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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/620 DELLA COMMISSIONE, 15 aprile 2021

G.U.U.E. 16 aprile 2021, n. L 131

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/330)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 19 aprile 2021

Applicabile dal: 21 aprile 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 37, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. In particolare, il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1 (malattie elencate), mentre all'articolo 9 dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone inoltre che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi per l'eradicazione delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Esso prevede inoltre che la Commissione approvi lo status di indenne da malattia o lo status di zona di non vaccinazione degli Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2) definisce le malattie elencate suddividendole in categorie che vanno alla A alla E, e dispone che le norme di prevenzione e controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 debbano applicarsi alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all'allegato di tale regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme riguardanti le malattie di categoria A, categoria B o categoria C.

3) Il regolamento (UE) 2016/429 riguarda le seguenti malattie elencate: infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC), infezione da virus della rabbia (RABV), leucosi bovina enzootica (LEB), infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV), diarrea virale bovina (BVD), rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV), infestazione da Varroa spp., infezione da virus della malattia di Newcastle, infezione da virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), setticemia emorragica virale (SEV), necrosi ematopoietica infettiva (NEI), infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione nella regione altamente polimorfica (ISAV con delezione a livello di HPR), infezione da Marteilia refringens, infezione da Bonamia exitiosa, infezione da Bonamia ostreae e infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (WSSV). Tutte queste malattie elencate rientrano nelle definizioni delle malattie di categoria A, categoria B o categoria C stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono debitamente elencate nella tabella di cui all'allegato di detto regolamento di esecuzione.

4) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (3) integra le disposizioni relative ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate degli animali terrestri, degli animali acquatici e di altri animali di cui al regolamento (UE) 2016/429. In particolare, il regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce i criteri per la concessione dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.

5) A norma dell'articolo 85 del regolamento (UE) 2020/689, si considera che gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione o di un programma di sorveglianza per le malattie di categoria C prima della data di applicazione di tale regolamento abbiano ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione conformemente al medesimo regolamento per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione del medesimo regolamento. Questa limitazione dovrebbe pertanto essere indicata nei pertinenti allegati del presente regolamento.

6) L'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per il mantenimento, per alcune malattie elencate, del riconoscimento dello status di indenne da malattia o dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di Stati membri o loro zone o compartimenti ottenuto mediante atti della Commissione adottati conformemente alle direttive 64/432/CEE (4)91/68/CEE (5)92/65/CEE (6)2005/94/CE (7), 2006/88/CE (8) o 2009/158/CE (9) del Consiglio. Inoltre, per quanto riguarda dette malattie elencate, gli articoli 84 e 85 del regolamento delegato (UE) 2020/689 integrano le norme in tale materia di cui al regolamento (UE) 2016/429 stabilendo disposizioni transitorie riguardanti gli status di indenne da malattia e i programmi di eradicazione e di sorveglianza già esistenti.

7) Per motivi di semplificazione e trasparenza, il presente regolamento dovrebbe sostituire gli elenchi di Stati membri, zone e compartimenti, attualmente indenni da malattia e i programmi di eradicazione e sorveglianza approvati in vigore, indicati negli atti della Commissione adottati a norma delle direttive di cui all'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 e in alcune direttive cui fanno riferimento gli articoli 84 e 85 del regolamento delegato (UE) 2020/689, con gli elenchi stabiliti negli allegati del presente regolamento.

8) Per alcune malattie elencate il regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce per la prima volta norme relative al riconoscimento dello status di indenne da malattia per Stati membri o loro zone o compartimenti e pertanto le disposizioni di cui all'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 non si applicano a tali casi. E' il caso dell'infezione da virus della rabbia (RABV), dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV), della diarrea virale bovina (BVD) o dell'infezione da Bonamia exitiosa. Vari Stati membri hanno presentato alla Commissione domande di concessione dello status di indenne da malattia per tali malattie elencate. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, che stabilisce norme per la concessione dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone e compartimenti. Lo status di indenne da malattia di tali Stati membri, o loro pertinenti zone o compartimenti, dovrebbe pertanto essere concesso ed essi dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

9) Per alcune malattie elencate il regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce norme per l'approvazione dei programmi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti che non sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429. E' il caso dell'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, dell'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC), dell'infezione da virus della rabbia (RABV), della leucosi bovina enzootica (LEB), dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV), della diarrea virale bovina (BVD) o dell'infezione da Bonamia exitiosa. Vari Stati membri hanno presentato alla Commissione domande per ottenere l'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689, che stabilisce i criteri da rispettare per l'approvazione dei programmi di eradicazione, rispettivamente per le malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri e acquatici. Tali programmi di eradicazione dovrebbero pertanto essere approvati e gli Stati membri o loro zone e compartimenti dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

10) Per alcune malattie elencate le domande degli Stati membri volte a ottenere la concessione dello status di indenne da malattia o l'approvazione dei programmi di eradicazione non sono ancora pervenute alla Commissione oppure la loro valutazione non è stata ancora completata. Una volta che le domande saranno pervenute o che la valutazione sarà completata, i pertinenti Stati membri, loro zone o compartimenti potranno essere elencati negli allegati del presente regolamento.

11) Per quanto riguarda inoltre l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, uno Stato membro ha recentemente presentato alla Commissione una domanda per ottenere la concessione dello status di indenne da malattia per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per una zona. A seguito della valutazione della Commissione, la domanda è risultata conforme ai criteri di cui all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/689, che stabilisce norme per il riconoscimento dello status di indenne da malattia sulla base di programmi di eradicazione. Lo status di indenne da malattia della zona in questione dovrebbe pertanto essere concesso e tale zona dovrebbe essere debitamente elencata negli allegati del presente regolamento.

12) Per quanto riguarda l'influenza aviaria, il regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione (10), adottato a norma della direttiva 2005/94/CE, dispone l'autorizzazione da parte degli Stati membri di compartimenti avicoli e compartimenti di altri volatili in cattività. L'elenco dei compartimenti autorizzati è disponibile al pubblico e sul sito web della Commissione figurano link alle pagine informative su internet degli Stati membri. I compartimenti avicoli e i compartimenti di altri volatili in cattività autorizzati in relazione all'influenza aviaria a norma del regolamento (CE) n. 616/2009 dovrebbero mantenere in vigore il loro status di indenne da malattia conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

13) La decisione 2003/467/CE della Commissione (11) elenca gli Stati membri e le rispettive regioni aventi la qualifica di indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica a norma della direttiva 64/432/CEE. Tali Stati membri e loro regioni dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

14) La decisione 93/52/CEE della Commissione (12) stabilisce l'elenco degli Stati membri e delle loro regioni aventi la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE. Tali Stati membri e loro regioni dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

15) La decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione (13) stabilisce l'elenco degli Stati membri o dei loro territori riconosciuti indenni da varroasi conformemente alla direttiva 92/65/CEE. Tali Stati membri o territori dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

16) Le decisioni 94/963/CE (14) e 95/98/CE della Commissione (15) fissano lo statuto della Finlandia e della Svezia quali paesi che «non praticano la vaccinazione» contro la malattia di Newcastle conformemente alla direttiva 2009/158/CE. Tali Stati membri dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

17) La decisione 2004/558/CE della Commissione (16) stabilisce gli elenchi delle regioni degli Stati membri aventi la qualifica di indenni da IBR e delle regioni degli Stati membri aventi programmi di eradicazione dell'IBR approvati conformemente alla direttiva 64/432/CEE. Le regioni aventi la qualifica di indenni da IBR dovrebbero essere debitamente elencate negli allegati del presente regolamento, mentre le regioni aventi programmi di eradicazione dell'IBR approvati dovrebbero mantenerli in vigore per un periodo di tempo limitato conformemente al regolamento (UE) 2020/689 e dovrebbero essere elencate negli allegati del presente regolamento.

18) La decisione 2008/185/CE della Commissione (17) stabilisce gli elenchi degli Stati membri o delle loro regioni aventi lo status di indenni dalla malattia di Aujeszky e delle regioni aventi un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuto conformemente alla direttiva 64/432/CEE. Tali Stati membri o loro regioni aventi lo status di indenni dalla malattia di Aujeszky dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento, mentre le regioni aventi programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti dovrebbero mantenerli in vigore per un periodo di tempo limitato conformemente al regolamento (UE) 2020/689 e dovrebbero essere debitamente elencate negli allegati del presente regolamento.

19) La decisione 2009/177/CE della Commissione (18) stabilisce elenchi di Stati membri, zone e compartimenti aventi lo status di «indenne da malattia» o soggetti a programmi di sorveglianza e di eradicazione approvati per quanto riguarda le malattie elencate degli animali acquatici conformemente alla direttiva 2006/88/CE. Tali Stati membri, zone e compartimenti aventi lo status di «indenne da malattia» dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento, mentre i programmi approvati dovrebbero essere mantenuti in vigore per un periodo di tempo limitato conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) 2020/689 e dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

20) Per quanto riguarda le malattie elencate degli animali acquatici, vi sono alcune zone e compartimenti «indenni da malattia» e alcuni programmi di sorveglianza approvati non elencati nella decisione 2009/177/CE ma i cui elenchi sono pubblicamente accessibili nelle pagine d'informazione su internet degli Stati membri conformemente alla direttiva 2006/88/CE. Tali zone e compartimenti dovrebbero mantenere il loro status di «indenne da malattia», mentre i programmi dovrebbero essere mantenuti in vigore per un periodo limitato conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) 2020/689. Informazioni aggiornate relative agli stabilimenti situati in tali zone e compartimenti indenni da malattia o soggetti a detti programmi sono indicate nella pagina informativa su internet disponibile al pubblico predisposta e mantenuta conformemente all'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (19).

21) Poiché gli elenchi di cui alle decisioni 93/52/CEE, 94/963/CE, 95/98/CE, 2003/467/CE, 2004/558/CE, 2008/185/CE e 2009/177/CE, al regolamento (CE) n. 616/2009 e alla decisione di esecuzione 2013/503/UE sono sostituiti dagli elenchi che figurano negli allegati del presente regolamento, i summenzionati atti dovrebbero essere abrogati e sostituiti dal presente regolamento.

22) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. Per tale motivo, il Regno Unito (Irlanda del Nord) dovrebbe essere elencato negli allegati del presente regolamento, se pertinente per l'Irlanda del Nord.

23) Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020).

(4)

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964).

(5)

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991).

(6)

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992).

(7)

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006).

(8)

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006).

(9)

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009).

(10)

Regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, che attua la direttiva 2005/94/CE del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione di compartimenti avicoli e compartimenti di altri volatili in cattività in relazione all'influenza aviaria e misure complementari di biosicurezza preventiva in detti compartimenti (GU L 181 del 14.7.2009).

(11)

Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003).

(12)

Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993).

(13)

Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, dell'11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell'Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all'interno dell'Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia (GU L 273 del 15.10.2013).

(14)

Decisione 94/963/CE della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa lo statuto della Finlandia quale paese che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (GU L 371 del 31.12.1994).

(15)

Decisione 95/98/CE della Commissione, del 13 marzo 1995, che fissa lo statuto della Svezia quale paese che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (GU L 75 del 4.4.1995).

(16)

Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004).

(17)

Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008).

(18)

Decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di «indenne da malattia» di Stati membri, zone e compartimenti (GU L 63 del 7.3.2009).

(19)

Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020).

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona non vaccinazione di alcuni Stati membri (1) o loro zone o compartimenti e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate.

2. Negli allegati del presente regolamento sono elencati sia gli Stati membri, o loro zone o compartimenti, il cui status di indenne da malattia o i cui programmi di eradicazione si considerano approvati a norma dell'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429, sia quelli il cui status di indenne da malattia e i cui programmi di eradicazione sono debitamente approvati dal presente regolamento e inoltre debitamente elencati negli allegati dello stesso.

3. Negli allegati del presente regolamento sono elencati:

a) gli Stati membri o loro zone o compartimenti che hanno ottenuto l'approvazione dei programmi obbligatori di eradicazione per le malattie di categoria B e dei programmi facoltativi di eradicazione per le malattie di categoria C;

b) gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione;

c) i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione dello status di indenne da malattia.

(1)

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Art. 2

Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/214)

1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini sono elencati nell'allegato I, parte I, capitolo 1.

2. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di ovini e caprini sono elencati nell'allegato I, parte I, capitolo 2.

3. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini sono elencati nell'allegato I, parte II, capitolo 1.

4. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di ovini e caprini sono elencati nell'allegato I, parte II, capitolo 2.

Art. 3

Infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis ) (MTBC)

1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC) sono elencati nell'allegato II, parte I.

2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per l'infezione da MTBC sono elencati nell'allegato II, parte II.

Art. 4

Infezione da virus della rabbia (RABV)

1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus della rabbia (RABV) sono elencati nell'allegato III, parte I.

2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per l'infezione da RABV sono elencati nell'allegato III, parte II.

Art. 5

Leucosi bovina enzootica (LEB)

1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la leucosi bovina enzootica (LEB) sono elencati nell'allegato IV, parte I.

2. Gli Stati membri e le loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per l'infezione da LEB sono elencati nell'allegato IV, parte II.

Art. 6

Rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV)

1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) sono elencati nell'allegato V, parte I.

2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per l'IBR/IPV sono elencati nell'allegato V, parte II.

Art. 7

Infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV)

1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV) sono elencati nell'allegato VI, parte I.

2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per l'infezione da ADV sono elencati nell'allegato VI, parte II.

Art. 8

Diarrea virale bovina (BVD)

1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la diarrea virale bovina (BVD) sono elencati nell'allegato VII, parte I.

2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per l'infezione da BVD sono elencati nell'allegato VII, parte II.

Art. 9

Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV)

1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV) sono elencati nell'allegato VIII, parte I.

2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per l'infezione da BTV sono elencati nell'allegato VIII, parte II.

Art. 10

Infestazione da Varroa spp.

Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la l'infestazione da Varroa spp. sono elencati nell'allegato IX.

Art. 11

Infezione da virus della malattia di Newcastle

Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione sono elencati nell'allegato X.

Art. 12

Infezione da virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)

I compartimenti degli Stati membri indenni da HPAI sono elencati nell'allegato XI.

Art. 13

Setticemia emorragica virale (SEV)

1. Nell'allegato XII, parte I, sono elencati:

a) gli Stati membri in cui l'intero territorio ha lo status di indenne da malattia per la setticemia emorragica virale (SEV);

b) le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per la SEV; e

c) le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per la SEV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

2. Nell'allegato XII, parte II, sono elencati:

a) gli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per la SEV che contempla l'intero territorio;

b) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per la SEV che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

c) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per la SEV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

Art. 14

Necrosi ematopoietica infettiva (NEI)

1. Nell'allegato XIII, parte I, sono elencati:

a) gli Stati membri in cui l'intero territorio ha lo status di indenne da malattia per la necrosi ematopoietica infettiva (NEI);

b) le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per la NEI; e

c) le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per la NEI in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

2. Nell'allegato XIII, parte II, sono elencati:

a) gli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per la NEI che contempla l'intero territorio;

b) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per la NEI che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

c) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per la NEI in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

Art. 15

Infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione nella regione altamente polimorfica (ISAV con delezione a livello di HPR)

1. Nell'allegato XIV, parte I, sono elencati:

a) gli Stati membri in cui l'intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione nella regione altamente polimorfica (ISAV con delezione a livello di HPR);

b) le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l'ISAV con delezione a livello di HPR; e

c) le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l'ISAV con delezione a livello di HPR in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

2. Nell'allegato XIV, parte II, sono elencati:

a) gli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da ISAV con delezione a livello di HPR che contempla l'intero territorio;

b) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'ISAV con delezione a livello di HPR che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

c) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'ISAV con delezione a livello di HPR in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

Art. 16

Infezione da Marteilia refringens

1. Nell'allegato XV, parte I, sono elencati:

a) gli Stati membri in cui l'intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l'infezione da Marteilia refringens;

b) le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l'infezione da Marteilia refringens; e

c) le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da Marteilia refringens in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

2. Nell'allegato XV, parte II, sono elencati:

a) gli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da Marteilia refringens che contempla l'intero territorio;

b) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da Marteilia refringens che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

c) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da Marteilia refringens in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

Art. 17

Infezione da Bonamia exitiosa

1. Nell'allegato XVI, parte I, sono elencati:

a) gli Stati membri in cui l'intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l'infezione da Bonamia exitiosa;

b) le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l'infezione da Bonamia exitiosa; e

c) le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da Bonamia exitiosa in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

2. Nell'allegato XVI, parte II, sono elencati:

a) gli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da Bonamia exitiosa che contempla l'intero territorio;

b) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da Bonamia exitiosa che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

c) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da Bonamia exitiosa in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

Art. 18

Infezione da Bonamia ostreae

1. Nell'allegato XVII, parte I, sono elencati:

a) gli Stati membri in cui l'intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l'infezione da Bonamia ostreae;

b) le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l'infezione da Bonamia ostreae; e

c) le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da Bonamia ostreae in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

2. Nell'allegato XVII, parte II, sono elencati:

a) gli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da Bonamia ostreae che contempla l'intero territorio;

b) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da Bonamia exitiosa che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

c) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da Bonamia ostreae, in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

Art. 19

Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (WSSV)

1. Nell'allegato XVIII, parte I, sono elencati:

a) gli Stati membri in cui l'intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (WSSV);

b) le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l'infezione da WSSV; e

c) le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per la WSSV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

2. Nell'allegato XVIII, parte II, sono elencati:

a) gli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da WSSV che contempla l'intero territorio;

b) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da WSSV che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

c) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per la WSSV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

Art. 20

Abrogazione

Sono abrogati i seguenti atti:

- decisione 93/52/CEE;

- decisione 94/963/CE;

- decisione 95/98/CE;

- decisione 2003/467/CE;

- decisione 2004/558/CE;

- decisione 2008/185/CE;

- decisione 2009/177/CE;

- regolamento (CE) n. 616/2009;

- decisione di esecuzione 2013/503/UE.

Art. 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/214, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/150 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1071.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1218 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1071.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1071.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/150, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1071 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2618.

ALLEGATO VII

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/214, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1218, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/150, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1071, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2057, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1332 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2032)

DIARREA VIRALE BOVINA (BVD)

PARTE I

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la BVD

Stato membro Territorio
Austria Intero territorio
Danimarca Intero territorio
Finlandia Intero territorio
Germania

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Bundesland Niedersachsen, ad eccezione del Landkreis Cuxhaven

Bundesland Nordrhein-Westfalen, ad eccezione di Kreis Borken, Gütersloh, Höxter Paderborn

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen

Svezia Intero territorio

.

PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per la BVD

Stato membro Territorio  Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689
Germania

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen: Landkreis

Cuxhaven

Bundesland Nordrhein-Westfalen: Kreis

Borken, Gütersloh, Höxter, Paderborn

21.2.2022
Irlanda Intero territorio 18 luglio 2022

.

ALLEGATO IX

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1911)

INFESTAZIONE DA VARROA SPP.

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infestazione da Varroa spp.

Stato membro: Territorio
Portogallo

Isola di Corvo

Isola di Graciosa

Isola di São Jorge

Isola di Santa Maria

Isola di São Migue

l Isola di Terceira

Finlandia Isole Åland, ad eccezione del comune di Brändö

.

ALLEGATO X

INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione

Stato membro Territorio
Finlandia Intero territorio
Svezia Intero territorio

.

ALLEGATO XI

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/330)

INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITA' (HPAI)

Compartimenti indenni da HPAI

Stato membro Nome
Francia

Compartimento ISA Bretagne comprendente gli stabilimenti con i codici EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 e 22295000.

Compartimento SASSO Sabres comprendente lo stabilimento con il codice EDE 40246082.

Compartimento SASSO Soulitré comprendente lo stabilimento con il codice EDE 72341105.

Paesi Bassi

Institut de selection animale B.V con numero di riconoscimento 2338.

Cobb Europe B.V. con numero di riconoscimento 2951.

.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/150 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1332.