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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/214 DELLA COMMISSIONE, 17 febbraio 2022

G.U.U.E. 18 febbraio 2022, n. L 37

Regolamento recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 21 febbraio 2022

Applicabile dal: 21 febbraio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 37, paragrafo 4, lettera a), e l'articolo 42, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia, nonché gli esistenti programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati. L'evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessario elencare nuovi Stati membri o loro zone indenni da malattia, sopprimere dagli elenchi le aree in cui sono stati confermati focolai di malattia o in cui non sono più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia e approvare alcuni programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione presentati alla Commissione.

4) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (accordo di recesso), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429, nonché gli atti della Commissione che su di esso si fondano, come il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.

5) Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC), l'infezione da virus della rabbia (RABV), l'infezione da diarrea virale bovina (BVD) e l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione la concessione dello status di indenne da malattia o l'approvazione di programmi di eradicazione per l'intero territorio o per parte di esso.

6) E' opportuno elencare i bovini e gli ovini e caprini separatamente per tali malattie. Di conseguenza, l'allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, come modificato dal presente regolamento, conterrà capitoli diversi per i bovini e per i caprini e gli ovini; è quindi altresì necessario modificare l'articolo 2 del medesimo regolamento di esecuzione che fa riferimento a tale allegato.

7) Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini, la Spagna ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Cáceres della Comunità autonoma di Extremadura. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell'allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come zona indenne da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini.

8) Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini, la Bulgaria, la Grecia, l'Italia, il Portogallo e l'Ungheria, e per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini, la Bulgaria, la Croazia, la Grecia, l'Italia e il Portogallo hanno presentato alla Commissione domande di approvazione dei rispettivi programmi obbligatori di eradicazione. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l'approvazione dei programmi di eradicazione. Pertanto gli Stati membri o loro zone contemplati da tali programmi di eradicazione dovrebbero essere elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto dispongono di un programma di eradicazione approvato per dette malattie nelle summenzionate popolazioni animali.

9) Per l'infezione da MTBC, la Spagna ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella Comunità autonoma del País Vasco. Pertanto detta Comunità autonoma dovrebbe essere elencata come zona indenne da MTBC nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

10) Per l'infezione da MTBC, la Bulgaria, la Croazia, Cipro, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, Malta, il Portogallo, la Romania, la Spagna e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord hanno presentato alla Commissione domande di approvazione dei rispettivi programmi di eradicazione. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l'approvazione dei programmi di eradicazione. Pertanto gli Stati membri o loro zone contemplati da tali programmi di eradicazione, nonché il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, dovrebbero essere elencati nell'allegato II, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto dispongono di un programma di eradicazione approvato per l'infezione da MTBC.

11) Per quanto riguarda l'infezione da RABV, la Francia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella Guyana francese. Pertanto la Guyana francese dovrebbe essere aggiunta al territorio della Francia, già elencato come indenne da RABV nell'allegato III, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

12) La Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di infezione da RABV in varie regioni del voivodato Mazowieckie e del voivodato Świętokrzyskie, attualmente elencate come zone aventi lo status di indenne da malattia nell'allegato III, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. Pertanto le regioni interessate dovrebbero essere soppresse da tale elenco e la voce relativa a tale Stato membro in detto elenco dovrebbe essere modificata di conseguenza.

13) Per l'infezione da RABV, la Polonia e la Romania hanno presentato alla Commissione domande di approvazione dei rispettivi programmi di eradicazione. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l'approvazione dei programmi di eradicazione. Pertanto gli Stati membri o loro zone contemplati da tali programmi di eradicazione dovrebbero essere elencati nell'allegato III, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto dispongono di un programma di eradicazione approvato per l'infezione da RABV.

14) Per l'infezione da BVD, l'Austria, la Finlandia e la Svezia hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte per l'intero territorio. Inoltre la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD sono soddisfatte per alcune zone del suo territorio. La Germania ha inoltre presentato alla Commissione domande di approvazione di programmi di eradicazione per altre zone del suo territorio. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, rispettivamente per la concessione dello status di indenne da malattia o per l'approvazione dei programmi di eradicazione per la BVD. Pertanto tali Stati membri o loro zone dovrebbero essere elencati, di conseguenza, nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto dispongono, rispettivamente, dello status di indenne da malattia per la BVD o di un programma di eradicazione approvato per la BVD.

15) La Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di infezione da BTV, sierotipo 4, nella Comunità autonoma di Castilla-La Mancha, che hanno interessato le regioni di Peñarroya-Pueblonuevo, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III), Montoro (Alto del Guadalquivir), Andújar e Linares nella Comunità autonoma di Andalucia. I focolai hanno interessato anche le regioni di Almadén, Almodóvar del Campo e Piedrabuena nella Comunità autonoma di Castilla-La Mancha, nonché la provincia di Badajoz e le regioni di Coria, Valencia de Alcántara, Cáceres e Trujillo y Logrosán (Zorita) nella Comunità autonoma di Extremadura. Le regioni interessate, situate rispettivamente nella Comunità autonoma di Andalucia, nella Comunità autonoma di Extremadura e nella Comunità autonoma di Castilla-La Mancha, sono attualmente tutte elencate come zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da BTV nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. Lo status di indenne da malattia di tali regioni per l'infezione da BTV dovrebbe essere ritirato, e la voce relativa alla Spagna in detto elenco dovrebbe essere modificata di conseguenza.

16) Inoltre il Portogallo ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di infezione da BTV, sierotipo 4, nei distretti di Castelo Branco e Setubal. Poiché i distretti di Castelo Branco e Setubal, in quanto parte del Portogallo, sono situati nelle aree aventi lo status di indenne da malattia elencate nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, il loro status di indenne da malattia per l'infezione da BTV dovrebbe essere ritirato, e la voce relativa al Portogallo in detto elenco dovrebbe essere modificata di conseguenza.

17) Inoltre, per quanto riguarda l'infezione da BTV, la Spagna ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma di eradicazione facoltativo. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689. Pertanto le zone contemplate da tale programma di eradicazione dovrebbero essere elencate nell'allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto dispongono di un programma di eradicazione approvato per l'infezione da BTV.

18) Per quanto riguarda la malattia degli animali acquatici «necrosi ematopoietica infettiva» (NEI), la Danimarca ha informato la Commissione che le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia per l'intero territorio non sono più soddisfatte. La Danimarca è elencata nell'allegato XIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. La voce relativa alla Danimarca dovrebbe pertanto essere soppressa da tale allegato.

19) La Finlandia ha notificato alla Commissione la comparsa di vari focolai di NEI nelle Isole Åland, in un'area elencata come avente lo status di indenne da malattia nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. Lo status di indenne da malattia dell'area infetta dovrebbe pertanto essere ritirato; la zona dovrebbe essere soppressa dalla parte I del summenzionato allegato e la voce relativa a tale Stato membro in detto elenco dovrebbe essere modificata di conseguenza.

20) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, III, VII, VIII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 è così modificato:

1. all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini sono elencati nell'allegato I, parte II, capitolo 1.

4. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di ovini e caprini sono elencati nell'allegato I, parte II, capitolo 2.»;

2. gli allegati I, II, III, VII, VIII e XIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN