
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 15 aprile 2022, n. 318
G.U.R.S. 13 maggio 2022, n. 21
Selvaggina selvatica uccisa a caccia - Utilizzo delle carni a scopo alimentare - Direttiva.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 [N.d.R. recte: D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112] e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali;
VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;
VISTO il decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191 "Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici";
VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";
VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale;
VISTO l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a «Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari». (Rep. Atti n. 59/CSR).
VISTO il Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, recante Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione dell'8 febbraio 2019 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;
VISTO Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
VISTO il D.L.vo n. 27 del 2 febbraio 2021 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 625/2017 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 117/2019, che all'art. 16 - disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato - ha consentito, per il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti di macellazione registrati o riconosciuti, demandando alle Regioni di disciplinare tale pratica;
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117."
VISTO l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Rep Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021 concernente le "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";
VISTO il Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, inerente "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)", pubblicato sulla guri n. 40 del 17 febbraio 2022;
VISTO il D.P.R.S. n. 92 del 2 marzo 2022, con cui all'ing. Mario La Rocca è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
VISTA la nota prot. 13775/2022 con la quale ISPRA fornisce indicazioni alle regioni indenni da PSA per la redazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU), nell'ottica di ridurre il rischio di introduzione dell'infezione e per facilitare l'eventuale applicazione delle misure previste in caso di emergenza da PSA;
CONSIDERATO che negli ultimi anni il territorio della regione siciliana è stato caratterizzato da un notevole incremento numerico di talune popolazioni di ungulati selvatici, con particolare riferimento ai cinghiali e ai daini e che in alcune aree ristrette dell'Isola, è stata segnalata anche la presenza di altri ungulati selvatici, quali caprioli e camosci, il che non esclude che in futuro la problematica possa interessare anche altre popolazioni animali di ungulati selvatici, ordinariamente non presenti nel territorio (mufloni, cervi, etc...).
CONSIDERATO, inoltre, che parte di tale selvaggina può essere oggetto di prelievo venatorio, ai sensi della normativa di settore e che alcune specie possono essere sottoposte anche a specifici piani di controllo numerico.
CONSIDERATO che, relativamente ai cinghiali, la problematica viene ulteriormente complicata dalla presenza di suini domestici sfuggiti agli allevamenti bradi o semibradi e la presenza di soggetti ibridi;
CONSIDERATO, in tal senso, che secondo il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), anche i suini domestici sfuggiti al proprietario rientrano nelle proprietà materiali e nella disponibilità dello Stato;
CONSIDERATO che il mercato fa rilevare un costante incremento della domanda e dell'offerta di carni di selvaggina e che la ristorazione pubblica propone sempre con maggior frequenza piatti a base di carni di selvaggina selvatica;
CONSIDERATO che il Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale e definisce i requisiti per l'immissione sul mercato delle carmi di selvaggina selvatica (allegato III, sezione IV), non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato nonché "ai cacciatori che forniscono piccole quantità di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale" (art. 1, comma 3, lettera e);
CONSIDERATO che gli orientamenti nazionali per prevenire l'ingresso e la diffusione del virus della PSA indicano quale azione principale il governo della popolazione dei suidi con particolare riferimento alla riduzione numerica;
CONSIDERATO che sul territorio regionale, allo stato attuale, non è diffusa la presenza di Centri di Lavorazione Selvaggina (CLS) riconosciuti ai quali potere conferire le carcasse della selvaggina selvatica grossa e che pertanto, al fine di assicurare l'esecuzione della visita post mortem nonché sottoporre i soggetti al prelievo di campioni per esami di laboratorio, è necessario ricorrere anche alla rete regionale degli stabilimenti di macellazione;
RITENUTO necessario, in tale contesto, caratterizzato da una sempre maggiore disponibilità di carni di selvaggina, abbattuta a caccia o nell'ambito dei piani di contenimento, e di grande richiesta da parte dei consumatori e dei ristoratori, di dovere emanare la presente direttiva per disciplinare la produzione igienica delle carni di selvaggina selvatica cacciata e le relative modalità di controllo ufficiale, in coerenza con le norme di settore e con la CSR n. 34 del 25 marzo 2021.
Decreta:
Per i motivi di cui in premessa è approvata la direttiva sulla "Selvaggina selvatica uccisa a caccia - Utilizzo delle carni a scopo alimentare" - di cui all'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Palermo, 15 aprile 2022.
RAZZA