
Le informazioni amministrative di cui alle sezioni da 1 a 4 dell'allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre dell'anno di riferimento successivo. A titolo di deroga le informazioni amministrative di cui ai punti 2.12, 2.13 e 2.14 sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 novembre dell'anno di riferimento successivo.
Le informazioni tematiche di cui alle sezioni da 5 a 10 dell'allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 novembre dell'anno di riferimento successivo.
La presente decisione sarà riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2024 al fine di valutare la possibilità di conseguire l'obiettivo della messa a disposizione del pubblico dei dati dell'E-PRTR in tempi più rapidi. Tale riesame prevede uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente sulle migliori pratiche nazionali e le tecniche e gli strumenti disponibili per una comunicazione più rapida.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2019
Per la Commissione
KARMENU VELLA
Membro della Commissione
ALLEGATO
(modificato e integrato dagli artt. 1 e 2 della Dec. (UE) 2022/142)
che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 Nota:
Parte 1
Informazioni amministrative e tematiche
Gli Stati membri possono indicare le informazioni che considerano riservate, specificando i motivi per i quali ritengono che la Commissione non debba renderle disponibili al pubblico.
A. Informazioni amministrative | ||
1. | Identificazione del notificante | |
Tipo | Formato | |
1.1 | Identificatore del paese | Identificazione del paese in cui è situata la struttura oggetto della comunicazione. |
1.2 | Anno di riferimento | Anno civile al quale si riferisce la comunicazione. |
2. | Identificazione della struttura [1], [2] | |
Tipo | Formato | |
2.1 | inspireId | Identificatore univoco della struttura conformemente alle prescrizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3]. |
2.2 | thematicId [4] | Identificatore tematico di oggetto. |
2.3 | Identificatore del sistema di scambio di quote di emissioni | Se la struttura rientra, del tutto o in parte, nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [5], si tratta dell'identificatore utilizzato per la comunicazione a norma di tale direttiva. |
2.4 | Denominazione della struttura | Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale della struttura. |
2.5 | Denominazione dell'impresa madre | Un'impresa madre è un'impresa che possiede o controlla la società che gestisce la struttura (ad esempio, detenendo oltre il 50 % del capitale sociale o la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci) - cfr. la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [6]. |
2.6 | Indirizzo | Indirizzo postale della struttura che riporti il numero dell'edificio, la via, la città, il codice postale e il paese. |
2.7 | Geometria | Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo della struttura) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali. |
2.8 | Distretto idrografico | Codice identificativo e/o nome assegnato al distretto idrografico di un corso d'acqua. |
2.9 | Funzione Attività svolte dalla struttura. | La funzione è definita dalle attività della struttura, indicate con i codici NACE. |
2.10 | Attività di cui all'allegato I dell'E-PRTR | Attività di cui all'allegato I svolte presso la struttura, con indicazione dell'attività principale e di tutte le altre. |
2.11 | Stato | Stato operativo della struttura. |
2.12 | Volume di produzione [7], [8] | |
2.13 | Numero di ore di funzionamento nel corso dell'anno [9] | Facoltativo. |
2.14 | Numero di dipendenti [10] | Facoltativo. |
2.15 | Indirizzo Internet | Indirizzo del sito web della struttura o della società madre che contiene la relazione ambientale o la dichiarazione EMAS della struttura o dell'impresa madre. |
2.16 | Osservazioni | Ogni altra informazione pertinente. Facoltativo. |
3. | Informazioni sull'autorità competente dell'E-PRTR per la struttura | |
Tipo | Formato | |
3.1 | Denominazione dell'autorità competente | |
3.2 | Indirizzo dell'autorità competente | Indirizzo postale che riporti il numero dell'edificio, la via, la città, il codice postale e il paese. |
3.3 | Indirizzo e-mail dell'autorità competente | |
3.4 | Numero telefonico dell'autorità competente | |
4. | Informazioni nei casi in cui la struttura E-PRTR è parte integrante o coincide con un «sito di produzione» [11] | |
Tipo | Formato | |
4.1 | inspireId | Identificatore univoco del sito di produzione secondo le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE. |
4.2 | thematicId [12] | Identificatore tematico di oggetto del sito di produzione. |
4.3 | Geometria | Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo del sito di produzione) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)- EPSG:4258 con una precisione di cinque cifre decimali. |
4.4 | Denominazione del sito di produzione | Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale del sito di produzione. |
B. Informazioni tematiche | ||
5. | Dati concernenti le emissioni nell'aria - per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 | |
Tipo | Formato | |
5.1 | Nome dell'inquinante | A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006. |
5.2 | Massa totale delle emissioni | Massa totale per inquinante di tutte le emissioni da tutte le fonti presenti nella struttura (kg/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. |
5.3 | Massa delle emissioni accidentali | La parte della «massa totale delle emissioni» derivante da incidenti (kg/anno). |
6. | Dati concernenti le emissioni nell'acqua - per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 | |
Tipo | Formato | |
6.1 | Nome dell'inquinante | A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006. |
6.2 | Massa totale delle emissioni | Massa totale per inquinante di tutte le emissioni da tutte le fonti presenti nella struttura (kg/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. |
6.3 | Massa delle emissioni accidentali | La parte della «massa totale delle emissioni» derivante da incidenti (kg/anno). |
7. | Dati concernenti le emissioni nel suolo - per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 | |
Tipo | Formato | |
7.1 | Nome dell'inquinante | A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006. |
7.2 | Massa totale delle emissioni | Massa totale per inquinante di tutte le emissioni da tutte le fonti presenti nella struttura (kg/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. |
7.3 | Massa delle emissioni accidentali | La parte della «massa totale delle emissioni» derivante da incidenti (kg/anno). |
8. | Trasferimento fuori sito ai fini del trattamento delle acque reflue - per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 | |
Tipo | Formato | |
8.1 | Nome dell'inquinante | A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006. |
8.2 | Massa totale dei trasferimenti | Massa totale per inquinante di tutti i trasferimenti dalla struttura (kg/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. |
9. Trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi - quando superano la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006 | ||
Tipo | Formato | |
9.1 | All'interno del paese a fini di recupero (R) | Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. |
9.2 | All'interno del paese a fini di smaltimento (S) | Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. |
9.3 | Verso altri paesi a fini di recupero (R) | Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. Nome e indirizzo del soggetto responsabile del recupero. Indirizzo del sito di recupero che riceve il trasferimento. |
9.4 | Verso altri paesi a fini di smaltimento (S) | Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. Nome e indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento. Indirizzo del sito di smaltimento che riceve il trasferimento. |
10. | Trasferimento fuori sito di rifiuti non pericolosi - quando superano la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006 | |
Tipo | Formato | |
10.1 | A fini di recupero (R) | Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. |
10.2 | A fini di smaltimento (S) | Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. |
.
______________
[1] Si tratta di una «struttura di produzione», secondo la definizione dell'allegato IV, punto 8.2.1, del regolamento (UE) n. 1253/2013 della Commissione, del 21 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (GU L 331 del 10.12.2013ì): «uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica, progettati, costruiti o installati per specifici scopi produttivi o industriali, ivi comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali», e che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006.
[2] Qualora una struttura rientri anche nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, la base giuridica per comunicare tali informazioni è la decisione di esecuzione (UE) 1135/2018.
[3] Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007).
[4] Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell'ambito di INSPIRE, pertanto non è un campo obbligatorio.
[5] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003).
[6] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (GU L 182 del 29.6.2013).
[7] Facoltativo per gli anni di riferimento 2019, 2020, 2021 e 2022. A partire dall'anno di riferimento 2023, il volume di produzione di ciascun impianto è comunicato conformemente alle regole di cui alla parte 2.
[8] I punti di dati individuali non saranno resi pubblici nell'E-PRTR, fatto salvo il diritto applicabile dell'UE in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale.
[9] Cfr. nota 8 (supra).
[10] Cfr. nota 8 (supra).
[11] Si tratta di un «sito di produzione», come definito nel regolamento (UE) n. 1253/2013, allegato IV, punto 8.2.4, come «Tutto il terreno in una distinta ubicazione geografica in cui la struttura di produzione era, è o sarà situata. Sono comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali» che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006.
[12] Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell'ambito di INSPIRE.
Parte 2
Definizione delle unità e dei parametri che gli Stati membri sono tenuti a comunicare al punto 2.12 "Volume della produzione"
1. Definizioni
Ai fini della presente parte si applicano le seguenti definizioni:
1) "tonnellate di prodotti/materiale estratto": salvo diversa indicazione, il peso del parametro indicato, compreso l'eventuale tenore di umidità intrinseco dei prodotti o del materiale estratto ma escluso qualsiasi imballaggio/contenitore del prodotto;
2) "tonnellate equivalenti di petrolio": la produzione di un impianto espressa come la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio greggio, considerando che il contenuto energetico di una tonnellata di petrolio greggio è pari a 42 gigajoule;
3) "gigajoule di energia utile": l'energia effettivamente convertita in energia elettrica o termica espressa in gigajoule e fornita alla rete o all'utente finale;
4) "tonnellate di rifiuti in entrata": il peso di tutti i rifiuti in entrata in un impianto nel corso di un anno civile, che sono successivamente oggetto di un'attività di recupero o smaltimento svolta dallo stesso impianto, ad esclusione dei quantitativi di rifiuti non trattati trasferiti verso altri impianti;
5) "metri cubi di acque reflue in entrata": il volume di acqua che confluisce nelle operazioni di trattamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue in questione;
6) "tonnellate di solvente organico": il peso totale dei solventi consumati nelle operazioni eseguite in seno all'impianto;
7) "tonnellate di vernice utilizzata e/o rimossa": il peso della vernice utilizzata, la migliore stima del peso della vernice rimossa o, se nello stesso impianto sono svolte attività sia di pittura che di rimozione, la somma di entrambi;
8) "numero di unità di bestiame adulto" (UBA): i tassi di conversione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [*1]); le unità di bestiame adulto per gli animali non esplicitamente contemplati da tale regolamento dovrebbero basarsi su prove scientifiche, ad esempio polli da carne 0,007 UBA, struzzi 0,350 UBA.
2. Norme generali
a) Salvo diversa indicazione, i dati relativi al volume di produzione riguardano la produzione utile totale di un impianto e includono la somma di tutti i prodotti venduti, immagazzinati in loco e utilizzati in loco per ulteriori trattamenti nel corso dell'anno. E' esclusa la somma dei prodotti deteriorati, respinti o fuori specifica.
b) Nella parte 1, il punto 2.12 "Volume di produzione" può contenere una o più attività. La comunicazione del volume di produzione riguarda le attività svolte nell'impianto e comunicate al registro dell'UE sui siti industriali [*2] in riferimento all'impianto in questione. La comunicazione riguarda almeno un'attività.
c) Laddove possibile, i dati sul volume di produzione sono comunicati conformemente alla metodologia Prodcom per le statistiche nazionali sulla produzione di manufatti e alla metodologia di cui al regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio [*3].
d) Le seguenti informazioni sono riportate al punto 2.12 della parte 1:
i) quantità espressa nell'unità/parametro di cui al punto 3;
ii) osservazioni (facoltativo):
3. Unità e parametri
Attività | Unità/parametro | |
1. Settore energetico | ||
1 a) | Raffinerie di petrolio e di gas | Tonnellate di prodotti espresse in equivalente petrolio |
1 b) | Impianti di gassificazione e liquefazione | Tonnellate di prodotti espresse in equivalente petrolio |
1 c) | Centrali termiche ed altri impianti di combustione | Gigajoule di energia utile |
1 d) | Cokerie | Tonnellate di prodotti espresse in equivalente petrolio |
1 e) | Frantumatoi rotativi per carbone | Tonnellate di prodotti espresse in equivalente petrolio |
1 f) | Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi senza fumo | Tonnellate di prodotti espresse in equivalente petrolio |
2. Produzione e trasformazione dei metalli | ||
2 a) | Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi (compresi i minerali solforati) | Tonnellate di prodotti |
2 b) | Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua | Tonnellate di prodotti |
2 c) i) | Impianti per la trasformazione di metalli ferrosi: laminatoi a caldo | Tonnellate di prodotti |
2 c) ii) | Impianti per la trasformazione di metalli ferrosi: forge a magli | Tonnellate di prodotti |
2 c) iii) | Impianti per la trasformazione di metalli ferrosi: applicazione di strati protettivi di metallo fuso | Tonnellate di prodotti |
2 d) | Fonderie di metalli ferrosi | Tonnellate di prodotti |
2 e) i) | Impianti: per la produzione di metalli non ferrosi grezzi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici | Tonnellate di prodotti |
2 e) ii) | Impianti: per la fusione, anche di leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, getto di fonderia ecc.) | Tonnellate di prodotti |
2 f) | Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici | Tonnellate di sostanze per il trattamento superficiale (in entrata) |
3. Industria mineraria | ||
3 a) | Attività di coltivazione in sotterraneo e operazioni connesse | Tonnellate di materiale estratto |
3 b) | Estrazione a cielo aperto e in cava | Tonnellate di materiale estratto |
3 c) i) | Impianti per la produzione di: clinker (cemento) in forni rotativi | Tonnellate di prodotti |
3 c) ii) | Impianti per la produzione di: calce viva in forni rotativi | Tonnellate di prodotti |
3 c) iii) | Impianti per la produzione di: clinker (cemento) o calce viva in altri forni | Tonnellate di prodotti |
3 d) | Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto | Tonnellate di prodotti |
3 e) | Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro | Tonnellate di prodotti |
3 f) | Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali | Tonnellate di prodotti |
3 g) | Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane | Tonnellate di prodotti |
4. Industria chimica | ||
4 a) i) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) | Tonnellate di prodotti |
4 a) ii) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche | Tonnellate di prodotti |
4 a) iii) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: idrocarburi solforati | Tonnellate di prodotti |
4 a) iv) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, composti nitrati o composti nitrici, nitrili, cianati, isocianati | Tonnellate di prodotti |
4 a) v) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: idrocarburi fosforosi | Tonnellate di prodotti |
4 a) vi) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: idrocarburi alogenati | Tonnellate di prodotti |
4 a) vii) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: composti organometallici | Tonnellate di prodotti |
4 a) viii) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche e fibre a base di cellulosa) | Tonnellate di prodotti |
4 a) ix) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: gomme sintetiche | Tonnellate di prodotti |
4 a) x) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: coloranti e pigmenti | Tonnellate di prodotti |
4 a) xi) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: tensioattivi e surfattanti | Tonnellate di prodotti |
4 b) i) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, anidride solforosa, cloruro di carbonile | Tonnellate di prodotti |
4 b) ii) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi | Tonnellate di prodotti |
4 b) iii) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: basi, quali l'idrossido di ammonio, l'idrossido di potassio e l'idrossido di sodio | Tonnellate di prodotti |
4 b) iv) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato di argento | Tonnellate di prodotti |
4 b) v) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio | Tonnellate di prodotti |
4 c) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) | Tonnellate di prodotti |
4 d) | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi | Tonnellate di prodotti |
4 e) | Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base | Tonnellate di prodotti |
4 f) | Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici | Tonnellate di prodotti |
5. Gestione dei rifiuti e delle acque reflue | ||
5 a) | Impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi | Tonnellate di rifiuti in entrata |
5 b) | Impianti per l'incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti | Tonnellate di rifiuti in entrata |
5 c) | Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi | Tonnellate di rifiuti in entrata |
5 d) | Discariche (escluse le discariche di rifiuti inerti e le discariche definitivamente chiuse prima del 16 luglio 2001 o per le quali sia terminata la fase di gestione successiva alla chiusura ritenuta necessaria dalle autorità competenti a norma dell'articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti) | Tonnellate di rifiuti in entrata |
5 e) | Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di rifiuti di animali | Tonnellate di rifiuti in entrata |
5 f) | Impianti di trattamento delle acque reflue urbane | Metri cubi di acque reflue in entrata |
5 g) | Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato | Metri cubi di acque reflue in entrata |
6. Produzione e lavorazione della carta e del legno | ||
6 a) | Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose | Tonnellate di prodotti |
6 b) | Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati) | Tonnellate di prodotti |
6 c) | Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche | Tonnellate di prodotti |
7. Allevamento intensivo e acquacoltura | ||
7 a) i) | Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini: 40 000 posti per il pollame | Numero di unità di bestiame adulto |
7a) ii) | Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini: 2 000 posti per i suini da produzione (oltre 30 kg) | Numero di unità di bestiame adulto |
7 a) iii) | Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini: 750 posti per le scrofe | Numero di unità di bestiame adulto |
7 b) | Acquacoltura intensiva | Tonnellate di prodotti |
8. Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande | ||
8 a) | Macelli | Tonnellate di prodotti |
8 b) i) | Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) | Tonnellate di prodotti |
8 b) ii) | Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da: materie prime vegetali | Tonnellate di prodotti |
8 c) | Trattamento e trasformazione del latte | Tonnellate di prodotti |
9. Altre attività | ||
9 a) | Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o prodotti tessili | Tonnellate di prodotti |
9 b) | Impianti per la concia delle pelli | Tonnellate di prodotti |
9 c) | Impianti per il trattamento superficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare | Tonnellate di solvente organico (in entrata) |
9 d) | Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione | Tonnellate di prodotti |
9 e) | Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura di navi | Tonnellate di vernice utilizzata e/o rimossa. |
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_________________
[*1] Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014).
[*2] https://cdr.eionet.europa.eu/help/euregistry
[*3] Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019). PRODuction COMmunautaire (produzione comunitaria). Cfr. https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom/overview.